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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/09/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1132/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1132/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 15 settembre 2025 ad ore 09,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
Massimo Piazza per he chiede decidersi la causa. Parte_1
È pure presente ai fini delal pratica fortense il dott. Persona_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 15 settembre 2025 ad ore 13,15 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1132/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAZIENZA Parte_1 C.F._1
ILARIA e dell'avv. PIAZZA MASSIMO ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di comodato concluso con la parte convenuta regolarmente in seguito registrato.
Ha pure prodotto una richiesta di restituzione e comunque ha convocato la parte in mediazione senza che la stessa si presentasse.
La domanda può quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori minimi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per lo scaglione fino a 5200,00 euro dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per scadenza del termine di efficacia del contratto di comodato concluso tra le parti in causa il 27 ottobre 2020 e registrato a Montichiari il 13 giugno
2025;
2. ordina alla parte convenuta l'immediato definitivo rilascio dell'immobile CP_1 sito in Castellucchio alla Via Matteotti, 15 in favore della parte attrice , Parte_1 libero da persone e/o cose sue;
3. condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva, istruttoria (una sola memoria) e decisionale ex art. 4, comma 5,
D.M. 55/2014, oltre ad euro 350,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%)
I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 15 settembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1132/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 15 settembre 2025 ad ore 09,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
Massimo Piazza per he chiede decidersi la causa. Parte_1
È pure presente ai fini delal pratica fortense il dott. Persona_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 15 settembre 2025 ad ore 13,15 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1132/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAZIENZA Parte_1 C.F._1
ILARIA e dell'avv. PIAZZA MASSIMO ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di comodato concluso con la parte convenuta regolarmente in seguito registrato.
Ha pure prodotto una richiesta di restituzione e comunque ha convocato la parte in mediazione senza che la stessa si presentasse.
La domanda può quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori minimi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per lo scaglione fino a 5200,00 euro dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per scadenza del termine di efficacia del contratto di comodato concluso tra le parti in causa il 27 ottobre 2020 e registrato a Montichiari il 13 giugno
2025;
2. ordina alla parte convenuta l'immediato definitivo rilascio dell'immobile CP_1 sito in Castellucchio alla Via Matteotti, 15 in favore della parte attrice , Parte_1 libero da persone e/o cose sue;
3. condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva, istruttoria (una sola memoria) e decisionale ex art. 4, comma 5,
D.M. 55/2014, oltre ad euro 350,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%)
I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 15 settembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli