TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 324/2023 tra (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASERTANO GIANLUCA, (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliati VIA PIETRO COLLETTA, 12 80139 NAPOLI ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
contumace
(CON RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_2
L' (c.f. ) rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. MESCHINI LUCIA, (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA PIAVE 29/A ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTI
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 8,55 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. CASERTANO GIANLUCA oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Fabrizio Del Gobbo;
per (CON RAPPRESENTANZA GENERALE Controparte_2
PER L'ITALIA con l'avv. Meschini Lucia Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive per l'attrice, la convenuta in via istruttoria insiste per remissione della causa sul ruolo per l'espletamento di CTU cinematica e nel merito come da comparsa di costituzione e risposta, tutti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale, alle ore 9,14 sospende la trattazione del presente giudizio. Ad ore 11,26, previa riapertura del verbale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,38 Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASERTANO GIANLUCA, (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliati VIA PIETRO COLLETTA, 12 80139 NAPOLI ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
contumace
(CON RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_2
L' (c.f. ) rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. MESCHINI LUCIA, (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA PIAVE 29/A ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice conveniva innanzi all'intestato Tribunale il Sig. quale proprietario e conducente Controparte_1 dell'autovettura Fiat Punto tg.ta BJ442HT, nonché la Controparte_4
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
[...]
Giudice adito: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_1
pagina 3 di 6 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, ai sensi CP_1 dell'art. 144 Cod. Ass., condannare il Sig. proprietario e Controparte_1 conducente dell'automobile Fiat Punto targata BJ442HT, in solido con la
[...]
(con rappresentanza generale per l'Italia di Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i CP_3 danni conseguenti alle lesioni subite dalla Sig.ra nell'importo Parte_1 complessivo di € 45.424,50 comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale”) nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2)con vittoria di spese e competenze da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa , insistendo Controparte_2 per il rigetto della domanda attorea e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona adito, Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto o conaltra statuizione. Con vittoria di spese e competenze di lite. Nel merito in via subordinata accertato il contributo causale della sig.ra nella causazione sinistro stradale di cui è causa per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa, accertata l'entità delle lesioni effettivamente subite dalla medesima, ridurre il risarcimento in favore dell'avente diritto a quanto verrà accertato in corso di causa con vittoria di spese e competenze di lite;
”
Non si costituiva il convenuto che rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, interrogatorio formalle prova testi, nonché CTU medico legale.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo brevissima discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico pagina 4 di 6 giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Dall'espletata istruttoria può affermarsi che parte attrice ha adempiuto ad un suo preciso onere su di essa parte ricadente ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti all'esito della prova per testi le circostanze poste a base della domanda possono ritenersi confermate dai sig.ri e , nel Parte_2 CP_5 complesso credibili e disinteressati, che hanno nel complesso confermato la dinamica del sinistro, potendo far ritenere sufficientemente superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 cc.
Di contro parte convenuta che ne era onerata non ha fornito idonea prova contraria né quanto all'esistenza del fatto storico e né quanto alla corresponsabilità dell'attrice nel realizzarsi dell'evento dannoso, non potendosi ritenere tale la mera affermazione della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi di non aver rinvenuto tracce sulla vettura del riconducibili all'impatto con un pedone, vista CP_1 peraltro la lieve entità dei danni patiti dall'attrice così come evidenziati dal dott. nel suo elaborato medico – legale. Pt_3
A ciò si aggiunga la CTU medico legale, che rispondendo a specifico quesito sul nesso causale tra evento dannoso e danno patito così rispondeva: “Nel caso di specie si ritiene che, alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale (sede e tipologia delle lesioni, natura dell'evento traumatico, sintomatologia ed esclusione di altre cause), risulti certamente un rapporto di derivazione etiologica tra il traumatismo patito da parte attrice nel sinistro occorsole in data 31.03.2021 e il complesso lesivo riportato, rappresentato da un trauma policontusivo-fratturativo esplicatosi con infrazione della settima e dell'ottava costa di destra, trauma distorsivo della caviglia di destra e trauma distrattivo del rachide cervicale compatibile con un investimento di pedone.”
Pertanto così provato l'an debeatur, passando alla quantificazione del danno, ed utilizzando quale base i risultati della condivisibile CTU testé richiamata, immune da vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile avremo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 2,50%
- Punto base danno permanente € 947,30
Per un totale di €. 2.368.25
- Indennità giornaliera € 55,24
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 per €.1.242,90 pagina 5 di 6 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 per €. 828,60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40 per €. 552,40
- Il tutto per un totale di €.4.992,15.
In assenza di specifica prova sull'esistenza di danno morale lo stesso non appare liquidabile.
Quanto alle spese di cura le stesse vanno liquidate secondo CTU che le ha ritenute congrue per complessivi €. 2.635,00.
Pertanto il totale liquidabile è pari ad €.7.627,30.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il parametro minimo (valutata l'attività in concreto espletata) per scaglione di valore del devolutum (e non del disputatum) ex L. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e conseguentemente accerta e dichiara che il sinistro del 31.03.21, in Falconara M.ma, via Roma, altezza civico n.2/a si è verificato per colpa e causa esclusive del convenuto quale proprietario e Controparte_1 conducente del veicolo Fiat Punto tg. BJ442HT e conseguentemente lo condanna in solido con la Compagnia assicurativa (con rappresentanza Controparte_2 generale per l'Italia di , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla Sig.ra per l'importo complessivo di €.7.627,30, oltre interessi al tasso Parte_1 legale e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna altresì le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi, con distrazione a favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto ponendole definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 324/2023 tra (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASERTANO GIANLUCA, (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliati VIA PIETRO COLLETTA, 12 80139 NAPOLI ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
contumace
(CON RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_2
L' (c.f. ) rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. MESCHINI LUCIA, (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA PIAVE 29/A ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTI
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 8,55 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. CASERTANO GIANLUCA oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Fabrizio Del Gobbo;
per (CON RAPPRESENTANZA GENERALE Controparte_2
PER L'ITALIA con l'avv. Meschini Lucia Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive per l'attrice, la convenuta in via istruttoria insiste per remissione della causa sul ruolo per l'espletamento di CTU cinematica e nel merito come da comparsa di costituzione e risposta, tutti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
pagina 1 di 6 Dopo breve discussione orale, alle ore 9,14 sospende la trattazione del presente giudizio. Ad ore 11,26, previa riapertura del verbale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,38 Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASERTANO GIANLUCA, (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliati VIA PIETRO COLLETTA, 12 80139 NAPOLI ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
contumace
(CON RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_2
L' (c.f. ) rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. MESCHINI LUCIA, (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA PIAVE 29/A ANCONA, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice conveniva innanzi all'intestato Tribunale il Sig. quale proprietario e conducente Controparte_1 dell'autovettura Fiat Punto tg.ta BJ442HT, nonché la Controparte_4
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
[...]
Giudice adito: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_1
pagina 3 di 6 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, ai sensi CP_1 dell'art. 144 Cod. Ass., condannare il Sig. proprietario e Controparte_1 conducente dell'automobile Fiat Punto targata BJ442HT, in solido con la
[...]
(con rappresentanza generale per l'Italia di Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i CP_3 danni conseguenti alle lesioni subite dalla Sig.ra nell'importo Parte_1 complessivo di € 45.424,50 comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale”) nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2)con vittoria di spese e competenze da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa , insistendo Controparte_2 per il rigetto della domanda attorea e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona adito, Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto o conaltra statuizione. Con vittoria di spese e competenze di lite. Nel merito in via subordinata accertato il contributo causale della sig.ra nella causazione sinistro stradale di cui è causa per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa, accertata l'entità delle lesioni effettivamente subite dalla medesima, ridurre il risarcimento in favore dell'avente diritto a quanto verrà accertato in corso di causa con vittoria di spese e competenze di lite;
”
Non si costituiva il convenuto che rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, interrogatorio formalle prova testi, nonché CTU medico legale.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dopo brevissima discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico pagina 4 di 6 giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Dall'espletata istruttoria può affermarsi che parte attrice ha adempiuto ad un suo preciso onere su di essa parte ricadente ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti all'esito della prova per testi le circostanze poste a base della domanda possono ritenersi confermate dai sig.ri e , nel Parte_2 CP_5 complesso credibili e disinteressati, che hanno nel complesso confermato la dinamica del sinistro, potendo far ritenere sufficientemente superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 cc.
Di contro parte convenuta che ne era onerata non ha fornito idonea prova contraria né quanto all'esistenza del fatto storico e né quanto alla corresponsabilità dell'attrice nel realizzarsi dell'evento dannoso, non potendosi ritenere tale la mera affermazione della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi di non aver rinvenuto tracce sulla vettura del riconducibili all'impatto con un pedone, vista CP_1 peraltro la lieve entità dei danni patiti dall'attrice così come evidenziati dal dott. nel suo elaborato medico – legale. Pt_3
A ciò si aggiunga la CTU medico legale, che rispondendo a specifico quesito sul nesso causale tra evento dannoso e danno patito così rispondeva: “Nel caso di specie si ritiene che, alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale (sede e tipologia delle lesioni, natura dell'evento traumatico, sintomatologia ed esclusione di altre cause), risulti certamente un rapporto di derivazione etiologica tra il traumatismo patito da parte attrice nel sinistro occorsole in data 31.03.2021 e il complesso lesivo riportato, rappresentato da un trauma policontusivo-fratturativo esplicatosi con infrazione della settima e dell'ottava costa di destra, trauma distorsivo della caviglia di destra e trauma distrattivo del rachide cervicale compatibile con un investimento di pedone.”
Pertanto così provato l'an debeatur, passando alla quantificazione del danno, ed utilizzando quale base i risultati della condivisibile CTU testé richiamata, immune da vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile avremo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 2,50%
- Punto base danno permanente € 947,30
Per un totale di €. 2.368.25
- Indennità giornaliera € 55,24
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 per €.1.242,90 pagina 5 di 6 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 per €. 828,60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40 per €. 552,40
- Il tutto per un totale di €.4.992,15.
In assenza di specifica prova sull'esistenza di danno morale lo stesso non appare liquidabile.
Quanto alle spese di cura le stesse vanno liquidate secondo CTU che le ha ritenute congrue per complessivi €. 2.635,00.
Pertanto il totale liquidabile è pari ad €.7.627,30.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il parametro minimo (valutata l'attività in concreto espletata) per scaglione di valore del devolutum (e non del disputatum) ex L. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e conseguentemente accerta e dichiara che il sinistro del 31.03.21, in Falconara M.ma, via Roma, altezza civico n.2/a si è verificato per colpa e causa esclusive del convenuto quale proprietario e Controparte_1 conducente del veicolo Fiat Punto tg. BJ442HT e conseguentemente lo condanna in solido con la Compagnia assicurativa (con rappresentanza Controparte_2 generale per l'Italia di , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla Sig.ra per l'importo complessivo di €.7.627,30, oltre interessi al tasso Parte_1 legale e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna altresì le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi, con distrazione a favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto ponendole definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6