Art. 168. Esenzioni 1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616 , si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potra' essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
Nota all' art. 168 :
- L' art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616 , recante: «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168, cosi' recita:
«Art. 13 (Esenzioni). - Il Ministero della marina mercantile puo' esentare in tutto o in parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale.
Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza della nave e della vita umana.».
Nota all' art. 168 :
- L' art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616 , recante: «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168, cosi' recita:
«Art. 13 (Esenzioni). - Il Ministero della marina mercantile puo' esentare in tutto o in parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale.
Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza della nave e della vita umana.».