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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1012 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Luca Giammusso); Parte_1
appellante
e
(avv. Luigi Cupelli); Controparte_1
nonché
(avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli); CP_2
appellati
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione Controparte_1
di pagamento n.03420229002835058000 notificatagli dall'odierna appellante in data 25\7\2022, lamentando la mancata notifica dell'avviso di addebito sottostante e la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica dello stesso.
L'adito Tribunale, con sentenza del 28\3\2024, ha dichiarato l'estinzione dei crediti di cui all'impugnata intimazione avendo ritenuto che, anche considerando i 311 giorni complessivi di sospensione del quinquennio prescrizionale sanciti dal combinato disposto degli artt.37, D.L. 18/2020 e 11,
D.L. 183/2020, la prescrizione sarebbe maturata il 20\4\2022 ovvero in data anteriore a quella di notifica dell'intimazione
2. La sentenza è appellata da , la quale Parte_1
assume che il decorso della prescrizione sia stato interrotto dalla notifica, in data 3\1\2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa ai crediti previdenziali per cui è causa, comunicazione che contestualmente produce in atti e di cui chiede sia disposta l'acquisizione. La
cui efficacia interruttiva non sarebbe contestabile atteso che il sottostante avviso di addebito sarebbe stato notificato in data 13\6\2016.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso proposto dal sig. . CP_1
3. Resiste con memoria quest'ultimo, che si oppone all'acquisizione della predetta documentazione perché tardivamente prodotta, mentre l'Istituto
previdenziale chiede che l'appello della concessionaria sia accolto ed, in subordine, di rimanere indenne dalle spese di lite.
4. disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e pervenute nei termini le note di trattazione, la causa è decisa all'esito dell'odierna camera di consiglio.
5. L'appello è inammissibile.
6. Come rilevato dalla sentenza 7514/2022, con la quale le SS.UU. della
Cassazione hanno risolto il contrasto determinatosi sulla specifica questione,
<<in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel < i>
giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la
mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far
valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la
pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova
applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che
prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo
quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della
pretesa creditoria. (Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il
rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio
solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa
contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto
esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda
per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti dell'ente)>>.
L'unico legittimato passivo delle domande aventi ad oggetto l'esistenza od inesistenza del credito contributivo è, pertanto, l'ente previdenziale.
Discendendone l'inevitabile conseguenza che il concessionario della riscossione, che non è titolare del credito dichiarato prescritto nel giudizio di primo grado, non ha legittimazione ad impugnare il relativo capo di sentenza.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe, ma liquidate in favore dell'erario attesa l'ammissione al patrocinio gratuito.
Si compensano nei confronti dell' coerentemente con le Controparte_3
conclusioni dallo stesso formulate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza 28\3\2024, Parte_1
così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, che liquida in € 1.300, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9\12\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1012 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Luca Giammusso); Parte_1
appellante
e
(avv. Luigi Cupelli); Controparte_1
nonché
(avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli); CP_2
appellati
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione Controparte_1
di pagamento n.03420229002835058000 notificatagli dall'odierna appellante in data 25\7\2022, lamentando la mancata notifica dell'avviso di addebito sottostante e la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica dello stesso.
L'adito Tribunale, con sentenza del 28\3\2024, ha dichiarato l'estinzione dei crediti di cui all'impugnata intimazione avendo ritenuto che, anche considerando i 311 giorni complessivi di sospensione del quinquennio prescrizionale sanciti dal combinato disposto degli artt.37, D.L. 18/2020 e 11,
D.L. 183/2020, la prescrizione sarebbe maturata il 20\4\2022 ovvero in data anteriore a quella di notifica dell'intimazione
2. La sentenza è appellata da , la quale Parte_1
assume che il decorso della prescrizione sia stato interrotto dalla notifica, in data 3\1\2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa ai crediti previdenziali per cui è causa, comunicazione che contestualmente produce in atti e di cui chiede sia disposta l'acquisizione. La
cui efficacia interruttiva non sarebbe contestabile atteso che il sottostante avviso di addebito sarebbe stato notificato in data 13\6\2016.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso proposto dal sig. . CP_1
3. Resiste con memoria quest'ultimo, che si oppone all'acquisizione della predetta documentazione perché tardivamente prodotta, mentre l'Istituto
previdenziale chiede che l'appello della concessionaria sia accolto ed, in subordine, di rimanere indenne dalle spese di lite.
4. disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e pervenute nei termini le note di trattazione, la causa è decisa all'esito dell'odierna camera di consiglio.
5. L'appello è inammissibile.
6. Come rilevato dalla sentenza 7514/2022, con la quale le SS.UU. della
Cassazione hanno risolto il contrasto determinatosi sulla specifica questione,
<<in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel < i>
giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la
mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far
valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la
pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova
applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che
prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo
quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della
pretesa creditoria. (Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il
rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio
solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa
contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto
esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda
per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti dell'ente)>>.
L'unico legittimato passivo delle domande aventi ad oggetto l'esistenza od inesistenza del credito contributivo è, pertanto, l'ente previdenziale.
Discendendone l'inevitabile conseguenza che il concessionario della riscossione, che non è titolare del credito dichiarato prescritto nel giudizio di primo grado, non ha legittimazione ad impugnare il relativo capo di sentenza.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe, ma liquidate in favore dell'erario attesa l'ammissione al patrocinio gratuito.
Si compensano nei confronti dell' coerentemente con le Controparte_3
conclusioni dallo stesso formulate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza 28\3\2024, Parte_1
così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, che liquida in € 1.300, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9\12\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni