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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa previdenziale N 2457/2023 promossa da:
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to I. Storace ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Piazza della Vittoria 14/18 come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
, -in persona del Controparte_1
presidente pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to G. Zane ed elettivamente domiciliata in Genova, Via D'Annunzio 76 , come da atti
RESISTENTE
Oggetto: malattia professionale
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il
diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a CP_1 prova determinando altresì, previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente
all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 12% o percentuale
meglio vista. II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, previa unificazione con altra
tecnopatia ex art.13 comma 5 D.M. 38/2000, condannare l' alla costituzione ed al pagamento CP_1
della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui
all'art.13 del D.Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al 17%
(alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico in caso di menomazione
complessiva accertata in misura inferiore al 16%), nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e
maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese,
anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed IVA nella misura di legge da
distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non
percepito compensi.
CONCLUSIONI PER L' : - si chiede di respingere il ricorso in quanto infondato con vittoria CP_1
di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 giugno 2023 , ha premesso di aver sempre svolto Parte_1
lavori di fatica con posture incongrue e movimentazione manuale di carichi, tra il 1978 e il 1980 come idraulico ed operaio edile apprendista impegnato nel trasporto manuale di mattoni e sacchi di cemento, nel carico a spalla di rotoli pesanti e materiali edili, nei sei anni successivi lavorando a bordo navi come operaio motorista con le medesime modalità e dal 1985 quale autista e magazziniere addetto allo scarico, carico e trasporto di merci, sottoposto anche alle vibrazioni dei mezzi privi di sospensioni, in posizione non erognomica, con turni dalle 8 alle 17 per 5 giorni alla settimana e trasferte anche lunghe.
Il ricorrente ha riferito essergli stata riscontrata una discopatia degenerativa con protusioni discali multiple al tratto lombare della colonna e che le limitazioni di inserire pause durante la guida prolungata dai mezzi prescritte a seguito di visita aziendale non sarebbero state rispettate in ragione dei ritmi di lavoro e ha lamentato il rigetto della domanda presentata ad anche a seguito di CP_1
ricorso, per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia. Contestando tale rigetto, il ricorrente ha quindi proposto azione giudiziale nei confronti dell' , concludendo come in CP_1
epigrafe e richiamando gli esiti riconosciuti di un precedente infortunio del 2001, instando per un complessivo grado di menomazione pari al 17%.
Costituendosi in giudizio ha contestato le argomentazioni e istanze proposte dal ricorrente CP_1
sostenendone la infondatezza e concludendo conformemente
La causa è stata trattata, a mezzo di istruttoria orale e CTU medico legale e definita con lettura del dispositivo all'udienza del 2.4.2025 è stata definita con lettura del dispositivo
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento
I testi , , colleghi del ricorrente, i quali hanno riferito del periodo a partire Tes_1 Tes_2 Tes_3
dal 1985, hanno tutti confermato quanto dedotto dal in ricorso circa le condizioni di Pt_1
viaggio e le operazioni di carico e scarico affidate a quest'ultimo, con particolare riguardo a pesi e carichi movimentati anche manualmente, per tutta la durata della giornata lavorativa, spesso in trasferta e alla situazione dei mezzi guidati, mentre più contenute risultano essere state le conferme da parte del teste , ulteriore collega del ricorrente. Il teste responsabile del servizio Tes_4 Tes_5
di prevenzione e protezione dell'azienda in cui il ricorrente ha prevalentemente operato ha confermato le risultanze del DVR, circostanza che non si ritiene particolarmente rilevante attesa la recente redazione del documento a fronte del lungo periodo di lavoro del ricorrente e ha altresì indicato,
come del tutto prevalente, l'attività di autista del ricorrente.
Le risultanze delle prove testimoniali sono state molto accuratamente esaminate in sede di CTU
medico legale disposta in corso di causa, dalle cui risultanze, in quanto raggiunte con metodo e logica, dando contezza del percorso motivazionale seguito, previa anamnesi e, come detto attento riscontro dell'istruttoria svolta ed esame obiettivo e nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico, non si ravvisano ragioni per discostarsi.
Il CTU rispondendo in piena conformità al quesito ha valutato il ricorrente come “ affetto da
spondilartrosi vertebrale con numerose protrusioni in sede cervicale e lombo-sacrale” aggiungendo
“ tale patologia è riferibile causalmente o in misura concausalmente rilevante - almeno in parte,
oltre che presumibilmente a fattori comuni costituzionali e genetici - con grande probabilità anche
alle attività lavorative svolte dal soggetto (comportanti fatiche, sforzi, movimentazione di carichi,
guida di automezzi, esposizione a vibrazioni, mantenimento di posture obbligate) per parte rilevante
dei 38 anni di lavoro presso la San Giorgio del Porto, fino al settembre 2023. Per tale patologia è
pertanto riconoscibile una quota parte su base professionale, non inferiore al 50% del totale, con
danno su base lavorativa valutabile pari al 7%, riferibile alla data attuale ma che può essere fatto
decorrere da quella della domanda presentata all' (17/11/2021). Tale entità di danno va CP_1
aggiunta al 5% già riconosciuto dall' per esiti infortunistici” CP_1
La fondatezza del ricorso si afferma quindi avuto riguardo e alle risultanze di detti accertamenti peritali e di cui alla relazione in atti, alla quale, per il resto, si rinvia.
Nel complesso, pertanto, il grado di invalidità riconoscibile al ricorrente deve ritenersi come pari al
12% con decorrenza dalla domanda amministrativa con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione al ricorrente del relativo indennizzo spettante, oltre accessori
In merito alle spese del processo, attesa la soccombenza. l' deve essere condannato al loro CP_1
rimborso in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e, per la stessa ragione, anche le spese di CTU di cui agli atti vanno poste a definitivo carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il grado di menomazione riferibile complessivamente al ricorrente come pari al
12% e conseguentemente
Dichiara tenuto e condanna a corrispondergli l'indennizzo previsto nella misura di legge, con CP_1
decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori dal dovuto al saldo;
Condanna parte a rimborsare al ricorrente le spese del processo che liquida in euro 2.500,00 per CP_1
compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Pone a carico definitivo di le spese di CTU di cui agli atti;
CP_1
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 02/04/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito