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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/09/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 165/2025
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 165/2025 R.G. promossa con reclamo depositato in data 27 febbraio 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10 OGGETTO: settembre 2025 Opposizione sentenza d a di apertura della
, quale amministratore della società
Controparte_1 Controparte_2
Codice:174201 CP_3
con il patrocinio dell'avv. Luca Ambrosetti del foro di Brescia,
procuratore domiciliatario
RECLAMANTE
c o n t r o
in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore Con il patrocinio dell'avv. Adiutrice Barretta, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, Loc. Ponte Valentino, zona
Industriale ASI Area Z5
RECLAMATA
e contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_5
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 22/2025
pubblicata il 28.01.2025
CONCLUSIONI
Della reclamante
IN VIA PRINCIPALE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso tutte
nessuna esclusa anche per le eccezioni svolte:
- Revocare la sentenza n. 22/2025 del 04.04.2022 dichiarativa della apertura
della liquidazione giudiziale della società CP_6
- Disporre la sospensione di ogni attività della curatela.
IN VIA ISTRUTTORIA: concedere, occorrendo, l'esperimento di CTU
contabile sull'ammontare complessivo dei debiti della società che dovessero risultare dovuti.
Si formula sin da ora richiesta di visionare e estrarre copia degli atti del procedimento di liquidazione giudiziale, nonché di accesso alla PEC aziendale e attingere i dati relativi alla società dall'anagrafe tributaria.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio,
oltre IVA e CPA.
Della reclamata
a) respingere l'avverso reclamo, dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, o comunque rigettarlo poiché nel merito infondato;
b) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, ritenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal
Tribunale di Brescia, determinata esclusivamente dal comportamento gravemente negligente della debitrice/reclamante, addossando alla stessa ogni e qualsivoglia onere e spesa derivante dall'apertura della stessa;
c) in ogni caso, condannare la debitrice/reclamante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha dichiarato, su istanza di l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_4
della società Controparte_5
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, della propria competenza, del requisito di procedibilità
di cui all'art. 49 uc CCII, della mancata prova, da parte della debitrice, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d)
CCII, della grave situazione di dissesto della debitrice evincibile dalle cartelle esattoriali per euro 73.739,79, debiti contributivi e mancato deposito dei bilanci dal 2012.
Ha proposto reclamo , quale amministratore della Controparte_1
società inattiva e ha chiesto la revoca della Controparte_5
liquidazione giudiziale.
Dopo un rinvio per la produzione della prova della notifica alla liquidazione giudiziale, all'udienza del 2 luglio 2025 la Corte ha posto la causa in decisione.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio disponendo l'acquisizione di informazioni dal UR.
Pervenuta la documentazione richiesta, alla udienza del 10 settembre
2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale della regolarmente citata e non comparsa. Controparte_5
Con un unico motivo il reclamante lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto sussistenti i requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 lett. d)
CCII.
Evidenzia che a seguito del fallimento dichiarato il 18.04.2013 di unico cliente della società reclamante, e Controparte_7
della grave crisi del settore nautico del 2011/2012, quest'ultima si determinava nell'anno 2013 a cessare ogni attività e il suo unico socio e legale rappresentante dall'anno 2014 cominciava a svolgere attività quale dipendente a busta paga;
sostiene che per un'errata percezione della normativa sulla cancellazione delle società dal registro delle imprese,
aveva ritenuto che il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi avrebbe comportato d'ufficio la cancellazione della società;
afferma che solo a seguito della comunicazione ricevuta dal curatore aveva appreso che la società, seppure inattiva, risultava ancora iscritta presso il
Registro delle Imprese;
sottolinea che la società non opera da oltre 10 anni,
non ha dipendenti avendo svolto la propria attività con il lavoro del suo unico socio, che dal 2014 svolge attività di dipendente presso altra azienda;
sostiene che la società aveva i requisiti dell'impresa minore e ricorda che il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 del CCII può essere dedotto per la prima volta anche in sede di reclamo;
contesta che la mancata presentazione dei bilanci per oltre 10 anni e la presenza di cartelle esattoriali e debiti contributivi siano circostanze idonee a dimostrare lo stato di insolvenza, sottolineando la disponibilità al pagamento dell'importo capitale vantato dalla creditrice istante ed eccepisce la prescrizione di eventuali altri crediti.
***
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1)
un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3)
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
La società debitrice non ha depositato i bilanci sin dal 2012, da oltre 10
anni.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” –
ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per
dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i
bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
L.F. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere
che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente
avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro
documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la
rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass. 31171/2023,
3581/2022; 21188/2021).
Dalla visura camerale prodotta dalla reclamante nel presente grado emerge che la società, costituita nel 2007 e avente ad oggetto la commercializzazione di arredamento nautico, ha omesso di redigere i bilanci dal 2012 (ultimo bilancio relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2011) e aveva un solo dipendente. Dette emergenze sono state confermate dal UR (cfr. relazione pervenuta il 08.07.2025), che ha confermato che la società è inattiva dal 2012 in quanto il suo amministratore, da allora, si è disinteressato della stessa, essendo venuto meno il suo principale se non unico cliente;
che essa già al 31.12.2011
aveva un attivo di euro 231.921,00, non possiede beni mobili ed immobili ed è inattiva da oltre dieci anni e quindi non ha avuto ricavi e ha evidenziato come alla data della presentazione dell'istanza i debiti scaduti e ammessi al passivo della società erano pari ad euro 78.702,93.
I valori che precedono sono al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2,
comma 1, lett. d) CCII e può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali per qualificare la società debitrice quale impresa minore;
ogni altra questione rimane assorbita.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo. Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà
assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa.
Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 22/2025 pubblicata in data 28.01.2025 revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società [...]
CP_5 ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato Controparte_5
della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 165/2025 R.G. promossa con reclamo depositato in data 27 febbraio 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10 OGGETTO: settembre 2025 Opposizione sentenza d a di apertura della
, quale amministratore della società
Controparte_1 Controparte_2
Codice:174201 CP_3
con il patrocinio dell'avv. Luca Ambrosetti del foro di Brescia,
procuratore domiciliatario
RECLAMANTE
c o n t r o
in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore Con il patrocinio dell'avv. Adiutrice Barretta, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, Loc. Ponte Valentino, zona
Industriale ASI Area Z5
RECLAMATA
e contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_5
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 22/2025
pubblicata il 28.01.2025
CONCLUSIONI
Della reclamante
IN VIA PRINCIPALE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso tutte
nessuna esclusa anche per le eccezioni svolte:
- Revocare la sentenza n. 22/2025 del 04.04.2022 dichiarativa della apertura
della liquidazione giudiziale della società CP_6
- Disporre la sospensione di ogni attività della curatela.
IN VIA ISTRUTTORIA: concedere, occorrendo, l'esperimento di CTU
contabile sull'ammontare complessivo dei debiti della società che dovessero risultare dovuti.
Si formula sin da ora richiesta di visionare e estrarre copia degli atti del procedimento di liquidazione giudiziale, nonché di accesso alla PEC aziendale e attingere i dati relativi alla società dall'anagrafe tributaria.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio,
oltre IVA e CPA.
Della reclamata
a) respingere l'avverso reclamo, dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, o comunque rigettarlo poiché nel merito infondato;
b) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, ritenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal
Tribunale di Brescia, determinata esclusivamente dal comportamento gravemente negligente della debitrice/reclamante, addossando alla stessa ogni e qualsivoglia onere e spesa derivante dall'apertura della stessa;
c) in ogni caso, condannare la debitrice/reclamante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha dichiarato, su istanza di l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_4
della società Controparte_5
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, della propria competenza, del requisito di procedibilità
di cui all'art. 49 uc CCII, della mancata prova, da parte della debitrice, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d)
CCII, della grave situazione di dissesto della debitrice evincibile dalle cartelle esattoriali per euro 73.739,79, debiti contributivi e mancato deposito dei bilanci dal 2012.
Ha proposto reclamo , quale amministratore della Controparte_1
società inattiva e ha chiesto la revoca della Controparte_5
liquidazione giudiziale.
Dopo un rinvio per la produzione della prova della notifica alla liquidazione giudiziale, all'udienza del 2 luglio 2025 la Corte ha posto la causa in decisione.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio disponendo l'acquisizione di informazioni dal UR.
Pervenuta la documentazione richiesta, alla udienza del 10 settembre
2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale della regolarmente citata e non comparsa. Controparte_5
Con un unico motivo il reclamante lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto sussistenti i requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 lett. d)
CCII.
Evidenzia che a seguito del fallimento dichiarato il 18.04.2013 di unico cliente della società reclamante, e Controparte_7
della grave crisi del settore nautico del 2011/2012, quest'ultima si determinava nell'anno 2013 a cessare ogni attività e il suo unico socio e legale rappresentante dall'anno 2014 cominciava a svolgere attività quale dipendente a busta paga;
sostiene che per un'errata percezione della normativa sulla cancellazione delle società dal registro delle imprese,
aveva ritenuto che il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi avrebbe comportato d'ufficio la cancellazione della società;
afferma che solo a seguito della comunicazione ricevuta dal curatore aveva appreso che la società, seppure inattiva, risultava ancora iscritta presso il
Registro delle Imprese;
sottolinea che la società non opera da oltre 10 anni,
non ha dipendenti avendo svolto la propria attività con il lavoro del suo unico socio, che dal 2014 svolge attività di dipendente presso altra azienda;
sostiene che la società aveva i requisiti dell'impresa minore e ricorda che il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 del CCII può essere dedotto per la prima volta anche in sede di reclamo;
contesta che la mancata presentazione dei bilanci per oltre 10 anni e la presenza di cartelle esattoriali e debiti contributivi siano circostanze idonee a dimostrare lo stato di insolvenza, sottolineando la disponibilità al pagamento dell'importo capitale vantato dalla creditrice istante ed eccepisce la prescrizione di eventuali altri crediti.
***
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1)
un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3)
un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
La società debitrice non ha depositato i bilanci sin dal 2012, da oltre 10
anni.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” –
ma il principio è applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per
dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i
bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4,
L.F. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere
che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente
avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro
documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la
rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass. 31171/2023,
3581/2022; 21188/2021).
Dalla visura camerale prodotta dalla reclamante nel presente grado emerge che la società, costituita nel 2007 e avente ad oggetto la commercializzazione di arredamento nautico, ha omesso di redigere i bilanci dal 2012 (ultimo bilancio relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2011) e aveva un solo dipendente. Dette emergenze sono state confermate dal UR (cfr. relazione pervenuta il 08.07.2025), che ha confermato che la società è inattiva dal 2012 in quanto il suo amministratore, da allora, si è disinteressato della stessa, essendo venuto meno il suo principale se non unico cliente;
che essa già al 31.12.2011
aveva un attivo di euro 231.921,00, non possiede beni mobili ed immobili ed è inattiva da oltre dieci anni e quindi non ha avuto ricavi e ha evidenziato come alla data della presentazione dell'istanza i debiti scaduti e ammessi al passivo della società erano pari ad euro 78.702,93.
I valori che precedono sono al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2,
comma 1, lett. d) CCII e può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali per qualificare la società debitrice quale impresa minore;
ogni altra questione rimane assorbita.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo. Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà
assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa.
Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 22/2025 pubblicata in data 28.01.2025 revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società [...]
CP_5 ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato Controparte_5
della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli