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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7237 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC AR presidente dott. AN RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 30 giugno 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(c.f.:
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Abrignani
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Carloni e dall'avv. Michela Pericu
APPELLATA
OGGETTO: finanziamenti pubblici
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18687/2021 che
[...] ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di CP_1 pagamento n. 22326 del 10 aprile 2018 - emessa dall' ai sensi del r.d. n. 639 del Parte_1
1910 per il recupero della somma di 25.847,79 € in conseguenza della revoca del finanziamento concesso da il 20 maggio 2008 per incentivi all'auto impiego in Parte_1 forma di lavoro autonomo – dichiarando che è tenuta a restituire ad CP_1 Parte_1 il minor importo di 11.820,39 € (avendo già versato la somma di 14.027,40 €) e
[...] compensando le spese processuali tra le parti.
Con un unico complesso motivo di appello, l'appellante ha dedotto che:
1) il tribunale ha “frainteso e/o comunque mal interpretato e/o mal conosciuto la complessità dei rapporti inter partes”, dal momento che la somma di 14.027,40 € è stata versata da a titolo di rimborso del finanziamento agevolato, laddove CP_1
l'ingiunzione di pagamento è stata emessa per la restituzione delle ulteriori somme dovute in conseguenza della revoca del finanziamento (e cioè per la restituzione della somma di
9.801,07 € erogata in conto capitale a fondo perduto;
della somma di 5.164,57 € erogata in conto gestione a fondo perduto;
della somma di 10.480,06 € a titolo di interessi maturati sul totale a fondo perduto a suo tempo erogato);
2) il tribunale non ha considerato che l'unica voce debitoria che la ha CP_1 effettivamente contestato è quella relativa al conteggio degli interessi da corrispondere sul totale a fondo perduto (pari a 10.480,06 €), conteggio che deve ritenersi corretto perché effettuato secondo i criteri previsti dall'art. 19.2 del contratto di finanziamento concluso tra le parti.
L'appellante ha concluso domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento del maggior credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1
(per un importo complessivo di 25.847,79 €, corrispondente alla somma di cui è stato ingiunto il pagamento) e la condanna della al pagamento di tale somma oltre interessi. CP_1
Si è costituita in giudizio , domandando in via preliminare la declaratoria CP_1 di inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti e - nel merito – riproponendo la domanda di annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata e chiedendo che in ogni caso l'importo dovuto venga determinato nella minor somma di 11.820,39 € già accertata dalla sentenza di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da è infondata. CP_1
2 Nella procura alle liti allegata all'atto di appello è scritto che il mandato difensivo è stato conferito dal dirigente responsabile della funzione “Affari Legali e Societari” di Parte_1
(avv. Pasquale Ambrogio) in forza dei poteri all'uopo conferitigli dall'amministratore
[...] delegato della società con atto del notaio del 2 marzo 2020. Persona_1
La parte appellata, rilevato l'omesso deposito dell'atto del notaio del 2 Persona_1 marzo 2020, ha eccepito la nullità della procura alle liti – mancando la prova del fatto che chi ha conferito il mandato alle liti avesse il potere di farlo in nome e per conto di Parte_1
– e ha chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile.
Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi di quella conferita per il precedente grado di giudizio (Cass.
6162/2020; Cass. 25810/2009; Cass. 22397/2008; Cass. 15340/2002).
Nel caso di specie, nel fascicolo di primo grado si rinviene una procura alle liti conferita per ogni stato, fase e grado del giudizio all'avv. Ignazio Abrignani da parte del legale rappresentante pro tempore della società appellante (l'amministratore delegato CP_2
.
[...]
Stante il riferimento espresso a ogni grado di giudizio e in difetto di una rinuncia ad avvalersene, la procura alle liti conferita in primo grado è dunque da ritenersi idonea ad attribuire lo ius postulandi in capo al difensore dell'appellante anche per il presente giudizio di appello.
Venendo ad esaminare il merito dell'impugnazione si osserva quanto segue.
Con delibera del 27 novembre 2015 l' ha revocato le agevolazioni Parte_1 all'autoimpiego in forma di lavoro autonomo a suo tempo concesse a , in CP_1 presenza di una causa di revoca delle agevolazioni espressamente prevista dall'art. 19 del contratto di finanziamento (l'intervenuta cessazione dell'attività da parte della beneficiaria e la cancellazione della partita IVA prima del decorso del termine di cinque anni dalla concessione del finanziamento).
Come si evince dal contratto di finanziamento (documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di primo grado), le agevolazioni concesse Parte_1
a consistevano nell'erogazione delle seguenti somme di denaro: CP_1
- un'erogazione in conto capitale a fondo perduto di 9.801,07 €;
- un'erogazione in conto gestione a fondo perduto di 5.164,57 €;
- un finanziamento agevolato di 14.965,65 € soggetto a restituzione secondo un piano di ammortamento di 20 rate.
Con lettera del 1° dicembre 2015 (documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di primo grado), il provvedimento di revoca è stato Parte_1
3 comunicato a , con allegato un piano di rimborso delle somme da restituire per CP_1 un importo complessivo di 25.452,64 € di cui:
- 9.801,07 € per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
- 5.164,57 € per somme erogate in conto gestione a fondo perduto;
- 10.480,06 € per interessi maturati sulle somme erogate a fondo perduto;
- 6,85 € per rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- 0.09 € per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate.
Poiché la non ha dato seguito al piano di ammortamento predisposto da CP_1 Parte_1 per il recupero delle somme da rimborsare a seguito della revoca del finanziamento,
[...]
l' ha emesso l'ingiunzione di pagamento impugnata, per un importo Parte_1 complessivo di 25.847,79 €, allegando all'ingiunzione il seguente dettaglio delle somme da restituire (documento n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di Parte_1 nel giudizio di primo grado):
- 12.820,23 € per rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- 256,87 € per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- 12.770,69 € per quota capitale residua del finanziamento agevolato.
Il foglio allegato all'ingiunzione di finanziamento (in cui è indicato il dettaglio delle singole somme da restituire) contiene dati palesemente errati, avendo ingiunto Parte_1 il pagamento di somme diverse da quelle effettivamente dovute.
Costituisce infatti circostanza pacifica tra le parti il fatto che abbia CP_1 regolarmente pagato le rate previste dal piano di ammortamento originario (v. le ricevute di pagamento allegate come documento n. 5 all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
v. il prospetto allegato alla comunicazione del provvedimento di revoca, contenente il dettaglio degli importi da restituire;
v. la lettera di del 10 febbraio Parte_1
2017, in cui si ribadisce che l'importo da restituire ammonta a 25.452,64 € per erogazioni in conto capitale, erogazioni in conto investimenti e interessi di mora;
ma v. anche pagg. 6 e 7 dell'atto di appello, in cui riconosce di avere ricevuto la somma che Parte_1 CP_1
afferma di aver pagato in esecuzione del piano di ammortamento, precisando che
[...]
“nulla veniva richiesto per il finanziamento agevolato, ma l'importo de quo [25.452,64 €] si riferiva alle altre agevolazioni contrattuali già concesse alla sig.ra ” e cioè a quanto CP_1 erogato in conto capitale a fondo perduto [9.801,07 €], a quanto erogato in conto gestione a fondo perduto [5.164,57 €] e agli interessi maturati sulle somme erogate a fondo perduto
[10.480,06 €]).
Ciò premesso quanto al dettaglio degli importi di cui è stata chiesta la restituzione, si osserva che - con lettera del 21 gennaio 2016 – nel riscontrare la CP_1 comunicazione di revoca del finanziamento non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento e ha manifestato “la propria disponibilità alla restituzione delle somme, ove effettivamente dovute”, limitandosi a contestare soltanto la misura degli interessi di mora (che ha richiesto nella misura di 10.480,06 €). Parte_1
4 Può dunque ritenersi pacifico e incontestato che debba restituire – per CP_1 effetto della revoca del finanziamento – quanto ha ricevuto in conto capitale a fondo perduto
(9.801,07 €) e quanto ha ricevuto in conto gestione a fondo perduto (5.164,57 €)
Tali importi devono essere maggiorati degli interessi di cui all'art. 19.2 del contratto di finanziamento, il quale prevede che “in tutti i casi di revoca delle agevolazioni, il Beneficiario oltre a restituire in unica soluzione i contributi ricevuti, dovrà corrispondere all'Agenzia interessi semplici, da calcolare sulle somme da quest'ultima erogate dalle date delle erogazioni fino a quella della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso Ufficiale
Riferimento, già Tasso Ufficiale di Sconto, di cui all'art. 12.3 che precede e maggiorato di volta in volta di cinque punti percentuali, così come stabilito nell'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del
31 marzo 1998”.
Va al riguardo respinta la doglianza della (secondo cui gli interessi non sarebbero CP_1 stati determinati secondo le pattuizioni contrattuali: v. pag. 4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) trattandosi di doglianza generica, con cui si contesta l'importo degli interessi senza tuttavia mettere in discussione il criterio di calcolo utilizzato e senza indicare quale sarebbe il diverso importo degli interessi maturati ai sensi dell'art. 19.2 del contratto di finanziamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'importo delle somme che CP_1 deve restituire per effetto della revoca del finanziamento agevolato va correttamente determinato nella misura di 25.445,70 € (di cui 9.801,07 € per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
5.164,57 € per somme erogate in conto gestione a fondo perduto;
10.480,06 € per interessi maturati sulle somme erogate a fondo perduto ai sensi dell'art. 19.2 del contratto di finanziamento).
L'ingiunzione di pagamento impugnata va dunque annullata (essendo stata emessa per il pagamento di importi diversi da quelli effettivamente dovuti) e va condannata a CP_1 pagare ad la somma di 25.445,70 € oltre interessi legali a decorrere dal 18 Parte_1 dicembre 2015 (data in cui è stata ricevuta la comunicazione della deliberazione di revoca del finanziamento, contenente la richiesta di restituzione delle agevolazioni concesse).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18687/2021 e in riforma della sentenza impugnata così provvede:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento n. 22326 del 10 aprile 2018 emessa da Parte_1
[...]
2) condanna a restituire ad la somma di 25.445,70 € oltre CP_1 Parte_1
5 interessi legali a decorrere dal 18 dicembre 2015;
3) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN RO PELLEGRINI IC AR
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di
Roma
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC AR presidente dott. AN RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 30 giugno 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(c.f.:
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Abrignani
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Carloni e dall'avv. Michela Pericu
APPELLATA
OGGETTO: finanziamenti pubblici
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18687/2021 che
[...] ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di CP_1 pagamento n. 22326 del 10 aprile 2018 - emessa dall' ai sensi del r.d. n. 639 del Parte_1
1910 per il recupero della somma di 25.847,79 € in conseguenza della revoca del finanziamento concesso da il 20 maggio 2008 per incentivi all'auto impiego in Parte_1 forma di lavoro autonomo – dichiarando che è tenuta a restituire ad CP_1 Parte_1 il minor importo di 11.820,39 € (avendo già versato la somma di 14.027,40 €) e
[...] compensando le spese processuali tra le parti.
Con un unico complesso motivo di appello, l'appellante ha dedotto che:
1) il tribunale ha “frainteso e/o comunque mal interpretato e/o mal conosciuto la complessità dei rapporti inter partes”, dal momento che la somma di 14.027,40 € è stata versata da a titolo di rimborso del finanziamento agevolato, laddove CP_1
l'ingiunzione di pagamento è stata emessa per la restituzione delle ulteriori somme dovute in conseguenza della revoca del finanziamento (e cioè per la restituzione della somma di
9.801,07 € erogata in conto capitale a fondo perduto;
della somma di 5.164,57 € erogata in conto gestione a fondo perduto;
della somma di 10.480,06 € a titolo di interessi maturati sul totale a fondo perduto a suo tempo erogato);
2) il tribunale non ha considerato che l'unica voce debitoria che la ha CP_1 effettivamente contestato è quella relativa al conteggio degli interessi da corrispondere sul totale a fondo perduto (pari a 10.480,06 €), conteggio che deve ritenersi corretto perché effettuato secondo i criteri previsti dall'art. 19.2 del contratto di finanziamento concluso tra le parti.
L'appellante ha concluso domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento del maggior credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1
(per un importo complessivo di 25.847,79 €, corrispondente alla somma di cui è stato ingiunto il pagamento) e la condanna della al pagamento di tale somma oltre interessi. CP_1
Si è costituita in giudizio , domandando in via preliminare la declaratoria CP_1 di inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti e - nel merito – riproponendo la domanda di annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata e chiedendo che in ogni caso l'importo dovuto venga determinato nella minor somma di 11.820,39 € già accertata dalla sentenza di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da è infondata. CP_1
2 Nella procura alle liti allegata all'atto di appello è scritto che il mandato difensivo è stato conferito dal dirigente responsabile della funzione “Affari Legali e Societari” di Parte_1
(avv. Pasquale Ambrogio) in forza dei poteri all'uopo conferitigli dall'amministratore
[...] delegato della società con atto del notaio del 2 marzo 2020. Persona_1
La parte appellata, rilevato l'omesso deposito dell'atto del notaio del 2 Persona_1 marzo 2020, ha eccepito la nullità della procura alle liti – mancando la prova del fatto che chi ha conferito il mandato alle liti avesse il potere di farlo in nome e per conto di Parte_1
– e ha chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile.
Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi di quella conferita per il precedente grado di giudizio (Cass.
6162/2020; Cass. 25810/2009; Cass. 22397/2008; Cass. 15340/2002).
Nel caso di specie, nel fascicolo di primo grado si rinviene una procura alle liti conferita per ogni stato, fase e grado del giudizio all'avv. Ignazio Abrignani da parte del legale rappresentante pro tempore della società appellante (l'amministratore delegato CP_2
.
[...]
Stante il riferimento espresso a ogni grado di giudizio e in difetto di una rinuncia ad avvalersene, la procura alle liti conferita in primo grado è dunque da ritenersi idonea ad attribuire lo ius postulandi in capo al difensore dell'appellante anche per il presente giudizio di appello.
Venendo ad esaminare il merito dell'impugnazione si osserva quanto segue.
Con delibera del 27 novembre 2015 l' ha revocato le agevolazioni Parte_1 all'autoimpiego in forma di lavoro autonomo a suo tempo concesse a , in CP_1 presenza di una causa di revoca delle agevolazioni espressamente prevista dall'art. 19 del contratto di finanziamento (l'intervenuta cessazione dell'attività da parte della beneficiaria e la cancellazione della partita IVA prima del decorso del termine di cinque anni dalla concessione del finanziamento).
Come si evince dal contratto di finanziamento (documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di primo grado), le agevolazioni concesse Parte_1
a consistevano nell'erogazione delle seguenti somme di denaro: CP_1
- un'erogazione in conto capitale a fondo perduto di 9.801,07 €;
- un'erogazione in conto gestione a fondo perduto di 5.164,57 €;
- un finanziamento agevolato di 14.965,65 € soggetto a restituzione secondo un piano di ammortamento di 20 rate.
Con lettera del 1° dicembre 2015 (documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di primo grado), il provvedimento di revoca è stato Parte_1
3 comunicato a , con allegato un piano di rimborso delle somme da restituire per CP_1 un importo complessivo di 25.452,64 € di cui:
- 9.801,07 € per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
- 5.164,57 € per somme erogate in conto gestione a fondo perduto;
- 10.480,06 € per interessi maturati sulle somme erogate a fondo perduto;
- 6,85 € per rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- 0.09 € per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate.
Poiché la non ha dato seguito al piano di ammortamento predisposto da CP_1 Parte_1 per il recupero delle somme da rimborsare a seguito della revoca del finanziamento,
[...]
l' ha emesso l'ingiunzione di pagamento impugnata, per un importo Parte_1 complessivo di 25.847,79 €, allegando all'ingiunzione il seguente dettaglio delle somme da restituire (documento n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di Parte_1 nel giudizio di primo grado):
- 12.820,23 € per rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- 256,87 € per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- 12.770,69 € per quota capitale residua del finanziamento agevolato.
Il foglio allegato all'ingiunzione di finanziamento (in cui è indicato il dettaglio delle singole somme da restituire) contiene dati palesemente errati, avendo ingiunto Parte_1 il pagamento di somme diverse da quelle effettivamente dovute.
Costituisce infatti circostanza pacifica tra le parti il fatto che abbia CP_1 regolarmente pagato le rate previste dal piano di ammortamento originario (v. le ricevute di pagamento allegate come documento n. 5 all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
v. il prospetto allegato alla comunicazione del provvedimento di revoca, contenente il dettaglio degli importi da restituire;
v. la lettera di del 10 febbraio Parte_1
2017, in cui si ribadisce che l'importo da restituire ammonta a 25.452,64 € per erogazioni in conto capitale, erogazioni in conto investimenti e interessi di mora;
ma v. anche pagg. 6 e 7 dell'atto di appello, in cui riconosce di avere ricevuto la somma che Parte_1 CP_1
afferma di aver pagato in esecuzione del piano di ammortamento, precisando che
[...]
“nulla veniva richiesto per il finanziamento agevolato, ma l'importo de quo [25.452,64 €] si riferiva alle altre agevolazioni contrattuali già concesse alla sig.ra ” e cioè a quanto CP_1 erogato in conto capitale a fondo perduto [9.801,07 €], a quanto erogato in conto gestione a fondo perduto [5.164,57 €] e agli interessi maturati sulle somme erogate a fondo perduto
[10.480,06 €]).
Ciò premesso quanto al dettaglio degli importi di cui è stata chiesta la restituzione, si osserva che - con lettera del 21 gennaio 2016 – nel riscontrare la CP_1 comunicazione di revoca del finanziamento non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento e ha manifestato “la propria disponibilità alla restituzione delle somme, ove effettivamente dovute”, limitandosi a contestare soltanto la misura degli interessi di mora (che ha richiesto nella misura di 10.480,06 €). Parte_1
4 Può dunque ritenersi pacifico e incontestato che debba restituire – per CP_1 effetto della revoca del finanziamento – quanto ha ricevuto in conto capitale a fondo perduto
(9.801,07 €) e quanto ha ricevuto in conto gestione a fondo perduto (5.164,57 €)
Tali importi devono essere maggiorati degli interessi di cui all'art. 19.2 del contratto di finanziamento, il quale prevede che “in tutti i casi di revoca delle agevolazioni, il Beneficiario oltre a restituire in unica soluzione i contributi ricevuti, dovrà corrispondere all'Agenzia interessi semplici, da calcolare sulle somme da quest'ultima erogate dalle date delle erogazioni fino a quella della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso Ufficiale
Riferimento, già Tasso Ufficiale di Sconto, di cui all'art. 12.3 che precede e maggiorato di volta in volta di cinque punti percentuali, così come stabilito nell'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del
31 marzo 1998”.
Va al riguardo respinta la doglianza della (secondo cui gli interessi non sarebbero CP_1 stati determinati secondo le pattuizioni contrattuali: v. pag. 4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) trattandosi di doglianza generica, con cui si contesta l'importo degli interessi senza tuttavia mettere in discussione il criterio di calcolo utilizzato e senza indicare quale sarebbe il diverso importo degli interessi maturati ai sensi dell'art. 19.2 del contratto di finanziamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'importo delle somme che CP_1 deve restituire per effetto della revoca del finanziamento agevolato va correttamente determinato nella misura di 25.445,70 € (di cui 9.801,07 € per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
5.164,57 € per somme erogate in conto gestione a fondo perduto;
10.480,06 € per interessi maturati sulle somme erogate a fondo perduto ai sensi dell'art. 19.2 del contratto di finanziamento).
L'ingiunzione di pagamento impugnata va dunque annullata (essendo stata emessa per il pagamento di importi diversi da quelli effettivamente dovuti) e va condannata a CP_1 pagare ad la somma di 25.445,70 € oltre interessi legali a decorrere dal 18 Parte_1 dicembre 2015 (data in cui è stata ricevuta la comunicazione della deliberazione di revoca del finanziamento, contenente la richiesta di restituzione delle agevolazioni concesse).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18687/2021 e in riforma della sentenza impugnata così provvede:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento n. 22326 del 10 aprile 2018 emessa da Parte_1
[...]
2) condanna a restituire ad la somma di 25.445,70 € oltre CP_1 Parte_1
5 interessi legali a decorrere dal 18 dicembre 2015;
3) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN RO PELLEGRINI IC AR
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di
Roma
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