Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 3632/2024 RG Collegiale definitiva Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 3632/2024 RG TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] - lettera: B – , Parte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Eugenia Giglio del Foro di . ; pec: , con studio legale in C.F._2 Email_1
Perugia (PG), Via Marconi 6, che lo rappresenta e difende RICORRENTE CONTRO
, c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
e in 21 - lettera: B – , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vantaggi (C.F. P.I C.F._4
N. FAX: 075.8086410, indirizzo di posta elettronica certificata P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Perugia, Via G. Pennetti Pennella n. 46
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c.
conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 19.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte pagina 1 di 3
1. e hanno avuto una stabile relazione sentimentale, Parte_1 Controparte_1 dalla quale sono nate le figlie il 28.11.2018 e il Persona_1 Persona_2
03.09.2020. La coppia ha stabilito la residenza familiare in immobile sito in Città di Castello, acquistato in comproprietà e con accensione di mutuo fondiario. A settembre del 2023 la relazione di convivenza si è interrotta e il sig. si è trasferito a Pt_1
Magione dove vive presso l'abitazione dei genitori mentre la ex compagna è rimasta nell'abitazione acquistata in comproprietà. Entrambe le parti sono titolari di reddito da lavoro dipendente. Con ricorso al Tribunale di Perugia il sig. ha chiesto che il Tribunale adotti Pt_1 provvedimento di affidamento e mantenimento delle minori e, in particolare, ha chiesto, considerando la distanza tra l'abitazione materna e quella paterna e il buon rapporto del padre con le minori, che sia disposto affidamento condiviso con collocamento pressochè paritetico presso i due genitori e previsione di mantenimento diretto. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando che, nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto accordo bonario con previsione di affidamento condiviso delle minori, collocamento e frequentazione paritetica delle minori con i genitori presso le rispettive abitazioni, mantenimento diretto. Hanno concordato, inoltre, l'impegno del ricorrente a vendere la sua quota – con correlativo impegno all'acquisto – dell'abitazione acquistata in comproprietà dalle parti, con accollo per intero del residuo del mutuo a carico della signora e rimborso delle rate di mutuo versate dallo CP_1
. Pt_1
Hanno rinunciato alla comparizione personale, dichiarando espressamente di non volersi conciliare e la causa, sulle conclusioni depositate in forma scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate tra le parti, formalizzate nell'accordo sottoscritto depositato in giudizio possono essere trasfuse in sentenza, apparendo funzionali alla composizione della controversia e coerenti con le disposizioni primarie dettate in materia di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figlio minore. In particolare appare giustificata la previsione dell'affidamento condiviso, il collocamento paritario delle due minori, l'analitica disciplina dei tempi di permanenza con ciascun genitore e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Coerente con tale assetto e con la condizione reddituale ed economica delle parti è anche la previsione del mantenimento ordinario c.d. diretto e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'accordo relativo all'acquisto, da parte della resistente, dell'intera proprietà dell'immobile già destinato a residenza familiare, si tratta di impegno avente efficacia obbligatoria tra le parti di cui il Tribunale prende atto.
Le spese di lite considerando l'esito della controversia possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale così definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe in conformità alle richieste delle parti così provvede : pagina 2 di 3 Dispone l'affidamento condiviso delle minori e ai Per_1 Persona_2 genitori alle condizioni analiticamente indicate dalle parti ai punti da 1) a 9) dell'accordo sottoscritto in data 15.5.2025 depositato in giudizio e da intendersi, in questa sede, integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”.
Dichiara le spese di lite interamente compensate per le ragioni indicate in motivazione
Perugia, 24.6.2025 Il Presidente
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