TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 10.7.2025, la seguente
SENTENZA EX art. 127 ter CPC
nella causa civile iscritta al n. 1023/2024 R.G. riassunta a seguito di morte del ricorrente vertente Persona_1
fra
c.f. c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. quali eredi di deceduto il 30.4.2024, rapp.ti e C.F._4 Persona_1 difesi dall'avv. Matilde Ricotta e nel di lui studio domiciliato in Potenza p.le Rizzo 11, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, domiciliati in Potenza Per_2
via Pretoria 263come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 2.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti nella qualità di eredi di , hanno adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce Persona_1
delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento richiesta dal de cuius, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata il 10.1.2025 si è costituito l'istituto il quale, nell'eccepire l'insussistenza del requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del ctu dott. Per_3
All'odierna udienza la causa, dopo rinvii tecnici per i termini per il deposito dell'elaborato integrativo, disposta la trattazione scritta, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosene per letto il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. La domanda merita accoglimento seppure in parte.
In via preliminare va rilevato che non sono pervenute contestazioni/osservazioni all'operato del ctu incaricato.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale
(per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario). A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l.
11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C.
Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005). Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (Cass. Sez. L. n. 20819 del 20.8.2018).
Ciò premesso, il C.T.U. incaricato dott. sulla base delle accurate indagini effettuate, ha Per_3
riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario Persona_1
richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame a decorrere dal ricovero per aggravamento delle condizioni di salute nell'aprile del 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro – si ripete- neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della cartella clinica relativa all'ultimo ricovero dal 16 aprile 2024 al 30.4.2024 data del decesso.
Attesta il ctu “ in base della valutazione documentale anche della cartella di ricovero durante il quale si è verificato exitus è possibile individuare una condizione tale da ridurre l'autonomia personale solo a partire dal mese di aprile 2024.”. Si concorda con il ctu circa la natura e della gravità delle infermità o minorazioni tali da determinare il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa complessiva in misura del 100%.
Il periziando si trovava nel solo periodo 16.4.2024/30.4.2024 nelle condizioni cliniche legittimanti la richiesta di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa con diritto all'indennità di accompagnamento limitatamente a tale periodo.
Il ricorso è, quindi, fondato solo in parte relativa e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta.
CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, per il periodo limitato suindicato.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio richiesto, da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e dalla data di prima visita del ctu comporta la compensazione delle spese per 4/5 e liquidazione delle spese a favore del ricorrente per la quota di
1/5 delle stesse, e perciò euro 539,40, (come da protocollo adottato dall'Ufficio in data 3.11.2022), somma posta a carico dell' ed in favore del ricorrente, poiché non smentisce la correttezza CP_1
dell'operato dell' in sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale CP_1
assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Persona_1 deceduto il 30.4.2024, depositato il 4.4.2024, e riassunto da , Parte_1 Parte_2
, quali eredi, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...] Parte_3 Parte_4 disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente de cuius possedeva i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a far data dal 16 aprile 2024 fino al 30 aprile 2024;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di CP_1 accompagnamento, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione di 1/5 delle spese di CP_1 lite che liquida complessivamente in euro 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 10 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla