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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/08/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1027/2024, promossa da:
(p. iva: ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 socio accomandatario, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Bissi (C.F.:
[...]
), e dall'Avv. Marco Taglia (C.F.: ), ed C.F._2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Piacenza, Via San Marco n. 14;
- attori opponenti - nei confronti di: (C.F. e p. iva: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco _1 P.IVA_2
Antonioli (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_4 studio in Via dei Tribunali n. 7 Cremona (CR);
- convenuta opposta -
Conclusioni di parte opponente
“in via preliminare: dichiarare inefficace e revocare il decreto opposto, per le ragioni esposte in parte narrativa in forza dell'invalidità/nullità della notificazione;
nel merito: revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto - previa all'occorrenza dichiarazione di nullità dei contratti in atti e/o delle clausole ritenute tali - essendo infondato in fatto in diritto;
respingere ogni eventuale domanda avanzata nei confronti del concludente da parte di
[...]
_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. In istruttoria (….)”. Conclusioni di parte opposta
“Voglia il Tribunale di Lodi:
- previamente ammettere tutte le istanze istruttorie dedotte in atti memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 cpc) che per specificità vengono trascritte in calce;
pagina 1 di 7 - nel merito rigettare ogni eccezione, domanda ed opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso anche in via riconvenzionale condannare la opponente a pagare all' opposta la somma di Euro 99.960,46 per il titolo anzidetto oltre interessi ex D. Lgs n. 231/02 e sue modifiche dalla domanda al saldo;
- condannarsi controparte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per i motivi in atti alla somma che il Giudice riterrà di giustizia ed equità;
- spese di causa rifuse;
ISTANZE ISTRUTTORIE DA AMMETTERSI (….)”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa dalla società
[...]
nonché dal socio accomandatario Sig. al Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 325/2024 (R.G. 300/2024), emesso dal Tribunale di Lodi in data 28.03.2024, con cui veniva ingiunto a parte opponente di pagare in favore di _1
l'importo di Euro 99.960,46, oltre interessi e spese legali. In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 15.02.2024, la società _1 Contr (da ora in poi ) ha esposto di essere creditrice dell'odierna opponente della
[...] suddetta somma, a titolo di fatture emesse per la fornitura di gas metano, in virtù di contratto di somministrazione in essere tra le parti. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo così emesso, gli attori opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo alla luce delle seguenti considerazioni:
- la società a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, nel quale _1 esponeva di essere creditrice nei confronti della società e del socio Parte_1 illimitatamente responsabile Sig. in un primo tempo, della somma di Parte_1
Euro 142.246,21 e, in un secondo tempo, a seguito di istanza di modifica, della somma di Euro 99.960,46, otteneva dal Tribunale di Lodi il decreto ingiuntivo n. 325/2024;
- tale decreto non è stato notificato all'odierna opponente, atteso che la PEC inviata alla società in data 03.04.2024 era priva del provvedimento asseritamente emesso dal Tribunale, riportando solo il ricorso, la successiva istanza di modifica e la relata di notifica;
- la nullità della notificazione del decreto e l'assenza della procura alle liti giustificano la revoca del decreto ingiuntivo per inefficacia dello stesso;
- la ricorrente ha effettuato una compensazione legale fra crediti e debiti delle parti, per la somma di Euro 3.636,91, deducendo un credito contestato, che ne esclude la liquidità ed esigibilità;
- il credito azionato dalla ricorrente nel procedimento monitorio non è provato, né in relazione all'an, né al quantum, posto che la creditrice ha allegato solo delle fatture prive di documenti attestanti la consegna e fornitura di gas metano;
pagina 2 di 7 - le condizioni commerciali praticate dalla società opposta non sono mai state eque e sono state fortemente discriminatorie, creando un eccessivo squilibrio fra le parti. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita la convenuta Contr opposta , chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto delle domande attoree in virtù delle seguenti circostanze:
- che la creditrice ha azionato procedura monitoria in virtù delle fatture emesse con la denominazione sociale precedente (BI S.r.l.);
- che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato unitamente al ricorso ed alla istanza di modifica, e che gli attori non possono strumentalmente dedurre la nullità della notifica per non aver saputo aprire correttamente i files;
- che la pretesa creditoria è fondata atteso che tra le parti: è in essere un contratto di affitto di terreno al fine di consentire alla convenuta opposta di realizzare su detto terreno un punto vendita carburanti;
che la convenuta ha realizzato su detto terreno di un impianto di metano autotrazione, con un investimento consuntivato di Euro 353.722,46; che la gestione dell'impianto è stata affidata da BI S.r.l. (ora alla stessa _1 [...]
, ed è regolata da un contratto di comodato ed un contratto di fornitura;
Pt_1
- che l'impianto ha aperto alle vendite nel mese di aprile 2020 e ha consuntivato al 31.12.2023 un venduto pari a 149.054 Kg;
Contr
- che a fronte di tali consumi, in virtù di un contratto di fornitura in essere tra le parti, ha fatturato le forniture di gas metano a , che, a far data da ottobre 2021, non Parte_1 ha più pagato;
- che non ha mai fatturato ad BI (ora il canone di affitto Parte_1 _1 maturato in virtù del contratto di locazione terreni in essere, per una somma, al 31.12.2023, pari ad Euro 3.636,91, di cui la convenuta opposta ha dato atto in fase monitoria, scorporando tale somma dal debito con istanza di modifica della somma del credito azionato;
- che le fatture sono state emesse sulla base dei prezzi pattuiti in contratto, in virtù del
“servito”, quando l'impianto erogava il prodotto, e che controparte era obbligato alla tenuta di un Registro di carico e scarico, da cui si possono chiaramente evincere tutte le vendite. In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha proposto a titolo conciliativo il versamento dell'importo complessivo di Euro 75.000,00 alla convenuta opposta, a tacitazione di ogni pretesa, con integrale compensazione delle spese legali tra le parti. I rispettivi difensori hanno chiesto un breve rinvio per valutare la proposta, ed il Giudice ha rinviato all'udienza cartolare del 27.11.2024. Successivamente, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, rilevando che la convenuta opposta non ha accettato la proposta conciliativa, ha rigettato l'eccezione preliminare di parte opponente relativa alla mancata notifica del decreto ingiuntivo, invece risultante dalle ricevute di consegna depositate da parte opposta, nonché in merito alla mancanza di notifica della procura alle liti, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale circa la legittimità della notifica del solo ricorso pagina 3 di 7 e decreto monitorio (cfr. Cass. Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 e Cass. Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021). Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 2.07.2025.
2. Eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto ingiuntivo Per quanto concerne l'eccezione preliminare di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, questo giudicante si limita a richiamare e ribadire per relationem il contenuto della propria ordinanza emessa in data 17.03.2025, con cui ha ritenuto infondata l'eccezione, sia in relazione alla notifica del decreto ingiuntivo, di cui risulta documentalmente provata la notifica dalle ricevute di consegna depositate da parte opposta (file n. 181078494), nonché in merito alla mancanza di procura allegata alla notifica del ricorso monitorio, atteso il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale in merito (cfr. Cass. Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 e Cass. Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021).
3. Sulla prova del credito della convenuta opposta Venendo al merito della controversia, preliminarmente, appare opportuno evidenziare che per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì Cass. n. 19560/2009; n. 2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004). In considerazione di quanto appena esposto, appare ancora opportuno precisare gli oneri probatori gravanti sulle parti. Nello specifico, il creditore parte opposta (a cui compete la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; n.
7.9.1977 n. 3902; n. 11.7.1983 n. 4689; n.
9.4.1975 n. 1304; n.
8.5.1976 n. 1629) ed in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (sul punto, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
pagina 4 di 7 Sempre in punto di onere probatorio, giova ribadire che, in forza del principio di “non dispersione della prova” che permea il processo civile, “L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 10.07.2015, n. 14475)”. Altro criterio probatorio rilevante, poi, è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. Tanto premesso, si osserva in punto di fatto che l'esame della documentazione prodotta dall'opposto consente di ritenere raggiunta la prova della stipula tra le parti, in data 31.01.2020, di un contratto di somministrazione per la fornitura di gas naturale metano. In particolare, tale contratto risulta sottoscritto dal Sig. nella qualità di Parte_1 amministratore della società opponente, dotato pertanto della rappresentanza della
[...]
(cfr. doc. 6 comparsa). Parte_1
L'opponente non disconosce il fatto di aver intrattenuto rapporti contrattuali con l'opposta e non fornisce prova di aver contestato, nel corso dei rapporti intercorsi, né gli importi né i consumi esposti nei documenti contabili ingiunti. L'opposta ha, altresì, prodotto l'estratto autentico del registro IVA in cui sono annotate le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. Tali fatture non sono state oggetto di specifica e motivata contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha fornito alcun elemento atto ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate (a titolo esemplificativo, fotografie del contatore dell'impianto che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal “computer piazzale” collegato alla somministrante opposta, incongruità tra i consumi venduti e quelli registrati tali da indicare un malfunzionamento del contatore), o con riferimento alle quantità di prodotto consegnate e poi fatturate (ad esempio, il registro di carico e scarico in cui sono annotate le consegne del quantitativo di gas e le vendite). A tale proposito, va precisato che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, superabile soltanto in forza di una specifica contestazione dell'utente, tale da imporre sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante (Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22.11.2016); nel caso di specie, in assenza di specifica e circostanziata contestazione, si deve presumere il buon funzionamento del sistema di rilevazione del consumo di gas metano venduto e la conseguente esattezza dei consumi rilevati e fatturati. Pertanto, nel caso di specie, le fatture emesse possono ritenersi idonee a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi richiesti.
pagina 5 di 7 Alla stregua di tali elementi, si ritiene che l'opposta abbia assolto l'onere probatorio a suo carico. L'opponente ha, tuttavia, eccepito la nullità del contratto, in ragione della vessatorietà delle relative clausole, invocando la disciplina a tutela del consumatore. Il rilievo è privo di pregio. Ed invero, si osserva che l'eccezione di invalidità delle condizioni di contratto – da considerarsi estremamente generica, poiché priva finanche dell'indicazione delle clausole che si assumerebbero invalide – è infondata. Le clausole dal contenuto astrattamente idoneo a determinare, in danno dell'opponente, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi, sono state specificamente sottoscritte da quest'ultimo (cfr. art. 6 del contratto di fornitura di cui al doc. 6 comparsa), in particolare, con riguardo anche alla facoltà insindacabile in capo Contr ad di definire il prezzo del gas “alla pompa”, su cui poi applicare il margine di gestione, al fine di determinare il prezzo finale al cliente. Deve infatti rilevarsi in diritto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, perché sia integrata la ratio della disciplina sancita dagli artt.1340 e 1341 c.c., riguardanti i contratti stipulati secondo moduli e formulari, l'obbligo di specifica approvazione scritta separata da parte del contraente che vi aderisce è rispettato a condizione che ne venga pur sinteticamente richiamato il contenuto, anche con il richiamo numerico, purché idoneo a focalizzare l'attenzione su pattuizioni a questi sfavorevoli. Pertanto, “deve negarsi l'idoneità solo in caso di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non, ed ammettersi invece l'idoneità di un richiamo preciso al numero della clausola vessatoria, a maggior ragione se integrato, anche sommariamente, del contenuto” (Corte d'Appello di Milano, sez. III, n. 313/2020). Dovendo, dunque, ritenersi l'esistenza del credito ingiunto per un importo pari alla somma riportata nel decreto ingiuntivo, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività definitiva del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della particolare semplicità della controversia), devono essere interamente poste a carico di parte opponente. Attesa la natura dilatoria e strumentale dell'opposizione sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c., al risarcimento del danno commisurato nella metà delle spese processuali.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
e e per l'effetto, conferma e dichiara
[...] Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 325/2024 (R.G. 300/2024), emesso dal Tribunale di Lodi in data 28.03.2024; 2) condanna e Parte_1 [...]
in via solidale, a rimborsare in favore di le spese del presente Parte_1 _1 giudizio, che liquida in Euro 4.217,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge oltre all'importo di euro 2.108,50 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Lodi, 4 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1027/2024, promossa da:
(p. iva: ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 socio accomandatario, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Bissi (C.F.:
[...]
), e dall'Avv. Marco Taglia (C.F.: ), ed C.F._2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Piacenza, Via San Marco n. 14;
- attori opponenti - nei confronti di: (C.F. e p. iva: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco _1 P.IVA_2
Antonioli (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_4 studio in Via dei Tribunali n. 7 Cremona (CR);
- convenuta opposta -
Conclusioni di parte opponente
“in via preliminare: dichiarare inefficace e revocare il decreto opposto, per le ragioni esposte in parte narrativa in forza dell'invalidità/nullità della notificazione;
nel merito: revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto - previa all'occorrenza dichiarazione di nullità dei contratti in atti e/o delle clausole ritenute tali - essendo infondato in fatto in diritto;
respingere ogni eventuale domanda avanzata nei confronti del concludente da parte di
[...]
_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. In istruttoria (….)”. Conclusioni di parte opposta
“Voglia il Tribunale di Lodi:
- previamente ammettere tutte le istanze istruttorie dedotte in atti memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 cpc) che per specificità vengono trascritte in calce;
pagina 1 di 7 - nel merito rigettare ogni eccezione, domanda ed opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso anche in via riconvenzionale condannare la opponente a pagare all' opposta la somma di Euro 99.960,46 per il titolo anzidetto oltre interessi ex D. Lgs n. 231/02 e sue modifiche dalla domanda al saldo;
- condannarsi controparte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per i motivi in atti alla somma che il Giudice riterrà di giustizia ed equità;
- spese di causa rifuse;
ISTANZE ISTRUTTORIE DA AMMETTERSI (….)”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa dalla società
[...]
nonché dal socio accomandatario Sig. al Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 325/2024 (R.G. 300/2024), emesso dal Tribunale di Lodi in data 28.03.2024, con cui veniva ingiunto a parte opponente di pagare in favore di _1
l'importo di Euro 99.960,46, oltre interessi e spese legali. In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 15.02.2024, la società _1 Contr (da ora in poi ) ha esposto di essere creditrice dell'odierna opponente della
[...] suddetta somma, a titolo di fatture emesse per la fornitura di gas metano, in virtù di contratto di somministrazione in essere tra le parti. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo così emesso, gli attori opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo alla luce delle seguenti considerazioni:
- la società a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, nel quale _1 esponeva di essere creditrice nei confronti della società e del socio Parte_1 illimitatamente responsabile Sig. in un primo tempo, della somma di Parte_1
Euro 142.246,21 e, in un secondo tempo, a seguito di istanza di modifica, della somma di Euro 99.960,46, otteneva dal Tribunale di Lodi il decreto ingiuntivo n. 325/2024;
- tale decreto non è stato notificato all'odierna opponente, atteso che la PEC inviata alla società in data 03.04.2024 era priva del provvedimento asseritamente emesso dal Tribunale, riportando solo il ricorso, la successiva istanza di modifica e la relata di notifica;
- la nullità della notificazione del decreto e l'assenza della procura alle liti giustificano la revoca del decreto ingiuntivo per inefficacia dello stesso;
- la ricorrente ha effettuato una compensazione legale fra crediti e debiti delle parti, per la somma di Euro 3.636,91, deducendo un credito contestato, che ne esclude la liquidità ed esigibilità;
- il credito azionato dalla ricorrente nel procedimento monitorio non è provato, né in relazione all'an, né al quantum, posto che la creditrice ha allegato solo delle fatture prive di documenti attestanti la consegna e fornitura di gas metano;
pagina 2 di 7 - le condizioni commerciali praticate dalla società opposta non sono mai state eque e sono state fortemente discriminatorie, creando un eccessivo squilibrio fra le parti. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita la convenuta Contr opposta , chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto delle domande attoree in virtù delle seguenti circostanze:
- che la creditrice ha azionato procedura monitoria in virtù delle fatture emesse con la denominazione sociale precedente (BI S.r.l.);
- che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato unitamente al ricorso ed alla istanza di modifica, e che gli attori non possono strumentalmente dedurre la nullità della notifica per non aver saputo aprire correttamente i files;
- che la pretesa creditoria è fondata atteso che tra le parti: è in essere un contratto di affitto di terreno al fine di consentire alla convenuta opposta di realizzare su detto terreno un punto vendita carburanti;
che la convenuta ha realizzato su detto terreno di un impianto di metano autotrazione, con un investimento consuntivato di Euro 353.722,46; che la gestione dell'impianto è stata affidata da BI S.r.l. (ora alla stessa _1 [...]
, ed è regolata da un contratto di comodato ed un contratto di fornitura;
Pt_1
- che l'impianto ha aperto alle vendite nel mese di aprile 2020 e ha consuntivato al 31.12.2023 un venduto pari a 149.054 Kg;
Contr
- che a fronte di tali consumi, in virtù di un contratto di fornitura in essere tra le parti, ha fatturato le forniture di gas metano a , che, a far data da ottobre 2021, non Parte_1 ha più pagato;
- che non ha mai fatturato ad BI (ora il canone di affitto Parte_1 _1 maturato in virtù del contratto di locazione terreni in essere, per una somma, al 31.12.2023, pari ad Euro 3.636,91, di cui la convenuta opposta ha dato atto in fase monitoria, scorporando tale somma dal debito con istanza di modifica della somma del credito azionato;
- che le fatture sono state emesse sulla base dei prezzi pattuiti in contratto, in virtù del
“servito”, quando l'impianto erogava il prodotto, e che controparte era obbligato alla tenuta di un Registro di carico e scarico, da cui si possono chiaramente evincere tutte le vendite. In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha proposto a titolo conciliativo il versamento dell'importo complessivo di Euro 75.000,00 alla convenuta opposta, a tacitazione di ogni pretesa, con integrale compensazione delle spese legali tra le parti. I rispettivi difensori hanno chiesto un breve rinvio per valutare la proposta, ed il Giudice ha rinviato all'udienza cartolare del 27.11.2024. Successivamente, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, rilevando che la convenuta opposta non ha accettato la proposta conciliativa, ha rigettato l'eccezione preliminare di parte opponente relativa alla mancata notifica del decreto ingiuntivo, invece risultante dalle ricevute di consegna depositate da parte opposta, nonché in merito alla mancanza di notifica della procura alle liti, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale circa la legittimità della notifica del solo ricorso pagina 3 di 7 e decreto monitorio (cfr. Cass. Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 e Cass. Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021). Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 2.07.2025.
2. Eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto ingiuntivo Per quanto concerne l'eccezione preliminare di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, questo giudicante si limita a richiamare e ribadire per relationem il contenuto della propria ordinanza emessa in data 17.03.2025, con cui ha ritenuto infondata l'eccezione, sia in relazione alla notifica del decreto ingiuntivo, di cui risulta documentalmente provata la notifica dalle ricevute di consegna depositate da parte opposta (file n. 181078494), nonché in merito alla mancanza di procura allegata alla notifica del ricorso monitorio, atteso il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale in merito (cfr. Cass. Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 e Cass. Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021).
3. Sulla prova del credito della convenuta opposta Venendo al merito della controversia, preliminarmente, appare opportuno evidenziare che per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì Cass. n. 19560/2009; n. 2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004). In considerazione di quanto appena esposto, appare ancora opportuno precisare gli oneri probatori gravanti sulle parti. Nello specifico, il creditore parte opposta (a cui compete la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; n.
7.9.1977 n. 3902; n. 11.7.1983 n. 4689; n.
9.4.1975 n. 1304; n.
8.5.1976 n. 1629) ed in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (sul punto, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
pagina 4 di 7 Sempre in punto di onere probatorio, giova ribadire che, in forza del principio di “non dispersione della prova” che permea il processo civile, “L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 10.07.2015, n. 14475)”. Altro criterio probatorio rilevante, poi, è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. Tanto premesso, si osserva in punto di fatto che l'esame della documentazione prodotta dall'opposto consente di ritenere raggiunta la prova della stipula tra le parti, in data 31.01.2020, di un contratto di somministrazione per la fornitura di gas naturale metano. In particolare, tale contratto risulta sottoscritto dal Sig. nella qualità di Parte_1 amministratore della società opponente, dotato pertanto della rappresentanza della
[...]
(cfr. doc. 6 comparsa). Parte_1
L'opponente non disconosce il fatto di aver intrattenuto rapporti contrattuali con l'opposta e non fornisce prova di aver contestato, nel corso dei rapporti intercorsi, né gli importi né i consumi esposti nei documenti contabili ingiunti. L'opposta ha, altresì, prodotto l'estratto autentico del registro IVA in cui sono annotate le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. Tali fatture non sono state oggetto di specifica e motivata contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha fornito alcun elemento atto ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate (a titolo esemplificativo, fotografie del contatore dell'impianto che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal “computer piazzale” collegato alla somministrante opposta, incongruità tra i consumi venduti e quelli registrati tali da indicare un malfunzionamento del contatore), o con riferimento alle quantità di prodotto consegnate e poi fatturate (ad esempio, il registro di carico e scarico in cui sono annotate le consegne del quantitativo di gas e le vendite). A tale proposito, va precisato che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, superabile soltanto in forza di una specifica contestazione dell'utente, tale da imporre sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante (Corte di cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22.11.2016); nel caso di specie, in assenza di specifica e circostanziata contestazione, si deve presumere il buon funzionamento del sistema di rilevazione del consumo di gas metano venduto e la conseguente esattezza dei consumi rilevati e fatturati. Pertanto, nel caso di specie, le fatture emesse possono ritenersi idonee a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi richiesti.
pagina 5 di 7 Alla stregua di tali elementi, si ritiene che l'opposta abbia assolto l'onere probatorio a suo carico. L'opponente ha, tuttavia, eccepito la nullità del contratto, in ragione della vessatorietà delle relative clausole, invocando la disciplina a tutela del consumatore. Il rilievo è privo di pregio. Ed invero, si osserva che l'eccezione di invalidità delle condizioni di contratto – da considerarsi estremamente generica, poiché priva finanche dell'indicazione delle clausole che si assumerebbero invalide – è infondata. Le clausole dal contenuto astrattamente idoneo a determinare, in danno dell'opponente, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi, sono state specificamente sottoscritte da quest'ultimo (cfr. art. 6 del contratto di fornitura di cui al doc. 6 comparsa), in particolare, con riguardo anche alla facoltà insindacabile in capo Contr ad di definire il prezzo del gas “alla pompa”, su cui poi applicare il margine di gestione, al fine di determinare il prezzo finale al cliente. Deve infatti rilevarsi in diritto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, perché sia integrata la ratio della disciplina sancita dagli artt.1340 e 1341 c.c., riguardanti i contratti stipulati secondo moduli e formulari, l'obbligo di specifica approvazione scritta separata da parte del contraente che vi aderisce è rispettato a condizione che ne venga pur sinteticamente richiamato il contenuto, anche con il richiamo numerico, purché idoneo a focalizzare l'attenzione su pattuizioni a questi sfavorevoli. Pertanto, “deve negarsi l'idoneità solo in caso di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non, ed ammettersi invece l'idoneità di un richiamo preciso al numero della clausola vessatoria, a maggior ragione se integrato, anche sommariamente, del contenuto” (Corte d'Appello di Milano, sez. III, n. 313/2020). Dovendo, dunque, ritenersi l'esistenza del credito ingiunto per un importo pari alla somma riportata nel decreto ingiuntivo, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività definitiva del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della particolare semplicità della controversia), devono essere interamente poste a carico di parte opponente. Attesa la natura dilatoria e strumentale dell'opposizione sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c., al risarcimento del danno commisurato nella metà delle spese processuali.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
e e per l'effetto, conferma e dichiara
[...] Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 325/2024 (R.G. 300/2024), emesso dal Tribunale di Lodi in data 28.03.2024; 2) condanna e Parte_1 [...]
in via solidale, a rimborsare in favore di le spese del presente Parte_1 _1 giudizio, che liquida in Euro 4.217,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge oltre all'importo di euro 2.108,50 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Lodi, 4 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
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