Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai magistrati dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto: “separazione giudiziale tra coniugi trasformata in separazione consensuale” iscritto al n. 2335/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
San Cataldo (CL) nella Contrada San Leonardo s.n.c., cittadina italiana, di professione casalinga con titolo di studio diploma di maturità in tecnico commerciale - ragioniere, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Salvatore
Emma, nel cui studio in San Cataldo (CL), Via Trento n. 11, è elettivamente domiciliata per questo giudizio.
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in Contrada Vassallaggi, s.n.c., per il presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Coviello, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio professionale in Canicattì (Ag), Via Senatore Sammartino, n. 74, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
-resistente-
1
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.5.2025, svoltasi in presenza, entrambi i difensori si sono riportati all'atto di accordo per la regolamentazione della separazione dei coniugi depositato il 4.4.2025, a firma dei difensori e delle parti.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.)
Con ricorso, depositato il 10.12.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
dal marito , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
San Cataldo il 26/9/1984.
Al riguardo, esponeva che Il marito dell'istante aveva sempre svolto in maniera autonoma l'attività di artigiano elettricista con una ditta propria e negli ultimi anni aveva trasferito la propria attività lavorativa nel Nord Italia dove aveva trovato più opportune e soddisfacenti occasioni di lavoro e di guadagno, tornando sempre ed appena possibile a San Cataldo nella casa coniugale ove la moglie è rimasta.
Negli ultimi anni, tuttavia, i rientri a casa si erano ridotti e alle richieste di spiegazioni da parte della ricorrente il marito si giustificava per il troppo lavoro che aveva da svolgere.
Il rapporto, comunque, era caratterizzato da un sempre maggiore allontanamento del coniuge e non solo a causa della distanza geografica ed aumentavano anche le relative discussioni.
Dopo l'ultima visita a casa da parte del , avvenuta circa sette anni addietro, dopo CP_1
l'ennesima discussione, lo stesso andava via prima del previsto e non rientrava più nella casa coniugale.
L'odierna ricorrente aveva sempre contribuito, quando poteva, al reddito familiare e per un certo numero di anni aveva svolto delle mansioni a prestazione quale assistenza all'igiene personale di alunni disabili per conto di una cooperativa privata.
Nello stesso tempo, si era sempre occupata della cura della famiglia e della casa coniugale oltre che della crescita ed educazione dei tre figli, ormai tutti maggiorenni ed
2 economicamente indipendenti e non facenti più parte del nucleo familiare originario.
Dall'anno 2018, tuttavia, non era stata più chiamata a svolgere l'attività lavorativa né è riuscita a trovare altra occupazione, per cui era rimasta completamente priva di reddito proprio.
In tutto questo periodo di allontanamento tra i due coniugi, che ormai durava da circa sette anni, il aveva sempre fatto in modo di fornire alla moglie il necessario per CP_1
vivere facendo avere alla stessa, volontariamente, la somma di € 600,00 ogni mese, versamento che, improvvisamente e senza alcuna spiegazione, aveva interrotto a partire dal mese di maggio 2024.
Nello stesso periodo la ricorrente veniva a sapere da terzi che da qualche tempo il marito aveva allacciato una stabile relazione con un'altra donna residente nella zona ove egli svolgeva la sua attività lavorativa.
Non essendo, quindi, più sopportabile questa situazione ed essendo completamente venuto meno l'affectio coniugalis e gli altri requisiti indispensabili alla permanenza del rapporto matrimoniale, la ricorrente chiedeva la separazione tra i coniugi.
Ai fini economici, rappresentava che, con il venire meno del contributo al suo mantenimento versato volontariamente dal coniuge fino al mese di maggio 2024, si era venuta a trovare in estremo stato di bisogno non riuscendo più a trovare lavoro stabile anche in considerazione dell'età (la ricorrente aveva già compiuto sessantaquattro anni), come si evinceva dalle dichiarazioni dei redditi dalla stessa, essendo, peraltro, unica proprietaria della casa di abitazione, già ex casa coniugale, che il marito aveva volontariamente abbandonato da circa sette anni.
Chiedeva, pertanto, che venisse posto a carico del marito un assegno di mantenimento nella misura di quello versato volontariamente, ossia € 600,00 ogni mese.
Instaurato il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio, contestava le deduzioni avversarie ed evidenziava che in passato era titolare di un negozio di materiali elettronici in San Cataldo (CL).
In seguito alla crisi economica accentuata negli anni, gli affari non andavano bene e nell'interesse della famiglia aveva ritenuto opportuno cercare lavoro al nord Italia, dove aveva aperto una ditta.
3 Inizialmente, l'intera famiglia si era trasferita con lui, compresa la , che conduceva Pt_1
un'intensa vita sociale e un elevato tenore di vita.
Successivamente, di sua iniziativa e senza valido motivo, aveva ritenuto di allontanarsi dal marito per fare rientro a San Cataldo.
Nonostante il comportamento della , il resistente aveva continuato la propria Pt_1
attività al nord Italia, con enormi sacrifici e per il benessere della famiglia, facendo rientro in Sicilia per le ferie estive o le festività maggiori.
In definitiva, il rapporto coniugale tra le parti gli odierni ricorrenti si era interrotto solo ed esclusivamente per colpa dell'odierna ricorrente che aveva abbandonato il marito, violando gli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
Malgrado la condotta tenuta dalla ricorrente, il per spirito di liberalità, aveva CP_1
voluto inviare un contributo volontario mensile di € 700,00 che erano stati sempre accettati dalla , poi sospeso quando la stessa aveva iniziato a svolgere attività di Pt_1
collaboratrice domestica in favore di anziani e/o dei ragazzi disabili e assistente ai malati ospedalieri in turni notturni, mantenendo sempre un alto tenore di vita, essendo proprietaria dell'appartamento in cui viveva che era stato, a sua volta, ristrutturato dal
. CP_1
Il resistente era titolare della ditta C.E.I.P. con sede lavorativa in Noceto (PR), sostenendo n. 2 mutui con rate mensili di € 1.142,50 ed € 534,00.
Non si opponeva, pertanto, alla separazione, senza assegno in favore della moglie.
All'udienza del 19.2.2025, i difensori si riportavano all'accordo depositato il 4.4.2025 con il quale le parti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi riportate e il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, nulla rilevava.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e può trovare accoglimento.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che le condotte indicate in ricorso, il contegno processuale delle parti e il contenuto delle rispettive doglianze, testimoniano l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza, avendo le parti dichiarato, con l'atto depositato il 4.4.2025 di non volersi conciliare.
Per quanto attiene alle condizioni della separazione, le stesse attengono alla misura
4 dell'assegno di mantenimento da versare in favore della ricorrente, potendo il Tribunale prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti e con il quale le stesse lo hanno previsto nella misura di € 500,00 al mese.
Analogamente, deve dirsi per quanto attiene all'accordo per l'assegnazione della casa coniugale alla che, peraltro, ne è proprietaria in via esclusiva. Pt_1
Le spese del giudizio, come previsto dal raggiunto accordo, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2335/2024 R.G., così provvede:
- Omologa la separazione dei sopra generalizzati coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in San Cataldo in data 26.9.1984, CP_1
trascritto agli atti di matrimonio del comune di San Cataldo, anno 1984, parte II, serie A, numero 77, alle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra i coniugi come formalizzati nell'Accordo per la regolamentazione della separazione dei coniugi del
3.4.2025, depositato il 4.4.2025 e il 22.5.2025, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza;
- ordina al competente ufficiale dello stato civile di annotare la presente sentenza nei relativi registri, quando la stessa sarà passata in giudicato;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 6 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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