TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12010/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Amato, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Marina Mannino, rappresentante e difensore;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/1/2025, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle richieste delle parti.
Con ricorso depositato il 22/9/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , a Terrasini il 9/9/2009, in costanza del Controparte_1 quale sono nati i figli (il 10/2/2011) e (il 7/3/2013), ha esposto: che il Per_1 Per_2
1 rapporto coniugale si è deteriorato a causa del comportamento del marito, il quale avrebbe avuto frequenti contatti con altre donne nel corso della vita matrimoniale;
di aver scoperto che il resistente ha avuto una relazione extraconiugale e che, messo alle strette, quest'ultimo ha lasciato la casa coniugale il 17/6/2022; che il figlio è affetto da Per_1
autismo, patologia in corso di accertamento anche per il figlio;
che in passato il Per_2 resistente ha fatto ricorso a cure psichiatriche e, nei mesi di maggio e giugno 2022, ha tentato gesti di autolesionismo;
che, nonostante ciò, il marito ha comunque incontrato i figli, sia alla presenza dei Servizi Sociali di Terrasini sia in compagnia del fratello;
che lo
è funzionario presso l'assessorato Regionale all'Agricoltura e Pesca della Regione CP_1
Siciliana; di svolgere la professione di insegnante presso l'Istituto I.C. Giovanni XXIII di
Terrasini; che la casa coniugale, sita a Terrasini in via Partinico n. 94, è in regime di comproprietà col marito.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con addebito al marito della relativa responsabilità; l'affidamento esclusivo dei figli, con facoltà per il padre di incontrarli presso lo Spazio Neutro o con altre modalità indicate dal Tribunale;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di €
900,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e della stessa;
l'assegnazione in proprio favore dell'autovettura Ford Fiesta, targata GC762SY.
Con memoria di costituzione depositata il 26/1/2023, si è costituito Controparte_1
contestando quanto esposto dalla ricorrente ed esponendo, tra l'altro: che la crisi del rapporto coniugale è da addebitare ai comportamenti vessatori, fisicamente aggressivi e svilenti della moglie nei suoi confronti;
di essere sempre stato presente per i figli;
che la moglie ha assunto un comportamento ostile dopo aver scoperto la propria presunta relazione extra coniugale;
che non sussiste alcuna situazione di pericolo per i bambini in Part merito agli incontri col medesimo;
di aver intrapreso un percorso con il per attenuare le paure della moglie;
che, da quando ha lasciato la casa coniugale, ha provveduto al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della stessa pari ad € 501,75; di essere ospite della sorella e di percepire mensilmente uno stipendio di € 1.500,00.
Tanto esposto, ha chiesto: di dichiarare la separazione personale da , con Parte_1
addebito a quest'ultima della relativa responsabilità; di porre a carico della ricorrente il
2 pagamento del 50% delle rate del mutuo;
di disporre l'affidamento condiviso dei minori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita;
di porre a proprio carico l'obbligo di provvedere al mantenimento dei minori pagando la quota di propria spettanza del mutuo pari al 50% (€ 250,87), fino a completa estinzione, oltre al pagamento delle spese straordinarie;
di ripartire l'assegno unico tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
di assegnare i veicoli e Ford rispettivamente a sé ed alla CP_2
ricorrente.
All'udienza del 9/2/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f., il quale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare, ha: autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
confermato gli incarichi al servizio di NPI ed al Consultorio familiare conferiti dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento n. 949/2022 R.G.; conferito incarico al DSM di svolgere nei confronti dello l'attività di valutazione CP_1 di competenza e di attivare i necessari interventi;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
confermato il diritto di visita paterno nei termini concordati con il Servizio sociale di Terrasini (“facoltà del padre di incontrare e tenere con sé i figli secondo il calendario di incontri elaborato dai Servizi Sociali del Comune di
Terrasini, presso le strutture indicate dallo stesso Servizio e in presenza di un operatore del S.E.D.,
o in alternativa, ove previsto nel medesimo calendario e secondo le indicazioni del Servizio, in compagnia di un familiare”); posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori (€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con ricorso cautelare in corso di causa, depositato il 27/5/2023, ha Controparte_1
chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte relativa al proprio diritto di visita. Instaurato il contraddittorio, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 21-24/7/2023 emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n. 12010-1/2022, ha modificato parzialmente il regime di incontri padre-figli, disponendo che “ potrà Controparte_1 incontrare i minori sotto la supervisione dei Servizi che stabilirà la calendarizzazione concreta degli incontri: una volta a settimana presso le strutture indicate dallo stesso Servizio e in presenza di un operatore SED;
una volta a settimana (il mercoledì di regola) dalle 16 di pomeriggio alle ore 20,30, con la presenza del fratello del ricorrente o di altro familiare;
la domenica, a settimane alterne, dalle
3 10 alle 19, con la presenza del fratello o di altro familiare”.
Con successivo ricorso in corso di causa depositato il 24/1/2024, ha Controparte_1 chiesto un'ulteriore modifica ampliativa del proprio diritto di visita. Il Giudice istruttore, con ordinanza del 16/2/2024 emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n.
12010-2/2022, ha quindi modificato nuovamente il diritto di visita paterno, prevedendo che “ potrà incontrare i minori una volta a settimana liberamente dalle 16 alle 19 Controparte_1
(il lunedì in caso di disaccordo tra i genitori), con la presenza di un familiare;
la domenica, a settimane alterne, dalle 10 alle 19, con la presenza di un familiare”. Inoltre, su accordo delle parti, è stato disposto l'avvio di un percorso di Mediazione Familiare.
Successivamente, nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 12010-3/2022 instaurato su ricorso di , il Giudice istruttore, con ordinanza del 3/7/2024, Parte_1
ha, tra l'altro, disposto la liberalizzazione degli incontri padre-figli e disposto il pagamento del mantenimento a carico di in forma diretta da parte del datore di Controparte_1
lavoro.
Il diritto di visita paterno, infine, è stato nuovamente modificato con ordinanza del 14-
16/12/2024, emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n. 12010-4/2022.
Proseguito il giudizio, espletata la prova testimoniale ammessa dal Giudice istruttore ed acquisite le relazioni dei Servizi incaricati, all'udienza del 15/1/2025, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, considerata la comune volontà delle parti, le quali, già da prima della instaurazione del presente giudizio, avevano cessato di convivere.
Tale circostanza, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Di talché, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
3. Sull'addebito della separazione.
Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, invece, va evidenziato
4 che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
ha imputato la responsabilità della crisi coniugale al marito, il quale, in Parte_1
costanza del matrimonio, avrebbe violato l'obbligo di fedeltà intrattenendo rapporti con altre donne. In particolare, il resistente avrebbe instaurato una relazione extraconiugale con tale . Per_3
Tuttavia, deve osservarsi, in primo luogo, che le prove offerte in proposito dalla ricorrente (trascrizione di una conversazione registrata, intrattenuta dal resistente con tale
, e relativo supporto informatico), a prescindere da ogni rilievo in merito alla relativa Per_3 liceità ed utilizzabilità, sono state oggetto di tempestiva e specifica contestazione da parte del resistente. In secondo luogo, la stessa ricorrente non risulta avere collocato nel tempo, con la dovuta precisione, la presunta relazione extraconiugale addebitata al marito, né è stata fornita la rigorosa prova del nesso causale, e, segnatamente, che proprio la predetta relazione sia stata la causa del sorgere della crisi coniugale ed il fattore che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti, cessata il 17/7/2022.
Né, sotto tale profilo, risulta conducente la prova testimoniale assunta all'udienza del
29/2/2024, in quanto i testi escussi hanno riferito circostanze contrastanti. In particolare, anche a voler prescindere dal contenuto parzialmente valutativo del capitolato, la teste
[...]
ha dichiarato “vero è che il Sig. e la Sig.ra hanno attraversato Testimone_1 CP_1 Pt_1
una forte crisi coniugale già a far data dal 2021”; al contrario, il teste ha riferito Testimone_2 che “non è assolutamente vero che mia figlia ed il marito hanno attraversato una forte crisi coniugale già a far data dal 2021”.
5 , invece, ha attribuito la responsabilità per la separazione alla moglie, Controparte_1
che, nel corso della vita matrimoniale, avrebbe assunto nei suoi confronti comportamenti aggressivi ed offensivi, sotto il profilo sia fisico sia verbale. Tuttavia, le circostanze addotte dal resistente a comprova dei comportamenti vessatori adottati della moglie, oltre che contestate da quest'ultima e rimaste prive di prova, sono connotate da un elevato grado di genericità, e non risulta pertanto idonee a fondare una pronuncia positiva sull'addebito.
Va in proposito confermata, in quanto esente da vizi, la valutazione e decisione sulle richieste istruttorie articolate da entrambe le parti, di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 14/6/2023.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande di addebito della responsabilità per la separazione, reciprocamente formulate dalle parti, devono essere rigettate.
4. Affidamento dei figli minori.
Quanto all'affidamento dei figli, va osservato che la relativa disciplina è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, sebbene inizialmente abbia chiesto l'affidamento Parte_1 esclusivo dei minori, palesando una situazione di pregiudizio e di pericolo per gli stessi, in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa ha chiesto, invece, che venga disposto l'affidamento condiviso.
In proposito, nel corso del giudizio, i vari Servizi coinvolti, incaricati di monitorare il
6 rapporto tra ed i figli, non hanno rilevato alcun elemento di pregiudizio Controparte_1
tale da rendere preferibile l'adozione del regime di affidamento esclusivo dei minori alla madre, avendo piuttosto accertato in capo al resistente adeguate competenze genitoriali.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, deve essere disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed Per_1 Per_2 assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Relativamente, poi, al diritto di visita paterno, tenuto conto dell'assetto attualmente vigente e salvo diverso accordo tra i genitori, potrà incontrare e tenere Controparte_1
con sé i figli secondo il seguente schema:
- due giorni infrasettimanali dalle ore 16 alle 21 (il lunedì ed il giovedì, in caso di disaccordo tra i genitori);
- a settimane alternate, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- ad anni alterni (iniziando dalla madre), in occasione delle festività natalizie, per 5 giorni consecutivi (dalle ore 10 del primo giorno alle ore 17 del quinto giorno), comprendenti, ad anni alterni, il 25 dicembre ovvero il 1° gennaio, con l'onere di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- in occasione delle festività pasquali, per 3 giorni consecutivi (con gli stessi orari sopra indicati), comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo, con l'onere di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, con l'onere di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente.
5. Domande di contenuto economico. Mantenimento del coniuge e della prole.
In merito alle statuizioni di ordine economico, in ordine al mantenimento della prole, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano
7 adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Relativamente, invece, alla domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento personale, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la
8 valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Relativamente alla condizione economica delle parti, ha esposto di Parte_1
svolgere la professione di insegnante e, a fondamento della propria condizione economica, ha prodotto la dichiarazione dei redditi: del 2019 per il 2018, da cui risulta un reddito complessivo di € 23.068,00; del 2020 per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di €
22.839,00; del 2021 per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 23.462,00; del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di € 23.965,47 (v. all.ti prodotti il
2/2/2023).
, invece, ha esposto di svolgere la professione di funzionario presso Controparte_1
l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Pesca della Regione Siciliana e, a fondamento della propria posizione economica, ha prodotto la dichiarazione dei redditi: del 2020 per il
2019, da cui risulta un reddito complessivo di € 22.839,00; del 2021 per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 35.242,00; del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di € 24.410,00 (v. all. ti prodotti unitamente alla memoria di costituzione); del
2023 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 29.329,00 (v. all. prodotto il
14/8/2023).
Entrambe le parti risultano, inoltre, gravate del pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare.
Orbene, tenuto conto di quanto dianzi evidenziato, va posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 400,00 a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario per i figli minori (€ 200,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese
9 e soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese entra assegno sostenute nel loro interesse secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019. Non sussistono, invece, i presupposti per riconoscere in favore di Pt_1
un assegno di mantenimento personale a carico di , posto che la
[...] Controparte_1
ricorrente svolge regolare attività lavorativa e che non sussiste una notevole sperequazione reddituale tra le parti.
Quanto, invece, all'assegno unico universale per i minori, stante la domiciliazione assolutamente prevalente dei minori presso la madre e tenuto conto del recente arresto giurisprudenziale in materia, deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di (cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025). Parte_1
5. Inammissibilità delle ulteriori domande.
Quanto alla domanda del resistente relativa all'assegnazione delle autovetture (analoga domanda della ricorrente non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni), deve dichiararsi la inammissibilità della stessa.
Invero, per costante giurisprudenza, le domande di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme “sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione" o "forte" (artt.
31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario” (Cass. n. 18870/2014).
6. Spese di lite.
Relativamente alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Terrasini il 9/9/2009 da , nata a [...] Parte_1
10 il 9/8/1979, e da , nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune al n. 51, parte II, anno 2009;
• rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario per i minori (€ 200,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle stesse secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019;
• dispone la percezione dell'intero assegno unico in favore di;
Parte_1
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12010/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Amato, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Marina Mannino, rappresentante e difensore;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/1/2025, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle richieste delle parti.
Con ricorso depositato il 22/9/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , a Terrasini il 9/9/2009, in costanza del Controparte_1 quale sono nati i figli (il 10/2/2011) e (il 7/3/2013), ha esposto: che il Per_1 Per_2
1 rapporto coniugale si è deteriorato a causa del comportamento del marito, il quale avrebbe avuto frequenti contatti con altre donne nel corso della vita matrimoniale;
di aver scoperto che il resistente ha avuto una relazione extraconiugale e che, messo alle strette, quest'ultimo ha lasciato la casa coniugale il 17/6/2022; che il figlio è affetto da Per_1
autismo, patologia in corso di accertamento anche per il figlio;
che in passato il Per_2 resistente ha fatto ricorso a cure psichiatriche e, nei mesi di maggio e giugno 2022, ha tentato gesti di autolesionismo;
che, nonostante ciò, il marito ha comunque incontrato i figli, sia alla presenza dei Servizi Sociali di Terrasini sia in compagnia del fratello;
che lo
è funzionario presso l'assessorato Regionale all'Agricoltura e Pesca della Regione CP_1
Siciliana; di svolgere la professione di insegnante presso l'Istituto I.C. Giovanni XXIII di
Terrasini; che la casa coniugale, sita a Terrasini in via Partinico n. 94, è in regime di comproprietà col marito.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con addebito al marito della relativa responsabilità; l'affidamento esclusivo dei figli, con facoltà per il padre di incontrarli presso lo Spazio Neutro o con altre modalità indicate dal Tribunale;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di €
900,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e della stessa;
l'assegnazione in proprio favore dell'autovettura Ford Fiesta, targata GC762SY.
Con memoria di costituzione depositata il 26/1/2023, si è costituito Controparte_1
contestando quanto esposto dalla ricorrente ed esponendo, tra l'altro: che la crisi del rapporto coniugale è da addebitare ai comportamenti vessatori, fisicamente aggressivi e svilenti della moglie nei suoi confronti;
di essere sempre stato presente per i figli;
che la moglie ha assunto un comportamento ostile dopo aver scoperto la propria presunta relazione extra coniugale;
che non sussiste alcuna situazione di pericolo per i bambini in Part merito agli incontri col medesimo;
di aver intrapreso un percorso con il per attenuare le paure della moglie;
che, da quando ha lasciato la casa coniugale, ha provveduto al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della stessa pari ad € 501,75; di essere ospite della sorella e di percepire mensilmente uno stipendio di € 1.500,00.
Tanto esposto, ha chiesto: di dichiarare la separazione personale da , con Parte_1
addebito a quest'ultima della relativa responsabilità; di porre a carico della ricorrente il
2 pagamento del 50% delle rate del mutuo;
di disporre l'affidamento condiviso dei minori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita;
di porre a proprio carico l'obbligo di provvedere al mantenimento dei minori pagando la quota di propria spettanza del mutuo pari al 50% (€ 250,87), fino a completa estinzione, oltre al pagamento delle spese straordinarie;
di ripartire l'assegno unico tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
di assegnare i veicoli e Ford rispettivamente a sé ed alla CP_2
ricorrente.
All'udienza del 9/2/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f., il quale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti. In particolare, ha: autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
confermato gli incarichi al servizio di NPI ed al Consultorio familiare conferiti dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento n. 949/2022 R.G.; conferito incarico al DSM di svolgere nei confronti dello l'attività di valutazione CP_1 di competenza e di attivare i necessari interventi;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
confermato il diritto di visita paterno nei termini concordati con il Servizio sociale di Terrasini (“facoltà del padre di incontrare e tenere con sé i figli secondo il calendario di incontri elaborato dai Servizi Sociali del Comune di
Terrasini, presso le strutture indicate dallo stesso Servizio e in presenza di un operatore del S.E.D.,
o in alternativa, ove previsto nel medesimo calendario e secondo le indicazioni del Servizio, in compagnia di un familiare”); posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori (€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con ricorso cautelare in corso di causa, depositato il 27/5/2023, ha Controparte_1
chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte relativa al proprio diritto di visita. Instaurato il contraddittorio, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 21-24/7/2023 emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n. 12010-1/2022, ha modificato parzialmente il regime di incontri padre-figli, disponendo che “ potrà Controparte_1 incontrare i minori sotto la supervisione dei Servizi che stabilirà la calendarizzazione concreta degli incontri: una volta a settimana presso le strutture indicate dallo stesso Servizio e in presenza di un operatore SED;
una volta a settimana (il mercoledì di regola) dalle 16 di pomeriggio alle ore 20,30, con la presenza del fratello del ricorrente o di altro familiare;
la domenica, a settimane alterne, dalle
3 10 alle 19, con la presenza del fratello o di altro familiare”.
Con successivo ricorso in corso di causa depositato il 24/1/2024, ha Controparte_1 chiesto un'ulteriore modifica ampliativa del proprio diritto di visita. Il Giudice istruttore, con ordinanza del 16/2/2024 emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n.
12010-2/2022, ha quindi modificato nuovamente il diritto di visita paterno, prevedendo che “ potrà incontrare i minori una volta a settimana liberamente dalle 16 alle 19 Controparte_1
(il lunedì in caso di disaccordo tra i genitori), con la presenza di un familiare;
la domenica, a settimane alterne, dalle 10 alle 19, con la presenza di un familiare”. Inoltre, su accordo delle parti, è stato disposto l'avvio di un percorso di Mediazione Familiare.
Successivamente, nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 12010-3/2022 instaurato su ricorso di , il Giudice istruttore, con ordinanza del 3/7/2024, Parte_1
ha, tra l'altro, disposto la liberalizzazione degli incontri padre-figli e disposto il pagamento del mantenimento a carico di in forma diretta da parte del datore di Controparte_1
lavoro.
Il diritto di visita paterno, infine, è stato nuovamente modificato con ordinanza del 14-
16/12/2024, emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n. 12010-4/2022.
Proseguito il giudizio, espletata la prova testimoniale ammessa dal Giudice istruttore ed acquisite le relazioni dei Servizi incaricati, all'udienza del 15/1/2025, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, considerata la comune volontà delle parti, le quali, già da prima della instaurazione del presente giudizio, avevano cessato di convivere.
Tale circostanza, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Di talché, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
3. Sull'addebito della separazione.
Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, invece, va evidenziato
4 che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
ha imputato la responsabilità della crisi coniugale al marito, il quale, in Parte_1
costanza del matrimonio, avrebbe violato l'obbligo di fedeltà intrattenendo rapporti con altre donne. In particolare, il resistente avrebbe instaurato una relazione extraconiugale con tale . Per_3
Tuttavia, deve osservarsi, in primo luogo, che le prove offerte in proposito dalla ricorrente (trascrizione di una conversazione registrata, intrattenuta dal resistente con tale
, e relativo supporto informatico), a prescindere da ogni rilievo in merito alla relativa Per_3 liceità ed utilizzabilità, sono state oggetto di tempestiva e specifica contestazione da parte del resistente. In secondo luogo, la stessa ricorrente non risulta avere collocato nel tempo, con la dovuta precisione, la presunta relazione extraconiugale addebitata al marito, né è stata fornita la rigorosa prova del nesso causale, e, segnatamente, che proprio la predetta relazione sia stata la causa del sorgere della crisi coniugale ed il fattore che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti, cessata il 17/7/2022.
Né, sotto tale profilo, risulta conducente la prova testimoniale assunta all'udienza del
29/2/2024, in quanto i testi escussi hanno riferito circostanze contrastanti. In particolare, anche a voler prescindere dal contenuto parzialmente valutativo del capitolato, la teste
[...]
ha dichiarato “vero è che il Sig. e la Sig.ra hanno attraversato Testimone_1 CP_1 Pt_1
una forte crisi coniugale già a far data dal 2021”; al contrario, il teste ha riferito Testimone_2 che “non è assolutamente vero che mia figlia ed il marito hanno attraversato una forte crisi coniugale già a far data dal 2021”.
5 , invece, ha attribuito la responsabilità per la separazione alla moglie, Controparte_1
che, nel corso della vita matrimoniale, avrebbe assunto nei suoi confronti comportamenti aggressivi ed offensivi, sotto il profilo sia fisico sia verbale. Tuttavia, le circostanze addotte dal resistente a comprova dei comportamenti vessatori adottati della moglie, oltre che contestate da quest'ultima e rimaste prive di prova, sono connotate da un elevato grado di genericità, e non risulta pertanto idonee a fondare una pronuncia positiva sull'addebito.
Va in proposito confermata, in quanto esente da vizi, la valutazione e decisione sulle richieste istruttorie articolate da entrambe le parti, di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 14/6/2023.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande di addebito della responsabilità per la separazione, reciprocamente formulate dalle parti, devono essere rigettate.
4. Affidamento dei figli minori.
Quanto all'affidamento dei figli, va osservato che la relativa disciplina è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, sebbene inizialmente abbia chiesto l'affidamento Parte_1 esclusivo dei minori, palesando una situazione di pregiudizio e di pericolo per gli stessi, in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa ha chiesto, invece, che venga disposto l'affidamento condiviso.
In proposito, nel corso del giudizio, i vari Servizi coinvolti, incaricati di monitorare il
6 rapporto tra ed i figli, non hanno rilevato alcun elemento di pregiudizio Controparte_1
tale da rendere preferibile l'adozione del regime di affidamento esclusivo dei minori alla madre, avendo piuttosto accertato in capo al resistente adeguate competenze genitoriali.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, deve essere disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed Per_1 Per_2 assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Relativamente, poi, al diritto di visita paterno, tenuto conto dell'assetto attualmente vigente e salvo diverso accordo tra i genitori, potrà incontrare e tenere Controparte_1
con sé i figli secondo il seguente schema:
- due giorni infrasettimanali dalle ore 16 alle 21 (il lunedì ed il giovedì, in caso di disaccordo tra i genitori);
- a settimane alternate, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- ad anni alterni (iniziando dalla madre), in occasione delle festività natalizie, per 5 giorni consecutivi (dalle ore 10 del primo giorno alle ore 17 del quinto giorno), comprendenti, ad anni alterni, il 25 dicembre ovvero il 1° gennaio, con l'onere di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- in occasione delle festività pasquali, per 3 giorni consecutivi (con gli stessi orari sopra indicati), comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo, con l'onere di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, con l'onere di consentire contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente.
5. Domande di contenuto economico. Mantenimento del coniuge e della prole.
In merito alle statuizioni di ordine economico, in ordine al mantenimento della prole, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano
7 adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Relativamente, invece, alla domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento personale, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la
8 valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Relativamente alla condizione economica delle parti, ha esposto di Parte_1
svolgere la professione di insegnante e, a fondamento della propria condizione economica, ha prodotto la dichiarazione dei redditi: del 2019 per il 2018, da cui risulta un reddito complessivo di € 23.068,00; del 2020 per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di €
22.839,00; del 2021 per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 23.462,00; del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di € 23.965,47 (v. all.ti prodotti il
2/2/2023).
, invece, ha esposto di svolgere la professione di funzionario presso Controparte_1
l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Pesca della Regione Siciliana e, a fondamento della propria posizione economica, ha prodotto la dichiarazione dei redditi: del 2020 per il
2019, da cui risulta un reddito complessivo di € 22.839,00; del 2021 per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 35.242,00; del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di € 24.410,00 (v. all. ti prodotti unitamente alla memoria di costituzione); del
2023 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 29.329,00 (v. all. prodotto il
14/8/2023).
Entrambe le parti risultano, inoltre, gravate del pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare.
Orbene, tenuto conto di quanto dianzi evidenziato, va posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 400,00 a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario per i figli minori (€ 200,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese
9 e soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese entra assegno sostenute nel loro interesse secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019. Non sussistono, invece, i presupposti per riconoscere in favore di Pt_1
un assegno di mantenimento personale a carico di , posto che la
[...] Controparte_1
ricorrente svolge regolare attività lavorativa e che non sussiste una notevole sperequazione reddituale tra le parti.
Quanto, invece, all'assegno unico universale per i minori, stante la domiciliazione assolutamente prevalente dei minori presso la madre e tenuto conto del recente arresto giurisprudenziale in materia, deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di (cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025). Parte_1
5. Inammissibilità delle ulteriori domande.
Quanto alla domanda del resistente relativa all'assegnazione delle autovetture (analoga domanda della ricorrente non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni), deve dichiararsi la inammissibilità della stessa.
Invero, per costante giurisprudenza, le domande di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme “sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione" o "forte" (artt.
31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario” (Cass. n. 18870/2014).
6. Spese di lite.
Relativamente alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Terrasini il 9/9/2009 da , nata a [...] Parte_1
10 il 9/8/1979, e da , nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune al n. 51, parte II, anno 2009;
• rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario per i minori (€ 200,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle stesse secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019;
• dispone la percezione dell'intero assegno unico in favore di;
Parte_1
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11