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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10464/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 02/01/1968 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL PRETE FERDINANDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13/08/2024, l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver presentato in data 28.7.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno di invalidità civile;
negato il beneficio in via amministrativa per mancata convocazione a visita ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato in quella fase non ha ritenuto sussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione.
L'istante ha, quindi, chiesto con il presente ricorso in opposizione il rinnovo della CTU e il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso.
1 In corso di causa, è stato disposto il rinnovo della CTU, con affidamento dell'incarico ad un
CTU diverso da quello nominato nella prima fase.
Nelle more, l'istante è stato convocato dalla commissione medica competente e sottoposto a visita il 4.04.2025, all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 75 % a decorrere CP_ dal 29.7.2024 (v. verbale della Commissione medica e Te08, in atti).
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, nelle note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, di dichiarare cessata la materia del contendere, stante il CP_ riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame da parte dell .
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le parti hanno risolto ogni contesa, essendo intervenuto nelle more il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile, anche se con decorrenza successiva rispetto alla domanda CP_ amministrativa e all'istanza di A.T.P.O. (v. verbale della Commissione medica con cui l'istante è stato riconosciuto invalido al 75 % a decorrere dal 29.7.2024).
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto da un lato della risoluzione della lite dopo la notifica del ricorso in opposizione e dall'altro essendo il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame avvenuto con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa e all'istanza di A.T.P.O.; le spese di CTU vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese;
- Pone le spese di consulenza tecnica della prima fase (come da separato decreto) a CP_ carico dell' .
Aversa, 26.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10464/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 02/01/1968 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL PRETE FERDINANDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13/08/2024, l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver presentato in data 28.7.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno di invalidità civile;
negato il beneficio in via amministrativa per mancata convocazione a visita ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato in quella fase non ha ritenuto sussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione.
L'istante ha, quindi, chiesto con il presente ricorso in opposizione il rinnovo della CTU e il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso.
1 In corso di causa, è stato disposto il rinnovo della CTU, con affidamento dell'incarico ad un
CTU diverso da quello nominato nella prima fase.
Nelle more, l'istante è stato convocato dalla commissione medica competente e sottoposto a visita il 4.04.2025, all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 75 % a decorrere CP_ dal 29.7.2024 (v. verbale della Commissione medica e Te08, in atti).
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, nelle note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, di dichiarare cessata la materia del contendere, stante il CP_ riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame da parte dell .
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le parti hanno risolto ogni contesa, essendo intervenuto nelle more il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile, anche se con decorrenza successiva rispetto alla domanda CP_ amministrativa e all'istanza di A.T.P.O. (v. verbale della Commissione medica con cui l'istante è stato riconosciuto invalido al 75 % a decorrere dal 29.7.2024).
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto da un lato della risoluzione della lite dopo la notifica del ricorso in opposizione e dall'altro essendo il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame avvenuto con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa e all'istanza di A.T.P.O.; le spese di CTU vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese;
- Pone le spese di consulenza tecnica della prima fase (come da separato decreto) a CP_ carico dell' .
Aversa, 26.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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