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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 6446/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto
“Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del 26 giugno 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 24.06.2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Grazia Anna Trentadue,
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Rosa Cardone,
-RESISTENTI- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.06.2024, (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”), previa esplicitazione delle ragioni, in fatto e in diritto, assuntamente giustificative delle proprie richieste di revisione della vigente regolamentazione delle condizioni della separazione, concludeva chiedendo di: “-accertare e dichiarare che il Sig.
(c.f. , per i motivi di cui alla premessa del presente Parte_2 C.F._1 ricorso, è soggetto autosufficiente in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento dal mese di dicembre dell'anno 2019 e per l'effetto modificare il decreto di separazione emesso in data 2.7.2013, in seguito modificato con il provvedimento n. 17083/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 10.7.2018 nel procedimento RG 3771/2017 (con cui il sig. veniva obbligato al pagamento del mantenimento in favore Parte_1 di ciascun figlio di € 200,00), revocando l'ordine di contributo al mantenimento in favore del figlio con efficacia retroattiva dal mese di dicembre dell'anno 2019; - Parte_2 ordinare al terzo debitore l'immediata sospensione delle trattenute poste in essere in CP_3 esecuzione del succitato decreto sia per il figlio che per il figlio modificando Pt_2 Per_1 la modalità di pagamento del mantenimento in favore del figlio sostituendo la Per_1 trattenuta da parte dell' con il bonifico bancario mensile da versare sul conto corrente CP_3 intestato al ragazzo;
-con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre cap e iva come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.10.2024, si costituiva in giudizio la resistente, , la quale, previa contestazione e Controparte_1 impugnazione di tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, concludeva chiedendo, a sua volta, di: “-revocare l' affido condiviso dei figli , nato il [...] e Parte_2 Per_1 nato il [...] e la regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario, perché entrambi diventati maggiorenni;
-non si oppone alla revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio posto a carico del padre e da versare in Parte_2 favore della madre purché sia operativo a far data dalla domanda, rigettando l' avversa richiesta di revoca con efficacia retroattiva dal mese di dicembre dell' anno 2019; -non si oppone all' avversa richiesta di ordine del Tribunale di Bari rivolto all' di immediata CP_3 sospensione delle trattenute poste in essere a carico di ma per il solo figlio Parte_1 chiedendo il rigetto dell' avversa domanda relativa anche al figlio -chiede il Pt_2 Per_1 rigetto dell' avversa richiesta di effettuare il versamento posto a carico del padre per il mantenimento del figlio direttamente in favore dello stesso, confermando il Per_1 versamento in favore della madre direttamente da parte dell' come Controparte_1 CP_3 già avviene;
-in riconvenzionale aumentare il contributo mensile al mantenimento di Per_1 da porre a carico del sig. ed in favore di dagli attuali Parte_1 Controparte_1 euro duecento/00 ( € 200,00 ) al mese ad euro trecento/00 ( € 300,00 ), oltre indici ISTAT, come per legge, a far data dalla domanda, fermo restando il versamento diretto da parte dell' territorialmente competente, ma con la previsione che l' aggiunga al versamento CP_3 CP_3 anche gli indici ISTAT, e con conferma delle spese straordinarie per al 50% a carico Per_1 di ciascun genitore da regolamentare giusta protocollo d' intesa vigente in materia presso il Tribuna le di Bari;
-prevedere che l' assegno unico universale per il figlio Per_1 attualmente percepito in parti eguali da entrambi i genitori, venga percepito integralmente dalla signora che potrà chiederne il versamento per intero all' ente Controparte_1 erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell' altro genitore;
-spese vinte”. Senonché, per il tramite di una convenzione transattiva depositata telematicamente in data 25.06.2025, nel testo delle note scritte sostitutive di udienza, le parti ponevano fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto. Il summenzionato accordo ha ad oggetto una parziale revisione delle condizioni economiche della separazione, di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Bari n. 7682/2013 pubblicato il 17/07/2013, nell'ambito del procedimento separativo rubricato al n. RG 1565/2013 e, successivamente, modificato con ordinanza n. 17083/2018 del 10.07.2018 (RG 3771/2017). Con il ridetto accordo, infatti, è stato pattuito che il ricorrente, , non Parte_1 sia più tenuto al versamento del contributo al mantenimento del figlio (18.11.1999), Pt_2 attesa la sua indipendenza economica, come già statuito con ordinanza resa a verbale di udienza del 21.11.2024; lo stesso ricorrente continuerà, invece, a versare l'importo di € 203,00, oltre adeguamento ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio Per_1 (31.08.2004), maggiorenne ma non economicamente indipendente, in favore della resistente revocando l'ordine di pagamento diretto da parte dell' , già a partire Controparte_1 CP_3 dal mese di luglio 2025. Le stesse parti chiedevano, quindi, che il procedimento venisse definito con la pronuncia di un provvedimento che ratificasse le pattuizioni modificative de quibus, con integrale compensazione delle spese del procedimento. La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Non sussistono impedimenti legali ostativi all'accoglimento della ridetta domanda. Nulla osta, neppure, ad un'integrale compensazione delle spese del procedimento. La presente sentenza è esecutiva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto:
“Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)”, introdotto con ricorso proposto, in data 24.06.2024, da , nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede, a parziale modifica delle condizioni della separazione, di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Bari n. 7682/2013 pubblicato il 17/07/2013 nell'ambito del procedimento separativo rubricato al n. RG 1565/2013 e, successivamente, modificato con ordinanza n. 17083/2018 del 10.07.2018 (RG 3771/2017): DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni di concordata modifica delle condizioni economiche della separazione, di cui all'accordo transattivo, raggiunto in corso di causa, sottoscritto, in Bari, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, in data 25 giugno 2025, e versato in forma telematica in pari data, costituendo parte integrante delle note scritte sostitutive di udienza;
DISPONE la revoca del pagamento diretto da parte dell' , nei confronti di CP_3 Pt_1
dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (18.11.1999) e
[...] Parte_2
(31.08.2004), a partire dal mese di luglio 2025; Persona_2 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 24 luglio 2025. Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera
“Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del 26 giugno 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 24.06.2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Grazia Anna Trentadue,
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Rosa Cardone,
-RESISTENTI- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.06.2024, (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”), previa esplicitazione delle ragioni, in fatto e in diritto, assuntamente giustificative delle proprie richieste di revisione della vigente regolamentazione delle condizioni della separazione, concludeva chiedendo di: “-accertare e dichiarare che il Sig.
(c.f. , per i motivi di cui alla premessa del presente Parte_2 C.F._1 ricorso, è soggetto autosufficiente in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento dal mese di dicembre dell'anno 2019 e per l'effetto modificare il decreto di separazione emesso in data 2.7.2013, in seguito modificato con il provvedimento n. 17083/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 10.7.2018 nel procedimento RG 3771/2017 (con cui il sig. veniva obbligato al pagamento del mantenimento in favore Parte_1 di ciascun figlio di € 200,00), revocando l'ordine di contributo al mantenimento in favore del figlio con efficacia retroattiva dal mese di dicembre dell'anno 2019; - Parte_2 ordinare al terzo debitore l'immediata sospensione delle trattenute poste in essere in CP_3 esecuzione del succitato decreto sia per il figlio che per il figlio modificando Pt_2 Per_1 la modalità di pagamento del mantenimento in favore del figlio sostituendo la Per_1 trattenuta da parte dell' con il bonifico bancario mensile da versare sul conto corrente CP_3 intestato al ragazzo;
-con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre cap e iva come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.10.2024, si costituiva in giudizio la resistente, , la quale, previa contestazione e Controparte_1 impugnazione di tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, concludeva chiedendo, a sua volta, di: “-revocare l' affido condiviso dei figli , nato il [...] e Parte_2 Per_1 nato il [...] e la regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario, perché entrambi diventati maggiorenni;
-non si oppone alla revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio posto a carico del padre e da versare in Parte_2 favore della madre purché sia operativo a far data dalla domanda, rigettando l' avversa richiesta di revoca con efficacia retroattiva dal mese di dicembre dell' anno 2019; -non si oppone all' avversa richiesta di ordine del Tribunale di Bari rivolto all' di immediata CP_3 sospensione delle trattenute poste in essere a carico di ma per il solo figlio Parte_1 chiedendo il rigetto dell' avversa domanda relativa anche al figlio -chiede il Pt_2 Per_1 rigetto dell' avversa richiesta di effettuare il versamento posto a carico del padre per il mantenimento del figlio direttamente in favore dello stesso, confermando il Per_1 versamento in favore della madre direttamente da parte dell' come Controparte_1 CP_3 già avviene;
-in riconvenzionale aumentare il contributo mensile al mantenimento di Per_1 da porre a carico del sig. ed in favore di dagli attuali Parte_1 Controparte_1 euro duecento/00 ( € 200,00 ) al mese ad euro trecento/00 ( € 300,00 ), oltre indici ISTAT, come per legge, a far data dalla domanda, fermo restando il versamento diretto da parte dell' territorialmente competente, ma con la previsione che l' aggiunga al versamento CP_3 CP_3 anche gli indici ISTAT, e con conferma delle spese straordinarie per al 50% a carico Per_1 di ciascun genitore da regolamentare giusta protocollo d' intesa vigente in materia presso il Tribuna le di Bari;
-prevedere che l' assegno unico universale per il figlio Per_1 attualmente percepito in parti eguali da entrambi i genitori, venga percepito integralmente dalla signora che potrà chiederne il versamento per intero all' ente Controparte_1 erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell' altro genitore;
-spese vinte”. Senonché, per il tramite di una convenzione transattiva depositata telematicamente in data 25.06.2025, nel testo delle note scritte sostitutive di udienza, le parti ponevano fine a tutti gli aspetti del contenzioso tra loro insorto. Il summenzionato accordo ha ad oggetto una parziale revisione delle condizioni economiche della separazione, di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Bari n. 7682/2013 pubblicato il 17/07/2013, nell'ambito del procedimento separativo rubricato al n. RG 1565/2013 e, successivamente, modificato con ordinanza n. 17083/2018 del 10.07.2018 (RG 3771/2017). Con il ridetto accordo, infatti, è stato pattuito che il ricorrente, , non Parte_1 sia più tenuto al versamento del contributo al mantenimento del figlio (18.11.1999), Pt_2 attesa la sua indipendenza economica, come già statuito con ordinanza resa a verbale di udienza del 21.11.2024; lo stesso ricorrente continuerà, invece, a versare l'importo di € 203,00, oltre adeguamento ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio Per_1 (31.08.2004), maggiorenne ma non economicamente indipendente, in favore della resistente revocando l'ordine di pagamento diretto da parte dell' , già a partire Controparte_1 CP_3 dal mese di luglio 2025. Le stesse parti chiedevano, quindi, che il procedimento venisse definito con la pronuncia di un provvedimento che ratificasse le pattuizioni modificative de quibus, con integrale compensazione delle spese del procedimento. La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Non sussistono impedimenti legali ostativi all'accoglimento della ridetta domanda. Nulla osta, neppure, ad un'integrale compensazione delle spese del procedimento. La presente sentenza è esecutiva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento avente ad oggetto:
“Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)”, introdotto con ricorso proposto, in data 24.06.2024, da , nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede, a parziale modifica delle condizioni della separazione, di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Bari n. 7682/2013 pubblicato il 17/07/2013 nell'ambito del procedimento separativo rubricato al n. RG 1565/2013 e, successivamente, modificato con ordinanza n. 17083/2018 del 10.07.2018 (RG 3771/2017): DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni di concordata modifica delle condizioni economiche della separazione, di cui all'accordo transattivo, raggiunto in corso di causa, sottoscritto, in Bari, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, in data 25 giugno 2025, e versato in forma telematica in pari data, costituendo parte integrante delle note scritte sostitutive di udienza;
DISPONE la revoca del pagamento diretto da parte dell' , nei confronti di CP_3 Pt_1
dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (18.11.1999) e
[...] Parte_2
(31.08.2004), a partire dal mese di luglio 2025; Persona_2 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 24 luglio 2025. Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera