Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01683/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2021, proposto da
Med Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Settore Urbanistica Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, Settore Servizi alla Persona Contratti e Appalti del Comune di Brindisi, Settore Gestione Patrocinio del Comune di Brindisi, Segretario Generale del Comune di Brindisi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 23130 del 4.3.2021 con cui l’Amministrazione comunale di Brindisi, nella persona del Dirigente Settore Urbanistica – Assetto del Territorio, ha riscontrato l’istanza formulata dalla ricorrente a mezzo pec in data 26.2.2021 ritenendo (illegittimamente) di dover sottoporre a nuova pianificazione attuativa l’area di proprietà della società Med Group s.r.l.;
- della nota prot. n. 40239 del 14.4.2021 con cui l’Amministrazione comunale di Brindisi, nella persona del Dirigente Settore Urbanistica – Assetto del Territorio, ha riscontrato le osservazioni procedimentali e la rinnovazione dell’istanza formulata con diffida ad adempiere del 1.4.2021 (acquisita al prot. comunale n. 36644 del 2.4.2021) comunicando “ la improcedibilità a sottoscrivere la convenzione attuativa proposta ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
nonché per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dai competenti Dirigenti dell’Ufficio Contratti e Affari generali dell'Amministrazione comunale di Brindisi sull'istanza del 1.4.2021 con cui si diffidava l'Ente alla sottoscrizione dell'atto di convenzione – cessione delle aree compensative ai sensi dell’art. 8 delle NTA e in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione di C.C. n. 45/2008, con conseguente pronuncia in ordine alla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3 c.p.a.
per la condanna
dell’Amministrazione intimata, ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 34 lett. c) c.p.a., al risarcimento dei danni (anche in forma specifica) con intimazione a perfezionare il procedimento pianificatorio intrapreso mediante la sottoscrizione dell’atto di cessione e il rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari a consentire l’edificazione sul suolo di proprietà della ricorrente nel rispetto delle prescrizioni contenute nello strumento pianificatorio attualmente vigente e per l’accertamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede con responsabilità ex artt. 1337 e 1338 c.c. e conseguente condanna del Comune di Brindisi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata stipula dell’atto di cessione attuativo della Deliberazione di C.C. n. 45/2008 in quanto prodromico all’ottenimento del titolo edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Med Group S.r.l. è proprietaria delle superfici fondiarie ubicate fra Via Ariete, Vico Lungo e Via Arcione che sono ricomprese all’interno del perimetro del Piano di recupero dei “ Cappuccini ”, comparto n. 8, la cui trasformazione è stata da ultimo disciplinata (a fini attuativi con puntuale individuazione delle aree private oggetto di cessioni compensative per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi contemplate) dalla delibera di C.C. n. 45 del 21.05.2008, con cui è stata approvata una variante planovolumetrica al programma edilizio originario di cui al Piano di recupero approvato con deliberazione di C.C. n. 179 del 31.10.2000.
L’attuazione del disegno urbanistico ivi previsto contemplava la formalizzazione di un atto di cessione con finalità di permuta, mediante il quale la società ricorrente avrebbe dovuto cedere una porzione delle aree di sua proprietà da destinare a verde e parcheggio (oggi censite in catasto al fol. 192 p.lla 107 per complessivi mq 686 a seguito di apposito frazionamento catastale predisposto a cura e spese della Med Group per l’attuazione del programma urbanistico in parola) a fronte della cessione compensativa da parte dell’Amministrazione intimata di una parte della superficie di proprietà comunale avente estensione di 187 mq e meglio identificata alla tavola 2 allegata alla deliberazione di C.C. n. 45/2008.
Tuttavia, considerato che detta variante approvata con la menzionata deliberazione contemplava, in vista dell’attuazione, la sottoscrizione di un atto di cessione con finalità di permuta, mediante il quale la società avrebbe dovuto cedere una porzione delle aree di sua proprietà da destinare a verde e parcheggio a fronte della cessione compensativa di un’area estesa per 187 mq, la ricorrente si adoperava per finalizzare le pratiche di frazionamento catastale sopra descritte, predisponendo altresì la bozza dell’atto di cessione che avrebbe consentito di attuare il disegno urbanistico approvato.
Di talché, con istanza del 26.02.2021 la ricorrente trasmetteva all’Amministrazione comunale la documentazione utile a rappresentare la soluzione progettuale adottata e, al contempo, rappresentava di aver provveduto a compiere i frazionamenti catastali indispensabili per potere addivenire alla stipula dell’atto.
Con nota del 04.03.2021, qui gravata, si registrava un primo riscontro negativo da parte dell’Amministrazione comunale intimata, la quale sosteneva che la proposta pianificatoria di cui alla deliberazione consiliare n. 45/2008 non fosse più attuabile, essendo trascorso il termine decennale. Si concludeva, rilevando la necessità di procedere a nuova proposta pianificatoria da sottoporre all’organo consiliare ai sensi dell’art. 17, comma 3, L. n. 1150/1942.
La ricorrente, quindi, rinnovava a mezzo atto di significazione e diffida del 01.04.2021 l’invito già formulato con la nota del 26.02.2021, rappresentando la valenza giuridica dello strumento urbanistico attuativo del Piano di recupero e sottoponendo all’attenzione dell’Amministrazione orientamenti giurisprudenziali ritenuti a sé favorevoli.
Cosicché, all’esito dei chiarimenti forniti, l’Amministrazione comunale (nella persona del dirigente del settore urbanistica – assetto del territorio) prendeva atto del contenuto delle sentenze citate, rilevando che “ l’intervento non è finalizzato né al recupero dei fabbricati né alla conservazione del tessuto urbanistico esistente bensì prevede, oltre all’occupazione di aree pubbliche, la totale demolizione e ricostruzione di immobili individuati nel frattempo nel PPTR regionale, approvato in via definitiva nell’anno 2015, quale Ulteriore contesto paesaggistico – Città consolidata ”.
La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I) In limine : sulla genesi, finalità e valenza urbanistica del Piano di recupero dei Cappuccini adottato con deliberazione di C.C. n. 119 del 27/07/2000 ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/80 e approvato con successiva deliberazione di C.C. n. 179 del 31/10/2000;
II) Violazione e falsa applicazione art. 17 L. n. 1150/1942 e art. 21, comma 13 L.R. n. 56/1980 – Eccesso di potere per carenza di presupposti, assenza d’istruttoria e violazione dei principi sanciti in tema di ultrattività dei Piani urbanistici attuativi e sul termine di efficacia degli stessi;
III) Violazione e falsa applicazione art. 17, comma 3, L. n. 1150/1942 e art. 22, comma 1 lett. d), L.R. n. 56/1980 – Eccesso di potere per carenza di presupposti, assenza d’istruttoria e violazione dei principi pianificatori sanciti nella delibera di C.C. n. 45/2008;
IV) Violazione e falsa applicazione art. 17 L. n. 1150/1942, art. 143 D.lgs. n. 42/2004, art. 78 delle NTA del PPTR e deliberazione di C.C. n. 45/2008 – Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e illogicità manifesta;
V) Violazione e falsa applicazione art. 21 nonies L. n. 241/1990 – annullabilità del provvedimento per vizio di incompetenza relativa e violazione dei principi del legittimo affidamento che devono ispirare l’azione amministrativa – Eccesso di potere per violazione dei principi urbanistici sanciti dall’Ente nel Piano di recupero Cappuccini e nella deliberazione di C.C. n. 45/2008;
VI) Sulla fondatezza della pretesa con conseguente adozione di una pronuncia di condanna ex art. 31, comma 3, e art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a. alla conclusione del procedimento e sull’accertamento della illegittimità della condotta comunale per violazione dei canoni di buona fede e correttezza con conseguente responsabilità ex artt. 1337 e 1338 c.c.
In data 12 luglio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi per resistere al ricorso.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
I primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
La ricorrente deduce che il decorso del termine decennale non inficia la validità urbanistica del Piano, restando ai fini urbanistici irrilevante la circostanza che esso non sia stato eseguito nel termine sopra indicato, atteso che detta circostanza ha effetti immediati solo per quanto concerne l’attuazione degli espropri prodromici alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, senza in alcun modo inficiare le previsioni di carattere urbanistico, da considerarsi valide ed efficaci sino all’approvazione di una nuova disciplina pianificatoria. Tra l’altro, l’unica zona rimasta inattuata è proprio quella che comprende l’area di proprietà della società ricorrente.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che l’art. 17, comma 3, L. n. 1150/1942 – disposizione introdotta per effetto del D.L. “Sviluppo” n. 70/2011 afferente a piani già parzialmente eseguiti – prevede che l’accoglimento di proposte di attuazione “ di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto ” è disposta “ nell’interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi … per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell’intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d’uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti ”. Detta operazione di perimetrazione di un intero sub comparto sarebbe stata puntualmente manifestata con la deliberazione di C.C. n. 45/2008, ragion per cui non si comprenderebbero le ragioni per cui dovrebbe oggi essere proposta all’organo di governo competente una nuova proposta di pianificazione.
I motivi di ricorso sopra compendiati non sono suscettibili di positiva valutazione.
La questione portata al vaglio della Sezione si risolve nel verificare se il Piano recupero, al momento in cui la società ricorrente ha richiesto la stipula della convenzione attuativa, fosse effettivamente decaduto, così come ha rilevato il Comune di Brindisi a fondamento del diniego espresso.
Giova premettere che il piano di recupero è uno strumento urbanistico equivalente, sotto il profilo dell’efficacia giuridica, al piano particolareggiato, dal quale si differenzia perché finalizzato, piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio, al “ recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, rifacimento, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso ” (art. 27, comma 1, L. n. 457/1978).
Per l’esplicita previsione di cui all’art. 28 della legge n. 457/1978, i Piani di recupero sono assimilati ai Piani particolareggiati e pertanto, ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge n. 1150/1942, hanno efficacia entro il termine di 10 anni dalla loro approvazione.
La scadenza del Piano determina le conseguenze tratteggiate all’art. 17, comma 1, della legge n. 1150/1942, a mente del quale: “ decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso ”.
In merito alla portata della predetta disposizione costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui: “ l’art. 17, comma 1, della L. n. 1150 del 1942, applicabile anche ai piani di recupero, va inteso nel senso che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano attuativo, nella parte in cui è rimasto inattuato non possono più eseguirsi i previsti espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, e non si può procedere all’edificazione residenziale; dove invece il detto piano ha avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze e altre opere di urbanizzazione, l’edificazione residenziale è consentita secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo nell’edificato esistente e in base alle norme del piano attuativo scaduto ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2022, n. 3976; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1871; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4763).
Alla luce di quanto esposto, consegue che – una volta scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano attuativo – nella zona considerata non è più possibile l’edificazione, proprio perché tale zona rientra nella parte del Piano che è rimasto totalmente inattuato.
Si deve dunque concludere nel senso che, alla data in cui la Società ricorrente ha richiesto al Comune di Brindisi la stipula della Convenzione ( id est 26.02.2021), il Piano di recupero approvato con la deliberazione di C.C. n. 179 del 31.10.2000 fosse decaduto in quanto inattuato.
Non può, infatti, ritenersi che tale strumento fosse ancora efficace, trascorsi dieci anni dalla sua approvazione, in ragione della variante planovolumetrica di cui alla delibera di C.C. n. 45 del 21.05.2008. Invero, “ l’approvazione di una variante a un piano attuativo non determina di per sé la proroga dell’efficacia dell’originario strumento di pianificazione secondaria, potendo tale effetto riconoscersi soltanto alle varianti da cui consegue una sistemazione urbanistica fondamentalmente nuova e radicalmente diversa rispetto a quella originariamente prevista per la stessa zona, nonché a quelle che si riferiscano all’intero programma urbanistico, implicandone una positiva valutazione di attualità e di persistente conformità all’interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. IV, 18/3/2013, n. 1574; Cass. Civ., Sez. I, 9/1/1983, n. 6622) ” (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1871; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 119; T.A.R. Sardegna, sez. II, 22 gennaio 2018, n. 36).
Sennonché la variante approvata con la citata delibera di C.C. n. 45 del 21.05.2008 non ha siffatti contenuti, riguardando il solo comparto n. 8 e prevedendo essenzialmente “ una migliore sistemazione della via Arcione ed una nuova sagoma del corpo di fabbrica rispetto a quella prevista dal Piano approvato ”.
Peraltro si perverrebbe alle medesime conclusioni, ove si volesse ritenere che il termine di 10 anni debba decorrere dalla deliberazione di C.C. n. 45 del 21.05.2008: anche in questa ipotesi, il termine di 10 anni sarebbe trascorso.
Infatti, non si può ritenere che, al momento della presentazione dell’istanza della società ricorrente ( id est 26 febbraio 2021), il termine di efficacia di 10 anni, laddove si possa legittimamente computare dalla delibera di C.C. n. 45 del 21 maggio 2008 (pubblicata in data 16 giugno 2008), non fosse ancora decorso, in considerazione del fatto che l’art. 30, comma 3 bis , del D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013, ha disposto che “ Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni ”.
Con l’art. 30, comma 3 bis , del D.L. n. 69/2013 sono stati prorogati gli accordi di lottizzazione comunque denominati e quindi presupposto applicativo è che l’accordo sia stato sottoscritto al 31 dicembre 2012 (presupposto che nel caso in esame è assente): “ l’attuazione della convenzione (e a maggior ragione la sua stipula) deve intervenire entro il termine di efficacia del piano … ” (Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2021, n. 8366).
In sostanza, la ratio dell’intervento legislativo si fonda sulla circostanza che i piani, alla data individuata, abbiano avuto un principio di attuazione, quantomeno attraverso la stipula della convenzione; del resto, l’art. 10, comma 4 bis , D.L. n. 76/2020 – a mente del quale “ il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ” – riferisce la proroga ai termini delle convenzioni nonché ai termini dei “ relativi ” (rispetto alle convenzioni) piani attuativi, sul presupposto che la convenzione sia stata comunque stipulata.
A ben vedere, nel caso in esame, non si può dare luogo ad alcuna proroga in quanto la convenzione accessiva al piano di recupero non è stata stipulata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4357).
Il tenore testuale della disposizione ne limita l’ambito dispositivo all’efficacia dei “ termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione … ovvero degli accordi similari ” e questo dato ne esclude l’applicabilità alla presente vicenda nella quale si discorre del mancato rispetto del termine fissato per la stipulazione di una convenzione accessiva ad un piano attuativo e non dei “ termini di validità ” o “ di inizio e fine lavori ” previsti dalle convenzioni di lottizzazione o da accordi similari (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2021, nn. 7925 e 7929).
La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 30, comma 3 bis , D.L. n. 69/2013 “ non è suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive, in applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di norma di carattere eccezionale introdotta nell’ordinamento per consentire al privato, che sia incorso in un periodo di crisi economica, di usufruire di una proroga triennale di efficacia della convenzione di lottizzazione ” (Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2022, n. 3976; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2021, n. 8366; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8345).
La giurisprudenza ha altresì precisato che “ il chiaro riferimento alle convenzioni di lottizzazione, o accordi similari, circoscrive la portata della norma agli accordi intervenuti tra privati ed amministrazione diretti alla realizzazione di interventi edilizi e urbanistici in esecuzione di piani urbanistici, traducendosi in una norma di salvezza dei termini per l’esecuzione degli obblighi a carico dei privati derivanti da convenzioni stipulate o da autorizzazioni rilasciate, tanto è vero che il D.L. n. 69 del 2013, oltre a prorogare i termini per l’attuazione delle convenzioni, ebbe a prorogare anche i termini per l’esecuzione di opere autorizzate con permesso di costruire. La norma non si riferisce dunque ai provvedimenti di programmazione e pianificazione ” (Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2022, n. 3976; Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2019, n. 2100).
Il fatto che l’unica zona rimasta inattuata sia proprio quella che comprende l’area di proprietà della società ricorrente, non può legittimare un’automatica proroga del Piano di recupero in assenza di un supporto normativo che non può essere rinvenuto, per quanto dianzi riferito, nell’art. 30, comma 3 bis , del D.L. n. 69/2013.
Risulta corretta anche l’affermazione, resa dal dirigente nelle note impugnate, secondo cui l’intervento proposto dalla società ricorrente avrebbe potuto essere considerato quale “ nuova proposta di pianificazione attuativa da proporre all’organo di governo competente ” in applicazione dell’art. 17, comma 3, della Legge n. 1150/1942.
In disparte la rilevata carenza di interesse, in capo alla società ricorrente, a censurare le note impugnate in detta parte (rivestendo le stesse mero carattere endoprocedimentale) con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua , quanto comunicato dal Comune di Brindisi appare in ogni caso pertinente. L’art. 17, comma 3, della legge n. 1150/42 (introdotto dal D.L. n. 70/2011) consente a coloro che siano titolari di un intero subcomparto all’interno di un piano di recupero non più efficace, di proporre interventi di attuazione del subcomparto stesso che potranno essere accolti dal Comune, previa approvazione dell’organo consiliare, ove l’intervento risponda all’esigenza dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e di servizi. Ciò posto, non appare ragionevole sostenere che le previsioni di cui alla predetta disposizione sarebbero già state attuate con la deliberazione C.C. n. 45/2008, con cui era stata approvata una variante planovolumetrica al programma edilizio originario, in quanto la predetta deliberazione è intervenuta allorquando il Piano di recupero era ancora efficace, ove invece il citato art. 17, comma 3, della legge n. 1150/1942 presuppone l’avvenuta scadenza dello stesso. Inoltre, la deliberazione n. 45/2008 è stata adottata in epoca previgente all’entrata in vigore della predetta disposizione di legge (che, come detto, è stata introdotta dal D.L. n. 70/2011) per cui non avrebbe potuto rappresentarne attuazione. Alla luce di quanto precede, il Comune di Brindisi ha correttamente comunicato alla società ricorrente la possibilità di realizzare l’intervento edilizio attraverso l’ iter di cui al citato art. 17, comma 3, della legge n. 1150/1942.
Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati adottati dal Settore Urbanistico – Assetto del territorio del Comune di Brindisi sarebbero affetti da un vizio di incompetenza relativa, stante la mancanza di un riscontro espresso da parte del Settore Servizi alla persona, contratti e appalti e più in generale del Settore Affari generali e Patrimonio dell’Amministrazione.
Il motivo di ricorso è privo di pregio, in quanto le asserzioni della ricorrente, in ordine ad un presunto vizio di incompetenza da cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati, non sono suffragate da alcun riferimento normativo. Peraltro, non sussiste alcuna norma che stabilisca in quali e quanti settori debba essere suddiviso l’apparato amministrativo del Comune, né un riparto di attribuzioni tra i relativi dirigenti.
Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente ha chiesto, altresì, al Collegio di dichiarare la illegittimità del silenzio che sarebbe stato serbato dall’Amministrazione resistente sulle diffide volte a conseguire la predetta sottoscrizione “ con conseguente pronuncia in ordine alla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3 c.p.a. ”. La società ha chiesto, infine, di accertare la responsabilità dell’Amministrazione per i danni (rinvenienti dalla perdita della facoltà edificatoria) che sarebbero stati causati dal “ cattivo esercizio del potere amministrativo ”.
La prima domanda risulta in ogni caso inammissibile, atteso che, come rilevato dall’Amministrazione resistente, le diffide de quibus sono state esitate dal Comune di Brindisi proprio con le gravate note prot. n. 23130 del 04.03.2021 e n. 40239 del 14.04.2021. Risulta, parimenti, infondata la domanda di risarcimento dei danni, poiché nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nei provvedimenti impugnati.
In definitiva, il ricorso, tanto con riferimento alla domanda demolitoria, quanto con riguardo alle domande di accertamento circa l’illegittimità del silenzio, di adempimento pubblicistico e di risarcimento dei danni, deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità delle questioni trattate, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO