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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/11/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 387 /2021 Oggi 11 novembre 2025 alle ore 9,06 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, sono comparsi: l'Avv.ta Lucia Mancini, per la parte attrice, l'Avv.ta Sara
Fè per il convenuto , quale erede di , e l'Avv. BI, Persona_1 Persona_2
in proprio e per i convenuti , e , questi Controparte_1 Pt_1 Parte_2
ultimi come eredi di , mentre alle ore 9,14 nessuno è presente per la Persona_3 parte convenuta che ha revocato il mandato all'Avv. Guidotti in data CP_2
18.11.2024, come già rilevato con provvedimento del 22.01.2025.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Mancini ribadisce la rinuncia espressa al risarcimento del danno già effettuata in data 10.05.2021 a verbale, mentre l'Avv. BI vista la CTU richiama le risultanze della stessa condividendo le conclusioni cui perviene il detto Consulente ed insistendo per il rigetto della domanda attrice. L'Avv. Fè si associa alle deduzioni odierne dell'Avv.
BI. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv.ta Mancini si rimette alla nota deposita, mentre gli altri procuratori sul punto si rimettono a giustizia, chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e previa camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,05 alle ore 10,54 per causa R.G. 937/25, di nuovo sospesa dalle ore 11,17 alle ore 12,10 per cause R.G1630/25 e 1606/25, ancora sospesa dalle ore 12,23 alle ore 13,12 per causa R.G. 200/25, infine sospesa dalle ore
14,24 alle ore 15,39 per cause R.G. 1875/23 e 1255/24) decide la causa come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti,
1 mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 18,53 il giudice, anche in assenza delle parti, provvede a dare lettura del dispositivo in pubblica udienza. Verbale chiuso alle ore 18,54
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del G.O.T.
Dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 387 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Servitu promossa da:
(C.F. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_4
(C.F. ), residenti in [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocata Lucia Mancini ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in viale G. Di Vittorio, 3 Chianciano Terme (SI), per procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE - CONVENUTA IN RICONVENZIONALE contro
(c.f.: ), quale erede di , Persona_1 C.F._3 Persona_2 residente in [...]d'Arbia (SI), rappresentato e difeso dall'avvocata Sara Fè ed
2 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Piancastagnaio (SI), viale
Gramsci 277, come da procura allegata all'atto di costituzione
PARTE CONVENUTA -ATTRICE IN RICONVENZIONALE anche contro
BI Avv. (CF: ), residente in [...]CP_3 C.F._4
RE costituito in proprio, (CF: ), Controparte_1 C.F._5
residente in [...], nonché (C.F: Parte_5
) e (C.F: ), C.F._6 Parte_2 C.F._7
residenti a Piacenza, quali eredi di , tutti rappresentati e difesi Persona_3 dall'avvocato IL BI, costituito in proprio, ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Abbadia S.RE (SI), Via Buozzi n. 1, come da procura allegata ai rispettivi atti di costituzione
PARTE CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
nonché contro
(C.F. ), residente in [...]CP_4 CodiceFiscale_8
RE (SI)
PARTE CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE altresì contro
e CP_5 Controparte_6
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 [...]
hanno convenuto in giudizio Parte_4 [...]
, e Controparte_7 Controparte_6 CP_5
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Giudice del
[...]
Tribunale di Siena, contrariis rejectis, accertata la interclusione del terreno appartenente agli attori, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo di proprietà dei signori e , contraddistinto al Catasto Terreni del Parte_3 Parte_4
Comune di Castiglione D'Orcia al foglio n.166, particella n.118, ed a carico di uno dei fondi
3 confinanti – ovvero della particella n.99 di proprietà della signora oppure della CP_5 particella 266 di proprietà dei signori BI IL, e , oppure Controparte_1 Persona_3 della particella 303 di proprietà del signor , oppure della particella 358 di proprietà del Persona_2 signor oppure della particella 655 di proprietà del signor – al Controparte_6 CP_4 fine di consentire l'accesso, sia a piedi che con autovetture e mezzi agricoli idonei alla lavorazione del terreno, alla pubblica via più vicina, Via del Bollore, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma c.c. le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, e conseguentemente condannare il predetto proprietario del fondo individuato come servente al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori, per non avere spontaneamente riconosciuto la palese interclusione del fondo ed avere così ritardato l'accesso e il libero utilizzo del terreno per l'esecuzione delle opere già autorizzate ed averne impedito e turbato il godimento, danni stimabili nella somma di €.25.000,00 o nell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Si è costituito in giudizio , a mezzo del proprio ADS, Persona_2
contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di risarcimento del danno per i motivi di cui in narrativa
In via preliminare accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del
Sig. e per l'effetto estrometterlo dal presente giudizio con condanna Persona_2
alle spese ed onorari di giudizio. nel merito respingere in toto le domande di parte attrice in quanto infondate in tutta evidenza sia in fatto che in diritto e comunque non provate .Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Voglia, altresì, condannare parte attrice al risarcimento dei danni cagionati al convenuto ex art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite intrapresa. In ipotesi anche in via riconvenzionale Nella denegata ipotesi che venga accertata l'interclusione del fondo ed imposta la servitù di passaggio a carico del terreno distinto al catasto terreni del Comune di
Castiglione d'Orcia alla particella 303 che la stessa sia effettuata ex art 1051 con minor pregiudizio possibile anche valutando gli altri e diversi confinanti e comunque con condanna di parte attrice alla rifusione dell'indennizzo previsto
4 dall'art 1053 da quantificarsi in via equitativa previa apposita Ctu. In ogni caso rigettare la domanda di risarcimento del danno perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio anche BI IL, e Controparte_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed Persona_3 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertato quanto dedotto ed eccepito, in narrativa che precede : In tesi : respingere la domanda avversaria in difetto delle condizioni di cui all'art. 1051 C.C.; in ogni caso respingere la richiesta di risarcimento del danno, siccome infondata, in fatto ed in diritto, per quanto dedotto
e comunque non provata;
In Subordine: laddove ritenga sussistenti le condizioni di cui all'art. 1051 C.C. determinare la servitù coattiva sul terreno dei concludenti, in conformità alla ratio dell'art. 1051 II° comma C.C., previa determinazione della indennità ex art. 1053 C.C.. Con reiezione della domanda di risarcimento del danno, siccome infondata, in fatto ed in diritto, per quanto dedotto e comunque non provata. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Infine, si è costituito anche contestando ed opponendosi alle CP_4 avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: - In via pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa;
- In via principale respingere perché totalmente infondata, in fatto ed in diritto, la domanda di accertamento dell'interclusione e di contestuale costituzione del diritto di servitù coattiva ex art.
1051 c.c. in favore del fondo dei sig.ri e Parte_3 Parte_6
ed a carico del fondo di proprietà del sig. ; - In via
[...] CP_4
riconvenzionale nella denegata ipotesi di riconoscimento di un passaggio coattivo sul fondo del Sig. , Voglia il Giudice determinare la giusta indennità CP_4
ex art. 1 153 c.c., dovuta dagli attori. - in ogni caso respingere perché totalmente infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di
5 risarcimento del danno ex adverso formulata. - Con vittoria di spese e compensi professionali.”
All'udienza del 10 maggio 2021 l'Avv.ta Mancini in nome e per conto dei propri assistiti ha rinunciato espressamente alla domanda risarcitoria ed il giudice verificata la ritualità delle notifiche ha dichiarato la contumacia di e CP_5
, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie ex art. Controparte_6
183, comma VI, c.p.c. come richiesto dalle parti.
Successivamente in data 25.11.2021 la causa è stata interrotta a seguito della morte di e poi riassunta dalla parte attrice, a seguito di detta Persona_2
riassunzione si è costituito in giudizio , quale erede dio Persona_1 Persona_2
facendo proprie le conclusioni già rassegnate dal fu . Persona_2
In data 7.7.2022 è stata ammessa la CTU volta a verificare quanto contenuto nel provvedimento ex art. 127ter c.p.c.. Nelle more della CTU è deceduta Per_3
e la causa è stata nuovamente interrotta e nuovamente riassunta con
[...]
costituzione di e , quali eredi di che Pt_1 Parte_2 Persona_4 hanno fatto proprie le conclusioni e le difese tutte già svolte da quest'ultima.
A fronte di detta riassunzione e preso atto della incompatibilità sopravvenuta del CTU originariamente designato e nominato, è stata revocata detta nomina e nominato nuovo CTU , che si è astenuto, con conseguente nomina di altro CTU che ha giurato ed assunto l'incarico in data 30.04.2024.
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU all'esito della quale ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione è stata fissata udienza discussione ex art. 281sexies c.p.c. contermine per note concesse anche ai fini della discussione, prendendo atto con provvedimento del
22.01.2025 che nelle more aveva revocato il mandato al difensore CP_4
nominato dichiarando di non voler più partecipare al giudizio e Controparte_8
non nominando altro difensore
All'udienza del 11 novembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata dalla parte attrice di riconoscimento di servitù di passo, carrabile e non, sui fondi di proprietà dei convenuti assumendo l'interclusione del proprio fondo pagamento, oltre al risarcimento del danno quantificato in €. 25.000,00 per il ritardo causato nell'esecuzione dei lavori già autorizzati.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando che il fondo de quo fosse intercluso, insistendo per il rigetto della domanda attrice ed in via denegata e subordinata, ove riconosciuta la sussistenza del diritto a costituire la servitù, che parte attrice fosse condannata al pagamento dell'indennizzo; in ordine alla domanda risarcitoria hanno eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della fase della mediazione obbligatoria.
ha anche sollevato eccezione di carenza di legittimazione Persona_2
passiva.
All'udienza del 10 maggio 2021 parte attrice ha espressamente rinunciato alla richiesta risarcitoria insistendo per la domanda in ordine alla servitù, rinuncia, poi ribadita in sede di discussione all'odierna udienza.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla domanda risarcitoria
Va evidenziato che a fronte della espressa rinuncia da parte degli attori alla domanda risarcitoria risulta cessata la materia del contendere sul punto non avendo le parti convenute più interesse ad una pronuncia di merito sul punto.
Secondo costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, infatti, deve procedersi a detta pronuncia tutte le volte che nel corso del giudizio intervengano fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ovvero a contraddire ed ancor più della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (in tal senso ex pluribus Cass. Civ. sez. lav. 6909/09). Pertanto, quando nel corso del
7 processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto tra le parti il giudice dovrà dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Orbene, nel caso che ci occupa in parte qua alla domanda da parte degli attori ha fatto venir meno l'interesse dei convenuti sulla procedibilità, improcedibilità, ammissibilità e fondatezza o meno della detta domanda. Per le dette motivazioni in fatto e diritto ex combinato disposto artt. 100 e 306 c.p.c. deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice.
Sul fondo intercluso
La espletata CTU ha accertato la natura interclusa del fondo ed individuato come ipotesi percorribile, meno invasiva e meno onerosa quella di cui al tracciato delineato in rosso sulla planimetria allegata alla CTU.
In particolare, evidenzia il CTU “…Il fondo è intercluso. (dalla strada
Provinciale è impossibile accedere al fondo intercluso per la presenza oltre che del marciapiede di una scarpata di circa mt. 3 di altezza e pertanto gli accessi possibili sono da Via del Bollore attraverso proprietà private)……. sulla particella 655
(tracciato rosso) realizzando l'accesso a ridosso del muro di confine con la particella 258 non si arreca danno al fondo servente perché il terreno resta in unico corpo e non viene diviso in più parti, la prima parte del tracciato di circa mt.8 (da Via del Bollore all'ingresso al bosco, vedi foto n.1 e foto n.2) è già adibita
a strada, mentre gli altri mt. 42 del tracciato per arrivare al fondo intercluso, costeggiando il muro di confine, avrebbero solo la necessità di essere ripuliti dagli arbusti e rullati ottenendo un fondo in terra battuta. Per i suddetti motivi il sottoscritto ritiene il tracciato (indicato in rosso nell'allegata planimetria) che insiste sulla particella 655, di proprietà , il percorso migliore per CP_4
raggiungere il fondo intercluso. Per il calcolo dell'indennità dovuta al fondo servente si fa riferimento agli articoli 1053 e 1038 del codice civile. Per l'utilizzo carrabile del tracciato si ritiene sufficiente una larghezza della carreggiata di mt.
2,20 per un totale di mq. 110. Nella visura catastale della particella 655, sulla quale
8 si propone di realizzare il tracciato di accesso al fondo intercluso, è indicata la qualità di bosco ceduo ma a seguito del sopralluogo sul posto si evince che si tratta di un bosco ad alto fusto, i valori agricoli medi della provincia di Siena dell'annualità 2021 (ultima annualità disponibile) indicano un valore all'ettaro di €
5.864,00, oggi essendo nell'annualità 2024 e per facilità di calcolo ritengo corretto assumere il valore di € 6.000,00 all'ettaro. Indennità = ha 0, 011 x € 6.000,00 = €
66,00. Per realizzare l'accesso sarà necessario pulire il sottobosco e tagliare alcuni arbusti da considerare come frutti pendenti (legna da ardere), stimati in quintali 3 x
€ 16 = € 48,00 da corrispondere a oltre all'indennità per un totale di CP_4
€ 114,00…..” (v. CTU in atti).
Il giudice esaminata la documentazione allegata alla CTU condivide gli assunti del Consulente trattandosi del percorso che risulta essere il meno invasivo, che sfrutta un pezzo di strada già esistente ed il meno oneroso e soprattutto quello che incide meno sull'area boscata, dovendosi presumere che sia più facile ottenere dall'Amministrazione competente le relative autorizzazioni. A fronte di ciò deve essere accolta l'ipotesi suggerita dal CTU con passaggio sulla particella 655
(tracciato rosso) realizzando l'accesso a ridosso del muro di confine con la particella
258 con creazione della servitù di passo carrabile e pedonale;
del resto l'ipotesi prospettata del CTU non è stata contestata dagli attori, e dai convenuti Per_2
BI e , mentre il , dopo aver revocato il mandato al Parte_2 CP_4
proprio difensore ha scelto di non partecipare alle operazioni peritali e di non costituirsi in giudizio con nuovo difensore.
L'accoglimento della domanda della parte attrice in ordine alla creazione di servitù, a fronte del fondo intercluso, comporta anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolte relativa alla condanna ad un equo indennizzo come previsto dalla norma ex art. 1053 c.c., conseguentemente va condannata parte attrice al pagamento in favore del convenuto , il cui fondo sarà gravato dalla CP_4
servitù di passo, della somma individuata dal CTU e pari ad € 114,00 a titolo di indennizzo.
9 Sula eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Per_2
L'eccezione è risultata fondata e merita pieno accoglimento dovendosi rilevare che l'ipotesi individuata dal CTU era già nota agli attori prima dell'introduzione del giudizio (circostanza emergente dagli atti e dalla documentazione depositata in giudizio), con soccombenza totale sul punto.
Sulle spese di lite
Passando alla disamina delle spese di lite va evidenziato come alla data odierna non risulti depositata alcuna istanza di liquidazione da parte del CTU ed essendo ampiamente decorsi i 100 giorni dal deposito della relazione art. 71 DPR
115/2002 diviene impossibile qualsiasi liquidazione da parte del giudice in quanto preclusa per legge, stante l'intervenuta decadenza, ferma restando la possibilità di agire in giudizio civile ordinario per veder condannare le parti al pagamento degli onorari spettanti.
Fermo ciò va rilevato come a fronte della rinuncia alla richiesta risarcitoria da parte degli attori e dell'accertamento dell'interclusione del fondo, con conseguente creazione della servitù di passo carrabile e pedonale, con condanna, in accoglimento della riconvenzionale svolta, degli attori al pagamento in favore di CP_4 dell'indennità pari ad € 114,00, tali circostanze, che di fatto configurano una soccombenza reciproca inducono il giudicante a ritenere integralmente compensate fra dette parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Con riferimento alle altre parti di causa va evidenziato come ancor prima dell'introduzione del giudizio i convenuti e avessero CP_7 Per_3
evidenziato la volontà di non partecipare alla mediazione in quanto il percorso meno gravoso per creare la servitù, ove si fosse accertata l'interclusione del fondo, era quello che passava sulla particella 655, proposto dagli stessi attori e risultato tale all'esito del giudizio. Tali conclusioni erano state fatte proprie dai soggetti che si sono costituiti quali eredi di e A ciò si aggiunga Persona_2 Persona_4 che è risultata fondata e va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
10 sollevata dal prima e poi nella sua qualità, sin dalla Per_2 Per_2 Per_1
costituzione in giudizio.
A fronte di ciò appare evidente la piena soccombenza degli attori rispetto agli altri convenuti, pertanto le spese seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese facendo riferimento alla nota spese depositata da parte attrice, in assenza di nota spese dei convenuti, verificatane la congruità alla luce dei parametri di cui al
D.M. 147/22 e con l'aumento del 40% nei confronti dei convenuti BI e stante la difesa di tre parti (oltre alla costituzione in proprio) da parte Parte_2 dell'unico difensore, quindi in complessivi €. 5.077,00, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP se dovuti in favore di , quale erede di Persona_1 Persona_2 ed in complessivi €. 7.107,80, in favore dei convenuti BI e , questi Parte_2
ultimi quali eredi di oltre rimborso forfettario del 15% IVA e Persona_4
CAP come per legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda risarcitoria, come sopra motivato;
- Accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
quale erede di;
Per_1 Persona_2
- Accoglie la domanda degli attori e per l'effetto accerta e dichiara la natura interclusa del fondo con diritto degli attori alla costituzione di servitù di passo carrabile e pedonale sulla particella 655 di larghezza di mt. 2,20 e lunghezza di mt. 50 (di cui 8 mt già adibiti a strada) per un totale di mq. 110 secondo il tracciato delineato in rosso nella planimetria allegata alla CTU;
- Accoglie la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto
[...]
e per l'effetto condanna part attrice al pagamento in favore di CP_4 detto convenuto della somma di €. 114,00 a titolo di indennizzo per la creata servitù
11 - Visto l'art. 92 c.p.c. compensa fra parte attrice ed il convenuto
[...]
le spese di lite per quanto in motivazione CP_9
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi €. €. Persona_1
5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP se dovuti ed in favore dei convenuti BI e , questi ultimi quali eredi di Parte_2
in complessivi €. 7.107,80, oltre rimborso forfettario Persona_4
del 15%, IVA e CAP se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 11 novembre 2025
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
12
Causa R.G. 387 /2021 Oggi 11 novembre 2025 alle ore 9,06 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, sono comparsi: l'Avv.ta Lucia Mancini, per la parte attrice, l'Avv.ta Sara
Fè per il convenuto , quale erede di , e l'Avv. BI, Persona_1 Persona_2
in proprio e per i convenuti , e , questi Controparte_1 Pt_1 Parte_2
ultimi come eredi di , mentre alle ore 9,14 nessuno è presente per la Persona_3 parte convenuta che ha revocato il mandato all'Avv. Guidotti in data CP_2
18.11.2024, come già rilevato con provvedimento del 22.01.2025.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Mancini ribadisce la rinuncia espressa al risarcimento del danno già effettuata in data 10.05.2021 a verbale, mentre l'Avv. BI vista la CTU richiama le risultanze della stessa condividendo le conclusioni cui perviene il detto Consulente ed insistendo per il rigetto della domanda attrice. L'Avv. Fè si associa alle deduzioni odierne dell'Avv.
BI. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv.ta Mancini si rimette alla nota deposita, mentre gli altri procuratori sul punto si rimettono a giustizia, chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e previa camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,05 alle ore 10,54 per causa R.G. 937/25, di nuovo sospesa dalle ore 11,17 alle ore 12,10 per cause R.G1630/25 e 1606/25, ancora sospesa dalle ore 12,23 alle ore 13,12 per causa R.G. 200/25, infine sospesa dalle ore
14,24 alle ore 15,39 per cause R.G. 1875/23 e 1255/24) decide la causa come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti,
1 mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 18,53 il giudice, anche in assenza delle parti, provvede a dare lettura del dispositivo in pubblica udienza. Verbale chiuso alle ore 18,54
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del G.O.T.
Dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 387 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Servitu promossa da:
(C.F. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_4
(C.F. ), residenti in [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocata Lucia Mancini ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in viale G. Di Vittorio, 3 Chianciano Terme (SI), per procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE - CONVENUTA IN RICONVENZIONALE contro
(c.f.: ), quale erede di , Persona_1 C.F._3 Persona_2 residente in [...]d'Arbia (SI), rappresentato e difeso dall'avvocata Sara Fè ed
2 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Piancastagnaio (SI), viale
Gramsci 277, come da procura allegata all'atto di costituzione
PARTE CONVENUTA -ATTRICE IN RICONVENZIONALE anche contro
BI Avv. (CF: ), residente in [...]CP_3 C.F._4
RE costituito in proprio, (CF: ), Controparte_1 C.F._5
residente in [...], nonché (C.F: Parte_5
) e (C.F: ), C.F._6 Parte_2 C.F._7
residenti a Piacenza, quali eredi di , tutti rappresentati e difesi Persona_3 dall'avvocato IL BI, costituito in proprio, ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Abbadia S.RE (SI), Via Buozzi n. 1, come da procura allegata ai rispettivi atti di costituzione
PARTE CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
nonché contro
(C.F. ), residente in [...]CP_4 CodiceFiscale_8
RE (SI)
PARTE CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE altresì contro
e CP_5 Controparte_6
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 [...]
hanno convenuto in giudizio Parte_4 [...]
, e Controparte_7 Controparte_6 CP_5
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Giudice del
[...]
Tribunale di Siena, contrariis rejectis, accertata la interclusione del terreno appartenente agli attori, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo di proprietà dei signori e , contraddistinto al Catasto Terreni del Parte_3 Parte_4
Comune di Castiglione D'Orcia al foglio n.166, particella n.118, ed a carico di uno dei fondi
3 confinanti – ovvero della particella n.99 di proprietà della signora oppure della CP_5 particella 266 di proprietà dei signori BI IL, e , oppure Controparte_1 Persona_3 della particella 303 di proprietà del signor , oppure della particella 358 di proprietà del Persona_2 signor oppure della particella 655 di proprietà del signor – al Controparte_6 CP_4 fine di consentire l'accesso, sia a piedi che con autovetture e mezzi agricoli idonei alla lavorazione del terreno, alla pubblica via più vicina, Via del Bollore, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma c.c. le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, e conseguentemente condannare il predetto proprietario del fondo individuato come servente al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori, per non avere spontaneamente riconosciuto la palese interclusione del fondo ed avere così ritardato l'accesso e il libero utilizzo del terreno per l'esecuzione delle opere già autorizzate ed averne impedito e turbato il godimento, danni stimabili nella somma di €.25.000,00 o nell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Si è costituito in giudizio , a mezzo del proprio ADS, Persona_2
contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di risarcimento del danno per i motivi di cui in narrativa
In via preliminare accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del
Sig. e per l'effetto estrometterlo dal presente giudizio con condanna Persona_2
alle spese ed onorari di giudizio. nel merito respingere in toto le domande di parte attrice in quanto infondate in tutta evidenza sia in fatto che in diritto e comunque non provate .Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Voglia, altresì, condannare parte attrice al risarcimento dei danni cagionati al convenuto ex art. 96 c.p.c., stante la temerarietà della lite intrapresa. In ipotesi anche in via riconvenzionale Nella denegata ipotesi che venga accertata l'interclusione del fondo ed imposta la servitù di passaggio a carico del terreno distinto al catasto terreni del Comune di
Castiglione d'Orcia alla particella 303 che la stessa sia effettuata ex art 1051 con minor pregiudizio possibile anche valutando gli altri e diversi confinanti e comunque con condanna di parte attrice alla rifusione dell'indennizzo previsto
4 dall'art 1053 da quantificarsi in via equitativa previa apposita Ctu. In ogni caso rigettare la domanda di risarcimento del danno perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio anche BI IL, e Controparte_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed Persona_3 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertato quanto dedotto ed eccepito, in narrativa che precede : In tesi : respingere la domanda avversaria in difetto delle condizioni di cui all'art. 1051 C.C.; in ogni caso respingere la richiesta di risarcimento del danno, siccome infondata, in fatto ed in diritto, per quanto dedotto
e comunque non provata;
In Subordine: laddove ritenga sussistenti le condizioni di cui all'art. 1051 C.C. determinare la servitù coattiva sul terreno dei concludenti, in conformità alla ratio dell'art. 1051 II° comma C.C., previa determinazione della indennità ex art. 1053 C.C.. Con reiezione della domanda di risarcimento del danno, siccome infondata, in fatto ed in diritto, per quanto dedotto e comunque non provata. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Infine, si è costituito anche contestando ed opponendosi alle CP_4 avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: - In via pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa;
- In via principale respingere perché totalmente infondata, in fatto ed in diritto, la domanda di accertamento dell'interclusione e di contestuale costituzione del diritto di servitù coattiva ex art.
1051 c.c. in favore del fondo dei sig.ri e Parte_3 Parte_6
ed a carico del fondo di proprietà del sig. ; - In via
[...] CP_4
riconvenzionale nella denegata ipotesi di riconoscimento di un passaggio coattivo sul fondo del Sig. , Voglia il Giudice determinare la giusta indennità CP_4
ex art. 1 153 c.c., dovuta dagli attori. - in ogni caso respingere perché totalmente infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di
5 risarcimento del danno ex adverso formulata. - Con vittoria di spese e compensi professionali.”
All'udienza del 10 maggio 2021 l'Avv.ta Mancini in nome e per conto dei propri assistiti ha rinunciato espressamente alla domanda risarcitoria ed il giudice verificata la ritualità delle notifiche ha dichiarato la contumacia di e CP_5
, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie ex art. Controparte_6
183, comma VI, c.p.c. come richiesto dalle parti.
Successivamente in data 25.11.2021 la causa è stata interrotta a seguito della morte di e poi riassunta dalla parte attrice, a seguito di detta Persona_2
riassunzione si è costituito in giudizio , quale erede dio Persona_1 Persona_2
facendo proprie le conclusioni già rassegnate dal fu . Persona_2
In data 7.7.2022 è stata ammessa la CTU volta a verificare quanto contenuto nel provvedimento ex art. 127ter c.p.c.. Nelle more della CTU è deceduta Per_3
e la causa è stata nuovamente interrotta e nuovamente riassunta con
[...]
costituzione di e , quali eredi di che Pt_1 Parte_2 Persona_4 hanno fatto proprie le conclusioni e le difese tutte già svolte da quest'ultima.
A fronte di detta riassunzione e preso atto della incompatibilità sopravvenuta del CTU originariamente designato e nominato, è stata revocata detta nomina e nominato nuovo CTU , che si è astenuto, con conseguente nomina di altro CTU che ha giurato ed assunto l'incarico in data 30.04.2024.
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU all'esito della quale ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione è stata fissata udienza discussione ex art. 281sexies c.p.c. contermine per note concesse anche ai fini della discussione, prendendo atto con provvedimento del
22.01.2025 che nelle more aveva revocato il mandato al difensore CP_4
nominato dichiarando di non voler più partecipare al giudizio e Controparte_8
non nominando altro difensore
All'udienza del 11 novembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata dalla parte attrice di riconoscimento di servitù di passo, carrabile e non, sui fondi di proprietà dei convenuti assumendo l'interclusione del proprio fondo pagamento, oltre al risarcimento del danno quantificato in €. 25.000,00 per il ritardo causato nell'esecuzione dei lavori già autorizzati.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando che il fondo de quo fosse intercluso, insistendo per il rigetto della domanda attrice ed in via denegata e subordinata, ove riconosciuta la sussistenza del diritto a costituire la servitù, che parte attrice fosse condannata al pagamento dell'indennizzo; in ordine alla domanda risarcitoria hanno eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della fase della mediazione obbligatoria.
ha anche sollevato eccezione di carenza di legittimazione Persona_2
passiva.
All'udienza del 10 maggio 2021 parte attrice ha espressamente rinunciato alla richiesta risarcitoria insistendo per la domanda in ordine alla servitù, rinuncia, poi ribadita in sede di discussione all'odierna udienza.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla domanda risarcitoria
Va evidenziato che a fronte della espressa rinuncia da parte degli attori alla domanda risarcitoria risulta cessata la materia del contendere sul punto non avendo le parti convenute più interesse ad una pronuncia di merito sul punto.
Secondo costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, infatti, deve procedersi a detta pronuncia tutte le volte che nel corso del giudizio intervengano fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ovvero a contraddire ed ancor più della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (in tal senso ex pluribus Cass. Civ. sez. lav. 6909/09). Pertanto, quando nel corso del
7 processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto tra le parti il giudice dovrà dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Orbene, nel caso che ci occupa in parte qua alla domanda da parte degli attori ha fatto venir meno l'interesse dei convenuti sulla procedibilità, improcedibilità, ammissibilità e fondatezza o meno della detta domanda. Per le dette motivazioni in fatto e diritto ex combinato disposto artt. 100 e 306 c.p.c. deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice.
Sul fondo intercluso
La espletata CTU ha accertato la natura interclusa del fondo ed individuato come ipotesi percorribile, meno invasiva e meno onerosa quella di cui al tracciato delineato in rosso sulla planimetria allegata alla CTU.
In particolare, evidenzia il CTU “…Il fondo è intercluso. (dalla strada
Provinciale è impossibile accedere al fondo intercluso per la presenza oltre che del marciapiede di una scarpata di circa mt. 3 di altezza e pertanto gli accessi possibili sono da Via del Bollore attraverso proprietà private)……. sulla particella 655
(tracciato rosso) realizzando l'accesso a ridosso del muro di confine con la particella 258 non si arreca danno al fondo servente perché il terreno resta in unico corpo e non viene diviso in più parti, la prima parte del tracciato di circa mt.8 (da Via del Bollore all'ingresso al bosco, vedi foto n.1 e foto n.2) è già adibita
a strada, mentre gli altri mt. 42 del tracciato per arrivare al fondo intercluso, costeggiando il muro di confine, avrebbero solo la necessità di essere ripuliti dagli arbusti e rullati ottenendo un fondo in terra battuta. Per i suddetti motivi il sottoscritto ritiene il tracciato (indicato in rosso nell'allegata planimetria) che insiste sulla particella 655, di proprietà , il percorso migliore per CP_4
raggiungere il fondo intercluso. Per il calcolo dell'indennità dovuta al fondo servente si fa riferimento agli articoli 1053 e 1038 del codice civile. Per l'utilizzo carrabile del tracciato si ritiene sufficiente una larghezza della carreggiata di mt.
2,20 per un totale di mq. 110. Nella visura catastale della particella 655, sulla quale
8 si propone di realizzare il tracciato di accesso al fondo intercluso, è indicata la qualità di bosco ceduo ma a seguito del sopralluogo sul posto si evince che si tratta di un bosco ad alto fusto, i valori agricoli medi della provincia di Siena dell'annualità 2021 (ultima annualità disponibile) indicano un valore all'ettaro di €
5.864,00, oggi essendo nell'annualità 2024 e per facilità di calcolo ritengo corretto assumere il valore di € 6.000,00 all'ettaro. Indennità = ha 0, 011 x € 6.000,00 = €
66,00. Per realizzare l'accesso sarà necessario pulire il sottobosco e tagliare alcuni arbusti da considerare come frutti pendenti (legna da ardere), stimati in quintali 3 x
€ 16 = € 48,00 da corrispondere a oltre all'indennità per un totale di CP_4
€ 114,00…..” (v. CTU in atti).
Il giudice esaminata la documentazione allegata alla CTU condivide gli assunti del Consulente trattandosi del percorso che risulta essere il meno invasivo, che sfrutta un pezzo di strada già esistente ed il meno oneroso e soprattutto quello che incide meno sull'area boscata, dovendosi presumere che sia più facile ottenere dall'Amministrazione competente le relative autorizzazioni. A fronte di ciò deve essere accolta l'ipotesi suggerita dal CTU con passaggio sulla particella 655
(tracciato rosso) realizzando l'accesso a ridosso del muro di confine con la particella
258 con creazione della servitù di passo carrabile e pedonale;
del resto l'ipotesi prospettata del CTU non è stata contestata dagli attori, e dai convenuti Per_2
BI e , mentre il , dopo aver revocato il mandato al Parte_2 CP_4
proprio difensore ha scelto di non partecipare alle operazioni peritali e di non costituirsi in giudizio con nuovo difensore.
L'accoglimento della domanda della parte attrice in ordine alla creazione di servitù, a fronte del fondo intercluso, comporta anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolte relativa alla condanna ad un equo indennizzo come previsto dalla norma ex art. 1053 c.c., conseguentemente va condannata parte attrice al pagamento in favore del convenuto , il cui fondo sarà gravato dalla CP_4
servitù di passo, della somma individuata dal CTU e pari ad € 114,00 a titolo di indennizzo.
9 Sula eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Per_2
L'eccezione è risultata fondata e merita pieno accoglimento dovendosi rilevare che l'ipotesi individuata dal CTU era già nota agli attori prima dell'introduzione del giudizio (circostanza emergente dagli atti e dalla documentazione depositata in giudizio), con soccombenza totale sul punto.
Sulle spese di lite
Passando alla disamina delle spese di lite va evidenziato come alla data odierna non risulti depositata alcuna istanza di liquidazione da parte del CTU ed essendo ampiamente decorsi i 100 giorni dal deposito della relazione art. 71 DPR
115/2002 diviene impossibile qualsiasi liquidazione da parte del giudice in quanto preclusa per legge, stante l'intervenuta decadenza, ferma restando la possibilità di agire in giudizio civile ordinario per veder condannare le parti al pagamento degli onorari spettanti.
Fermo ciò va rilevato come a fronte della rinuncia alla richiesta risarcitoria da parte degli attori e dell'accertamento dell'interclusione del fondo, con conseguente creazione della servitù di passo carrabile e pedonale, con condanna, in accoglimento della riconvenzionale svolta, degli attori al pagamento in favore di CP_4 dell'indennità pari ad € 114,00, tali circostanze, che di fatto configurano una soccombenza reciproca inducono il giudicante a ritenere integralmente compensate fra dette parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Con riferimento alle altre parti di causa va evidenziato come ancor prima dell'introduzione del giudizio i convenuti e avessero CP_7 Per_3
evidenziato la volontà di non partecipare alla mediazione in quanto il percorso meno gravoso per creare la servitù, ove si fosse accertata l'interclusione del fondo, era quello che passava sulla particella 655, proposto dagli stessi attori e risultato tale all'esito del giudizio. Tali conclusioni erano state fatte proprie dai soggetti che si sono costituiti quali eredi di e A ciò si aggiunga Persona_2 Persona_4 che è risultata fondata e va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
10 sollevata dal prima e poi nella sua qualità, sin dalla Per_2 Per_2 Per_1
costituzione in giudizio.
A fronte di ciò appare evidente la piena soccombenza degli attori rispetto agli altri convenuti, pertanto le spese seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese facendo riferimento alla nota spese depositata da parte attrice, in assenza di nota spese dei convenuti, verificatane la congruità alla luce dei parametri di cui al
D.M. 147/22 e con l'aumento del 40% nei confronti dei convenuti BI e stante la difesa di tre parti (oltre alla costituzione in proprio) da parte Parte_2 dell'unico difensore, quindi in complessivi €. 5.077,00, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP se dovuti in favore di , quale erede di Persona_1 Persona_2 ed in complessivi €. 7.107,80, in favore dei convenuti BI e , questi Parte_2
ultimi quali eredi di oltre rimborso forfettario del 15% IVA e Persona_4
CAP come per legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda risarcitoria, come sopra motivato;
- Accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
quale erede di;
Per_1 Persona_2
- Accoglie la domanda degli attori e per l'effetto accerta e dichiara la natura interclusa del fondo con diritto degli attori alla costituzione di servitù di passo carrabile e pedonale sulla particella 655 di larghezza di mt. 2,20 e lunghezza di mt. 50 (di cui 8 mt già adibiti a strada) per un totale di mq. 110 secondo il tracciato delineato in rosso nella planimetria allegata alla CTU;
- Accoglie la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto
[...]
e per l'effetto condanna part attrice al pagamento in favore di CP_4 detto convenuto della somma di €. 114,00 a titolo di indennizzo per la creata servitù
11 - Visto l'art. 92 c.p.c. compensa fra parte attrice ed il convenuto
[...]
le spese di lite per quanto in motivazione CP_9
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi €. €. Persona_1
5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP se dovuti ed in favore dei convenuti BI e , questi ultimi quali eredi di Parte_2
in complessivi €. 7.107,80, oltre rimborso forfettario Persona_4
del 15%, IVA e CAP se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 11 novembre 2025
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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