Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' OML EL POROLO0 32 55 /03 REPUBBLICA ITALIANA DICASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 15032/00 .7461 - Rel. Consigliere Cron Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere- Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere - ud.13/11/02 Dott. Paolo STILE Consigliere- ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: KONTIKI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende all'avvocato VITO GALLOTTA, giusta delega unitamente in atti;
ricorrente
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI2002 elettivamente 4524 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA -1- GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 391/99 del Tribunale di FERRARA, depositata il 01/09/99 R.G.N. 2212/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Ferrara, la società in nome collettivo Kontiki chiedeva l'annullamento della ordinanza -ingiunzione dell'Ispettorato provinciale del lavoro della medesima città, ordinanza emessa in relazione al fatto che taluni lavoratori svolgevano lavoro subordinato di cameriere, guardarobieri e simili, benchè fossero qualificati come associ ateassociati in partecipazione. Il prêtore di Ferrara rigettava il ricorso e la predetta società ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. La direzione provinciale del lavoro di Ferrara si e costituita con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2522 e seguenti c.c. nonché vizi della motivazione, in sostanza deducendo che il giudice non avrebbe utilizzato elementi decisivi per ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il motivo, nella sua genericità va disatteso, sebbene la sentenza sia sommaria e sintetica. Nel medesimo tempo, però essa appare sufficiente laddove, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che da parte dei lavoratori non vi è mai stato partecipazione agli utili o visione di rendiconti, fatti peraltro punto contestati dalla ricorrente, e ciò appunto in quanto trattavasi di lavoratori subordinati. Peraltro la ricorrente insiste solo in questa difesa, che, cioè, nella specie, K ricorreva il contratto associativo, per cui, esclusa positivamente tale eventualità, non rimaneva che accogliere la tesi dei lavoratori circa la sussistenza del lavoro subordinato. Ne segue che il ricorsova rigettato,e orcondomux della ricorrenze spese del presente quindizio, liquidate Couce in·lisportivo_ Р.О.М. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento 13,00k delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro.. oltre ad euro 2.000 per onorario. Roma, 13 novembre 2002 Vincenzo Miles 11 Cons. est. Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 15 мар 2003 ULUGANCELLIERE oggi, ге 2