Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 655/2019 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Marisa Giuseppa SCOLARO consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 655/2019 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
23.10.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via La Farina); pec: Email_1
APPELLANTE
e
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa dall'avv. SANTANOCITA Alfredo ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale in Barcellona P.G. (ME) (Via Kennedy n°66) pec: Email_2
APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 C.P.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) riformare la sentenza de qua e, per quanto in narrativa, ritenere e dichiarare fondati in fatto e in diritto le domande, le deduzioni e le eccezioni formulata dall'odierno appellante in tutti i propri atti e verbali del giudizio di primo grado e secondo grado, di conseguenza accogliere, dichiarando inammissibile e dunque accoglibile la richiesta formulata in primo grado di giudizio;
2) per l'effetto, accogliere il presente appello per i motivi esposti in narrativa;
3) per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento della somma indicata nel precetto notificato il 26/05/2010 oltre
4) condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con atto di precetto notificato in data 26.5.2020 intimava a Parte_1 [...]
il pagamento della somma di 625,76 euro in virtù ed esecuzione della sentenza Controparte_1 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 31 del 12-21.1.2010.
Con atto citazione notificato e depositato in data 10.6.2010 Controparte_1 proponeva opposizione ex art. 615 C.P.C. avverso l'atto di precetto notificatole ut supra, premettendo che:
- la sentenza n. 31/2010 non costituiva titolo valido per proporre azione esecutiva, non recando alcuna previsione di condanna a carico della;
Controparte_1
- il precetto era viziato di nullità per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 480 C.P.C.;
e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto.
Il G.I. con ordinanza del 29.12.2010 sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 20.9.2011, pur in difetto di costituzione di parte opposta, compariva tal avv.
, asseritamente quale delegato dal resistente, e depositava copia d'ordinanza della Sez. CP_2
III Civile della Suprema Corte di cassazione con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva statuito Controparte_1 sull'impugnazione proposta avverso la citata pronuncia n. 31, trattandosi di produzione irricevibile non essendosi alla detta data il convenuto-opposto costituito in giudizio.
In successiva data 6.5.2013 si costituiva in giudizio , chiedendo di dichiarare Parte_1 valido ed esecutivo il precetto opposto e, per l'effetto, dovuta la somma richiesta con il precetto opposto.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così statuiva:
“…
1. Accoglie la domanda di parte attrice-opponente e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 26.05.2010; 2. Rigetta nel resto;
3. Condanna parte convenuta-opposta al pagamento in favore di parte attrice- opponente delle spese che liquida in 38,00 euro e compensi di causa che liquida in 440,00 euro oltre spese generali del 15 %, iva e c.p.a. come per legge …”.
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 10.10.2019
conveniva in giudizio davanti a questa Corte , Parte_1 Controparte_1 riproponendo le eccezioni disattese dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto con la sopra richiamata sentenza, emessa in data 11.4.2019 al n. 390 nel procedimento già iscritto al n.
889/2010 R.G.
*
Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza:
1. avrebbe errato nel non ritenere legittimo l'atto di precetto notificato il 26.5.2010; ed invero:
“… Del tutto fuori luogo appaiono le eccezioni sollevate dall'odierna appellata sulla lealtà processuale dello scrivente e sui paventati intenti speculativi di quest'ultimo atteso che, così come confermato da controparte nell'atto di citazione, la sentenza del Tribunale di Messina n. 31/2010 contiene espressioni contrastanti che non consentono di concludere nel senso voluto da parte avversa;
non fosse altro per l'esistenza di un dispositivo che comunque accoglie la domanda attorea di quel giudizio. Soprattutto, va sottolineato che nessuna riforma della suddetta sentenza è mai stata prodotta da parte avversa nel corso del giudizio di primo grado, e ciò basta per ritenere totalmente incomprensibile ed infondata la statuizione impugnata in quanto il precetto di che trattasi può essere considerato ad oggi a tutti gli effetti esecutivo ex lege, perché relativo ad un titolo mai riformato e pertanto efficace …”;
2. sarebbe incorsa in nullità per vizio da carente o apparente motivazione, atteso che:
“… troppo generica e lacunosa deve ritenersi la sentenza emessa dal giudice di prime cure carente quasi in toto di motivazione (limitandosi a statuire solo ciò che recita il dettato di cui all'art. 474 C.P.C.) e non suffragata da indispensabili prove documentali che parte appellata avrebbe dovuto versare in atti a sostegno delle proprie artificiose asserzioni allo stato attuale infondate in fatto e in diritto”; Nel caso in esame, l'omessa indicazione degli elementi essenziali di cui all'art 132 C.P.C., secondo comma, determina la nullità ai sensi del secondo comma dell'art 156 C.P.C. poiché l'atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo …”;
e concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario).
*
Differita l'udienza di prima comparizione del 17.7.2020 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del 4.7.2022, ove le parti erano rimesse al prosieguo ex officio in quanto l'udienza fissata non si era tenuta per assenza del relatore, nonché di seguito (in virtù di decreto presidenziale del 25.10.2022) all'udienza del 5.5.2023.
La Corte, con ordinanza in pari data, rilevato che il rapporto processuale relativo all'odierno giudizio risultava non essersi ancora perfezionato nell'interesse della parte resistente, invitava parte appellante a documentare l'avvenuta instaurazione del contraddittorio nell'interesse di parte appellata e rimetteva le parti all'udienza del 19.6.2023, ove (ritenuto che parte appellante aveva ottemperato al precedente provvedimento interlocutorio del 5.5.2023 dando prova dell'avvenuta notifica in data 8.10.2019 dell'atto introduttivo a pro' di controparte e che pertanto il rapporto processuale risultava essersi perfezionato nell'interesse della resistente) si dichiarava la contumacia di , si rinviava la causa per la precisazione Controparte_1 delle conclusioni all'udienza del 23.10.2023. La Corte, con ordinanza del 23.10.2023, in ragione delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
C.P.C. depositate dalla difese di parte appellante in data 13.10.2023, poneva la causa in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 22.12.2023).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: parte appellata (con atto depositato in modalità telematica in data 21.12.2023) insisteva nelle domande e difese già azionate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva e rileva il Collegio:
sub 1., che:
premesso in diritto che il titolo esecutivo è il presupposto necessario per l'avvio (mediante notificazione del precetto) dell'azione esecutiva finalizzata a dare attuazione ai diritti in esso contenuti e che, a termini dell'art. 474 C.P.C.:
- “l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile” (comma 1);
- le sentenze fruibili quali titoli esecutivi giudiziali ai sensi del comma 2 n. 1 della citata disposizione sono solo quelle di condanna a prestazione fungibile;
- tra i titoli esecutivi giudiziali non rientrano i provvedimenti decisori in materia di sequestri né quelli cautelari;
va rilevato in fatto che (per quanto è dato trarre dalla scarna produzione disponibile in fascicolo):
a) secondo quanto si trae dalla sentenza n. 31/2010:
a.1) in distinto giudizio, iscritto presso il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto al n. 19/2006 RGAC in virtù di citazione notificata in data 29.4.2005, il aveva convenuto in Parte_1 giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_3 domanda di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 C.P.C. finalizzata alla convalida di sequestro delle quote sociali imputabili alla , quale debitrice principale, a Controparte_1 garanzia del credito vantato dallo stesso attore sulla base del D.I. n. 303 emesso ex art. 547 C.P.C. dal Pretore di Messina in data 3.9.1997 per mancata comparizione del terzo all'udienza allo scopo fissata;
a.2) mentre la società convenuta rimaneva contumace, si costituiva – quale debitore esecutato – la , contestando che il titolo giudiziale richiamato a fondamento della Controparte_1 domanda [verosimilmente, la sentenza n. 251 del 30.3.2005 del medesimo Tribunale, ivi menzionata], fosse idoneo ad azionare la pretesa avanzata;
a.3) nelle more di lite, l'attore produceva copia della sentenza n. 7 del 2009 con cui a suo dire questa Corte d'Appello, rigettando l'opposizione a precetto già promossa ed in riforma della superiore sentenza, “stabilizzava” il decreto ingiuntivo sub a.1) come titolo esecutivo esercitabile;
b) il Tribunale adito sub a.1) rilevava, con la sentenza n. 31/2010, che:
“la sentenza della Corte di Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado n. 199/2005 [id est, un titolo diverso da quello individuato con sentenza n. 251] del Tribunale di Barcellona P.G. non può più trovare ingresso nel presente giudizio perché trattasi di fatto sopravvenuto. Infatti, come è noto, con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, viene cristallizzato il thema decidendum e pertanto trova in questa sede conferma che l'opposizione de quo è stata avanzata e coltivata in difetto di un valido titolo costitutivo per l'operatività in concreto della sentenza di primo grado n. 199/05 emessa del Tribunale di Barcellona il 25/3/2005”;
c) sulla base di quest'ultima, id est della n. 31, il aveva fondato la sua azione Parte_1 esecutiva notificando l'atto di precetto poi opposto, nel quale si legge:
“… è stata accolta la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo promossa dall'odierno istante nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro tempore, finalizzata alla convalida di Controparte_3 sequestro delle quote sociali imputabili alla debitrice principale a garanzia del credito Controparte_1 vantato dal medesimo istante e portato dal D.I. N. 303/97 della Pretura di Messina …”;
ed ancora:
“… intima e fa precetto di pagare entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto la complessiva somma di 625,76 euro cosi come specificato;
salvo errori o omissioni che si dichiara sin d'ora essere disposti a correggere, oltre gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo e le spese successive occorrende che si intendono parimenti precettate come per legge, con l'espresso avvertimento che in mancanza di pagamento entro il suddetto termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge …”;
e ciò, s'avvisa fin d'ora:
sebbene il dispositivo della citata sentenza n. 31 non recasse alcuna previsione di statuizione suscettibile d'esecuzione forzata, né tantomeno richiamasse il credito come sopra liquidato, limitandosi alla seguente locuzione decisoria:
“… nel merito accoglie la domanda perché fondata;
compensa le spese della lite …”;
e, dal corpo della motivazione relativa, si tragga che:
CP_
- l' uddetta comunque non aveva disposto alcun sequestro delle quote detenute nella società alla (non rinvenendosi ivi alcuna statuizione Controparte_3 Controparte_1 in tal senso);
- il riferimento espresso in dispositivo all'accoglimento della domanda appariva incongruo, nella parte motivazionale essendosi invece dato atto della sussistenza di ragioni che ne avrebbero comportato il rigetto (ossia, preso atto dell'inutilizzabilità della decisione d'appello n. 7 del 2009, che, come retro evidenziato, “… l'opposizione de quo è stata avanzata e coltivata in difetto di un valido titolo costitutivo …”); ed in proposito è pacifico in giurisprudenza di legittimità (si v. al riguardo Cass. Sez. VI-1, ordinanza n. 24600 del 18/10/2017, ribadita da ultimo dalla Sez. II, ordinanza n. 24867 del
21/8/2023) che, quando vi sia contrasto, come nel caso in esame, tra dispositivo e motivazione debba a fini interpretativi operarsi la ricognizione della volontà effettiva del decidente integrando il primo con quanto illustrato in motivazione, nel senso che:
«… Nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale” …»;
è evidente che è assolutamente condivisibile quanto sostenuto dal primo Giudice là dove ha osservato che:
“… Risulta per tabulas, pertanto, che la sentenza di cui sopra non statuisce alcuna condanna in danno della parte attrice, sicché la stessa non poteva essere posta a fondamento di alcuna azione esecutiva …”.
Ed invero, la Corte non può non ritenere che il dispositivo in argomento (d'accoglimento della domanda attorea) sia stato inficiato da un vero e proprio errore materiale, poiché, come correttamente sostenuto dalla con l'opposizione al precetto che oggi ne Controparte_1 occupa, dalla motivazione della sentenza relativa non emerge alcun indizio, parola o frase che possa far intendere che il giudice volesse accoglierla (mentre è palese che essa doveva essere disattesa, a tenore del superiore inequivoco inciso motivo). Ne deriva che non è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il precetto da lui azionato potesse ritenersi legittimamente spendibile in executivis, perché la sentenza in esso richiamata enunciava statuizioni (se non indecifrabili) comunque ad avviso di questo Collegio prive d'eseguibilità, donde l'insuscettibilità della stessa d'esser utilmente posta a fondamento del precetto azionato in virtù d'essa.
E va poi dato atto che l'avvenuta produzione (a cura del , in primo grado) CP_5 dell'ordinanza n. 9105 del 20/4/2011 della Sez. III della Corte di cassazione, con cui – in esito a declaratoria d'inammissibilità del ricorso – è stata sancita la definitività della citata sentenza n. 7 del 12.1.2009:
- dava (e dà) ragione della confermata riforma della sentenza già emessa in sede di opposizione a precetto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
ma:
- non consente alcuna inferenza potenzialmente rilevante in questa sede, in difetto di produzione sia della sentenza n. 199/2005 sia della medesima n. 7 del 2009 di cui 'sé detto
(dalle quali sarebbe stato possibile trarre elementi cognitivi ulteriori rispetto a quelli, ben esigui, evidenziati dalle parti in lite).
Anche da qui il rigetto per infondatezza del gravame al riguardo.
Con il motivo di gravame sub 2. l'appellante ha poi lamentato che la sentenza in riesame sarebbe gravemente carente, se non del tutto, di sufficiente motivazione, oltre che non suffragata da prove documentali (che parte appellata avrebbe dovuto porre in atti a sostegno delle sue argomentazioni) idonee a fondarla.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (così Cass. Sez. II, sentenza n. 15661 del 5/6/2023): «… la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. A questa ipotesi, deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non sia dotata dell'attitudine a rendere palese la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard;
cioè, un modello argomentativo apriori, che prescinda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto …».
La sentenza deve dunque articolarsi in una serie di stadi analitici, motivazionali e decisori imprescindibili quali: individuazione del thema decidendum, attraverso la ricognizione dei fatti di causa;
indicazione degli elementi probatori ritenuti decisivi per il convincimento del Giudice;
identificazione dei motivi di diritto sui quali il giudice fonda la sua decisione.
Nel caso di specie è vero che la motivazione adottata dal Giudice di prime cure è manifestamente scarna e sommaria, ma è anche vero che la motivazione è esistente ed articolata in modo tale da permettere di ricostruire e comprendere il percorso logico tenuto dal decidente. Da essa è infatti agevolmente comprensibile il perché il Giudice a quo abbia deciso di accogliere l'opposizione al precetto, atteso che: 1) nella parte relativa allo svolgimento del processo, ha esposto i fatti salienti della controversia;
2) successivamente, ha indicato l'atto ritenuto decisivo per la formazione del suo convincimento, ovvero la sentenza n. 31/2010;
3) nella parte motiva, ha evidenziato la circostanza che il precetto non poteva essere azionato sulla base di una sentenza che, ove a tutto voler concedere non fosse indecifrabile né contraddittoria, comunque meramente costitutiva.
Ne deriva che non è fondata la tesi dell'appellante secondo cui il primo Giudice si sarebbe limitato a richiamare il contenuto dell'art 474 C.P.C., in quanto la superiore argomentazione, seppur ridotta all'essenziale, era facilmente ripercorribile e collegata e pertinente al caso in esame.
*
Pur nell'integrale rigetto dell'appello (cui accede la constatazione d'una ratio ostativa alla pur disposta compensazione delle spese per le prime cure, di cui non sarebbe comunque dato conoscere nel difetto d'appello incidentale da parte della ), nella contumacia Controparte_1 della parte declaranda vittoriosa nulla va ovviamente statuito in suo favore in punto di rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo..”-
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, udito il procuratore della sola parte costituita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 390 emessa dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto in data 11.4.2019 nel procedimento già iscritto al n. 889/2010 RGAC così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 6.12.2024
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa Antonina MERLINO.
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)