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Articolo 32 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
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Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 32 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Versione
31 dicembre 1991
Art. 32. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991
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