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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 08.05.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 4996 dell'anno 2022
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Pietro Nicola Urbano, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] e , Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], quest'ultimo in persona della procuratrice , Controparte_1
giusta procura notarile rilasciata il 25.01.2022, in qualità di eredi di Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Avallone, giusta procura in calce alla
[...]
memoria di costituzione e risposta;
- Resistenti –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 08.05.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.08.2022, domandava che fosse accertato Parte_1
e dichiarato che la stessa ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 10.08.2019 al 18.10.2021 e non ha mai percepito quanto dovuto a Persona_1
titolo di retribuzione, ferie, permessi, lavoro straordinario, TFR e tredicesima mensilità.
Per l'effetto, chiedeva che gli eredi del fossero condannati: al pagamento in suo CP_1 favore della somma pari a € 64.641,37 per i titoli di cui sopra;
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dell'INPS per l'intero periodo di lavoro;
al risarcimento del
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danno da mancato versamento contributivo, da liquidarsi in via equitativa;
alla rifusione delle spese di lite.
A tal fine la ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze del in assenza di CP_1
regolare contratto di lavoro, con le mansioni di colf-badante convivente con l'assistito.
Rappresentava di aver lavorato dal 10.08.2019 al 31.08.2020, per 40 ore settimanali, svolte dal lunedì al sabato sia di mattina che di pomeriggio, poi dal giorno 01.09.2020 al 31.08.2021 per 84 ore settimanali, dal lunedì alla domenica, incluse le festività dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle
16:00 alle 20:00, nonché nelle ore notturne.
Deduceva, inoltre, che, durante l'intero periodo di lavoro, essa aveva ricevuto solo sporadici acconti sulla retribuzione per un totale di € 400,00, oltre a vitto e alloggio, senza mai percepire quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, lavoro notturno, ferie, permessi, tredicesima mensilità e TFR.
Rilevava poi di aver tentato il recupero bonario delle somme così maturate mediante raccomandata del 03.11.2021 e di aver esperito un tentativo di bonario componimento della lite innanzi all'Ispettorato del Lavoro di Bari, non andato a buon fine. Tentava nuovamente la composizione bonaria della lite con gli eredi del deceduto nelle more, senza CP_1
ricavare alcun esito.
In diritto, evidenziava che il contegno sopra descritto aveva determinato una violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.
Con memoria del 07.11.2022 si costituivano in giudizio, e Controparte_1 CP_2
, eredi del sig. i quali domandavano il rigetto del ricorso in quanto
[...] CP_1
infondato in fatto e in diritto.
In primo luogo, le parti resistenti eccepivano la nullità del ricorso a causa della mancata precisazione del petitum e della lacunosità della causa petendi.
In ordine alle richieste di parte attrice, eccepivano che la stessa non avrebbe domandato l'accertamento dello svolgimento delle mansioni di badante, nonché dell'orario settimanale osservato, essendosi limitata a chiedere la condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive.
In relazione alla causa petendi, eccepivano che la ricorrente avrebbe operato una ricostruzione dei fatti e dei relativi capitoli di prova inidonea a dimostrare la durata e la natura del rapporto di lavoro.
Nel merito, gli eredi contestavano la sussistenza di alcun rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il dante causa, rilevando invece che essa avrebbe frequentato l'abitazione dell'uomo in qualità di fidanzata del figlio di , compagna del Controparte_3 CP_1
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In particolare, precisavano che il dante causa avviava la propria relazione con la nel 2017; CP_3 che a partire da quella data, la donna si trasferiva presso l'abitazione del compagno, ove anche i suoi due figli, e , trascorrevano lunghi periodi;
che, per di più, Persona_2 Persona_3
i figli della donna coinvolgevano il in alcune attività economiche;
che a partire dal CP_1
2019, si stabiliva in via permanente presso l'abitazione del Persona_3 CP_1 insieme all'odierna ricorrente, sua compagna;
che si instaurava tra i quattro una vera e propria convivenza, nella quale ciascuno contribuiva alle incombenze quotidiane;
che tale situazione si protraeva fino all'ottobre 2021.
Nello specifico, i resistenti deducevano che l' e la ricorrente continuavano ad abitare la Per_3 casa del dante causa anche dopo la morte della , avvenuta nell'agosto 2021, e, CP_3
precisamente fino ad ottobre dello stesso anno, sempre sulla scorta di un legame di tipo affettivo e non lavorativo;
che nell'ambito di questo legame, nel settembre 2021, l'attrice aveva tentato di convincere il a farsi assumere come badante, pattuendo la somma mensile di € CP_1
400,00 a titolo di compenso;
che non aveva raggiunto il suo intento e che per questo aveva avviato l'azione giudiziaria.
In ultima battuta, le parti resistenti contestavano i conteggi allegati al ricorso, in quanto inattendibili e infondati.
La causa veniva istruita oralmente.
*******
Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso, dal momento che dalla lettura dell'atto introduttivo emergono sia il petitum che la causa petendi. Tanto perché la ricorrente da un lato ha esplicitamente domandato – in sede di conclusioni del ricorso – il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, nonché la condanna delle parti resistenti al pagamento delle somme per i titoli precisati in narrativa;
dall'altro ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di dal 10.08.2019 al 18.10.2021 con le mansioni di colf- Persona_1
badante, dapprima per 40 ore settimanali, poi per 84.
Le deduzioni così formulate da parte dell'attrice, sebbene generiche in punto di descrizione delle mansioni che assume di aver svolto durante l'asserito periodo di lavoro, hanno consentito agli eredi del di difendersi opportunamente rispetto a ciascuna di esse, atteso che i CP_1 predetti hanno preso posizione rispetto ad ognuna delle circostanze dedotte nell'atto introduttivo.
Di conseguenza, l'eccezione non merita accoglimento.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Le odierne parti in causa controvertono in ordine alla sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto da , nonché sul diritto della stessa a Parte_1 percepire le somme indicate nell'atto introduttivo.
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Nella specie, la ricorrente sostiene di averne diritto per aver lavorato alle dipendenze di con le mansioni di colf-badante, senza aver mai percepito quanto dovuto Persona_1
neppure a titolo di retribuzione ordinaria.
Per converso, gli eredi costituitisi contestano la ricostruzione operata dall'attrice, negando la sussistenza di alcun rapporto di lavoro. Argomentano piuttosto che tra ed Parte_1
il intercorreva un rapporto affettivo, originato dal fatto che la donna viveva presso CP_1
l'abitazione dell'uomo in virtù della relazione da lei intrattenuta con il figlio della compagna del de cuius.
Per cui, ai fini della decisione occorre accertare la sussistenza del rapporto di lavoro come dedotto dalla ricorrente, l'orario di lavoro prestato, nonché le mansioni svolte.
A riguardo va premesso che l'onere di provare dette circostanze grava sull'attrice, la quale, in materia di crediti da rapporto di lavoro, sulla scorta dell'art. 2697 c.c., deve dimostrare non solo la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro dedotto, ma altresì la durata,
l'articolazione oraria e le mansioni svolte.
Per converso, sulla controparte incombe l'onere di dimostrare i fati estintivi del diritto azionato.
Ebbene, passando al vaglio dei fatti di causa, partendo dalle mansioni asseritamente svolte, va rilevato che, in sede di interrogatorio formale, ha così dichiarato: “in Parte_1
riferimento alla circostanza sub 12), confermo che il sig. conviveva con la sig.ra CP_1
e nego, invece, che qualcuno si occupasse delle incombenze quotidiane, in quanto ero io a CP_3
fare la spesa, pulire la casa, cucinare, ecc. per il sig. che aveva una particolare CP_1
dieta farmacologica e alimentare (diabete, cardiopatia). Preciso che la sig.ra cucinava CP_3
per tutti tranne che per per cui cucinavo io. Per la gestione Persona_1 dell'abitazione comune e, dunque, sia per la spesa che per la pulizia della casa era il sig.
a provvedere economicamente. Anche il sig. , che lavorava in quel periodo, CP_1 Per_3 provvedeva a dare i soldi a sua madre per la spesa e le pulizie”.
Ha poi aggiunto di aver visitato il anche durante i periodi di ricovero in ospedale, CP_1
alternando la sua presenza a quella della nipote.
La teste di parte ricorrente, , medico di base del nel periodo oggetto Testimone_1 CP_1 di controversia, sempre in merito alle mansioni ha affermato che “Nel corso degli anni ho visitato il sig. presso il mio studio in Bitonto e dal 2019 al 2021 mediamente una CP_1
volta al mese presso la sua abitazione a Corato, rimanendo a volte a cena in quanto amica di
. In questo periodo ho visto che la ricorrente era a casa del sig. e Controparte_3 CP_1
si occupava di aiutarlo mentre si alzava o si sedeva, lo accompagnava in bagno e l'ho vista anche cucinare;
posso dire che veniva a ritirare a Bitonto i certificati medici relativi al sig.
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faceva quindi da tramite tra me e Posso dire che la ricorrente CP_1 CP_1
preparava i farmaci a e ricordava di prenderli. CP_1
[…] Mentre io visitavo a domicilio la sig.ra era spesso al telefono. Persona_1 CP_3
Durante le cene a me sembrava che la ricorrente facesse la donna di servizio, perché si occupava di cucinare, apparecchiare e sparecchiare. teneva alla salute di Controparte_3
e lo accudiva occupandosi di fargli fare visite mediche regolari e controlli.” CP_1
Di analogo tenore sono risultate le dichiarazioni rese dall'altro teste di parte ricorrente,
[...]
, nipote della compagna del Anche tale teste ha dichiarato di aver Testimone_2 CP_1 visto occuparsi dell'anziano, preparandogli da mangiare, aiutandolo a Parte_1
cambiarsi e accompagnandolo nelle uscite. Ha aggiunto che la ricorrente era solita cenare in disparte e dormire in camera con il per prendersene cura più agevolmente. CP_1
Tali circostanze sono state confermate dal teste , il quale ha confermato di Persona_3 aver soggiornato presso l'abitazione del nel periodo oggetto di controversia CP_1
(precisando di aver dimorato nello stesso periodo anche presso l'abitazione paterna sita a
Bitonto).
Per quanto concerne la prova degli orari di lavoro asseritamente svolti dalla , la teste Pt_1 Tes_1 nulla ha potuto riferire, mentre, degli altri due, ha dichiarato: “[…] l'ho vista Tes_2 lavorare ogni volta che mi sono recato da mia zia”, mentre ha affermato che “La Per_3 Pt_1
lavorava sia di mattina che di pomeriggio il primo anno;
il secondo anno lavorava senza interruzioni”.
Le testimonianze poc'anzi esposte non risultano idonee a suffragare l'assunto di parte ricorrente per plurime ragioni.
In primo luogo, si osserva che le deduzioni articolate dalla in merito alle mansioni sono Pt_1
risultate carenti, in quanto essa ha dedotto solo di aver prestato la propria attività in qualità di colf-badante – elencando mansioni dal tenore generico -, senza precisare entro quale livello del contratto collettivo di riferimento esse andrebbero ricondotte.
Segnatamente, il CCNL Lavoro Domestico ripartisce gli assistenti familiari (non individuati alla stregua della dicitura “colf-badanti” utilizzata dalla parte ricorrente) in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, di cui quello superiore è indicato come
“Super”.
Le mansioni degli assistenti familiari risultano a ciascun livello variegate, potendo tali lavoratori svolgere sia mansioni attinenti alla cura della casa che alla cura della persona. Sicché
l'inquadramento entro un livello piuttosto che in un altro varia anche a seconda della circostanza per cui la persona assistita sia autosufficiente o meno.
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Nella vicenda in esame difetta una allegazione precisa delle mansioni svolte, nonché del livello entro cui esse andrebbero ricondotte. La necessarietà di tale allegazione deriva dal fatto che il giudice è chiamato a verificare la corrispondenza tra i compiti dedotti e l'inquadramento preteso.
Sicché, in mancanza, al predetto è precluso ricondurre le mansioni dedotte ad alcuno dei livelli del CCNL richiamato da parte ricorrente.
Altrettanto carente risulta la prova fornita dalla in ordine all'orario di lavoro osservato. Pt_1
Tanto perché, da un lato la teste nulla ha potuto riferire a riguardo, dall'altro i testi Tes_1 [...]
e hanno reso dichiarazioni generiche e non adeguatamente circostanziate. Per cui Tes_2 Per_3 esse sono inidonee a comprovare sia l'asserito orario di lavoro “ordinario” che il supposto straordinario.
Occorre infatti richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 13150/2018)
In secondo luogo, preme evidenziare che non si ritiene dimostrata la sussistenza del vincolo di eterodirezione tra la ricorrente e essenziale – unitamente agli altri indici Persona_1
rivelatori - ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato.
Al contrario, sia dall'istruttoria orale, espletata anche a mezzo dei testi di parte resistente, che dalle prove documentali prodotte è emerso che la ricorrente dimorava presso l'abitazione del non in quanto sua badante, ma in qualità di compagna del figlio della , e che CP_1 CP_3
tra i quattro si fosse instaurato un rapporto di convivenza, fondato sia sulla reciproca assistenza che sull'idea di formare un unico nucleo familiare.
In particolare, tanto si desume dalle dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio Pt_1 formale, nelle parti in cui essa ha dichiarato che “per la gestione dell'abitazione comune e, dunque, sia per la spesa che per la pulizia della casa era il sig. a provvedere CP_1
economicamente. Anche il sig. , che lavorava in quel periodo, provvedeva a dare i soldi a Per_3 sua madre per la spesa e le pulizie” e che “con il e la sig.ra abbiamo CP_1 CP_3
partecipato ad eventi di famiglia fuori Corato, tranne ad un matrimonio ed un battesimo. In questi due casi io e il sig. abbiamo provveduto ad accompagnarli e ad andarli a Per_3 riprendere […]”.
Tanto si desume dalla circostanza per cui la ricorrente – sempre in sede di interrogatorio – in merito allo svolgimento della vita domestica ha dichiarato che, mentre lei si occupava della casa e della preparazione dei pasti per il la era solita cucinare per i restanti CP_1 CP_3
componenti del nucleo. Ciò senza accennare alla circostanza addotta dai tesi e Tes_2
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, secondo i quali la era solita cenare in disparte. Tale ultimo fatto appare in Per_3 Pt_1
contraddizione con la deposizione di parte attrice.
Inoltre, risulta sconfessato l'assunto di parte ricorrente secondo cui la relazione intrattenuta con l' si sarebbe protratta tra febbraio e marzo del 2020. Ciò in quanto dai fotogrammi prodotti Per_3
dalla parte resistente è emerso che la relazione in questione si sia protratta anche oltre le date sopra indicate e sino al termine del periodo oggetto di controversia.
La medesima circostanza è stata unanimemente confermata anche dai testi escussi per conto degli eredi del e , entrambe nipoti del dante causa. CP_1 Persona_4 CP_4
La testimone , dopo aver ricostruito il momento di conoscenza tra suo nonno e Persona_4
la , ha così dichiarato: CP_3
“A.D.R. confermo le circostanze n. 9) e 10) della memoria difensiva ed aggiungo che ci Pt_1
è stata presentata come la fidanzata di . Lei non conoscendo l'italiano, non Persona_3
avendo la patente e non conoscendo nessun altro, viveva in simbiosi con . Persona_3
Da allora quando quest'ultimo veniva a Corato dormiva sempre a casa di mio nonno ed andava
a trovare suo padre di giorno. La ricorrente prima del Covid rimaneva a casa di mio nonno fin quando c'era , dopo il Covid, avendo imparato un po' di italiano, rimaneva Persona_3
a casa di mio nonno anche se non c'era , perché c'era . Persona_3 Controparte_3
Per tutto il periodo la ricorrente è stata fidanzata con e ricordo che i due Persona_3 avevano progetti relativamente all'acquisto di una propria casa, ritenendo che la casa di mio nonno fosse solo un punto di appoggio.
A.D.R. confermo la circostanza n. 12) della memoria difensiva ed aggiungo che CP_3
si occupava di tutte le faccende di casa e della spesa, diceva di
[...] Persona_3
andare a raccogliere le olive insieme a suo padre che aveva dei terreni mentre la ricorrente diceva di andare a Bitonto a pulire la casa del padre di perché non aveva Persona_3
altro da fare. Io andavo a trovare mio nonno ad orari diversi mediamente 2/3 volte a settimana e parlando con lui mi confermava che vivevano come un nucleo famigliare e che la ricorrente veniva pagata dal padre di per le pulizie, mentre quest'ultimo Persona_3
( ) percepiva il compenso dell'attività agricola prestata. Non so se ciò Persona_3
corrispondesse a verità. Oppure se mio nonno mantenesse tutti quanti integralmente. La ricorrente accompagnava il fidanzato o la per fare la spesa perché non aveva altro da CP_3
fare, sicuramente non cucinava in casa perché lo faceva lo , al massimo poteva aiutare a CP_3 sparecchiare….
…abbiamo accettato la volontà di mio nonno di avere una nuova compagna anche se non eravamo d'accordo; tuttavia li abbiamo sempre invitati insieme alle feste di famiglia.”
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La testimone ha raccontato che per un periodo, poiché alla i medici avevano dato due CP_3
settimane di vita e questa aveva espresso la volontà di morire a Santo Spirito con i suoi parenti, tutto il nucleo familiare si era trasferito a Santo Spirito, ma dopo alcuni giorni l'anziano era stato riportato a casa sua. La teste ha precisato: “Quando si trasferirono a Santo CP_1
Spirito gli effetti personali della e dei suoi figli nonché quelli della ricorrente furono CP_3 portati a Santo Spirito;
la casa di mio nonno fu quindi svuotata di tutte le loro cose”.
La teste ha aggiunto, in relazione al periodo successivo al soggiorno a Santo Spirito: “mio nonno non è rimasto mai solo ma andavamo sempre noi parenti e ricordo che ci siamo fatti aiutare da una amica di famiglia (di nome di nazionalità rumena) in quanto mio nonno era ormai Tes_3
diventato vecchio. Posso dire che in quei giorni andavamo a trovare mio nonno con maggior piacere perché pur avendo accettato la relazione con la , lei e i suoi parenti erano sempre CP_3
degli estranei per noi. Io ho partorito a luglio 2021 e anche quando ero incinta andavo a trovare spesso mio nonno, che peraltro abitava vicino all'ospedale.
A.D.R. confermo la circostanza n. 20) della memoria difensiva e preciso che questa è stata la prima volta in cui la ricorrente si è trovata sola in casa con mio nonno. Posso aggiungere che in quella occasione si trovava a casa di mio nonno , che chiamò subito mia sorella la quale si Tes_3
recò a casa di mio nonno. Noi sapevamo che di lì a breve la ricorrente e si Persona_3
sarebbero dovuti trasferire a Valencia per seguire gli affari di una nuova società, in quanto quella in Romania l'avevano chiusa…
Quel giorno mio nonno accettò di ospitare per qualche giorno la ricorrente perché era sola e non sapeva dove andare. Nel frattempo la fu sottoposta ad una terapia sperimentale CP_3
molto costosa, a spese dei suoi fratelli e di mio nonno, che gli allungò la vita di qualche mese.
Mio nonno mi riferì di questa cura costosa e ci sono vari addebiti sul suo conto corrente.
A.D.R. confermo la circostanza n. 21) della memoria difensiva. Preciso che già qualche giorno prima della frattura del femore la ricorrente iniziava a comportarsi con noi come se fosse la padrona di casa, ma sempre senza svolgere pulizie o altre attività. Aveva le chiavi di casa di mio nonno e durante il suo ricovero ritornò in Italia anche il quale si trasferì Persona_3 nuovamente nell'abitazione di mio nonno. Durante la giornata andava a trovare sua madre a
Santo Spirito. I due iniziarono a diventare assillanti anche nei nostri confronti e con la struttura ospedaliera dove era ricoverato mio nonno, perché volevano venire a trovarlo a tutti i costi.
Aggiungo che finquando c'era mio nonno veniva accompagnato in banca da Controparte_3
lei o da e prelevava contanti;
quando la si trasferì a Santo Spirito Persona_3 CP_3
riuscii a convincere mio nonno ad attivare un bancomat;
gli diedi la scheda ma non il pin perché temevo un uso improprio da parte di . Infatti quando mio nonno fu Persona_3 ricoverato in ospedale, l' chiedeva soldi a me e mia sorella per usare la macchina Per_3
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intestata a mio nonno e per le altre spese;
noi con il consenso del nonno gli davamo questi soldi”.
La testimone ha raccontato anche che, dopo la morte della , “La ricorrente e CP_3 Persona_3
sono rimasti a Roma per due settimane fino alla cremazione della madre;
poi sono
[...]
rientrati a Corato. Tanto ci è stato riferito dallo stesso ma posso dire che Persona_3
in quei giorni abbiamo messo in dubbio qualsiasi cosa ci venisse riferita perché il comportamento dei due era molto strano. Posso dire che a Corato nell'abitazione di mio nonno non c'era nessuno perché io ci sono andata.
A.D.R. confermo la circostanza n. 26) della memoria difensiva e posso aggiungere che ricevetti una telefonata da nel giorno in cui morì sua madre o il giorno dopo in cui Persona_3
mi accusò che non sapevamo accudire nostro nonno e che tutti i loro piani stavano saltando. Poi successivamente mi chiese scusa per queste parole”.
La testimone ha riferito che la ricorrente cercò di convincere il a farsi assumere CP_1 come badante per € 400,00 al mese, ma ciò non avvenne perché i familiari avevano già individuato un badante uomo;
che solo dopo aver lasciato l'abitazione del vi fu la CP_1
prima rivendicazione economica della ricorrente. La testimone ha poi ribadito che la ricorrente e l' si erano definiti per tutto il periodo una coppia. Per_3
L'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed il CP_1
emerge anche dalle dichiarazioni di , che per un mese e mezzo si è occupata di Tes_4
svolgere alcune faccende domestiche per il dopo che questi era ritornato a Corato, CP_1
da Santo Spirito:
“ A.D.R. ho conosciuto la ricorrente nell'abitazione di i primi di luglio di Persona_1
due anni fa, nel 2021. Ero stata contattata da per aiutare il sig. Persona_5 Persona_1
a pulire la casa e a cucinare. Non accudivo il sig. perché lui era
[...] CP_1
autonomo.
Per_ A.D.R. ho saputo da che suo nonno era tornato a Corato mentre prima era con la compagna al suo paese, Santo Spirito. Non sono stata formalmente assunta perché il mio era più
Per_ che altro un aiuto conoscendo e i suoi nonni da molto tempo. Andavo tutti i giorni dal Per_ lunedì al sabato per un paio d'ore la mattina ed un paio d'ore il pomeriggio;
qualche volta mi faceva qualche regalo.
A.D.R. ho conosciuto la ricorrente qualche giorno dopo essere andata da Persona_1 perché era venuta a trovarlo con il fidanzato di pomeriggio;
poi l'ho ritrovata Persona_3
dopo qualche giorno di sabato e mi ha detto che la ricorrente lo aveva Persona_1
chiamato in lacrime perché i fratelli della sig.ra non la volevano più e lei non sapeva CP_3 dove andare visto che l'unico ulteriore posto sarebbe stata l'abitazione del padre di
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, che era tuttavia un monolocale. Il sig. mi riferì che aveva deciso di Persona_3 CP_1
accogliere in casa perché era la fidanzata del figlio della compagna. Pt_1 Persona_3
invece veniva a casa di una o due volte a settimana per lavare la roba. CP_1
A.D.R. confermo che il giorno 13 agosto 2021 cadde fratturandosi il Persona_1
femore. Quel giorno mi telefonò chiedendomi se potessi comprare il pane prima di Pt_1
andare a casa io lo feci e quando arrivai trovai seduto CP_1 Persona_1
Per_ sulla poltrona;
mi disse che era caduto e che aveva avvisato la nipote . Non so se i Pt_1
Per_ Per_ soccorsi furono chiamati dal o da , credo da;
io ero presente quando arrivò Pt_1
Per_ l'ambulanza. Quando arrivai a casa di c'era solo;
poi venne anche , CP_1 Pt_1 che era presente all'arrivo dell'ambulanza. So che il sig. è stato ricoverato a Bari CP_1
ed è stato operato;
poi è stato trasferito in una clinica per il recupero e la riabilitazione. Non so in quale clinica sia stato ricoverato. Dal 13/08/2021 in poi non sono più andata in casa di
CP_1
A.D.R. durante la permanenza in ospedale del sig. so che e CP_1 Pt_1 Persona_3
Per_ sono rimasti per qualche tempo a casa di ciò me lo ha riferito . CP_1
A.D.R. nel mese e mezzo che ho frequentato casa posso dire che , per CP_1 Pt_1 contraccambiare l'ospitalità di che le pagava la spesa e le sigarette, Persona_1 puliva la casa, per quel poco che c'era da pulire. Posso dire che è capitato che CP_5
sia venuto a casa con parecchia spesa, fatta con i soldi di
[...] CP_1 Persona_1
, e che quest'ultimo gli abbia fatto pesare i soldi spesi. pagava
[...] Persona_1
anche la benzina per la macchina utilizzata da , macchina che era di Controparte_5
come da lui stesso riferito. Persona_1
A.D.R. nego che la ricorrente si sia occupata dell'igiene personale di né Persona_1
lo assisteva in qualche modo perché il sig. era autonomo. CP_1
A.D.R. quando il nonno è caduto ha dato la colpa a me perché avevo lavato le ciabatte Pt_1
di con molto detersivo;
lei faceva la padrona di casa. CP_1
A.D.R. posso dire che e erano fidanzati perché, oltre ad avermelo detto il Pt_1 Persona_3
nonno, si comportavano come fidanzati (mangiavano insieme, dormivano insieme, lei lavava la roba di lui).
A.D.R. prima di luglio 2021 non conoscevo la ricorrente”.
Le dichiarazioni di sono analoghe a quelle della sorella . La teste CP_4 Persona_4
ha raccontato come ha conosciuto la ricorrente:
“Ricordo benissimo che una mattina andai a casa di mio nonno e mi preparò Controparte_3 un caffè; poi mi disse che in camera da letto c'erano e la sua nuova Persona_3
fidanzata . Dopo poco uscirono i due dalla camera da letto ed io conobbi Parte_1
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la fidanzata di;
mi dissero che sarebbero rimasti lì a dormire per due/tre Persona_3
giorni (massimo una settimana) e poi sarebbero andati via come faceva sempre Persona_3
. Escludo assolutamente che la ragazza fosse arrivata a casa di mio nonno per lavorare
[...]
alle sue dipendenze. Preciso che mio nonno era autonomo sul piano personale e che delle pulizie di casa se ne occupava la sua compagna bene che in una delle Controparte_6
camere da letto furono uniti due lettini proprio per far dormire insieme e Persona_3
”. Parte_1
La teste ha raccontato, inoltre, che, quando suo nonno era tornato a Corato, dopo essere stato a
Santo Spirito, chiamò per aiutarlo nelle faccende domestiche una sua amica di nome che Tes_3 andava lì un paio d'ore la mattina e un paio d'ore il pomeriggio. Dopo circa una settimana Tes_3
la chiamò raccontandole che si era presentata una certa lei andò a casa di suo nonno e Pt_1 avendo compassione di lei acconsentì a farla rimanere in casa. “Nella settimana in cui il nonno era rimasto da solo – ha riferito la teste - noi avevamo riportato la casa nella condizione precedente alla convivenza con (avevamo diviso i lettini, rispostato i tavoli). Il Controparte_3
giorno dopo del ritorno di tutto era ritornato alla situazione precedente e cioè Parte_1
erano stati riuniti i lettini, rispostati i tavoli;
era come se lei fosse ritornata ad essere la padrona di casa”.
Ebbene, alla luce delle suddette dichiarazioni e della documentazione fotografica in atti appare assai verosimile che la ricorrente abbia iniziato a frequentare la casa di perché CP_1 fidanzata dell' e che, se anche la loro relazione ad un certo punto si è interrotta, la stessa Per_3
ha continuato a vivere nel nucleo familiare ormai composto dal la , suo figlio CP_1 CP_3
(quando era in Italia), in cui ciascuno collaborava alla gestione del nucleo Persona_3
medesimo. Appare inverosimile che, se vi fosse stato un vincolo di subordinazione tra il e la ricorrente, quest'ultima non abbia nell'arco temporale di due anni mai CP_1
rivendicato il pagamento della retribuzione. Un punto di rottura vi è stato quando, venuta a mancare , che rappresentava la ragione per cui la ricorrente e l' vivevano Controparte_3 Per_3 presso l'abitazione del la ed il suo “compagno” sono rimasti all'improvviso CP_1 Pt_1 senza abitazione e punto d'appoggio a Corato. Da lì è partito – secondo la ricostruzione verosimile delle nipoti del – dapprima un tentativo di far assumere come badante la CP_1
e poi, a fronte di un rifiuto dei parenti del il tentativo di far passare come Pt_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato una situazione di aiuto e collaborazione all'interno di un rapporto di coabitazione, fondato sulla relazione tra il e la . CP_1 CP_3
Peraltro la ricostruzione del colloquio di lavoro, fatta dall' in sede di escussione Per_3 testimoniale, non è affatto credibile. Così riferisce l' : “la ricorrente era la mia interprete Per_3
in Romania e in una videochiamata con mia madre , che viveva con il sig. Controparte_3
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la presentai sia a mia madre che al Quest'ultimo cercava Persona_1 CP_1
una badante e quindi chiese a se fosse interessata;
lei dopo averci pensato, accettò Pt_1 prima per un periodo di prova e poi rimase a lavorare”.
Dunque, un colloquio preassuntivo in videochiamata tra Italia e Romania, avrebbe indotto la a recarsi in Italia. Appare tale episodio non credibile, se non altro per il fatto che la Pt_1 Pt_1
sarebbe venuta in Italia senza alcuna garanzia;
viceversa, appare molto più credibile che la stessa sia venuta in Italia con l' , essendone la compagna e con la certezza di avere un'abitazione Per_3 presso cui stare, la casa del con cui la , trent'anni più giovane, aveva CP_1 CP_3
intrapreso questa relazione affettiva.
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi indicate, la ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, essendo emerso piuttosto una relazione di coabitazione, alla quale hanno partecipato anche la e l' , connotata da una CP_3 Per_3
comunione di vita materiale.
Per tali ragioni, non avendo la ricorrente assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., ogni sua domanda deve essere rigettata.
Va rigettata anche la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente, non essendo stata dimostrata la sussistenza in capo alla ricorrente dell'elemento soggettivo previsto dalla norma per l'affermazione della responsabilità risarcitoria (aver agito con dolo o colpa grave).
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.08.2022 da nei confronti degli eredi di Parte_1 Persona_1
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali delle parti resistenti che liquida in
€ 6.700,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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