TRIB
Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/38
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2024; lette le note conclusive depositate dalle parti, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 38/2024 R.G. contezioso cautelare civile, promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Nuoro, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gabriele Costa, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo;
ricorrente contro
(C.F. ), (C.F. e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio CP_3 C.F._4 dell'avv. Mauro Pilia, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, resistenti
Oggetto: giudizio cautelare possessorio – reintegra nel possesso.
***
Conclusioni nell'interesse del ricorrente (ricorso introduttivo): CP_
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., ordini ai Signori
, e , residenti a [...], l'immediata
[...] CP_2 Controparte_3
cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso di , a loro cura e Parte_1
spese, e, in mancanza di esecuzione spontanea, Voglia autorizzare il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa alla controparte;
fissando contestualmente udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, confermando in tale udienza i provvedimenti eventualmente già emessi inaudita altera parte, salvo
- ove ritenuto occorrente - accertamenti istruttori;
IN VIA SUBORDINATA: A) Che l'Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto agli eventuali resistenti, previo sopralluogo ed esaminati gli atti ed assunte sommarie informazioni o comunque procedendo nel
Pagina 1 CP_ modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, ordini ai Signori
, e , residenti a [...], respinta ogni
[...] CP_2 Controparte_3
contraria istanza ed eccezione, l'immediata cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso di , a loro cura e spese, e, in mancanza di esecuzione spontanea, Voglia Parte_1
autorizzare al bisogno il ricorrente, con addebito degli oneri di spesa alla controparte.
In ogni caso, Voglia condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite”.
Conclusioni nell'interesse dei resistenti (comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale):
“1)- In via principale, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
2)-accertare e dichiarare, per effetto della successione di e per disposizione Persona_1 testamentaria, il diritto della coniuge resistente a godere dell'intera abitazione famigliare CP_1
sita in Tortolì con ingresso dalla via Gennargentu n. 1 e via Pirastu n. 21, distinto al NCEU al fg.
9, mapp. 94, sub. 1, 2 e 3, nonché dell'intera mobilia presente;
3)-In via riconvenzionale: -inibire il ricorrente dal porre in essere qualsivoglia Parte_1
turbativa e/o molestia al vantato diritto di di abitazione della casa famiglia in Tortolì con CP_1
ingresso dalla via Gennargentu n. 1 via Pirastu n. 21 e dei mobili presenti;
-ordinare al ricorrente
la liberazione in favore della nonna delle camere illegittimamente Parte_1 CP_1
occupate; -ordinare al ricorrente la riconsegna delle chiavi in favore della nonna Parte_1 dei portoni di ingresso dell'abitazione; -ordinare al ricorrente la rimozione della Parte_1 cassetta postale posizionata all'esterno del muro di recinzione della casa famigliare nonché il trasferimento di residenza presso altro indirizzo.
4)- con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha premesso di essere comproprietario di un fabbricato sito a Tortolì (NU), con Parte_1
ingresso dalla Via Gennargentu n. 1 e dalla Via Pirastu n. 21, e di risiedervi da oltre cinque anni. Il defunto nonno con testamento pubblico del 21 gennaio 2021, aveva designato Persona_1
quali eredi di detto bene (1/3) nonché la figlia è figlio di Parte_1 CP_2 Pt_1
figlio di premorto al padre. Persona_2 Per_1
Ciò premesso il ricorrente ha dedotto:
1) che in data 6 luglio 2023, nel tentativo di accedere all'area cortilizia comune sita nel fabbricato de quo aveva trovato la porta d'ingresso chiusa a chiave dai resistenti. Detto cortile era sempre stato goduto dal ricorrente in piena libertà. Vani i tentativi di farsi consegnare le chiavi della porta dell'area in questione, che rimaneva a lui preclusa.
2) che i convenuti resistenti avevano posto in essere condotte moleste e turbative del possesso
Pagina 2 attraverso il blocco interno della serratura del portoncino d'ingresso posto sulla pubblica via, tale da impedire l'unica modalità di accesso allo stabile e all'abitazione; attraverso la mancata pulizia delle deiezioni del cane delle resistenti e dei residui di cibo del predetto animale, lasciati sul pianerottolo di casa del ricorrente;
attraverso il parcheggio dell'auto della signora davanti al CP_2 portoncino d'ingresso dell'abitazione del ricorrente, pur in assenza di altri veicoli, al fine di rendere più difficoltoso l'accesso a essa abitazione.
Dette condotte avevano reso “irragionevolmente più difficoltoso l'esercizio del possesso da parte del ricorrente sui propri beni”.
Il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio e opponendosi alla CP_1 CP_2 Controparte_3
ricostruzione proposta da parte avversa.
I resistenti hanno contestato che il ricorrente, sebbene erede di 1/3 della quota indivisa (nuda proprietà) della casa in Tortolì, potesse vantare alcun diritto possessorio e di godimento della casa di famiglia dei nonni.
Ed infatti, i genitori del ricorrente e erano andati a vivere nella casa Persona_2 Persona_3
di e nel 2003, appena sposati, perché ospitati dai genitori di . Persona_1 CP_1 Per_2
e si erano separati nell'anno 2007 e era andato a vivere con Persona_2 Persona_3 Pt_1
la madre a Villagrande Strisaili, continuando a far visita saltuariamente al padre, che restava a vivere con i genitori nella casa di Tortolì.
Dopo la morte del padre di (10 gennaio del 2018), i nonni avevano invitato il nipote e la Pt_1
madre a tornare a vivere nella loro casa a Tortolì, per consentire a di proseguire Pt_1
serenamente le scuole superiori e comunque per tentare di mantenere un contatto con il nipote
(figlio del figlio premorto). I due rientravano nella casa dei nel 2019. Per_4
Tuttavia, alla morte del nonno nell'aprile del 2023 si creavano dei dissapori per la Per_1 divisione dell'eredità e il ricorrente occupava contro la volontà degli altri comproprietari una porzione della casa, impendendone l'uso e l'accesso agli altri comproprietari e in particolare alla nonna che aveva un diritto di abitazione sull'intero immobile. Lo stesso aveva anche iniziato una serie di comportamenti aggressivi.
La difesa dei resistenti ha dedotto l'inesistenza di un possesso in capo al ricorrente, anzitutto, perché posto in contrasto con il diritto di abitazione della nonna sull'intera casa familiare e, secondariamente, perché il padre, e così , erano sempre stati ospiti nella casa dei Pt_1
genitori/nonni, con una detenzione non qualificata.
Hanno concluso come sopra, chiedendo la restituzione delle chiavi delle due camere chiuse da e la cessazione di ogni turbativa. Pt_1
Pagina 3 ***
Sui principi di diritto applicabili al caso di specie.
L'art 1140 c.c. prevede che “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Il possesso è concetto giuridico diverso dalla detenzione, che sussiste a fronte del solo controllo fisico sul bene senza che vi sia l'animus della apprensione e, quindi, quella possibilità di disporre del bene liberamente come potrebbe farne il proprietario.
Detta distinzione la si ritrova – quanto alle forme di tutela del possesso – nella previsione di cui all'art. 1168 c.c., che esclude la tutela possessoria in favore di chi abbia la sola detenzione della cosa per ragioni di servizio e ospitalità.
La “ospitalità” ricorre allorché un soggetto, su invito del proprietario e/o del possessore, disponga del bene in una certa misura e in forza del rapporto personale che ha con il proprietario/possessore; rapporto caratterizzato da una speciale affectio (come tra parenti) ovvero da particolare fiducia. In detti casi, il proprietario non si priva affatto del possesso della cosa, limitandosi visibilmente a lasciarla solo a disposizione dell'ospite che, pertanto, non ha alcun potere e autonomia decisionale rispetto alla stessa ma ne gode in quanto autorizzato: la sua attività appare di fatto come una manifestazione dell'attività del proprietario, che per volontà rimette l'uso del bene all'ospite ma nei limiti concessi e determinati dal proprietario stesso.
Detti principi devono essere riportati al caso di specie per capire in quali termini il ricorrente
[...]
abbia utilizzato parte della casa di famiglia e quale tutela possa oggi vantare Pt_1 Per_4
rispetto a detto utilizzo.
Sulla domanda di parte ricorrente.
Sul possesso rispetto alla casa familiare dei nonni. ha dedotto di essere possessore di parte (due stanze) della casa di famiglia dei Parte_1
coniugi e abitandovi da 5 anni, così come il padre, prima Persona_1 CP_1 Persona_2
di lui.
I convenuti hanno contestato che la posizione del ricorrente possa qualificarsi di “possesso” perché lo stesso sarebbe stato solo “ospite” dei nonni dal 2019, che lo avevano richiamato ad abitare in detta casa dopo la morte del padre nel 2018. Per_2
La difesa dei resistenti è fondata.
Questo Tribunale ritiene sufficientemente provato che i coniugi (genitori di ) CP_4 Pt_1
appena sposati siano andati ad abitare nella casa dei genitori di ( e Persona_2 Per_1 CP_1
quali ospiti, per benevolenza dei suoceri, che sicuramente volevano aiutarli economicamente ed
Pagina 4 averli vicino.
L'informatrice – madre di – ha riferito: “ci siamo sposati Testimone_1 Parte_1 nel 2003 [con , padre del ricorrente ] e da quell'anno sino alla separazione Persona_2 Pt_1
abbiamo abitato nella casa di Tortolì dei genitori di , quando nel 2007 ci siamo separati, io Per_2
sono andata via e mio marito è rimasto lì, fisso ad abitare lì. Quando ci siamo sposati stavamo per andare in affitto, ma mio suocero ha insistito di andare lì perché non aveva senso che noi pagassimo l'affitto quando c'era quella parte di casa inutilizzata. Ai tempi mio marito lavorava, io ero in attesa e lui aiutava anche il padre in campagna proprio per sdebitarsi di questo favore. […]
Inizialmente i rapporti con i miei suoceri erano buoni. […] Mio marito muore nel 2018; quando è morto stava ancora in quella casa”.
La circostanza trova conferma nella ricostruzione dei fatti operata da e CP_2 Persona_5
che hanno precisato come la parte di casa concessa al fratello (due stanze) fosse prima la Per_2 stanza da letto dei genitori e della figlia, stanze liberate all'arrivo di . E' comprensibile che i Per_2
proprietari e avessero liberato uno spazio della casa (due stanze) alla nuova coppia, Per_1 CP_1 così da permettergli una maggiore intimità. E' stato precisato dai convenuti che per l'utilizzo di detta casa non pagava alcuna utenza: la stessa ha riferito che per sdebitarsi del Per_2 Per_3
“favore” il (ex) marito aiutava il padre in campagna.
Alla luce dei dati emersi nell'istruttoria il Tribunale ritiene che sia evidente che la casa di Tortolì, quale casa di famiglia dei coniugi (nonni di ), sia stata aperta al figlio per Per_4 Pt_1 Per_2
favorirlo economicamente e per ragioni di affetto, in armonia anche con la moglie . I Persona_3
coniugi sono entrati nella casa come ospiti dei genitori di , con detenzione delle CP_4 Per_2
due stanze per volontà dei genitori stessi, che avevano addirittura liberato la propria camera da letto per darla al figlio. E' infatti emerso che i rapporti tra i genitori e , sino alla sua morte, sono Per_2
sempre stati di assoluta armonia.
Quando nel 2007 si è separata dal marito, ha lasciato l'abitazione di Tortolì per trasferirsi con Per_3
il figlio altrove: è evidente che la stessa si considerasse ospite dei suoceri. Non risulta che abbia mai rivendicato detta abitazione come casa coniugale.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'utilizzo di parte dell'abitazione dei genitori da parte di non potesse qualificarsi come “possesso” ma come una detenzione per ragioni di Persona_2
ospitalità, ragioni ben chiare e mai poste in dubbio da alcuna parte. era ospite del padre e Pt_1
dei nonni nella misura in cui faceva visita al padre.
è deceduto nel 2018 e da allora sino al 2019 non risulta che ex moglie e figlio Persona_2
abbiano mai avuto disponibilità delle due stanze di cui oggi è causa. ha dichiarato di essere rientrato nella casa dei nonni solo nel 2019 e su volontà e Parte_1
Pagina 5 richiesta del nonno (“Ci siamo trasferiti in quella casa perché io e mia madre avevamo buoni rapporti con i miei nonni e a mio nonno, soprattutto, faceva piacere avere me come nipote, figlio del figlio morto, lì in casa. […] Delle utenze se ne occupavano principalmente mia nonna e nonno che volevano comunque sopperire al fatto che quando mia madre e mio padre si erano separati mia madre era stata attaccata”). I rapporti con i nonni sono rimasti in armonia sino al maggio 2023.
Anche ha dichiarato di essere tornata a vivere nella casa dei suoceri per volontà del Persona_3 nonno e per accontentare il figlio (“Anche quando mio marito era in ospedale e dopo che è morto mio suocero mi ripeteva sempre che dovevamo tornare là nella parte di casa indicata in verde perché diceva che aveva perso un figlio e mio figlio gli ricordava il figlio morto. Insisteva, anche io non volevo tornare lì ma ho messo davanti quello che voleva mio suocero e mio figlio che voleva stare lì”.
Per quanto sopra, il Tribunale ritiene che il ricorrente (con la madre) sia tornato ad utilizzare parte della casa per volontà e concessione dei nonni e per ragioni di ospitalità legate all'affetto familiare.
Non è emerso in causa alcun contrasto – sino al momento della divisione dell'eredità del nonno – che possa qualificare il comportamento di come interversione del possesso, idonea a Pt_1
trasformare la detenzione per ragioni di mera ospitalità in possesso autonomo, distinto e contrario alla volontà dei nonni.
Parte ricorrente ha sì utilizzato il bene (corpus) ma in assenza di quell'animus di apprensione del bene che gli avrebbe permesso di disporne liberamente, come potrebbe farne il proprietario (le stesse utenze erano ancora pagate dalla nonna). E' rientrato a casa dei nonni per rispondere ad una propria e altrui esigenza affettiva.
In mancanza di un possesso ex art. 1140 c.c., parte ricorrente non può oggi invocare la tutela di cui all'art. 1168 c.c., negata al detentore per ragioni di ospitalità.
Per quanto sopra le ragioni e domande di parte ricorrente devono essere disattese.
Sulla comproprietà e sul diritto di abitazione.
Parte ricorrente deduce di essere compossessore del bene in quanto nominato erede di 1/3 dell'immobile di cui è causa per effetto del testamento disposto dal nonno (testamento Per_1
pubblico 21 gennaio 2021). Per detta ragione lo stesso dovrebbe avere il libero accesso al bene in ogni sua parte e contro ogni limitazione.
Nella scheda testamentaria richiamata, tuttavia, il nonno aveva disposto in favore della Per_1 moglie il diritto di abitazione sulla casa famigliare: “Preciso che mia moglie avrà il diritto CP_1
di abitare e godere della predetta nostra abitazione coniugale di Tortolì, al viale Pirastu 21, per tutta la sua vita, senza che nessuno dei figli o nipoti possa impedirle in alcun modo tale godimento”.
Pagina 6 Il diritto di abitazione al coniuge sopravvissuto è riconosciuto anche ex lege dall'art. 540, II co. c.c. proprio in relazione alla casa familiare.
Secondo la difesa del ricorrente tale diritto di abitazione potrebbe esercitarsi solo rispetto a quella parte di casa che la nonna utilizzava ancora e non a quella (due stanze delineate con il verde nella planimetria allegata agli atti) da sempre adibita a casa familiare dei e di cui al possesso CP_4
oggi rivendicato.
L'assunto non può essere condiviso.
In primis, si è già ampiamente detto del fatto che rispetto a non si potesse parlare di Persona_2 costituzione di un possesso ma di una detenzione di parte della casa legata all'affectio dei genitori verso il figlio. L'affermazione deve essere ribadita rispetto a , considerando non solo che lo Pt_1
stesso non ha abitato stabilmente nella casa di Tortolì se non dal 2019, ma che lo stesso (e la madre) vi è rientrato su invito e volontà dei nonni.
A ciò si aggiunga che detta casa sicuramente non può essere considerata la casa familiare dei
- e così di - attesa la separazione dei coniugi datata 2007 e l'allontanamento CP_4 Pt_1
del minore con la madre da detta abitazione, per andare a risiedere stabilmente a Villagrande
Strisaili.
Quanto al possesso che deriverebbe dallo status di erede, questo Tribunale ritiene che, nel caso in cui sorga conflitto tra il coniuge - titolare del diritto di abitazione, oltre che dell'uso dei mobili che l'arredano - e il figlio compossessore ex art. 1146 c.c., debba prevalere necessariamente il primo.
Il diritto di abitazione, infatti, è attribuito soltanto al coniuge e di riflesso, eventualmente, ai figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, rispondendo ad una ratio di conservazione dell'abitazione familiare (in linea, peraltro, con il favor per la famiglia garantito dall'art. 29 della
Cost.).
Nel caso di conflitto di tale diritto rispetto all'interesse di fatto del figlio (di “possedere” la casa di abitazione dei genitori per effetto della morte del padre e della chiamata all'eredità) si deve ritenere che sia il diritto di abitazione a prevalere, non essendovi analoga tutela prevista in favore del figlio e ancora meno del nipote (tanto più se maggiorenne ed autonomo).
Ed infatti, il figlio può sempre agire per lo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c. ed ottenere così la liquidazione della quota, ma sempre facendo salvo il diritto reale di abitazione;
coerentemente sulla determinazione della quota ad esso spettante peraltro inciderà il valore da attribuire al diritto di abitazione in parola ex art. 540, II co., c.c..
In altri termini, l'attribuzione ex art. 540, II co., c.c. al coniuge superstite del diritto di abitazione finisce con l'atteggiarsi come una deroga all'art. 1102 c., che invece prevede la regola generale dell'eguale diritto dei comunisti di fare uso della cosa.
Pagina 7 Del resto, se così non fosse si dovrebbe garantire ad ogni figlio il libero accesso, uso e possesso della casa familiare dei genitori, annullando sostanzialmente il diritto d'abitazione garantito al coniuge superstite e lo ius excludendi che questo comporta verso qualsiasi soggetto che non vanti analogo diritto.
Detti principi si applicano anche nel caso di specie, rispetto al nipote che oggi ritiene di Pt_1 vantare il possesso dell'immobile (parte) anche quale erede del nonno Per_1
Il diritto di abitazione attribuito ex lege e per testamento a deve essere riconosciuto sulla CP_1
casa di famiglia considerata nella sua interezza. Non si ritiene che rispetto alle due Per_4 stanze messe a disposizione di si possa parlare di “casa familiare , soprattutto Per_2 CP_4
considerando che, dopo lo scioglimento del matrimonio con la ha Per_3 Persona_2
sostanzialmente fatto ritorno nella famiglia di origine dei genitori, con cui è rimasto fino alla morte
(avendo cura dei genitori, vedi dichiarazioni rese da . CP_2
Per quanto sopra, la tesi di parte ricorrente non può essere accolta neanche sotto detto profilo.
Sulla mancanza di domanda di reintegra nel giardino.
Ancora.
Nella parte iniziale del ricorso, lamenta che i resistenti avrebbero posto in essere uno Parte_1 spoglio violento chiudendo l'accesso al giardino (“la sopra esposta condotta configura uno spoglio del possesso esercitato dal ricorrente sui propri beni, essendone precluse le connesse facoltà di godimento;
- Difatti, sussiste la violenza, ravvisabile in qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso (o del compossesso), contro la volontà espressa o anche solo presunta del possessore”, ricorso).
Tuttavia, nelle conclusioni la difesa non chiede alcuna reintegra ex art. 1168 c.c. del Pt_1
possesso rispetto alla parte di abitazione che gli sarebbe stata preclusa.
Nelle conclusioni si avanza unicamente una tutela contro molestie e turbative ai sensi dell'art. 1170
c.c. (“l'immediata cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso di
[...]
”); tutela che all'evidenza non può riferirsi al precluso accesso al giardino. Pt_1
Il Tribunale non può disporre ultra petita accordando una tutela possessoria di reintegra non richiesta dalla parte.
Sulle molestie denunciate.
La tutela ex art. 1170 c.c. deve essere rigettata atteso che, per quanto sopra chiarito, questo
Tribunale non ritiene che l'uso del bene da parte del ricorrente possa essere qualificato come possesso.
Se anche si considerasse che parte ricorrente, a partire dal maggio 2023, ha disposto del bene contro la volontà della nonna (possessore), con interversione della detenzione per ospitalità in possesso,
Pagina 8 alla data d'introduzione del giudizio (gennaio 2024) non sussisterebbero i presupposti di tempo per la tutela invocata (art. 1170 c.c. “L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
Sulla domanda riconvenzionale di parte resistente.
Sulla domanda di restituzione delle chiavi.
Questo Tribunale ha già precisato che il diritto di abitazione di cui sopra, riconosciuto in capo a
(esclusivamente) è caratterizzato da uno ius excludendi rispetto a tutti gli altri Pt_2
comproprietari che non godano di tale diritto, con conseguente limitazione anche di accesso al bene in assenza del consenso del titolare del diritto stesso. Lo stesso deve considerarsi esteso a tutta l'abitazione dovendosi considerare la casa familiare nella sua interezza;
l'occupazione e Per_4
uso di alcune stanze da parte del ricorrente – con accesso libero e indiscriminato – viene necessariamente a limitare l'utilizzo e godimento della casa da parte di Con perdita, tra CP_1
l'altro, di quella privacy, riservatezza ed esclusività che sono proprie del diritto di abitazione.
Per detta ragione il Tribunale ritiene che il ricorrente debba procedere alla Parte_1
restituzione delle chiavi di accesso della casa di Tortolì essendo le stesse date in forza di una ospitalità ormai venuta meno e alla liberazione delle stanze a fronte dello ius excludendi riconosciuto alla nonna CP_1
Non compete a questo Tribunale disporre la condanna del ricorrente al cambiamento di residenza né la domanda può essere oggetto di tutela possessoria, trattandosi di procedimenti meramente amministrativi.
L'ulteriore e diversa tutela ex art. 1170 c.c. (domanda di manutenzione) avanzata da parte resistente deve ritenersi assorbita dalla disposta restituzione delle chiavi di casa.
***
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 con riferimento ai procedimenti cautelari, valore indeterminato (complessità bassa), valori del tariffario medi, minimi solo per la fase istruttoria avendo proceduto a due sole udienze testi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa delle parti,
- rigetta il ricorso cautelare proposto da Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale di reintegra nel possesso proposta da parte resistente e per effetto dispone che proceda alla restituzione delle chiavi di accesso alla casa di Parte_1
Pagina 9 Tortolì con ingresso dalla via Gennargentu n. 1 e via Pirastu n. 21 alla nonna con CP_1
liberazione della parte da lui occupata;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di causa che liquida in euro 4.221,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Lanusei, 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
Pagina 10
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2024; lette le note conclusive depositate dalle parti, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 38/2024 R.G. contezioso cautelare civile, promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Nuoro, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gabriele Costa, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo;
ricorrente contro
(C.F. ), (C.F. e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio CP_3 C.F._4 dell'avv. Mauro Pilia, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, resistenti
Oggetto: giudizio cautelare possessorio – reintegra nel possesso.
***
Conclusioni nell'interesse del ricorrente (ricorso introduttivo): CP_
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., ordini ai Signori
, e , residenti a [...], l'immediata
[...] CP_2 Controparte_3
cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso di , a loro cura e Parte_1
spese, e, in mancanza di esecuzione spontanea, Voglia autorizzare il ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa alla controparte;
fissando contestualmente udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, confermando in tale udienza i provvedimenti eventualmente già emessi inaudita altera parte, salvo
- ove ritenuto occorrente - accertamenti istruttori;
IN VIA SUBORDINATA: A) Che l'Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto agli eventuali resistenti, previo sopralluogo ed esaminati gli atti ed assunte sommarie informazioni o comunque procedendo nel
Pagina 1 CP_ modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, ordini ai Signori
, e , residenti a [...], respinta ogni
[...] CP_2 Controparte_3
contraria istanza ed eccezione, l'immediata cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso di , a loro cura e spese, e, in mancanza di esecuzione spontanea, Voglia Parte_1
autorizzare al bisogno il ricorrente, con addebito degli oneri di spesa alla controparte.
In ogni caso, Voglia condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite”.
Conclusioni nell'interesse dei resistenti (comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale):
“1)- In via principale, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
2)-accertare e dichiarare, per effetto della successione di e per disposizione Persona_1 testamentaria, il diritto della coniuge resistente a godere dell'intera abitazione famigliare CP_1
sita in Tortolì con ingresso dalla via Gennargentu n. 1 e via Pirastu n. 21, distinto al NCEU al fg.
9, mapp. 94, sub. 1, 2 e 3, nonché dell'intera mobilia presente;
3)-In via riconvenzionale: -inibire il ricorrente dal porre in essere qualsivoglia Parte_1
turbativa e/o molestia al vantato diritto di di abitazione della casa famiglia in Tortolì con CP_1
ingresso dalla via Gennargentu n. 1 via Pirastu n. 21 e dei mobili presenti;
-ordinare al ricorrente
la liberazione in favore della nonna delle camere illegittimamente Parte_1 CP_1
occupate; -ordinare al ricorrente la riconsegna delle chiavi in favore della nonna Parte_1 dei portoni di ingresso dell'abitazione; -ordinare al ricorrente la rimozione della Parte_1 cassetta postale posizionata all'esterno del muro di recinzione della casa famigliare nonché il trasferimento di residenza presso altro indirizzo.
4)- con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha premesso di essere comproprietario di un fabbricato sito a Tortolì (NU), con Parte_1
ingresso dalla Via Gennargentu n. 1 e dalla Via Pirastu n. 21, e di risiedervi da oltre cinque anni. Il defunto nonno con testamento pubblico del 21 gennaio 2021, aveva designato Persona_1
quali eredi di detto bene (1/3) nonché la figlia è figlio di Parte_1 CP_2 Pt_1
figlio di premorto al padre. Persona_2 Per_1
Ciò premesso il ricorrente ha dedotto:
1) che in data 6 luglio 2023, nel tentativo di accedere all'area cortilizia comune sita nel fabbricato de quo aveva trovato la porta d'ingresso chiusa a chiave dai resistenti. Detto cortile era sempre stato goduto dal ricorrente in piena libertà. Vani i tentativi di farsi consegnare le chiavi della porta dell'area in questione, che rimaneva a lui preclusa.
2) che i convenuti resistenti avevano posto in essere condotte moleste e turbative del possesso
Pagina 2 attraverso il blocco interno della serratura del portoncino d'ingresso posto sulla pubblica via, tale da impedire l'unica modalità di accesso allo stabile e all'abitazione; attraverso la mancata pulizia delle deiezioni del cane delle resistenti e dei residui di cibo del predetto animale, lasciati sul pianerottolo di casa del ricorrente;
attraverso il parcheggio dell'auto della signora davanti al CP_2 portoncino d'ingresso dell'abitazione del ricorrente, pur in assenza di altri veicoli, al fine di rendere più difficoltoso l'accesso a essa abitazione.
Dette condotte avevano reso “irragionevolmente più difficoltoso l'esercizio del possesso da parte del ricorrente sui propri beni”.
Il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio e opponendosi alla CP_1 CP_2 Controparte_3
ricostruzione proposta da parte avversa.
I resistenti hanno contestato che il ricorrente, sebbene erede di 1/3 della quota indivisa (nuda proprietà) della casa in Tortolì, potesse vantare alcun diritto possessorio e di godimento della casa di famiglia dei nonni.
Ed infatti, i genitori del ricorrente e erano andati a vivere nella casa Persona_2 Persona_3
di e nel 2003, appena sposati, perché ospitati dai genitori di . Persona_1 CP_1 Per_2
e si erano separati nell'anno 2007 e era andato a vivere con Persona_2 Persona_3 Pt_1
la madre a Villagrande Strisaili, continuando a far visita saltuariamente al padre, che restava a vivere con i genitori nella casa di Tortolì.
Dopo la morte del padre di (10 gennaio del 2018), i nonni avevano invitato il nipote e la Pt_1
madre a tornare a vivere nella loro casa a Tortolì, per consentire a di proseguire Pt_1
serenamente le scuole superiori e comunque per tentare di mantenere un contatto con il nipote
(figlio del figlio premorto). I due rientravano nella casa dei nel 2019. Per_4
Tuttavia, alla morte del nonno nell'aprile del 2023 si creavano dei dissapori per la Per_1 divisione dell'eredità e il ricorrente occupava contro la volontà degli altri comproprietari una porzione della casa, impendendone l'uso e l'accesso agli altri comproprietari e in particolare alla nonna che aveva un diritto di abitazione sull'intero immobile. Lo stesso aveva anche iniziato una serie di comportamenti aggressivi.
La difesa dei resistenti ha dedotto l'inesistenza di un possesso in capo al ricorrente, anzitutto, perché posto in contrasto con il diritto di abitazione della nonna sull'intera casa familiare e, secondariamente, perché il padre, e così , erano sempre stati ospiti nella casa dei Pt_1
genitori/nonni, con una detenzione non qualificata.
Hanno concluso come sopra, chiedendo la restituzione delle chiavi delle due camere chiuse da e la cessazione di ogni turbativa. Pt_1
Pagina 3 ***
Sui principi di diritto applicabili al caso di specie.
L'art 1140 c.c. prevede che “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Il possesso è concetto giuridico diverso dalla detenzione, che sussiste a fronte del solo controllo fisico sul bene senza che vi sia l'animus della apprensione e, quindi, quella possibilità di disporre del bene liberamente come potrebbe farne il proprietario.
Detta distinzione la si ritrova – quanto alle forme di tutela del possesso – nella previsione di cui all'art. 1168 c.c., che esclude la tutela possessoria in favore di chi abbia la sola detenzione della cosa per ragioni di servizio e ospitalità.
La “ospitalità” ricorre allorché un soggetto, su invito del proprietario e/o del possessore, disponga del bene in una certa misura e in forza del rapporto personale che ha con il proprietario/possessore; rapporto caratterizzato da una speciale affectio (come tra parenti) ovvero da particolare fiducia. In detti casi, il proprietario non si priva affatto del possesso della cosa, limitandosi visibilmente a lasciarla solo a disposizione dell'ospite che, pertanto, non ha alcun potere e autonomia decisionale rispetto alla stessa ma ne gode in quanto autorizzato: la sua attività appare di fatto come una manifestazione dell'attività del proprietario, che per volontà rimette l'uso del bene all'ospite ma nei limiti concessi e determinati dal proprietario stesso.
Detti principi devono essere riportati al caso di specie per capire in quali termini il ricorrente
[...]
abbia utilizzato parte della casa di famiglia e quale tutela possa oggi vantare Pt_1 Per_4
rispetto a detto utilizzo.
Sulla domanda di parte ricorrente.
Sul possesso rispetto alla casa familiare dei nonni. ha dedotto di essere possessore di parte (due stanze) della casa di famiglia dei Parte_1
coniugi e abitandovi da 5 anni, così come il padre, prima Persona_1 CP_1 Persona_2
di lui.
I convenuti hanno contestato che la posizione del ricorrente possa qualificarsi di “possesso” perché lo stesso sarebbe stato solo “ospite” dei nonni dal 2019, che lo avevano richiamato ad abitare in detta casa dopo la morte del padre nel 2018. Per_2
La difesa dei resistenti è fondata.
Questo Tribunale ritiene sufficientemente provato che i coniugi (genitori di ) CP_4 Pt_1
appena sposati siano andati ad abitare nella casa dei genitori di ( e Persona_2 Per_1 CP_1
quali ospiti, per benevolenza dei suoceri, che sicuramente volevano aiutarli economicamente ed
Pagina 4 averli vicino.
L'informatrice – madre di – ha riferito: “ci siamo sposati Testimone_1 Parte_1 nel 2003 [con , padre del ricorrente ] e da quell'anno sino alla separazione Persona_2 Pt_1
abbiamo abitato nella casa di Tortolì dei genitori di , quando nel 2007 ci siamo separati, io Per_2
sono andata via e mio marito è rimasto lì, fisso ad abitare lì. Quando ci siamo sposati stavamo per andare in affitto, ma mio suocero ha insistito di andare lì perché non aveva senso che noi pagassimo l'affitto quando c'era quella parte di casa inutilizzata. Ai tempi mio marito lavorava, io ero in attesa e lui aiutava anche il padre in campagna proprio per sdebitarsi di questo favore. […]
Inizialmente i rapporti con i miei suoceri erano buoni. […] Mio marito muore nel 2018; quando è morto stava ancora in quella casa”.
La circostanza trova conferma nella ricostruzione dei fatti operata da e CP_2 Persona_5
che hanno precisato come la parte di casa concessa al fratello (due stanze) fosse prima la Per_2 stanza da letto dei genitori e della figlia, stanze liberate all'arrivo di . E' comprensibile che i Per_2
proprietari e avessero liberato uno spazio della casa (due stanze) alla nuova coppia, Per_1 CP_1 così da permettergli una maggiore intimità. E' stato precisato dai convenuti che per l'utilizzo di detta casa non pagava alcuna utenza: la stessa ha riferito che per sdebitarsi del Per_2 Per_3
“favore” il (ex) marito aiutava il padre in campagna.
Alla luce dei dati emersi nell'istruttoria il Tribunale ritiene che sia evidente che la casa di Tortolì, quale casa di famiglia dei coniugi (nonni di ), sia stata aperta al figlio per Per_4 Pt_1 Per_2
favorirlo economicamente e per ragioni di affetto, in armonia anche con la moglie . I Persona_3
coniugi sono entrati nella casa come ospiti dei genitori di , con detenzione delle CP_4 Per_2
due stanze per volontà dei genitori stessi, che avevano addirittura liberato la propria camera da letto per darla al figlio. E' infatti emerso che i rapporti tra i genitori e , sino alla sua morte, sono Per_2
sempre stati di assoluta armonia.
Quando nel 2007 si è separata dal marito, ha lasciato l'abitazione di Tortolì per trasferirsi con Per_3
il figlio altrove: è evidente che la stessa si considerasse ospite dei suoceri. Non risulta che abbia mai rivendicato detta abitazione come casa coniugale.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'utilizzo di parte dell'abitazione dei genitori da parte di non potesse qualificarsi come “possesso” ma come una detenzione per ragioni di Persona_2
ospitalità, ragioni ben chiare e mai poste in dubbio da alcuna parte. era ospite del padre e Pt_1
dei nonni nella misura in cui faceva visita al padre.
è deceduto nel 2018 e da allora sino al 2019 non risulta che ex moglie e figlio Persona_2
abbiano mai avuto disponibilità delle due stanze di cui oggi è causa. ha dichiarato di essere rientrato nella casa dei nonni solo nel 2019 e su volontà e Parte_1
Pagina 5 richiesta del nonno (“Ci siamo trasferiti in quella casa perché io e mia madre avevamo buoni rapporti con i miei nonni e a mio nonno, soprattutto, faceva piacere avere me come nipote, figlio del figlio morto, lì in casa. […] Delle utenze se ne occupavano principalmente mia nonna e nonno che volevano comunque sopperire al fatto che quando mia madre e mio padre si erano separati mia madre era stata attaccata”). I rapporti con i nonni sono rimasti in armonia sino al maggio 2023.
Anche ha dichiarato di essere tornata a vivere nella casa dei suoceri per volontà del Persona_3 nonno e per accontentare il figlio (“Anche quando mio marito era in ospedale e dopo che è morto mio suocero mi ripeteva sempre che dovevamo tornare là nella parte di casa indicata in verde perché diceva che aveva perso un figlio e mio figlio gli ricordava il figlio morto. Insisteva, anche io non volevo tornare lì ma ho messo davanti quello che voleva mio suocero e mio figlio che voleva stare lì”.
Per quanto sopra, il Tribunale ritiene che il ricorrente (con la madre) sia tornato ad utilizzare parte della casa per volontà e concessione dei nonni e per ragioni di ospitalità legate all'affetto familiare.
Non è emerso in causa alcun contrasto – sino al momento della divisione dell'eredità del nonno – che possa qualificare il comportamento di come interversione del possesso, idonea a Pt_1
trasformare la detenzione per ragioni di mera ospitalità in possesso autonomo, distinto e contrario alla volontà dei nonni.
Parte ricorrente ha sì utilizzato il bene (corpus) ma in assenza di quell'animus di apprensione del bene che gli avrebbe permesso di disporne liberamente, come potrebbe farne il proprietario (le stesse utenze erano ancora pagate dalla nonna). E' rientrato a casa dei nonni per rispondere ad una propria e altrui esigenza affettiva.
In mancanza di un possesso ex art. 1140 c.c., parte ricorrente non può oggi invocare la tutela di cui all'art. 1168 c.c., negata al detentore per ragioni di ospitalità.
Per quanto sopra le ragioni e domande di parte ricorrente devono essere disattese.
Sulla comproprietà e sul diritto di abitazione.
Parte ricorrente deduce di essere compossessore del bene in quanto nominato erede di 1/3 dell'immobile di cui è causa per effetto del testamento disposto dal nonno (testamento Per_1
pubblico 21 gennaio 2021). Per detta ragione lo stesso dovrebbe avere il libero accesso al bene in ogni sua parte e contro ogni limitazione.
Nella scheda testamentaria richiamata, tuttavia, il nonno aveva disposto in favore della Per_1 moglie il diritto di abitazione sulla casa famigliare: “Preciso che mia moglie avrà il diritto CP_1
di abitare e godere della predetta nostra abitazione coniugale di Tortolì, al viale Pirastu 21, per tutta la sua vita, senza che nessuno dei figli o nipoti possa impedirle in alcun modo tale godimento”.
Pagina 6 Il diritto di abitazione al coniuge sopravvissuto è riconosciuto anche ex lege dall'art. 540, II co. c.c. proprio in relazione alla casa familiare.
Secondo la difesa del ricorrente tale diritto di abitazione potrebbe esercitarsi solo rispetto a quella parte di casa che la nonna utilizzava ancora e non a quella (due stanze delineate con il verde nella planimetria allegata agli atti) da sempre adibita a casa familiare dei e di cui al possesso CP_4
oggi rivendicato.
L'assunto non può essere condiviso.
In primis, si è già ampiamente detto del fatto che rispetto a non si potesse parlare di Persona_2 costituzione di un possesso ma di una detenzione di parte della casa legata all'affectio dei genitori verso il figlio. L'affermazione deve essere ribadita rispetto a , considerando non solo che lo Pt_1
stesso non ha abitato stabilmente nella casa di Tortolì se non dal 2019, ma che lo stesso (e la madre) vi è rientrato su invito e volontà dei nonni.
A ciò si aggiunga che detta casa sicuramente non può essere considerata la casa familiare dei
- e così di - attesa la separazione dei coniugi datata 2007 e l'allontanamento CP_4 Pt_1
del minore con la madre da detta abitazione, per andare a risiedere stabilmente a Villagrande
Strisaili.
Quanto al possesso che deriverebbe dallo status di erede, questo Tribunale ritiene che, nel caso in cui sorga conflitto tra il coniuge - titolare del diritto di abitazione, oltre che dell'uso dei mobili che l'arredano - e il figlio compossessore ex art. 1146 c.c., debba prevalere necessariamente il primo.
Il diritto di abitazione, infatti, è attribuito soltanto al coniuge e di riflesso, eventualmente, ai figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, rispondendo ad una ratio di conservazione dell'abitazione familiare (in linea, peraltro, con il favor per la famiglia garantito dall'art. 29 della
Cost.).
Nel caso di conflitto di tale diritto rispetto all'interesse di fatto del figlio (di “possedere” la casa di abitazione dei genitori per effetto della morte del padre e della chiamata all'eredità) si deve ritenere che sia il diritto di abitazione a prevalere, non essendovi analoga tutela prevista in favore del figlio e ancora meno del nipote (tanto più se maggiorenne ed autonomo).
Ed infatti, il figlio può sempre agire per lo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c. ed ottenere così la liquidazione della quota, ma sempre facendo salvo il diritto reale di abitazione;
coerentemente sulla determinazione della quota ad esso spettante peraltro inciderà il valore da attribuire al diritto di abitazione in parola ex art. 540, II co., c.c..
In altri termini, l'attribuzione ex art. 540, II co., c.c. al coniuge superstite del diritto di abitazione finisce con l'atteggiarsi come una deroga all'art. 1102 c., che invece prevede la regola generale dell'eguale diritto dei comunisti di fare uso della cosa.
Pagina 7 Del resto, se così non fosse si dovrebbe garantire ad ogni figlio il libero accesso, uso e possesso della casa familiare dei genitori, annullando sostanzialmente il diritto d'abitazione garantito al coniuge superstite e lo ius excludendi che questo comporta verso qualsiasi soggetto che non vanti analogo diritto.
Detti principi si applicano anche nel caso di specie, rispetto al nipote che oggi ritiene di Pt_1 vantare il possesso dell'immobile (parte) anche quale erede del nonno Per_1
Il diritto di abitazione attribuito ex lege e per testamento a deve essere riconosciuto sulla CP_1
casa di famiglia considerata nella sua interezza. Non si ritiene che rispetto alle due Per_4 stanze messe a disposizione di si possa parlare di “casa familiare , soprattutto Per_2 CP_4
considerando che, dopo lo scioglimento del matrimonio con la ha Per_3 Persona_2
sostanzialmente fatto ritorno nella famiglia di origine dei genitori, con cui è rimasto fino alla morte
(avendo cura dei genitori, vedi dichiarazioni rese da . CP_2
Per quanto sopra, la tesi di parte ricorrente non può essere accolta neanche sotto detto profilo.
Sulla mancanza di domanda di reintegra nel giardino.
Ancora.
Nella parte iniziale del ricorso, lamenta che i resistenti avrebbero posto in essere uno Parte_1 spoglio violento chiudendo l'accesso al giardino (“la sopra esposta condotta configura uno spoglio del possesso esercitato dal ricorrente sui propri beni, essendone precluse le connesse facoltà di godimento;
- Difatti, sussiste la violenza, ravvisabile in qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso (o del compossesso), contro la volontà espressa o anche solo presunta del possessore”, ricorso).
Tuttavia, nelle conclusioni la difesa non chiede alcuna reintegra ex art. 1168 c.c. del Pt_1
possesso rispetto alla parte di abitazione che gli sarebbe stata preclusa.
Nelle conclusioni si avanza unicamente una tutela contro molestie e turbative ai sensi dell'art. 1170
c.c. (“l'immediata cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso di
[...]
”); tutela che all'evidenza non può riferirsi al precluso accesso al giardino. Pt_1
Il Tribunale non può disporre ultra petita accordando una tutela possessoria di reintegra non richiesta dalla parte.
Sulle molestie denunciate.
La tutela ex art. 1170 c.c. deve essere rigettata atteso che, per quanto sopra chiarito, questo
Tribunale non ritiene che l'uso del bene da parte del ricorrente possa essere qualificato come possesso.
Se anche si considerasse che parte ricorrente, a partire dal maggio 2023, ha disposto del bene contro la volontà della nonna (possessore), con interversione della detenzione per ospitalità in possesso,
Pagina 8 alla data d'introduzione del giudizio (gennaio 2024) non sussisterebbero i presupposti di tempo per la tutela invocata (art. 1170 c.c. “L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
Sulla domanda riconvenzionale di parte resistente.
Sulla domanda di restituzione delle chiavi.
Questo Tribunale ha già precisato che il diritto di abitazione di cui sopra, riconosciuto in capo a
(esclusivamente) è caratterizzato da uno ius excludendi rispetto a tutti gli altri Pt_2
comproprietari che non godano di tale diritto, con conseguente limitazione anche di accesso al bene in assenza del consenso del titolare del diritto stesso. Lo stesso deve considerarsi esteso a tutta l'abitazione dovendosi considerare la casa familiare nella sua interezza;
l'occupazione e Per_4
uso di alcune stanze da parte del ricorrente – con accesso libero e indiscriminato – viene necessariamente a limitare l'utilizzo e godimento della casa da parte di Con perdita, tra CP_1
l'altro, di quella privacy, riservatezza ed esclusività che sono proprie del diritto di abitazione.
Per detta ragione il Tribunale ritiene che il ricorrente debba procedere alla Parte_1
restituzione delle chiavi di accesso della casa di Tortolì essendo le stesse date in forza di una ospitalità ormai venuta meno e alla liberazione delle stanze a fronte dello ius excludendi riconosciuto alla nonna CP_1
Non compete a questo Tribunale disporre la condanna del ricorrente al cambiamento di residenza né la domanda può essere oggetto di tutela possessoria, trattandosi di procedimenti meramente amministrativi.
L'ulteriore e diversa tutela ex art. 1170 c.c. (domanda di manutenzione) avanzata da parte resistente deve ritenersi assorbita dalla disposta restituzione delle chiavi di casa.
***
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 con riferimento ai procedimenti cautelari, valore indeterminato (complessità bassa), valori del tariffario medi, minimi solo per la fase istruttoria avendo proceduto a due sole udienze testi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa delle parti,
- rigetta il ricorso cautelare proposto da Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale di reintegra nel possesso proposta da parte resistente e per effetto dispone che proceda alla restituzione delle chiavi di accesso alla casa di Parte_1
Pagina 9 Tortolì con ingresso dalla via Gennargentu n. 1 e via Pirastu n. 21 alla nonna con CP_1
liberazione della parte da lui occupata;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di causa che liquida in euro 4.221,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Lanusei, 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
Pagina 10