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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. VA RE, all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16911/2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso dall'avv. Mario Soggia giusta procura speciale in atti.
Opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Messana giusta procura speciale in Controparte_1 atti.
Opposta
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2331/2025
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'8/5/2025 la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, con cui le era stato intimato di pagare in favore della ex dipendente la complessiva Controparte_1 somma di € 1.542,37 a titolo fi tfr, oltre accessori e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
-l'avvenuto pagamento con bonifico del 17/3/2025 del FR spettante alla ricorrente, pari ad €
789,46 al netto delle ritenute di legge;
-la erroneità della quantificazione del FR operata nel ricorso monitorio, atteso che il computo era stato eseguito sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che non corrispondeva alla retribuzione erogata nel corso del rapporto di lavoro, commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL Turismo Anpit-CISAL, giuste risultanze delle buste-paga in atti, atteso che, mentre la prima doveva essere non inferiore a quella prevista dal CCNL cd. leader del settore, in
1 quanto stipulato dalla OO.SS più rappresentative su base nazionale, giusta quanto disposto dagli artt. 1, comma 1, d.l. e 2, comma 25, legge n. 549/1995, la retribuzione in concreto erogata e da assumere quale base di calcolo del tfr ai sensi dell'art. 2120 c.c. poteva essere determinata, come avvenuto nel caso di specie, sulla base delle previsioni di un diverso contratto collettivo.
Si è costituita l'opposta, che ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso in opposizione in quanto nello stesso non erano indicati né la residenza, il domicilio o la dimora, né il codice fiscale della parte convenuta;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il pagamento eseguito, peraltro dopo il deposito del ricorso monitorio, non poteva considerarsi satisfattivo della pretesa azionata, in quanto avente ad oggetto una somma pari a circa la metà di quella ingiunta, sicchè, ove pure la somma corrisposta fosse stata calcolata in aderenza alle previsioni del CCNL Anpit-CISAL, essa era “manifestamente insufficiente ai sensi dell'art. 36
Cost., e dunque non poteva essere utilizzata come parametro”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.L'opposizione è fondata.
3.Il Tribunale rileva preliminarmente che l'eccezione di nullità del ricorso in opposizione è infondata in quanto nessuno dubbio o incertezza sussistente in ordine alla identità dell'opposta, sicché le carenze evidenziate dall'opponente sono irrilevanti alla luce del principio dettato dall'art. 156, comma 3, c.p.c.
4.In punto di fatto, osserva che sono pacifiche le seguenti circostanze:
-la ricorrente ha lavorato in qualità di aiuto banconista per 30 ore a settimana alle dipendenze della dal 26.11.2023 al 31.1.2025, data in cui il rapporto è cessata per scadenza del Parte_1 termine;
-a tale rapporto è stato applicato il CCNL Turismo-Anpit-Cisal, come si evince in maniera assolutamente inequivoca dal contratto di lavoro e dalle buste-paga prodotte;
-in data 17/3/2025 è stata corrisposta alla ricorrente a mezzo di bonifico bancario la somma di €
789,46 a titolo di tfr,;
-l'importo che è stato richiesto ed ottenuto per tale titolo in via monitoria non è stato calcolato sulla base delle retribuzioni corrisposte nel corso del rapporto in base alle previsioni del CCNL applicato, ma in base alla retribuzione da assumere quale “minimale contributivo”, che coincide con quella prevista dal contratto collettivo cd. leader, ossia stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative nella categoria, giusta quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n.338/1989, conv. con legge n. 389/1989 e dalla norma di interpretazione autentica della predetta disposizione, dettata dall'art. 2, comma 25, legge n. 549/1995, secondo cui «l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989,
2 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».
4.1.Ciò detto, rileva il Tribunale che la Suprema Corte ha più volte ribadito che:
-mentre “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali
(cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa”, questi ultimi “restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36
Cost.” (v. Cass 17/7/2024, n. 19759; Cass. 2/8/2017 n.19284 e Cass. Sez.un., 29/7/2002 n. 11199);
-nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite, sicchè, ove la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice
è tenuto ad usare la discrezionalità di cui dispone nel valutarne la rispondenza i parametri di cui all'art. 36 Cost. con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali (v. 28/10/2008 n. 25889 e Cass. 14/1/2021, n. 546, in motivazione, punti 7.1.);
-quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore ( v. Cass. 2/10/2023, nn 27711,27713 e 27769; Cass 10/10/2023, n. 28320).
4.2.Alla stregua di tali principi, ritiene il Tribunale che la pretesa della ricorrente di quantificare il tfr sulla base non delle retribuzioni percepite in base al contratto collettivo applicato al rapporto ma sulla base delle retribuzioni da assumere come base imponibile per il calcolo dei contributi
3 previdenziali ed assistenziali, sebbene rispondenti a quelle previste dal contratto collettivo cd. leader del settore, è infondata.
4.3.Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alla generica asserzione secondo cui dovrebbe applicarsi tale ultimo contratto in quanto il trattamento economico previsto dal CCNL Turismo-
Anpit-Cisal sarebbe “manifestamente insufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.” e dunque non potrebbe essere utilizzato come parametro.
Rileva il Tribunale che l'accertamento della non rispondenza del trattamento economico previsto da un contratto collettivo ai canoni di cui all'art. 36 Cost. implica l'adempimento di una serie di oneri di allegazione e prova – individuati dalla Suprema Corte nelle sentenze del 2023 in precedenza citate- che non sono stati in alcun modo assolti dall'opposta.
Rileva, poi, il Tribunale che la particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela del lavoratore subordinato e i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale non trovano applicazione con riferimento al FR ( v. Cass 15/4/2013, n. 9067), che deve, pertanto, essere calcolato assumendo quale base di computo la retribuzione prevista dal CCNL applicato al rapporto.
4.4.Pertanto, poiché l'opposta non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alla quantificazione del FR operata dall'opponente e alla sua rispondenza alle retribuzioni percepite in base al CCNL applicato al rapporto, il decreto opposto deve essere revocato, essendo stata la somma dovuta corrisposta, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso monitorio.
5.Quanto alle spese di lite, premesso nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese dell'attuale fase, rimanendo a carico dell'ingiungente quelle della precedente, ove si consideri che il pagamento è stato effettuato dopo circa un mese e mezzo dalla cessazione del rapporto che segna la maturazione del diritto e dopo l'avvenuto deposito del ricorso monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto.
Compensa integralmente le spese tra le parti
Così deciso in Roma, l'8 luglio 2025 Il Giudice
VA RE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. VA RE, all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16911/2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso dall'avv. Mario Soggia giusta procura speciale in atti.
Opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Messana giusta procura speciale in Controparte_1 atti.
Opposta
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 2331/2025
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'8/5/2025 la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, con cui le era stato intimato di pagare in favore della ex dipendente la complessiva Controparte_1 somma di € 1.542,37 a titolo fi tfr, oltre accessori e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
-l'avvenuto pagamento con bonifico del 17/3/2025 del FR spettante alla ricorrente, pari ad €
789,46 al netto delle ritenute di legge;
-la erroneità della quantificazione del FR operata nel ricorso monitorio, atteso che il computo era stato eseguito sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che non corrispondeva alla retribuzione erogata nel corso del rapporto di lavoro, commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL Turismo Anpit-CISAL, giuste risultanze delle buste-paga in atti, atteso che, mentre la prima doveva essere non inferiore a quella prevista dal CCNL cd. leader del settore, in
1 quanto stipulato dalla OO.SS più rappresentative su base nazionale, giusta quanto disposto dagli artt. 1, comma 1, d.l. e 2, comma 25, legge n. 549/1995, la retribuzione in concreto erogata e da assumere quale base di calcolo del tfr ai sensi dell'art. 2120 c.c. poteva essere determinata, come avvenuto nel caso di specie, sulla base delle previsioni di un diverso contratto collettivo.
Si è costituita l'opposta, che ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso in opposizione in quanto nello stesso non erano indicati né la residenza, il domicilio o la dimora, né il codice fiscale della parte convenuta;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il pagamento eseguito, peraltro dopo il deposito del ricorso monitorio, non poteva considerarsi satisfattivo della pretesa azionata, in quanto avente ad oggetto una somma pari a circa la metà di quella ingiunta, sicchè, ove pure la somma corrisposta fosse stata calcolata in aderenza alle previsioni del CCNL Anpit-CISAL, essa era “manifestamente insufficiente ai sensi dell'art. 36
Cost., e dunque non poteva essere utilizzata come parametro”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.L'opposizione è fondata.
3.Il Tribunale rileva preliminarmente che l'eccezione di nullità del ricorso in opposizione è infondata in quanto nessuno dubbio o incertezza sussistente in ordine alla identità dell'opposta, sicché le carenze evidenziate dall'opponente sono irrilevanti alla luce del principio dettato dall'art. 156, comma 3, c.p.c.
4.In punto di fatto, osserva che sono pacifiche le seguenti circostanze:
-la ricorrente ha lavorato in qualità di aiuto banconista per 30 ore a settimana alle dipendenze della dal 26.11.2023 al 31.1.2025, data in cui il rapporto è cessata per scadenza del Parte_1 termine;
-a tale rapporto è stato applicato il CCNL Turismo-Anpit-Cisal, come si evince in maniera assolutamente inequivoca dal contratto di lavoro e dalle buste-paga prodotte;
-in data 17/3/2025 è stata corrisposta alla ricorrente a mezzo di bonifico bancario la somma di €
789,46 a titolo di tfr,;
-l'importo che è stato richiesto ed ottenuto per tale titolo in via monitoria non è stato calcolato sulla base delle retribuzioni corrisposte nel corso del rapporto in base alle previsioni del CCNL applicato, ma in base alla retribuzione da assumere quale “minimale contributivo”, che coincide con quella prevista dal contratto collettivo cd. leader, ossia stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative nella categoria, giusta quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n.338/1989, conv. con legge n. 389/1989 e dalla norma di interpretazione autentica della predetta disposizione, dettata dall'art. 2, comma 25, legge n. 549/1995, secondo cui «l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989,
2 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».
4.1.Ciò detto, rileva il Tribunale che la Suprema Corte ha più volte ribadito che:
-mentre “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali
(cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa”, questi ultimi “restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36
Cost.” (v. Cass 17/7/2024, n. 19759; Cass. 2/8/2017 n.19284 e Cass. Sez.un., 29/7/2002 n. 11199);
-nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite, sicchè, ove la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice
è tenuto ad usare la discrezionalità di cui dispone nel valutarne la rispondenza i parametri di cui all'art. 36 Cost. con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali (v. 28/10/2008 n. 25889 e Cass. 14/1/2021, n. 546, in motivazione, punti 7.1.);
-quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore ( v. Cass. 2/10/2023, nn 27711,27713 e 27769; Cass 10/10/2023, n. 28320).
4.2.Alla stregua di tali principi, ritiene il Tribunale che la pretesa della ricorrente di quantificare il tfr sulla base non delle retribuzioni percepite in base al contratto collettivo applicato al rapporto ma sulla base delle retribuzioni da assumere come base imponibile per il calcolo dei contributi
3 previdenziali ed assistenziali, sebbene rispondenti a quelle previste dal contratto collettivo cd. leader del settore, è infondata.
4.3.Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alla generica asserzione secondo cui dovrebbe applicarsi tale ultimo contratto in quanto il trattamento economico previsto dal CCNL Turismo-
Anpit-Cisal sarebbe “manifestamente insufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.” e dunque non potrebbe essere utilizzato come parametro.
Rileva il Tribunale che l'accertamento della non rispondenza del trattamento economico previsto da un contratto collettivo ai canoni di cui all'art. 36 Cost. implica l'adempimento di una serie di oneri di allegazione e prova – individuati dalla Suprema Corte nelle sentenze del 2023 in precedenza citate- che non sono stati in alcun modo assolti dall'opposta.
Rileva, poi, il Tribunale che la particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela del lavoratore subordinato e i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale non trovano applicazione con riferimento al FR ( v. Cass 15/4/2013, n. 9067), che deve, pertanto, essere calcolato assumendo quale base di computo la retribuzione prevista dal CCNL applicato al rapporto.
4.4.Pertanto, poiché l'opposta non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alla quantificazione del FR operata dall'opponente e alla sua rispondenza alle retribuzioni percepite in base al CCNL applicato al rapporto, il decreto opposto deve essere revocato, essendo stata la somma dovuta corrisposta, sia pure in epoca successiva al deposito del ricorso monitorio.
5.Quanto alle spese di lite, premesso nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese dell'attuale fase, rimanendo a carico dell'ingiungente quelle della precedente, ove si consideri che il pagamento è stato effettuato dopo circa un mese e mezzo dalla cessazione del rapporto che segna la maturazione del diritto e dopo l'avvenuto deposito del ricorso monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto.
Compensa integralmente le spese tra le parti
Così deciso in Roma, l'8 luglio 2025 Il Giudice
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