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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle causa civili in grado di appello riunite ed iscritte al n. 2214 del ruolo generale dell'anno 2023 ed al n. 2246 del ruolo generale dell'anno 2023 promosse da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. E. Finotto
e da
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Finotto contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Beghin
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1983/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 30.10.2023 e depositata in data 31.10.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“ formula espressa rinuncia all'azione nella causa civile pendente avanti la Corte di
Appello di Venezia al n. 2214/2023 R.G. a spese compensate, come concordato tra le parti
e chiede sia dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate”.
Conclusioni di : Controparte_1
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1983/2023, emessa in data
30.10.2023, pubblicata in data 31.10.2023 RG n. 5227/2020, Rep. n. 3529/2023, notificata in data 7/11/2023, in accoglimento del primo motivo d'appello accertarsi e dichiararsi che nulla era dovuto dalla signora in favore dell'odierno appellato non Controparte_1 essendo ravvisabile nel caso di specie un'ipotesi di indebito ex art. 2033 cod. civ. e non dovendo considerarsi ammessa la ripetizione delle somme date dal signor per CP_2
errore esclusivamente a lui imputabile, avendo agito il con negligenza, CP_2 imprudenza ed imperizia. Per l'effetto revocarsi la sentenza impugnata laddove condanna
a restituire ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. a la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 25.000,00 oltre agli interessi compensativi maturati dal dì della domanda al saldo effettivo. Accertato l'intervenuto parziale pagamento in data 20.11.2023 da parte della signora in favore del signor della somma di € 15.000,00, e la CP_1 CP_2 dichiarazione di intendere pagare l'integrale importo quantificato a seguito dell'appellata sentenza in totali € 37.415,17 – di cui € 25.000,00 per capitale, €.1.360,38 per interessi ed
€ 5.527,39 pari al 50% delle spese legali liquidate in € 11.054,79 – come resa dalla signora con riserva di ripetizione in esito all'appello, condannare CP_1 [...]
a restituire alla signora la somma di € 15.000,00 già CP_2 Controparte_1
versata al momento della notifica del presente atto ed in ogni caso l'integrale somma di €
37.415,15, oltra alla tassa di registro, che la signora – con riserva di ripetizione – CP_1
documenterà di aver pagato nel prosieguo del presente giudizio, nonché condannare il signor al pagamento in favore della signora degli interessi sulle somme CP_2 CP_1
suddette dal dì del pagamento al saldo.
2 Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, CPA e IVA per entrambi i gradi di giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1983/2023, emessa in data 30.10.2023, pubblicata in data 31.10.2023.RG n. 5227/2020, Rep. n. 3529/2023, notificata in data 7/11/2023, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che la signora ha subito ingiusto CP_1
danno dalla condotta negligente, imprudente ed imperita del signor e per Controparte_2
l'effetto, in accoglimento del secondo motivo di appello, condannarsi il signor CP_2
al risarcimento ex art. 2043 cod. civ.di tale danno per come quantificato in euro
[...]
25.000,00, o nella minore o maggiore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, somma corrispondente al valore/prezzo del natante “salpa laver 25.5 matricola n. IT n.SAFVO180001” di proprietà della signora e di cui la stessa si è spossessata a fronte del pagamento ricevuto dal CP_1 terzo . Conseguentemente condannarsi dell'appellato al Controparte_2 CP_2
pagamento di detta somma in favore della signora , oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione dal di del dovuto al saldo, nonché condannarsi il signor alla CP_2 restituzione di € 5.527,39 corrisposti a titolo di spese legali in ossequio alla sentenza appellata ed € €.1.360,38 per interessi non dovuti, oltre alla tassa di registro pari ad €
1.325,18.
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, CPA e IVA per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1983/2023, emessa in data 30.10.2023, pubblicata in data 31.10.2023.RG n. 5227/2020, Rep. n. 3529/2023, notificata in data 7/11/2023, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, attesa l'accertata buona fede della signora CP_1
– in accoglimento del terzo motivo di appello – compensare comunque le spese di lite
[...]
del giudizio di primo grado, e accertato l'intervenuto pagamento in favore di
[...]
di € 5.527,39 pari al 50% delle spese legali liquidate in € 11.054,79, in ossequio CP_2
3 alla sentenza appellata, condannare a restituire alla signora Controparte_2 [...]
l'importo di € 5.527,39, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo. CP_1
Spese di lite compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello volte a dimostrare il danno subito dalla signora ”. Controparte_1
Conclusioni di : Controparte_2
NEL MERITO:
1) Dato atto che il sig. ha dichiarato di rinunciare all'azione a spese Parte_1
compensate e il sig. ha accettato l'anzidetta rinuncia, dichiararsi Controparte_2
l'estinzione della causa n. 2214/2023 R.G. a spese compensate e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado tra le sopracitate parti.
2) Ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingersi l'appello proposto dalla sig.ra
in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza CP_1
impugnata.
IN OGNI CASO:
Condannarsi la sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 Controparte_2
delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Laddove necessario, ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria attorea ex art.
183 comma VI n. 2 c.p.c. del 12/2/2021.
Rigettarsi le istanze istruttorie formulate dagli appellati.
Nelle denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, abilitarsi l'appellato
a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_2
davanti al Tribunale di Treviso , e Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
esponendo che:
4 - nel giugno 2019 l'attore si era rivolto a Centro Nautico Lignano s.r.l. per l'acquisto di un'imbarcazione;
- la dipendente gli aveva proposto una barca usata modello “Elan Marine 35 Persona_1
Power” di proprietà della società austriaca AM HT MB, ad un prezzo di
€75.000,00;
- su indicazione della egli aveva provveduto ad effettuare il pagamento del prezzo Per_1
mediante quattro distinti bonifici rispettivamente di €22.000,00 in favore della società austriaca, di €25.000,00 in favore di , di €19.000,00 in favore di Controparte_1
e di €9.000,00 in favore di;
Parte_1 Controparte_3
- dopo il pagamento, non avendo ricevuto la documentazione necessaria ai fini della trascrizione della compravendita ed essendo venuto a sapere nel luglio 2019 che l'imbarcazione era stata ceduta ad altro acquirente, aveva chiesto spiegazioni alla Per_1
la quale gli aveva confessato di averlo ingannato, inducendolo a provvedere al pagamento non solo in favore della società austriaca proprietaria dell'imbarcazione, ma anche di altri tre soggetti estranei all'operazione.
Sulla scorta di tali premesse il chiedeva la condanna di , CP_2 Controparte_1
e alla restituzione di quanto ricevuto, in via principale Parte_1 Controparte_3
ai sensi degli artt. 2033 o 2036 c.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituivano e , i quali chiedevano il rigetto Controparte_1 Parte_1
della pretesa attorea deducendo di aver ricevuto le somme di denaro nella convinzione che si trattasse del pagamento del prezzo delle imbarcazioni di loro rispettiva proprietà, che gli stessi avevano venduto per il tramite della la quale li aveva indotti a credere che il Per_1
fosse stato incaricato del pagamento dagli acquirenti e soggiungendo che essi CP_2
ormai avevano consegnato la documentazione relativa alle proprie imbarcazioni, spogliandosi dei titoli di proprietà.
chiedeva in subordine di essere autorizzato alla chiamata in causa del Parte_1
Centro Nautico Lignano per essere tenuto indenne da quest'ultimo di tutto quanto egli fosse stato condannato a corrispondere all'attore o per essere comunque risarcito del danno subito.
5 chiedeva, invece, in via riconvenzionale e subordinata la condanna Controparte_1 dell'attore al risarcimento del danno subito in ragione della sua condotta negligente, con compensazione delle somme riconosciute come dovute in forza delle contrapposte pretese.
Si costituiva , il quale riconosceva la fondatezza della domanda proposta dal Controparte_3
e provvedeva spontaneamente alla restituzione della somma di €9.000,00, di CP_2
guisa che l'attore rinunciava agli atti del giudizio nei suoi confronti ed il tribunale dichiarava la parziale estinzione del processo.
Quindi, dopo aver rigettato le istanze di chiamata in causa dei terzi, il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea e condannava
[...]
e a restituire a , ai sensi dell'art. 2033 CP_1 Parte_1 Controparte_2
c.c., le somme dagli stessi ricevute, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Con due distinti atti introduttivi, e hanno Parte_1 Controparte_1
interposto tempestivo appello avverso l'indicata pronuncia ed i due giudizi sono stati riuniti.
3. Relativamente al gravame proposto da , va rilevato che in data Parte_1
09.04.2024 il difensore di questi, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'azione ed al diritto fatto valere nei confronti del a spese compensate ed il CP_2 difensore dell'appellato in data 10.04.2024 ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate.
La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (v. Cass. n.
18255 del 10/09/2004) ed inoltre, ove intervenga nel corso del giudizio di appello, comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (v. Cass.
n. 5250 del 06/03/2018).
Ne discende che va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra il Parte_1
ed il , con compensazione delle spese relative al presente grado del giudizio, CP_2 stante l'accordo in tal senso intervenuto tra gli stessi.
6 4. L'appello proposto da è affidato a tre motivi di gravame. Controparte_1
4.1 Con il primo motivo di gravame si afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che il pagamento eseguito dall'attore in suo favore costituisca un pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., in quanto privo di causa debendi.
L'appellante sostiene che dal punto di vista dell'accipiens il pagamento è sorretto da giusta causa, in quanto a seguito di esso la ha venduto un natante di sua proprietà al terzo CP_1
, mentre la volontà del solvens è viziata da errore. Persona_2
4.2 Con il secondo motivo di gravame si contesta la decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del CP_1
per mancanza della prova della negligenza o imprudenza e tantomeno del dolo CP_2 di quest'ultimo.
L'appellante si duole che il tribunale non abbia considerato che il nominativo della CP_1
non figurava in alcuno dei documenti predisposti dalla e che pertanto non vi era Per_1
alcun collegamento tra la e la società effettiva proprietaria dell'imbarcazione che CP_1 legittimasse il pagamento eseguito dall'attore a suo favore, avendo lo stesso CP_2 sempre affermato che ignorava chi fosse quest'ultima.
Essa inoltre deduce che la negligenza dell'attore si desume dal fatto che nonostante il natante che egli intendeva acquistare fosse un'imbarcazione di Controparte_4
metratura superiore ai dieci metri che deve essere iscritta al registro nautico e per il cui trasferimento di proprietà è richiesta la dichiarazione di vendita autenticata e registrata, nonché la presentazione, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto, del titolo relativo presso l'ufficio in cui risulta l'iscrizione del bene, il abbia eseguito il pagamento in CP_2
assenza della predetta documentazione.
4.3 Con il terzo motivo di gravame si censura il capo della sentenza che ha condannato la alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Al riguardo si lamenta che il tribunale, pur avendo rilevato che la convenuta era in buona fede e che “la condotta foriera di danni ingiusti può ascriversi esclusivamente in capo alla
7 signora con ogni conseguenza – quanto al Centro Nautico Lignano – ai sensi Per_1 dell'art. 2049 cod. civ. da accertarsi in autonomo e separato giudizio”, non abbia autorizzato la chiamata in causa del Centro Nautico Lignano e non abbia tenuto conto dello stato soggettivo dell'accipiens in sede di regolamento delle spese processuali.
5. Si è costituito , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2
sentenza impugnata.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della disciplina dell'indebito il discrimen tra indebito oggettivo e soggettivo va stabilito avendo riguardo alla sussistenza del credito con riferimento alla posizione del solvens.
Sussiste pertanto indebito soggettivo, ripetibile soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2036 c.c. quando chi paga il debito altrui lo fa credendosi debitore in forza di errore scusabile.
L'errore non cade sull'esistenza dell'obbligazione, ma sulla sua titolarità dal lato passivo
(cfr., sia pur con riferimento alla diversa problematica della surrogazione, Cass. S.U.,
n. 9946 del 29.4.2009).
Nel caso invece in cui il terzo che riceve il pagamento non è creditore di chi lo effettua, ma di un terzo, deve trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo perché la fattispecie, riguardata dal punto di vista del solvens, che non è debitore a nessun titolo ne' nei confronti dell'accipiens ne' altrimenti, non si differenzia dal caso di indebito oggettivo in senso stretto, vale a dire di nullità od inesistenza del titolo (v. Cass.
n. 19703 del 11/09/2009).
Nel caso in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi, dal momento che è pacifico che non essendosi perfezionata la vendita del natante modello “Elan Marine 35 Power” di proprietà della società austriaca AM HT MB che il intendeva acquistare, CP_2
quando questi ha effettuato il pagamento in favore della egli non era debitore a CP_1
nessun titolo ne' nei confronti dell'accipiens, né verso altri.
8 Ex parte solventis, pertanto, il pagamento da lui effettuato deve essere qualificato come indebito oggettivo, non sussistendo alcuna obbligazione a suo carico.
Non rileva che l'accipiens fosse effettivamente creditore della somma incassata perché, come si è visto, la sussistenza dell'eventuale errore scusabile va vista ex latere solventis.
In definitiva, poiché la fattispecie in esame è stata correttamente ricondotta dal giudice di prime cure nell'ambito dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., non rileva che il solvens versi in errore scusabile circa l'esistenza dell'obbligazione, diversamente dall'indebito soggettivo, in cui ricorre l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore.
7. Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato.
La deduce di aver subito un danno in conseguenza dell'accoglimento della CP_1
domanda di ripetizione di indebito oggettivo avanzata dal , corrispondente CP_2 all'ammontare della somma che è tenuta a restituire a quest'ultimo, danno di cui chiede di essere risarcita dallo stesso attore a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.
E' sufficiente osservare che la restituzione di somme indebitamente corrisposte costituisce una obbligazione pecuniaria nascente dalla legge e da essa pertanto non può sorgere alcuna responsabilità risarcitoria a carico del solvens che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi, giacchè tale condotta non cagiona un danno ingiusto.
8. Il terzo motivo di appello è infondato.
La statuizione con cui il tribunale ha posto le spese di lite a carico della resiste alle CP_1
censure sollevate dalla medesima.
Da un lato va, infatti, rammentato che la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione (v. Cass. 7406 del 28/03/2014).
9 Dall'altro, la è risulta soccombente rispetto alla domanda di ripetizione di indebito CP_1 oggettivo proposta dall'attore, a nulla rilevando la sua buona fede, che viene in considerazione soltanto ai fini del calcolo dei frutti e degli interessi che il solvens ha diritto di ripetere unitamente all'indebito.
9. Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra e;
Parte_1 Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto da e conferma nei suoi confronti la Controparte_1
sentenza impugnata;
3) compensa le spese di lite relative al presente grado del giudizio tra e Parte_1
; Controparte_2
4) condanna a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1 Controparte_2
di giudizio, che si liquidano in €7.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Controparte_1 dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle causa civili in grado di appello riunite ed iscritte al n. 2214 del ruolo generale dell'anno 2023 ed al n. 2246 del ruolo generale dell'anno 2023 promosse da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. E. Finotto
e da
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Finotto contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Beghin
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1983/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 30.10.2023 e depositata in data 31.10.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“ formula espressa rinuncia all'azione nella causa civile pendente avanti la Corte di
Appello di Venezia al n. 2214/2023 R.G. a spese compensate, come concordato tra le parti
e chiede sia dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate”.
Conclusioni di : Controparte_1
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1983/2023, emessa in data
30.10.2023, pubblicata in data 31.10.2023 RG n. 5227/2020, Rep. n. 3529/2023, notificata in data 7/11/2023, in accoglimento del primo motivo d'appello accertarsi e dichiararsi che nulla era dovuto dalla signora in favore dell'odierno appellato non Controparte_1 essendo ravvisabile nel caso di specie un'ipotesi di indebito ex art. 2033 cod. civ. e non dovendo considerarsi ammessa la ripetizione delle somme date dal signor per CP_2
errore esclusivamente a lui imputabile, avendo agito il con negligenza, CP_2 imprudenza ed imperizia. Per l'effetto revocarsi la sentenza impugnata laddove condanna
a restituire ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. a la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 25.000,00 oltre agli interessi compensativi maturati dal dì della domanda al saldo effettivo. Accertato l'intervenuto parziale pagamento in data 20.11.2023 da parte della signora in favore del signor della somma di € 15.000,00, e la CP_1 CP_2 dichiarazione di intendere pagare l'integrale importo quantificato a seguito dell'appellata sentenza in totali € 37.415,17 – di cui € 25.000,00 per capitale, €.1.360,38 per interessi ed
€ 5.527,39 pari al 50% delle spese legali liquidate in € 11.054,79 – come resa dalla signora con riserva di ripetizione in esito all'appello, condannare CP_1 [...]
a restituire alla signora la somma di € 15.000,00 già CP_2 Controparte_1
versata al momento della notifica del presente atto ed in ogni caso l'integrale somma di €
37.415,15, oltra alla tassa di registro, che la signora – con riserva di ripetizione – CP_1
documenterà di aver pagato nel prosieguo del presente giudizio, nonché condannare il signor al pagamento in favore della signora degli interessi sulle somme CP_2 CP_1
suddette dal dì del pagamento al saldo.
2 Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, CPA e IVA per entrambi i gradi di giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1983/2023, emessa in data 30.10.2023, pubblicata in data 31.10.2023.RG n. 5227/2020, Rep. n. 3529/2023, notificata in data 7/11/2023, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che la signora ha subito ingiusto CP_1
danno dalla condotta negligente, imprudente ed imperita del signor e per Controparte_2
l'effetto, in accoglimento del secondo motivo di appello, condannarsi il signor CP_2
al risarcimento ex art. 2043 cod. civ.di tale danno per come quantificato in euro
[...]
25.000,00, o nella minore o maggiore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, somma corrispondente al valore/prezzo del natante “salpa laver 25.5 matricola n. IT n.SAFVO180001” di proprietà della signora e di cui la stessa si è spossessata a fronte del pagamento ricevuto dal CP_1 terzo . Conseguentemente condannarsi dell'appellato al Controparte_2 CP_2
pagamento di detta somma in favore della signora , oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione dal di del dovuto al saldo, nonché condannarsi il signor alla CP_2 restituzione di € 5.527,39 corrisposti a titolo di spese legali in ossequio alla sentenza appellata ed € €.1.360,38 per interessi non dovuti, oltre alla tassa di registro pari ad €
1.325,18.
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, CPA e IVA per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1983/2023, emessa in data 30.10.2023, pubblicata in data 31.10.2023.RG n. 5227/2020, Rep. n. 3529/2023, notificata in data 7/11/2023, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, attesa l'accertata buona fede della signora CP_1
– in accoglimento del terzo motivo di appello – compensare comunque le spese di lite
[...]
del giudizio di primo grado, e accertato l'intervenuto pagamento in favore di
[...]
di € 5.527,39 pari al 50% delle spese legali liquidate in € 11.054,79, in ossequio CP_2
3 alla sentenza appellata, condannare a restituire alla signora Controparte_2 [...]
l'importo di € 5.527,39, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo. CP_1
Spese di lite compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello volte a dimostrare il danno subito dalla signora ”. Controparte_1
Conclusioni di : Controparte_2
NEL MERITO:
1) Dato atto che il sig. ha dichiarato di rinunciare all'azione a spese Parte_1
compensate e il sig. ha accettato l'anzidetta rinuncia, dichiararsi Controparte_2
l'estinzione della causa n. 2214/2023 R.G. a spese compensate e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado tra le sopracitate parti.
2) Ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingersi l'appello proposto dalla sig.ra
in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza CP_1
impugnata.
IN OGNI CASO:
Condannarsi la sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 Controparte_2
delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Laddove necessario, ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria attorea ex art.
183 comma VI n. 2 c.p.c. del 12/2/2021.
Rigettarsi le istanze istruttorie formulate dagli appellati.
Nelle denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, abilitarsi l'appellato
a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_2
davanti al Tribunale di Treviso , e Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
esponendo che:
4 - nel giugno 2019 l'attore si era rivolto a Centro Nautico Lignano s.r.l. per l'acquisto di un'imbarcazione;
- la dipendente gli aveva proposto una barca usata modello “Elan Marine 35 Persona_1
Power” di proprietà della società austriaca AM HT MB, ad un prezzo di
€75.000,00;
- su indicazione della egli aveva provveduto ad effettuare il pagamento del prezzo Per_1
mediante quattro distinti bonifici rispettivamente di €22.000,00 in favore della società austriaca, di €25.000,00 in favore di , di €19.000,00 in favore di Controparte_1
e di €9.000,00 in favore di;
Parte_1 Controparte_3
- dopo il pagamento, non avendo ricevuto la documentazione necessaria ai fini della trascrizione della compravendita ed essendo venuto a sapere nel luglio 2019 che l'imbarcazione era stata ceduta ad altro acquirente, aveva chiesto spiegazioni alla Per_1
la quale gli aveva confessato di averlo ingannato, inducendolo a provvedere al pagamento non solo in favore della società austriaca proprietaria dell'imbarcazione, ma anche di altri tre soggetti estranei all'operazione.
Sulla scorta di tali premesse il chiedeva la condanna di , CP_2 Controparte_1
e alla restituzione di quanto ricevuto, in via principale Parte_1 Controparte_3
ai sensi degli artt. 2033 o 2036 c.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituivano e , i quali chiedevano il rigetto Controparte_1 Parte_1
della pretesa attorea deducendo di aver ricevuto le somme di denaro nella convinzione che si trattasse del pagamento del prezzo delle imbarcazioni di loro rispettiva proprietà, che gli stessi avevano venduto per il tramite della la quale li aveva indotti a credere che il Per_1
fosse stato incaricato del pagamento dagli acquirenti e soggiungendo che essi CP_2
ormai avevano consegnato la documentazione relativa alle proprie imbarcazioni, spogliandosi dei titoli di proprietà.
chiedeva in subordine di essere autorizzato alla chiamata in causa del Parte_1
Centro Nautico Lignano per essere tenuto indenne da quest'ultimo di tutto quanto egli fosse stato condannato a corrispondere all'attore o per essere comunque risarcito del danno subito.
5 chiedeva, invece, in via riconvenzionale e subordinata la condanna Controparte_1 dell'attore al risarcimento del danno subito in ragione della sua condotta negligente, con compensazione delle somme riconosciute come dovute in forza delle contrapposte pretese.
Si costituiva , il quale riconosceva la fondatezza della domanda proposta dal Controparte_3
e provvedeva spontaneamente alla restituzione della somma di €9.000,00, di CP_2
guisa che l'attore rinunciava agli atti del giudizio nei suoi confronti ed il tribunale dichiarava la parziale estinzione del processo.
Quindi, dopo aver rigettato le istanze di chiamata in causa dei terzi, il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea e condannava
[...]
e a restituire a , ai sensi dell'art. 2033 CP_1 Parte_1 Controparte_2
c.c., le somme dagli stessi ricevute, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Con due distinti atti introduttivi, e hanno Parte_1 Controparte_1
interposto tempestivo appello avverso l'indicata pronuncia ed i due giudizi sono stati riuniti.
3. Relativamente al gravame proposto da , va rilevato che in data Parte_1
09.04.2024 il difensore di questi, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'azione ed al diritto fatto valere nei confronti del a spese compensate ed il CP_2 difensore dell'appellato in data 10.04.2024 ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate.
La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (v. Cass. n.
18255 del 10/09/2004) ed inoltre, ove intervenga nel corso del giudizio di appello, comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (v. Cass.
n. 5250 del 06/03/2018).
Ne discende che va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra il Parte_1
ed il , con compensazione delle spese relative al presente grado del giudizio, CP_2 stante l'accordo in tal senso intervenuto tra gli stessi.
6 4. L'appello proposto da è affidato a tre motivi di gravame. Controparte_1
4.1 Con il primo motivo di gravame si afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che il pagamento eseguito dall'attore in suo favore costituisca un pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., in quanto privo di causa debendi.
L'appellante sostiene che dal punto di vista dell'accipiens il pagamento è sorretto da giusta causa, in quanto a seguito di esso la ha venduto un natante di sua proprietà al terzo CP_1
, mentre la volontà del solvens è viziata da errore. Persona_2
4.2 Con il secondo motivo di gravame si contesta la decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del CP_1
per mancanza della prova della negligenza o imprudenza e tantomeno del dolo CP_2 di quest'ultimo.
L'appellante si duole che il tribunale non abbia considerato che il nominativo della CP_1
non figurava in alcuno dei documenti predisposti dalla e che pertanto non vi era Per_1
alcun collegamento tra la e la società effettiva proprietaria dell'imbarcazione che CP_1 legittimasse il pagamento eseguito dall'attore a suo favore, avendo lo stesso CP_2 sempre affermato che ignorava chi fosse quest'ultima.
Essa inoltre deduce che la negligenza dell'attore si desume dal fatto che nonostante il natante che egli intendeva acquistare fosse un'imbarcazione di Controparte_4
metratura superiore ai dieci metri che deve essere iscritta al registro nautico e per il cui trasferimento di proprietà è richiesta la dichiarazione di vendita autenticata e registrata, nonché la presentazione, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto, del titolo relativo presso l'ufficio in cui risulta l'iscrizione del bene, il abbia eseguito il pagamento in CP_2
assenza della predetta documentazione.
4.3 Con il terzo motivo di gravame si censura il capo della sentenza che ha condannato la alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Al riguardo si lamenta che il tribunale, pur avendo rilevato che la convenuta era in buona fede e che “la condotta foriera di danni ingiusti può ascriversi esclusivamente in capo alla
7 signora con ogni conseguenza – quanto al Centro Nautico Lignano – ai sensi Per_1 dell'art. 2049 cod. civ. da accertarsi in autonomo e separato giudizio”, non abbia autorizzato la chiamata in causa del Centro Nautico Lignano e non abbia tenuto conto dello stato soggettivo dell'accipiens in sede di regolamento delle spese processuali.
5. Si è costituito , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2
sentenza impugnata.
6. Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della disciplina dell'indebito il discrimen tra indebito oggettivo e soggettivo va stabilito avendo riguardo alla sussistenza del credito con riferimento alla posizione del solvens.
Sussiste pertanto indebito soggettivo, ripetibile soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2036 c.c. quando chi paga il debito altrui lo fa credendosi debitore in forza di errore scusabile.
L'errore non cade sull'esistenza dell'obbligazione, ma sulla sua titolarità dal lato passivo
(cfr., sia pur con riferimento alla diversa problematica della surrogazione, Cass. S.U.,
n. 9946 del 29.4.2009).
Nel caso invece in cui il terzo che riceve il pagamento non è creditore di chi lo effettua, ma di un terzo, deve trovare applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo perché la fattispecie, riguardata dal punto di vista del solvens, che non è debitore a nessun titolo ne' nei confronti dell'accipiens ne' altrimenti, non si differenzia dal caso di indebito oggettivo in senso stretto, vale a dire di nullità od inesistenza del titolo (v. Cass.
n. 19703 del 11/09/2009).
Nel caso in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi, dal momento che è pacifico che non essendosi perfezionata la vendita del natante modello “Elan Marine 35 Power” di proprietà della società austriaca AM HT MB che il intendeva acquistare, CP_2
quando questi ha effettuato il pagamento in favore della egli non era debitore a CP_1
nessun titolo ne' nei confronti dell'accipiens, né verso altri.
8 Ex parte solventis, pertanto, il pagamento da lui effettuato deve essere qualificato come indebito oggettivo, non sussistendo alcuna obbligazione a suo carico.
Non rileva che l'accipiens fosse effettivamente creditore della somma incassata perché, come si è visto, la sussistenza dell'eventuale errore scusabile va vista ex latere solventis.
In definitiva, poiché la fattispecie in esame è stata correttamente ricondotta dal giudice di prime cure nell'ambito dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., non rileva che il solvens versi in errore scusabile circa l'esistenza dell'obbligazione, diversamente dall'indebito soggettivo, in cui ricorre l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore.
7. Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato.
La deduce di aver subito un danno in conseguenza dell'accoglimento della CP_1
domanda di ripetizione di indebito oggettivo avanzata dal , corrispondente CP_2 all'ammontare della somma che è tenuta a restituire a quest'ultimo, danno di cui chiede di essere risarcita dallo stesso attore a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.
E' sufficiente osservare che la restituzione di somme indebitamente corrisposte costituisce una obbligazione pecuniaria nascente dalla legge e da essa pertanto non può sorgere alcuna responsabilità risarcitoria a carico del solvens che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi, giacchè tale condotta non cagiona un danno ingiusto.
8. Il terzo motivo di appello è infondato.
La statuizione con cui il tribunale ha posto le spese di lite a carico della resiste alle CP_1
censure sollevate dalla medesima.
Da un lato va, infatti, rammentato che la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione (v. Cass. 7406 del 28/03/2014).
9 Dall'altro, la è risulta soccombente rispetto alla domanda di ripetizione di indebito CP_1 oggettivo proposta dall'attore, a nulla rilevando la sua buona fede, che viene in considerazione soltanto ai fini del calcolo dei frutti e degli interessi che il solvens ha diritto di ripetere unitamente all'indebito.
9. Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra e;
Parte_1 Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto da e conferma nei suoi confronti la Controparte_1
sentenza impugnata;
3) compensa le spese di lite relative al presente grado del giudizio tra e Parte_1
; Controparte_2
4) condanna a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1 Controparte_2
di giudizio, che si liquidano in €7.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Controparte_1 dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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