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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 18 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
entrambi rappresentati e difesi – in virtù di Parte_1 Parte_2 procura speciale in calce al ricorso in appello – dall'avv. Silvio Carloni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni, 14
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Samuela Pischedda, in virtù di procura CP_1 generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio in Persona_1 Fiumicino (Roma) rep. n. 37590/7131 del 26.1.2023, elettivamente domiciliato, in CP_ Roma Via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9067/2021 depositata in data 04.11.2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado gli ttuali appellanti adivano il Tribunale di Roma quale giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertato che erano dipendenti del ramo d'azienda affittato da a CP_2 CP_2 Controparte_3 con atto del 13.09.2017; che, intervenuto il fallimento di in data CP_2 12.11.2018 l'affittuario aveva retrocesso il ramo d'azienda al fallimento;
che il suddetto ramo di azienda era stato trasferito dal a Parte_3 CP_4 per atto Notaio del 05.09.2019; che, nel caso di specie, il
[...] Per_2 trasferimento dell'azienda era avvenuto nell'ambito di procedura concorsuale, e che il Fondo di Garanzia aveva l'obbligo di intervenire a tutela e garanzia dei CP_1 crediti dei lavori appartenenti all'azienda ceduta;
che i loro crediti erano stati ammessi al passivo del quanto alla per l'importo Parte_3 Parte_1 complessivo di euro 22.326,00 (di cui euro 16.231,91 a titolo di TFR ed euro 6.094,09 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, permessi non goduti); e quanto al per l'importo complessivo di euro Pt_2 63.748,48(di cui euro 55.912,58 a titolo di TFR ed euro 7.821,90 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, 13 e 14 mensilità, permessi non goduti. Chiedevano, pertanto, di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dei provvedimenti di datati 21.10.2019, con i quali erano state respinte CP_5 le domande tese ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime mensilità; dichiarare il diritto di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR per il pagamento dei crediti CP_1 diversi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nella misura massima di legge, e per l'effetto condannare al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 dell'importo 16.231,91 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di euro 3.023,25 ex art. 2 d.lgs.80/92, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché in favore del dell'importo 55.912,18 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di Pt_2 euro 4.018,14 ex art. 2 d.lgs.80/92, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari. Sostenevano, in buona sostanza e contrariamente a quanto ritenuto da nel CP_1 provvedimento di rigetto, che non si trattava di un caso di affitto di ramo d'azienda da parte di società in bonis, quanto piuttosto di un trasferimento di azienda eseguito da società assoggettata a procedura concorsuale, essendo la Controparte_4
(acquirente del ramo d'azienda) e la Pragma Csa Change Solution Ahead RL (ex affittuaria del ramo d'azienda) la stessa società, ed avendo l'affittuaria CP_4
in data 12.11.2018, retroceduto il ramo d'azienda al fallimento, ai sensi
[...] dell'art. 79 L.F., con la conseguenza che i lavoratori erano tornati in forza alla società fallita. Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse domande chiedendone il CP_1 rigetto. Secondo l' il fallimento di (società cedente) non aveva CP_1 CP_2 determinato ex se l'automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario (Pragma C.S.A. S.r.l.), non avendo i ricorrenti, oggi appellanti, provato che il cessionario avresse esercitato il recesso del contratto di affitto ai sensi dell'art. 79 L.F. non essendo sufficiente una mera Pec inviata al fallimento, in mancanza di ulteriori evidenze probatorie, non allegate né dimostrate, né desumibili dalle comunicazioni uniemens e dall'estratto della C.C.I.A.A. Da tale documento risultava che i dipendenti avevano continuato a rimanere nell'organico della cessionaria fino al 2019. Il Giudice di primo grado respingeva le domande. Con atto di gravame gli appellanti hanno censurato la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle domande già svolte in primo grado. Si è costituito l' resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa. Con il ricorso di primo grado gli appellanti allegavano di aver entrambi lavorato alle dipendenze di CP_2 Tale società, il 13 settembre 2017, sottoscriveva con Pragma CSA Change Solution Ahead RL un contratto di affitto di ramo d'azienda denominato Ricerca e Sviluppo, cui erano addetti i ricorrenti, operativo in Roma, via Galla e Sidama 23. Precisavano che il < d'azienda i debiti maturati alla data della cessione (art. 4), e che, per quanto riguardava i dipendenti del ramo d'azienda, la cedente garantiva (art. 8 del contratto, punto g) che tutti erano stati regolarmente retribuiti ed erano stati effettuati tutti gli accantonamenti obbligatori in ordine al TFR>>. Il 15.09.2017 gli appellanti sottoscrivevano accordi di conciliazione in sede sindacale con che riconosceva il debito per TFR (euro 16.231,91 per la CP_2
ed euro 55.912,18 per e per le mensilità di agosto e ratei settembre Parte_1 Pt_2 2017, ratei 13, ratei 14, ferie e permessi. Con sentenza n. 647 del 12.09.2018 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di (fallimento n. 633/18). CP_2 Secondo la prospettazione il 12 novembre 2018 l'affittuaria (già Pragma CSA Change Solution Ahead RL poi con il cambio di denominazione Controparte_4 poi incorporata nella C.S.A. RL) avrebbe esercitato il recesso dal contratto d'affitto ai sensi dell'art. 79 L.F., e il ramo d'azienda sarebbe stato retrocesso al fallimento. Tale evento si desumerebbe dal doc.8 prodotto in primo grado (pec inviata dall'affittuaria al il 12.11.2018). Parte_3 Sempre secondo quanto dedotto con il ricorso di primo grado sarebbero, poi, intercorsi accordi tra il fallimento e l'ex affittuaria C.S.A. RL, in forza dei quali la società avrebbe continuato a gestire in via provvisoria il ramo d'azienda, per non comprometterne l'avviamento e favorirne la vendita all'asta. Gli appellanti vedevano accolte le istanze di ammissione al passivo del fallimento di , con provvedimento assunto all'udienza del 26 febbraio Controparte_6 2019, era ammessa al passivo del fallimento per l'importo complessivo di euro 22.326,00, di cui euro 16.231,91 a titolo di TFR ed euro 6.094,09 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, permessi non goduti;
con Pt_2 provvedimento assunto all'udienza del 26 febbraio 2019, era ammesso al passivo del fallimento per l'importo complessivo di euro 63.748,48, di cui euro 55.912,58 a titolo di TFR ed euro 7.821,90 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, 13 e 14 mensilità permessi non goduti) Dopo l'ammissione veniva inoltrate le richieste al Fondo di Garanzia per il CP_1 pagamento del TFR e per il pagamento delle ultime mensilità ex art. 2 d.lgs. 80/92. Allegavano ulteriormente che il fallimento , dopo apposita stima e CP_2 procedura d'asta, cedeva il ramo d'azienda e aggiudicataria all'asta del luglio 2019 era risultata essere l'ex affittuaria (denominazione . Controparte_4
La (acquirente del ramo d'azienda) e la Pragma Csa Change Controparte_4 Solution Ahead RL (ex affittuaria del ramo d'azienda) sarebbero state la medesima società. All'art. 3 dell'atto di cessione di ramo di azienda era stato previso quanto segue: << Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 105, 4 comma, del R.D. 267/1942 è esclusa la responsabilità della parte cessionaria per i debiti relativi al ramo d'azienda ceduta sorti prima del 13.09.2017”; all'art. 4 che < cessione del ramo d'azienda la parte cessionaria subentra nei contratti di lavoro relativi ai dipendenti di cui al richiamato allegato F” (ed i ricorrenti sono appunto due dei dipendenti “ceduti”>>. La motivazione del rigetto delle domande di intervento del fondo di garanzia era stata la seguente: “Come da circ. 74/2008 nel caso di affitto di ramo d'azienda da parte di aziende in bonis, il Fondo di Garanzia interviene solo se a fallire è la cessionaria e non la cedente”. Secondo gli appellanti l'originario contratto di affitto del ramo d'azienda del 13.09.2017 era stato stipulato quando il cedente era ancora in bonis e CP_2 l'affittuaria in data 12.11.2018 ha retroceduto il ramo d'azienda Controparte_4 al fallimento ai sensi dell'art. 79 L.F. per cui e sono tornati in forza Parte_1 Pt_2 alla società fallita. Stando così le “cose” < per il cessionario in bonis di accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti….in assenza dell'intervento del Fondo di Garanzia, i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 80/987/CEE (oggi 2008/94/CE)….Nella prospettiva del superamento della predetta antinomia…si ritiene che il TFR (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento… soluzione è rispettosa anche della direttiva 2001/23/CE, la quale, all'articolo 5, paragrafo 2, lett. A), prevede che nel caso di trasferimento d'azienda attuato da impresa insolvente (anche assoggettata a procedura non liquidatoria), uno Stato membro può disporre che i crediti vantati nei confronti del cedente non siano trasferiti al cessionario, purchè la procedura concorsuale alla quale è assoggettato il datore di lavoro cedente dia titolo ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE >>. Ne conseguirebbe che quando il cedente, come nel caso in esame, sia impresa soggetta a procedura concorsuale, venendo meno la responsabilità solidale del cessionario, il Fondo di Garanzia può e deve intervenire. Il primo giudice ha ritenuto che: << …Il diritto alla prestazione del Fondo nasce… non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge;
per tale ragione, occorre proporre una domanda amministrativa, per ottenere la prestazione, e solo successivamente alla verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata (cfr., la fra le più recenti, anche Cass.
9.6.2014 n. 12971, conforme all'orientamento più recente di cui Cass. 19.12.2005 n. 27917 e Cass.
8.3.2011 n.5494)…>>. Rispetto alla deduzioni degli odierni appellanti che : << Tali crediti, in caso di insolvenza del datore di lavoro, hanno natura distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, pur se hanno oggetto coincidente, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Ne deriva, pertanto, che il diritto si perfeziona autonomamente al solo verificarsi dei requisiti previsti dalla predetta legge secondo le regole specifiche di questa: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito nell'ambito di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva…>>. In fatto poi il Tribunale ha ritenuto acclarata l'intervenuta stipulazione, in data 13.9.2017, fra presso la quale lavoravano gli appellanti, di contratto di CP_2 affitto di ramo di azienda con Pragma CSA Change Solution Ahead S.r.l., con esclusione dalla cessione del ramo d'azienda dei debiti maturati alla data della cessione (art. 4), mentre quanto ai dipendenti del ramo d'azienda ceduti, la cedente garantiva (art. 8 del contratto, punto h) che essi erano stati regolarmente retribuiti ed erano stati effettuati tutti gli accantonamenti obbligatori in ordine al TFR. Il 15.9.2017 gli appellanti sottoscrivevano un accordo di conciliazione con la per il pagamento del TFR, delle mensilità indicate in ricorso, delle ferie CP_2 e dei permessi non goduti e dei ratei delle mensilità aggiuntive, relativamente ai quali ottenevano un decreto ingiuntivo non opposto, in conseguenza dell'inadempimento della in data 26.2.2019 i crediti dei ricorrenti, nei CP_2 termini meglio specificati in ricorso, venivano ammessi allo stato passivo della procedura fallimentare, in esito alla sentenza n. 5050/2018 del 12.9.2018, con cui il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società . CP_2 Ancora non contestata è la circostanza che il abbia ceduto il Parte_3 ramo di azienda, mediante aggiudicazione all'asta, nel luglio 2019, con aggiudicazione all'ex affittuaria alla quale l'azienda veniva Controparte_4 trasferita con atto del 5.9.19. Rispetto invece alla deduzione secondo cui in data 12.11.2018, la società affittuaria, ora denominata aveva manifestato al curatore fallimentare Controparte_4 l'intento di recedere dal contratto di affitto ex art. 79 L.F., pur continuando comunque “a gestire in via provvisoria il ramo di azienda”, L'esclusione del diritto all'intervento del fondo di garanzia è stata motivata dal fatto che < momento successivo alla cessione del ramo d'azienda, e quindi essa non era più il datore di lavoro dei ricorrenti, nel momento in cui la domanda di insinuazione al passivo è stata proposta…l' ha dimostrato documentalmente (cfr. allegati 3,4) CP_1 che i ricorrenti hanno continuato il rapporto di lavoro con la cessionaria (Pragma Csa s.r.l.) fino al settembre 2019 ben oltre, quindi, il fallimento della cedente, avvenuto il 12.09.2018 (cfr. estratti contributivi dei ricorrenti e flussi uniemens, in atti).Né…i ricorrenti hanno offerto adeguata prova documentale, non potendosi ammettere la richiesta prova per testi finalizzata a dimostrare l'epoca della retrocessione dedotta… i ricorrenti non avevano titolo per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, atteso che il Tfr non era esigibile ed il credito doveva ritenersi trasferito in capo alla cessionaria. Né la clausola del contratto di affitto di azienda che escludeva dalla cessione del ramo d'azienda i debiti maturati alla data della cessione, può escludere la responsabilità solidale della cessionaria prevista dalla norma generale di cui all'art.2112 c.c., non rientrando tale pattuizione fra le ipotesi normative di legittima deroga al principio di solidarietà, consentita per il cedente e non del cessionario, come invece previsto nel caso di specie (co. 2). Dunque, in applicazione di quanto disposto dall'art.2112 c.c., quale norma generale nei trasferimenti aziendali, la cessionaria avrebbe dovuto rispondere solidalmente dei crediti della cedente, in forza del contratto di cessione del ramo di azienda del 13.09.2017, peraltro confermato anche dall'espressa previsione in tale senso dei verbali di conciliazione, prodotti dai ricorrenti nel proprio fascicolo…>>. Lamentano gli appellanti che la tesi del Tribunale si fonderebbe sull'errato presupposto giuridico che l'intervento del Fondo di Garanzia presupponga che il fallimento colpisca il datore di lavoro attuale, dovendosi invece escludere allorché
– per effetto delle vicende traslative dell'Azienda e della conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c. – il datore di lavoro corrente al momento della dichiarazione di insolvenza sia l'affittuario. Invece per “datore di lavoro attuale insolvente” deve essere inteso < presso il quale sia maturato il diritto alla prestazione del trattamento di fine rapporto che sia stato dichiarato insolvente, a prescindere dalle eventuali vicende traslative del ramo di Azienda, stante la diversa ratio dei due istituti (quello previdenziale, gravante sul Fondo di Garanzia, e quello connesso al contratto di lavoro) e la inesistenza di un'ipotesi di obbligazione solidale>>. L'errore starebbe nell'aver attribuito alla prestazione del Fondo la medesima funzione e natura del trattamento di fine rapporto gravante per legge e contratto sul datore di lavoro al momento della conclusione del rapporto. Invece secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto giudicare irrilevante la vicenda traslativa del ramo di azienda, essendo escluso in tal caso l'operare del vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. così considerando accertata la sussistenza del diritto al trattamento di fine rapporto e l'insolvenza del datore di lavoro ( presso il quale detto diritto è (parzialmente) maturato. CP_2 La seconda censura riguarda la vicenda traslativa del ramo di azienda “Pragma Ricerca e Sviluppo” successiva al e gli effetti della cessione Parte_3 dell'Azienda ai sensi dell'art. 105 L.F. Per l'appellante la tesi del primo giudice è errata. Per il Tribunale l'art. 105 L.F. nella parte in cui deroga all'art. 2560 c.c.,
“escludendo la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento” non è idonea a derogare anche agli effetti di cui all'art. 2112 c.c., specificamente previsto per la materia del diritto del lavoro. Né che sia possibile per le parti derogarvi pattiziamente. Ritiene la difesa appellante, invece, che tutte le procedure fallimentari nell'ambito delle imprese possono disapplicare l'art. 2112 c.c..nel contesto dell'art. 47, comma 5, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore (la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe). Quindi la parte che acquisti una Azienda od un Ramo di essa da una procedura fallimentare non è soggetto al vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. Sulla questione sono intervenute diverse pronunce di questa Corte alle quali si intende dare continuità e che si richiamano in questa sede ex art. 118 c.p.c. disp. att. Ci si riferisce da ultimo alla sentenza n. 1969/2025 del 27.5.2025 secondo cui :- << Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da Parte_4 CP_ nei confronti dell' volta all'intervento del Fondo di Garanzia dell'Istituto di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 riguardo ai crediti per t.f.r. e per le mensilità di agosto-settembre 2017, vantati dalla lavoratrice nei confronti dell'originario datore di lavoro ( , nonché ammessi al passivo della procedura CP_2 fallimentare. Proponeva appello la lavoratrice, cui resisteva l' . Udita la CP_7 discussione, la causa veniva decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale. L'appello si articola in quattro motivi di gravame che, per la loro connessione logico-giuridica, possono essere oggetto di scrutinio congiunto, in quanto tutti convergono a censurare l'assunto del Tribunale capitolino, ad avviso del quale i crediti di cui sopra erano inesigibili, atteso che il rapporto di lavoro della non era cessato al momento dell'affitto del ramo d'azienda, ma era Pt_4 continuato, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la cessionaria (Pragma CSA Srl). Le doglianze si rivelano fondate, potendo appresso riportarsi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i condivisibili rilievi esplicitati da questa Corte con la sentenza n. 1380 del 31/3/2023, che, riformando la sentenza n. 3074 del 31/3/2021 - a sua volta recepita nel corpo della motivazione della sentenza qui impugnata - ha deciso una fattispecie in toto sovrapponibile alla presente (collega coinvolta nelle medesime vicende societarie e Parte_5 processuali). D'altronde, lo stesso era giunto alle medesime conclusioni con CP_1 il messaggio n. 2272/2019, in cui si legge: “In termini riassuntivi, l'ordinamento non prevede, in tali ipotesi, l'obbligo per il cessionario in bonis di accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti e, di conseguenza, in assenza dell'intervento del Fondo di garanzia, i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 80/987/CEE (oggi 2008/94/CE). Nella prospettiva del superamento della predetta antinomia - che ha alimentato un notevole contenzioso - ed in un'ottica di legittimo contemperamento delle diverse esigenze sottese alla fattispecie di cui trattasi e di effettiva realizzazione delle tutele dei lavoratori, si ritiene che il t.f.r. (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento. Ciò, del resto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 368, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 14/2019. Detta soluzione è rispettosa anche della direttiva 2001/23/CE, la quale, all'art. 5, par. 2, lett. a), prevede che, nel caso di trasferimento d'azienda attuato da impresa insolvente (anche assoggettata a procedura non liquidatoria), uno Stato membro può disporre che i crediti vantati nei confronti del cedente non siano trasferiti al cessionario, purché la procedura concorsuale alla quale è assoggettato il datore di lavoro cedente dia titolo ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE”. A ciò si aggiunga che, sulla questione di cui sopra, si era registrato un contrasto giurisprudenziale - v., di recente, Cass. n. 5376/2020, e ivi precedenti richiamati, tra cui Cass. n. 19277/2018 citata nella motivazione della gravata sentenza, favorevoli alla tesi sostenuta dall' - ma la stessa va risolta CP_7 sulla scorta di un nuovo e diverso indirizzo interpretativo, determinato dalla sopravvenuta modifica legislativa apportata dall'art. 368, comma 4, lett. d), del d.lgs. 10/1/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) - sia pure entrato in vigore dall'1/9/2021, in luogo dell'originario termine del 15/8/2020 per effetto della proroga prevista dall'art. 5 del decreto-legge n. 23/2000 - alla disciplina dettata dall'art. 47 della legge n. 428/1990. Si stabilisce, infatti, che: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'art. 2112, comma 2, c.c. e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2 della legge 29/5/1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 27/1/1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 27/1/1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'art. 85, comma 7, del Codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo”.>> Sembra che la pronuncia Corte di Cassazione n. 1860 del 2025 depositata il 27/01/2025 sia di contrario avviso, ma questa Corte non ritiene di aderire alla diversa e non ancora consolidata lettura interpretativa. Pertanto, sussistendo i presupposti di legge per il conseguimento della prestazione di garanzia invocata dagli appellanti a carico del Fondo di garanzia gestito dall'Istituto, riguardo al t.f.r. nonchè alle mensilità per ciascuno determinate e per gli importi richiesti, la gravata sentenza riformata coem da dispositivo. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni dibattute e di dubbi interpretativi ancora sussistenti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1 16.231,91 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di euro 3.023,25 ex art. 2 d.lgs.80/92, oltre accessori per il TFR dal 13.09.2017 e per i crediti di lavoro dalla domanda del 15.07.2019; condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_2 ell'importo 55.912,18 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di euro 4.018,14
[...] ex art. 2 d.lgs.80/92, oltre accessori per il TFR dal 13.09.2017 e per i crediti di lavoro dalla domanda del 15.07.2019. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 18 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
entrambi rappresentati e difesi – in virtù di Parte_1 Parte_2 procura speciale in calce al ricorso in appello – dall'avv. Silvio Carloni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni, 14
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Samuela Pischedda, in virtù di procura CP_1 generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio in Persona_1 Fiumicino (Roma) rep. n. 37590/7131 del 26.1.2023, elettivamente domiciliato, in CP_ Roma Via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9067/2021 depositata in data 04.11.2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado gli ttuali appellanti adivano il Tribunale di Roma quale giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertato che erano dipendenti del ramo d'azienda affittato da a CP_2 CP_2 Controparte_3 con atto del 13.09.2017; che, intervenuto il fallimento di in data CP_2 12.11.2018 l'affittuario aveva retrocesso il ramo d'azienda al fallimento;
che il suddetto ramo di azienda era stato trasferito dal a Parte_3 CP_4 per atto Notaio del 05.09.2019; che, nel caso di specie, il
[...] Per_2 trasferimento dell'azienda era avvenuto nell'ambito di procedura concorsuale, e che il Fondo di Garanzia aveva l'obbligo di intervenire a tutela e garanzia dei CP_1 crediti dei lavori appartenenti all'azienda ceduta;
che i loro crediti erano stati ammessi al passivo del quanto alla per l'importo Parte_3 Parte_1 complessivo di euro 22.326,00 (di cui euro 16.231,91 a titolo di TFR ed euro 6.094,09 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, permessi non goduti); e quanto al per l'importo complessivo di euro Pt_2 63.748,48(di cui euro 55.912,58 a titolo di TFR ed euro 7.821,90 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, 13 e 14 mensilità, permessi non goduti. Chiedevano, pertanto, di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dei provvedimenti di datati 21.10.2019, con i quali erano state respinte CP_5 le domande tese ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime mensilità; dichiarare il diritto di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR per il pagamento dei crediti CP_1 diversi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nella misura massima di legge, e per l'effetto condannare al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 dell'importo 16.231,91 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di euro 3.023,25 ex art. 2 d.lgs.80/92, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché in favore del dell'importo 55.912,18 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di Pt_2 euro 4.018,14 ex art. 2 d.lgs.80/92, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari. Sostenevano, in buona sostanza e contrariamente a quanto ritenuto da nel CP_1 provvedimento di rigetto, che non si trattava di un caso di affitto di ramo d'azienda da parte di società in bonis, quanto piuttosto di un trasferimento di azienda eseguito da società assoggettata a procedura concorsuale, essendo la Controparte_4
(acquirente del ramo d'azienda) e la Pragma Csa Change Solution Ahead RL (ex affittuaria del ramo d'azienda) la stessa società, ed avendo l'affittuaria CP_4
in data 12.11.2018, retroceduto il ramo d'azienda al fallimento, ai sensi
[...] dell'art. 79 L.F., con la conseguenza che i lavoratori erano tornati in forza alla società fallita. Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse domande chiedendone il CP_1 rigetto. Secondo l' il fallimento di (società cedente) non aveva CP_1 CP_2 determinato ex se l'automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario (Pragma C.S.A. S.r.l.), non avendo i ricorrenti, oggi appellanti, provato che il cessionario avresse esercitato il recesso del contratto di affitto ai sensi dell'art. 79 L.F. non essendo sufficiente una mera Pec inviata al fallimento, in mancanza di ulteriori evidenze probatorie, non allegate né dimostrate, né desumibili dalle comunicazioni uniemens e dall'estratto della C.C.I.A.A. Da tale documento risultava che i dipendenti avevano continuato a rimanere nell'organico della cessionaria fino al 2019. Il Giudice di primo grado respingeva le domande. Con atto di gravame gli appellanti hanno censurato la decisione chiedendone la riforma con accoglimento delle domande già svolte in primo grado. Si è costituito l' resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa. Con il ricorso di primo grado gli appellanti allegavano di aver entrambi lavorato alle dipendenze di CP_2 Tale società, il 13 settembre 2017, sottoscriveva con Pragma CSA Change Solution Ahead RL un contratto di affitto di ramo d'azienda denominato Ricerca e Sviluppo, cui erano addetti i ricorrenti, operativo in Roma, via Galla e Sidama 23. Precisavano che il < d'azienda i debiti maturati alla data della cessione (art. 4), e che, per quanto riguardava i dipendenti del ramo d'azienda, la cedente garantiva (art. 8 del contratto, punto g) che tutti erano stati regolarmente retribuiti ed erano stati effettuati tutti gli accantonamenti obbligatori in ordine al TFR>>. Il 15.09.2017 gli appellanti sottoscrivevano accordi di conciliazione in sede sindacale con che riconosceva il debito per TFR (euro 16.231,91 per la CP_2
ed euro 55.912,18 per e per le mensilità di agosto e ratei settembre Parte_1 Pt_2 2017, ratei 13, ratei 14, ferie e permessi. Con sentenza n. 647 del 12.09.2018 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di (fallimento n. 633/18). CP_2 Secondo la prospettazione il 12 novembre 2018 l'affittuaria (già Pragma CSA Change Solution Ahead RL poi con il cambio di denominazione Controparte_4 poi incorporata nella C.S.A. RL) avrebbe esercitato il recesso dal contratto d'affitto ai sensi dell'art. 79 L.F., e il ramo d'azienda sarebbe stato retrocesso al fallimento. Tale evento si desumerebbe dal doc.8 prodotto in primo grado (pec inviata dall'affittuaria al il 12.11.2018). Parte_3 Sempre secondo quanto dedotto con il ricorso di primo grado sarebbero, poi, intercorsi accordi tra il fallimento e l'ex affittuaria C.S.A. RL, in forza dei quali la società avrebbe continuato a gestire in via provvisoria il ramo d'azienda, per non comprometterne l'avviamento e favorirne la vendita all'asta. Gli appellanti vedevano accolte le istanze di ammissione al passivo del fallimento di , con provvedimento assunto all'udienza del 26 febbraio Controparte_6 2019, era ammessa al passivo del fallimento per l'importo complessivo di euro 22.326,00, di cui euro 16.231,91 a titolo di TFR ed euro 6.094,09 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, permessi non goduti;
con Pt_2 provvedimento assunto all'udienza del 26 febbraio 2019, era ammesso al passivo del fallimento per l'importo complessivo di euro 63.748,48, di cui euro 55.912,58 a titolo di TFR ed euro 7.821,90 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, 13 e 14 mensilità permessi non goduti) Dopo l'ammissione veniva inoltrate le richieste al Fondo di Garanzia per il CP_1 pagamento del TFR e per il pagamento delle ultime mensilità ex art. 2 d.lgs. 80/92. Allegavano ulteriormente che il fallimento , dopo apposita stima e CP_2 procedura d'asta, cedeva il ramo d'azienda e aggiudicataria all'asta del luglio 2019 era risultata essere l'ex affittuaria (denominazione . Controparte_4
La (acquirente del ramo d'azienda) e la Pragma Csa Change Controparte_4 Solution Ahead RL (ex affittuaria del ramo d'azienda) sarebbero state la medesima società. All'art. 3 dell'atto di cessione di ramo di azienda era stato previso quanto segue: << Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 105, 4 comma, del R.D. 267/1942 è esclusa la responsabilità della parte cessionaria per i debiti relativi al ramo d'azienda ceduta sorti prima del 13.09.2017”; all'art. 4 che < cessione del ramo d'azienda la parte cessionaria subentra nei contratti di lavoro relativi ai dipendenti di cui al richiamato allegato F” (ed i ricorrenti sono appunto due dei dipendenti “ceduti”>>. La motivazione del rigetto delle domande di intervento del fondo di garanzia era stata la seguente: “Come da circ. 74/2008 nel caso di affitto di ramo d'azienda da parte di aziende in bonis, il Fondo di Garanzia interviene solo se a fallire è la cessionaria e non la cedente”. Secondo gli appellanti l'originario contratto di affitto del ramo d'azienda del 13.09.2017 era stato stipulato quando il cedente era ancora in bonis e CP_2 l'affittuaria in data 12.11.2018 ha retroceduto il ramo d'azienda Controparte_4 al fallimento ai sensi dell'art. 79 L.F. per cui e sono tornati in forza Parte_1 Pt_2 alla società fallita. Stando così le “cose” < per il cessionario in bonis di accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti….in assenza dell'intervento del Fondo di Garanzia, i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 80/987/CEE (oggi 2008/94/CE)….Nella prospettiva del superamento della predetta antinomia…si ritiene che il TFR (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento… soluzione è rispettosa anche della direttiva 2001/23/CE, la quale, all'articolo 5, paragrafo 2, lett. A), prevede che nel caso di trasferimento d'azienda attuato da impresa insolvente (anche assoggettata a procedura non liquidatoria), uno Stato membro può disporre che i crediti vantati nei confronti del cedente non siano trasferiti al cessionario, purchè la procedura concorsuale alla quale è assoggettato il datore di lavoro cedente dia titolo ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE >>. Ne conseguirebbe che quando il cedente, come nel caso in esame, sia impresa soggetta a procedura concorsuale, venendo meno la responsabilità solidale del cessionario, il Fondo di Garanzia può e deve intervenire. Il primo giudice ha ritenuto che: << …Il diritto alla prestazione del Fondo nasce… non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge;
per tale ragione, occorre proporre una domanda amministrativa, per ottenere la prestazione, e solo successivamente alla verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata (cfr., la fra le più recenti, anche Cass.
9.6.2014 n. 12971, conforme all'orientamento più recente di cui Cass. 19.12.2005 n. 27917 e Cass.
8.3.2011 n.5494)…>>. Rispetto alla deduzioni degli odierni appellanti che : << Tali crediti, in caso di insolvenza del datore di lavoro, hanno natura distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, pur se hanno oggetto coincidente, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Ne deriva, pertanto, che il diritto si perfeziona autonomamente al solo verificarsi dei requisiti previsti dalla predetta legge secondo le regole specifiche di questa: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito nell'ambito di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva…>>. In fatto poi il Tribunale ha ritenuto acclarata l'intervenuta stipulazione, in data 13.9.2017, fra presso la quale lavoravano gli appellanti, di contratto di CP_2 affitto di ramo di azienda con Pragma CSA Change Solution Ahead S.r.l., con esclusione dalla cessione del ramo d'azienda dei debiti maturati alla data della cessione (art. 4), mentre quanto ai dipendenti del ramo d'azienda ceduti, la cedente garantiva (art. 8 del contratto, punto h) che essi erano stati regolarmente retribuiti ed erano stati effettuati tutti gli accantonamenti obbligatori in ordine al TFR. Il 15.9.2017 gli appellanti sottoscrivevano un accordo di conciliazione con la per il pagamento del TFR, delle mensilità indicate in ricorso, delle ferie CP_2 e dei permessi non goduti e dei ratei delle mensilità aggiuntive, relativamente ai quali ottenevano un decreto ingiuntivo non opposto, in conseguenza dell'inadempimento della in data 26.2.2019 i crediti dei ricorrenti, nei CP_2 termini meglio specificati in ricorso, venivano ammessi allo stato passivo della procedura fallimentare, in esito alla sentenza n. 5050/2018 del 12.9.2018, con cui il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società . CP_2 Ancora non contestata è la circostanza che il abbia ceduto il Parte_3 ramo di azienda, mediante aggiudicazione all'asta, nel luglio 2019, con aggiudicazione all'ex affittuaria alla quale l'azienda veniva Controparte_4 trasferita con atto del 5.9.19. Rispetto invece alla deduzione secondo cui in data 12.11.2018, la società affittuaria, ora denominata aveva manifestato al curatore fallimentare Controparte_4 l'intento di recedere dal contratto di affitto ex art. 79 L.F., pur continuando comunque “a gestire in via provvisoria il ramo di azienda”, L'esclusione del diritto all'intervento del fondo di garanzia è stata motivata dal fatto che < momento successivo alla cessione del ramo d'azienda, e quindi essa non era più il datore di lavoro dei ricorrenti, nel momento in cui la domanda di insinuazione al passivo è stata proposta…l' ha dimostrato documentalmente (cfr. allegati 3,4) CP_1 che i ricorrenti hanno continuato il rapporto di lavoro con la cessionaria (Pragma Csa s.r.l.) fino al settembre 2019 ben oltre, quindi, il fallimento della cedente, avvenuto il 12.09.2018 (cfr. estratti contributivi dei ricorrenti e flussi uniemens, in atti).Né…i ricorrenti hanno offerto adeguata prova documentale, non potendosi ammettere la richiesta prova per testi finalizzata a dimostrare l'epoca della retrocessione dedotta… i ricorrenti non avevano titolo per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, atteso che il Tfr non era esigibile ed il credito doveva ritenersi trasferito in capo alla cessionaria. Né la clausola del contratto di affitto di azienda che escludeva dalla cessione del ramo d'azienda i debiti maturati alla data della cessione, può escludere la responsabilità solidale della cessionaria prevista dalla norma generale di cui all'art.2112 c.c., non rientrando tale pattuizione fra le ipotesi normative di legittima deroga al principio di solidarietà, consentita per il cedente e non del cessionario, come invece previsto nel caso di specie (co. 2). Dunque, in applicazione di quanto disposto dall'art.2112 c.c., quale norma generale nei trasferimenti aziendali, la cessionaria avrebbe dovuto rispondere solidalmente dei crediti della cedente, in forza del contratto di cessione del ramo di azienda del 13.09.2017, peraltro confermato anche dall'espressa previsione in tale senso dei verbali di conciliazione, prodotti dai ricorrenti nel proprio fascicolo…>>. Lamentano gli appellanti che la tesi del Tribunale si fonderebbe sull'errato presupposto giuridico che l'intervento del Fondo di Garanzia presupponga che il fallimento colpisca il datore di lavoro attuale, dovendosi invece escludere allorché
– per effetto delle vicende traslative dell'Azienda e della conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c. – il datore di lavoro corrente al momento della dichiarazione di insolvenza sia l'affittuario. Invece per “datore di lavoro attuale insolvente” deve essere inteso < presso il quale sia maturato il diritto alla prestazione del trattamento di fine rapporto che sia stato dichiarato insolvente, a prescindere dalle eventuali vicende traslative del ramo di Azienda, stante la diversa ratio dei due istituti (quello previdenziale, gravante sul Fondo di Garanzia, e quello connesso al contratto di lavoro) e la inesistenza di un'ipotesi di obbligazione solidale>>. L'errore starebbe nell'aver attribuito alla prestazione del Fondo la medesima funzione e natura del trattamento di fine rapporto gravante per legge e contratto sul datore di lavoro al momento della conclusione del rapporto. Invece secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto giudicare irrilevante la vicenda traslativa del ramo di azienda, essendo escluso in tal caso l'operare del vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. così considerando accertata la sussistenza del diritto al trattamento di fine rapporto e l'insolvenza del datore di lavoro ( presso il quale detto diritto è (parzialmente) maturato. CP_2 La seconda censura riguarda la vicenda traslativa del ramo di azienda “Pragma Ricerca e Sviluppo” successiva al e gli effetti della cessione Parte_3 dell'Azienda ai sensi dell'art. 105 L.F. Per l'appellante la tesi del primo giudice è errata. Per il Tribunale l'art. 105 L.F. nella parte in cui deroga all'art. 2560 c.c.,
“escludendo la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento” non è idonea a derogare anche agli effetti di cui all'art. 2112 c.c., specificamente previsto per la materia del diritto del lavoro. Né che sia possibile per le parti derogarvi pattiziamente. Ritiene la difesa appellante, invece, che tutte le procedure fallimentari nell'ambito delle imprese possono disapplicare l'art. 2112 c.c..nel contesto dell'art. 47, comma 5, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore (la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe). Quindi la parte che acquisti una Azienda od un Ramo di essa da una procedura fallimentare non è soggetto al vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. Sulla questione sono intervenute diverse pronunce di questa Corte alle quali si intende dare continuità e che si richiamano in questa sede ex art. 118 c.p.c. disp. att. Ci si riferisce da ultimo alla sentenza n. 1969/2025 del 27.5.2025 secondo cui :- << Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da Parte_4 CP_ nei confronti dell' volta all'intervento del Fondo di Garanzia dell'Istituto di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 riguardo ai crediti per t.f.r. e per le mensilità di agosto-settembre 2017, vantati dalla lavoratrice nei confronti dell'originario datore di lavoro ( , nonché ammessi al passivo della procedura CP_2 fallimentare. Proponeva appello la lavoratrice, cui resisteva l' . Udita la CP_7 discussione, la causa veniva decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale. L'appello si articola in quattro motivi di gravame che, per la loro connessione logico-giuridica, possono essere oggetto di scrutinio congiunto, in quanto tutti convergono a censurare l'assunto del Tribunale capitolino, ad avviso del quale i crediti di cui sopra erano inesigibili, atteso che il rapporto di lavoro della non era cessato al momento dell'affitto del ramo d'azienda, ma era Pt_4 continuato, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la cessionaria (Pragma CSA Srl). Le doglianze si rivelano fondate, potendo appresso riportarsi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i condivisibili rilievi esplicitati da questa Corte con la sentenza n. 1380 del 31/3/2023, che, riformando la sentenza n. 3074 del 31/3/2021 - a sua volta recepita nel corpo della motivazione della sentenza qui impugnata - ha deciso una fattispecie in toto sovrapponibile alla presente (collega coinvolta nelle medesime vicende societarie e Parte_5 processuali). D'altronde, lo stesso era giunto alle medesime conclusioni con CP_1 il messaggio n. 2272/2019, in cui si legge: “In termini riassuntivi, l'ordinamento non prevede, in tali ipotesi, l'obbligo per il cessionario in bonis di accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti e, di conseguenza, in assenza dell'intervento del Fondo di garanzia, i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 80/987/CEE (oggi 2008/94/CE). Nella prospettiva del superamento della predetta antinomia - che ha alimentato un notevole contenzioso - ed in un'ottica di legittimo contemperamento delle diverse esigenze sottese alla fattispecie di cui trattasi e di effettiva realizzazione delle tutele dei lavoratori, si ritiene che il t.f.r. (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento. Ciò, del resto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 368, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 14/2019. Detta soluzione è rispettosa anche della direttiva 2001/23/CE, la quale, all'art. 5, par. 2, lett. a), prevede che, nel caso di trasferimento d'azienda attuato da impresa insolvente (anche assoggettata a procedura non liquidatoria), uno Stato membro può disporre che i crediti vantati nei confronti del cedente non siano trasferiti al cessionario, purché la procedura concorsuale alla quale è assoggettato il datore di lavoro cedente dia titolo ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE”. A ciò si aggiunga che, sulla questione di cui sopra, si era registrato un contrasto giurisprudenziale - v., di recente, Cass. n. 5376/2020, e ivi precedenti richiamati, tra cui Cass. n. 19277/2018 citata nella motivazione della gravata sentenza, favorevoli alla tesi sostenuta dall' - ma la stessa va risolta CP_7 sulla scorta di un nuovo e diverso indirizzo interpretativo, determinato dalla sopravvenuta modifica legislativa apportata dall'art. 368, comma 4, lett. d), del d.lgs. 10/1/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) - sia pure entrato in vigore dall'1/9/2021, in luogo dell'originario termine del 15/8/2020 per effetto della proroga prevista dall'art. 5 del decreto-legge n. 23/2000 - alla disciplina dettata dall'art. 47 della legge n. 428/1990. Si stabilisce, infatti, che: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'art. 2112, comma 2, c.c. e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2 della legge 29/5/1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 27/1/1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 27/1/1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'art. 85, comma 7, del Codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo”.>> Sembra che la pronuncia Corte di Cassazione n. 1860 del 2025 depositata il 27/01/2025 sia di contrario avviso, ma questa Corte non ritiene di aderire alla diversa e non ancora consolidata lettura interpretativa. Pertanto, sussistendo i presupposti di legge per il conseguimento della prestazione di garanzia invocata dagli appellanti a carico del Fondo di garanzia gestito dall'Istituto, riguardo al t.f.r. nonchè alle mensilità per ciascuno determinate e per gli importi richiesti, la gravata sentenza riformata coem da dispositivo. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni dibattute e di dubbi interpretativi ancora sussistenti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1 16.231,91 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di euro 3.023,25 ex art. 2 d.lgs.80/92, oltre accessori per il TFR dal 13.09.2017 e per i crediti di lavoro dalla domanda del 15.07.2019; condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_2 ell'importo 55.912,18 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di euro 4.018,14
[...] ex art. 2 d.lgs.80/92, oltre accessori per il TFR dal 13.09.2017 e per i crediti di lavoro dalla domanda del 15.07.2019. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa