Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 964/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 964 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino
[...] CodiceFiscale_1
Aloi del Foro di Reggio Calabria), e la , in persona Controparte_1 del Sindaco e rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocata Maria Sibilio del Foro di Reggio Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
1
3. Con il primo motivo d'appello viene dedotta l'erroneità della sentenza, per avere il primo giudice dichiarato l'estraneità dell'Ente al rapporto controverso, e la conseguente inammissibilità della domanda attorea, sull'erroneo presupposto secondo cui il bovino investitore non potesse considerarsi animale "selvatico".
3.1. Col secondo motivo di gravame – ancora – si denuncia il vizio d'omessa pronuncia, in relazione alla lamentata mancanza della segnaletica di pericolo (relativa all'attraversamento di animali, in quel tratto di strada).
3.2. L'appellante sostiene – più partitamente – come la sentenza sia da ritenersi viziata poiché il primo giudice non avrebbe dovuto ritenere l'Ente estraneo al rapporto controverso, configurandosi – in capo al medesimo, e quale custode del tratto di strada in questione – una responsabilità ex art. 2051 c.c. (o – almeno – ex art. 2043 c.c.), derivante dall'omessa predisposizione della segnaletica specifica, e di tutte quelle misure di protezione volte ad evitare o a ridurre le situazioni di pericolo.
4. L'Amministrazione resiste all'iniziativa avversaria, deduce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e – sul piano sostanziale – insiste per la conferma della sentenza, perorando la correttezza della declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'Ente: nel caso di specie – invero – opererebbe la presunzione prevista dall'art. 2052 c.c. (attesa la natura d'animale domestico del bovino investitore, ed essendo intuibile come la presenza dello stesso sulla strada percorsa dall'appellante fosse da imputarsi a fatto umano, e illecito).
4.1. Avuto riguardo – più in dettaglio – al vizio d'omessa pronuncia sulla mancanza di segnaletica, l'Ente fa rilevare l'irreprensibilità degli argomenti addotti dal primo giudice, avendo questi motivato in tal senso: «È su questo preciso petitum sostanziale che il Tribunale ritiene dunque di doversi pronunciare, depurato di tutte quelle ulteriori domande promosse ex art. 2051 e 2043 c.c. nei confronti della convenuta quale Ente proprietario della CP_2
strada. Tali domande sono infatti inammissibili per essere state formulate per la prima volta, quindi tardivamente, nelle “Note autorizzate” depositate nel procedimento presso il GDP di
Taurianova il 17 Febbraio 2014".
4.2. Assume, ancora, la P.A. come tali domande debbano comunque ritenersi assorbite, e rigettate implicitamente.
5. All'esito della camera di consiglio del 15 aprile 2025, la domanda spiegata in primo grado e l'appello odierno sono stati respinti, sulla base delle sottolineature illustrate di seguito.
6. La sentenza ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'unica controparte convenuta
(davanti al Giudice di pace di Taurianova: poi dichiaratosi incompetente a favore del Tribunale
2 di Palmi, innanzi al quale la causa sarebbe stata riassunta), conformandosi al convincente principio espresso ripetutamente dalla Corte di legittimità (previa la rassegna normativa di volta in volta contenuta nelle pronunce in questione), secondo cui – giusta, fra le altre, Cass.,
Sez. III Civ., sent. n. 19332/2023, «Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate,
l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno».
7. Orbene, nella specie difetta – aggiuntivamente – il requisito giustificativo dell'eventuale insorgenza della responsabilità a carico dell'Ente (al di là del – pur assorbente e ribadito – rilievo inerente al difetto di legittimazione passiva della , unica convenuta). Controparte_1
8. Conformemente – in proposito – a Trib. Cassino, sent. n. 82/2024, «Si deve necessariamente ritenere che nel caso di specie non vi siano prove sicure del coinvolgimento di un animale selvatico nel sinistro, elevato dalla giurisprudenza di legittimità a presupposto per l'applicazione nei confronti degli enti regionali e provinciali della normativa speciale in materia di gestione e custodia della fauna vagante».
9. Ancora – e aderendo a Trib. Roma, Sez. XIII, sent. n. 13376/2013, vertente su disputa affatto sovrapponibile a quella qui controversa – «La corretta qualificazione dell'animale appare rilevante nel caso di specie atteso che nell'atto di citazione parte attrice nel dedurre una responsabilità di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c. individua in particolare il fondamento della responsabilità della e/o della Provincia di Roma nelle CP_3
previsioni della suddetta legge che, a suo dire, attribuirebbe agli enti pubblici convenuti in via cumulativa o in via alternativa una responsabilità per i danni a persone e cose provocate da animali selvatici. Tale responsabilità, invece, non sussiste in relazione ad animali domestici in relazione ai quali è applicabile l'art. 2052 c.c. che prevede che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Occorre premettere che dall'esame congiunto delle norme sopra citate come anche interpretate dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte emerge in primo luogo che solo gli animali selvatici, privi dunque di proprietario, potranno essere considerati "patrimonio
3 indisponibile dello Stato" ai sensi dell'art. 1 L. n. 157 del 1992 e che solo in relazione a questi possa farsi questione di una responsabilità degli enti pubblici preposti al controllo ed alla gestione della fauna selvatica. Laddove, dunque, l'animale sia domestico ed un proprietario vi sia ne risponderà questi ai sensi dell'art. 2052 c.c. con la precisazione che non è sufficiente ai fini di qualificare come selvatico un animale il mero allontanamento dal proprietario atteso che in ordine ai danni arrecati dall'animale continuerà a rispondere il proprietario anche in ipotesi di fuga o smarrimento. In secondo luogo, va evidenziato che ai danni arrecati a persone o cose dalla fauna selvatica è inapplicabile l'art. 2052 c.c. atteso che il presupposto implicito della stessa norma è che essa si riferisce esclusivamente alla proprietà o custodia di animali domestici, mansueti o addomesticati. Infatti, sarebbe estremamente difficile, sul piano di una logica interpretazione dei principi, richiedere anche per gli animali selvatici i presupposti indicati dal citato art. 2052 della sorveglianza tipica della custodia o del rischio collegato all'utile. Il danno provocato a persona o a cose da animale selvatico dunque è astrattamente risarcibile, soltanto in base ai princìpi generali indicati dall'art. 2043 cod. civ., del quale debbono ricorrere tutti gli elementi con particolare riferimento alla colpa. E questa si configura per inosservanza di regole di comportamento dettate anche dalla semplice prevedibilità sul piano statistico dell'evento dannoso (vedi Cass. civ. sent. n. 2333 del 7.9.1966 e Cass. civ. sent. n. 1638 del 14.2.2000: secondo la quale il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi detta L. 27 dicembre 1977, n. 968 appartiene alta categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c, inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte detta pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ. anche in tema di onere della prova). Al fine di pervenire, dunque, alla esatta collocazione dell'animale nell'ambito della categoria di animale selvatico (o inselvatichito) o di animale domestico, si ritiene che l'unico elemento giuridicamente rilevante è dato dallo stato di libertà naturale, atteso che secondo l'art. 2 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge, "le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale".
Sotto il profilo giuridico lo stato di libertà naturale coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, alla alimentazione e al ricovero.
La fauna è (o diventa) domestica, dunque, quando la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi, sono invece, animali selvatici quelli che in quanto non sottomessi ed addomesticati dall'uomo sono privi
4 dell'attitudine di ritornare nel luogo riservato per la loro cura e custodia. Ne deriva che la distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica (vedi in tal senso Cass. Pen n. 2598 del 2004; n. 4683 del 2003;
n. 12217 del 1995 e Cass. Civ. 16512 del 28/09/2012, n. 7301 del 7.8.97. Va peraltro evidenziato che è ben possibile che animali selvatici siano di proprietà di singoli (si veda Cass.
SU pen 25 del 14/12/1994 secondo la quale "non costituisce esercizio della caccia, ai sensi dell'articolo 8 della L. 27 dicembre 1977, n. 968, l'atto diretto all'abbattimento o alla cattura di animali che facciano parte di allevamenti privati a scopo alimentare o amatoriale regolarmente autorizzati (art. 19 della stessa legge), atteso che tali animali, essendo allevati in cattività, non possono essere ricompresi tra la selvaggina né tra la fauna selvatica, le quali presuppongono entrambe lo stato di libertà degli animali, e inoltre non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato). La fauna selvatica, riferendosi a popolazioni (di mammiferi e di uccelli) viventi "in stato di normale libertà" presuppone la libertà degli animali. Consegue che non sono selvaggina né fauna selvatica gli animali che, facendo parte degli allevamenti a scopo alimentare o amatoriale regolarmente autorizzati sono allevati in cattività. Tali animali sono di proprietà del privato che è stato autorizzato a gestire l'allevamento; essi perciò non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. Consegue che non costituisce esercizio di caccia l'atto diretto all'abbattimento o alla cattura dei detti animali. (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1991 n. 6709). Tale essendo la nozione di fauna selvatica deve ritenersi escluso che un toro possa essere ricondotto entro detto ambito atteso da un lato che non appartiene ad una specie che vive in Italia "in stato di libertà naturale" ma unicamente in allevamento e dall'altro che il bovino rientra proprio tra quegli animali la cui condizione di vita è governata dall'uomo dal quale dipende per i profili abitativi ed alimentari. L'attore, cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha peraltro provato che l'animale per il lungo tempo trascorso in abbandono si fosse inselvatichito assumendo così i comportamenti tipici dell'animale selvatico. Si deve, inoltre, rilevare che i convenuti hanno sin dalla comparsa di costituzione dedotto (e provato documentalmente tramite la produzione del Verbale di sopralluogo) che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro confina con una tenuta agricola sicché il toro con alta probabilità potrebbe avere un proprietario privato il quale peraltro sarebbe tenuto al risarcimento dei danni cagionati dall'animale "sia che fosse smarrito o fuggito" ai sensi dell'art. 2052 c.c. (si veda sul punto la recentissima Cass n. 7260 del 22/03/2013 secondo la quale
"non rientrano nel novero degli animali selvatici -sottratti all'applicazione dell'art. 2052 cod. civ. - le api utilizzate da un apicoltore, il quale pertanto risponde ai sensi di tale disposizione e non dell'art. 2043 cod. civ. dei danni dalle stesse cagionati). Deve, dunque, escludersi nel
5 caso di specie una responsabilità sia della Regione che della quali enti preposti al CP_2
controllo ed alla gestione della fauna selvatica nonché la riconducibilità della fattispecie nell'ambito della disciplina della L.R. Lazio n. 17 del 1995 e L.R. n. 1 del 2009 citate dall'attore e dell'art. 42 bis della L. n. 157 del 1992. Va, tuttavia, evidenziato che l'attore ha adombrato CP anche una responsabilità in capo alla Regione e/o alla ed in relazione alla CP_2 CP_5
titolarità o alla gestione e manutenzione della strada teatro del sinistro, responsabilità di tipo omissivo per non aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari (recinzione della strada ovvero apposizione dì segnali indicanti il pericolo di attraversamento animali) ad evitare l'insorgere dì un pericolo per l'utente della strada. Per quanto attiene all' va evidenziato CP_5
che alla società incombeva unicamente la manutenzione straordinaria della strada e che pertanto la stessa non può essere considerata responsabile in ordine agli asseriti comportamenti omissivi dedotti. Per quanto attiene alla Regione va evidenziato che il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro risulta rientrare nell'ambito della gestione della Provincia di
Roma (vd. Doc. allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. dai convenuti) e dunque nessun potere di controllo aveva la . Per quanto, infine, attiene alla posizione della CP_3 CP_2
di Roma deve evidenziarsi che la più recente giurisprudenza, che ha rivisitato criticamente l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che riteneva non applicabile la disciplina dell'articolo 2051 c.c. nel caso di beni demaniali di uso generale e diretto da parte della generalità dei cittadini, è approdata alla conclusione che: a) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiale;
b) la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio
6 stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, CP_6
proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito;
c) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della p.a. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo
- in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della p.a. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia); d) tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento
è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. civ., sez. III, n. 15383 del 6.7.2006). Sulla base di detta impostazione, in primo luogo si deve escludere la responsabilità oggettiva ex articolo 2051 ce per l'inesistenza di un effettivo potere di fatto sul bene demaniale da parte della Provincia di Roma;
sussistono, nel caso specifico, le figure sintomatiche indicate dalla giurisprudenza quali elementi rivelatori dell'inesistenza del potere, cioè l'estensione del bene demaniale (si tratta di una strada lunga diversi chilometri) e l'uso generale e diretto da parte da parte dei cittadini;
inoltre, si deve sottolineare che il bene in questione consiste in una strada extraurbana interprovinciale posta al di fuori sia del centro urbano di Roma che degli altri centri urbani che serve. Non è possibile, pertanto, ritenere che esista un effettivo potere di fatto sulla stessa da parte dell'ente proprietario. Esclusa, dunque, la possibilità di imputare la responsabilità a titolo di custodia ex articolo 2051 c.c., peraltro non dedotta specificamente dall'attore, residua l'esame della possibile responsabilità della Provincia di Roma ex articolo
2043 c.c. L'applicabilità della norma generale dell'art. 2043 ce implica, per il danneggiato,
l'onere di provare il dolo o la colpa del danneggiante (cfr. sent. cit. 1638\2000); è necessaria
7 ma insufficiente la prova del mero nesso materiale di causalità. Ad avviso di questo giudice non è peraltro corretto sostenere che siano i presunti danneggianti convenuti in giudizio a dover dimostrare di aver assunto tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica potesse arrecare danno a terzi (così invece, con riferimento all'ente regionale, Cass. civ. sent.
n. 13956 del 13.12.1999;
contro
Cass. civ. sent. cit. 1638/2000): una tale inversione dell'onus probandi è prevista dal legislatore e dalla giurisprudenza soltanto per le varie ipotesi di responsabilità aggravata – che come si è visto sono inapplicabili nella materia che ci occupa
– ma non per la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. Afferma l'attore che la Provincia di
Roma non avrebbe adottato alcuna misura idonea alla custodia della strada, non risultando infatti recintata al fine di impedire che gli animali invadano la carreggiata. Su tale osservazione
è sufficiente rilevare che la Provincia di Roma è proprietaria di migliaia di chilometri di strade provinciali, per la massima parte al di fuori di centri abitati ed in notevole parte anche situate in zone montane in cui concreto è il rischio di attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici ed anche da parte di animali di proprietà privata che pascolano liberamente
(come nel caso di specie), pensare che la possa recintare tutte le strade è CP_2
affermazione, prima che non attuabile in via di fatto, anche illogica perché significherebbe suddividere il territorio provinciale in una serie di fondi chiusi tra le recinzioni delle strade, con conseguenti enormi disagi, fra i quali anche l'impedimento agli animali selvatici di spostarsi liberamente sul territorio. Per quanto, invece, attiene alla dedotta mancanza di idonea segnaletica va rilevato che è provata in atti la presenza anche in prossimità del luogo del sinistro sia di segnaletica di pericolo attraversamento animali selvatici (al km 26+900, 20+200,
19+100 e 18+400) sia di segnaletica di pericolo attraversamento animali domestici (al km
26+700, 24+100, 20+600). Non sussiste pertanto nessun profilo di colpa imputabile alla
». CP_2
10. Orbene, l'unico profilo persistentemente discutibile va – dunque – individuato nell'eventuale negligenza della (e già ) – Controparte_1 Controparte_7
titolare della gestione e manutenzione della via di comunicazione (la Strada provinciale n. 1 di Gioia Tauro e Locri) teatro del sinistro – nell'apposizione della segnaletica stradale finalizzata a richiamare l'attenzione (dell'utente della strada) sulla presenza (e sul pericolo d'attraversamento) di animali domestici (o comunque non selvatici, ma pur sempre vaganti o suscettibili di sfuggire al sistematico controllo del loro possessore o allevatore).
11. Al riguardo, occorre rammentare come sia lo stesso a dare atto – a pagina 4 Pt_1 dell'atto di citazione in appello – della presenza, lungo quella strada, del segnale in questione
(cui l'appellante fa riferimento richiamando la relazione del Commissariato di Pubblica
8 Sicurezza di Cittanova, predisposta a corredo del sopralluogo svolto – dagli operanti appartenti alla medesima – il 18 dicembre 2009), ma egli si duole della concreta collocazione di tale segnale, a distanza di alcune centinaia di metri dal luogo dell'impatto.
12. Orbene, la critica di – ove accolta – implicherebbe lo speculare obbligo – a carico Pt_1 dell'Amministrazione legalmente manutentrice della strada – d'apporre pressoché ovunque
(lungo qualsiasi strada pertinente) tale tipo di segnale (e – a questo punto – anche ogni altro segnale analogo): scenario evidentemente inesigibile.
13. A fronte – allora – dell'insostenibilità d'un tale obbligo, nella specie ricorrono gli estremi del caso fortuito, essendosi l'incidente verificato a settecento metri dal segnale di pericolo (si confronti – sul punto – la relazione succitata, secondo cui «Il primo segnale di pericolo di tale obbligo risulta essere collocato in prossimità del Km 17 + 000 e quindi a circa 700 mt dopo il luogo del sinistro proseguendo per Cittanova».
14. Nemmeno può accogliersi la doglianza spiegata in primo grado, optando per la riqualificazione della causa petendi ex art. 2043 c.c.
15. L'escussione dell'eventuale responsabilità risarcitoria della – questa Controparte_1 volta azionata sulla base del generale dovere di neminem laedere – avrebbe implicato una più rigorosa prova dell'attore, avuto riguardo alla colpa altrui, e – in particolare – alla frequenza dei pregressi incidenti stradali (ventilati da come ripetutamente avvenuti, su quel Pt_1 tratto di strada, con modalità affini a quelle sperimentate dall'investito).
15.1. Sennonché, la deduzione di – circa la sistematicità dei casi di collisione tra Pt_1 animali e autoveicoli, in quello specifico tratto stradale – si sarebbe dovuta tradurre nell'offerta
– da parte attorea – di prova congrua (relativa a tale non secondaria cadenza temporale), fornibile anche – ad esempio – tramite relazioni stilate dall'autorità, o altre fonti di conoscenza pubblica.
15.2. Nella specie – di converso – l'allegazione è rimasta sfornita di riscontro, e a tale lacunosità probatoria fa da contraltare la mancata integrazione dei presupposti d'invocazione dello stesso art. 2043 c.c.
16. Ne deriva – in conclusione – la reiezione integrale dell'appello.
17. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità (bassa) della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
9 Fase istruttoria e di trattazione: € 992,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
18. Alla luce dell'epilogo dell'appello occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti della , in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, e Controparte_1
liquidate complessivamente in 2.906,00 euro, oltre a spese documentate, spese forfettarie al
15%, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002, ai fini delle conseguenti valutazioni sull'eventuale raddoppio – a carico dell'appellante – del contributo unificato, da compiersi a iniziativa della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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