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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4465 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Emilio Perugini, presso il cui studio in Benevento, via Giustiniani, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 30/10/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 684/2024) e chiedendo al Tribunale di
“accertare che lo stato patologico di cui è affetto il Sig. è tale da integrare Parte_1
i presupposti per il riconoscimento di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in uno al riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, a far data dalla domanda amministrativa;
- e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”; con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In sede di ATPO, il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo dei requisiti della totale inabilità con necessità di accompagnamento e della disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l.
104/92, non confermati a seguito di visita di revisione del 30/11/2023.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha riconosciuto sussistente lo stato di handicap grave a far data dalla visita di revisione, in continuità, mentre non ha riconosciuto i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
1 Il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate soltanto per quanto riguarda l'accompagnamento, chiedendone invece la conferma rispetto all'handicap. Nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., qualora una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio;
ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata alla discussione sulla invalidità, in cui si rimettono quindi in discussione le conclusioni a cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore e il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum. Tale fase è, peraltro, circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Sentt. nn. 6084 e 6085 del 17/03/2014; Sez.
L, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019).
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l.
18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il CTU, visitato l'istante il 18/06/2024, ha posto una diagnosi di “Cardiopatia dilatativa post ischemica in paziente portatore di impianto ICD BIV ventricolare, Diabete mellito tipo II, esiti di politrauma da caduta con interventi ortopedici agli arti inferiori e successiva terapia riabilitativa, sindrome ansioso depressiva ed anamnesi, in passato, di spunti fobici ossessivi che lo hanno portato al tentativo di suicidio”, e ha concluso per l'assenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
In proposito, l'ausiliare ha dato atto di avere riscontrato, all'esame obiettivo, “Deambulazione sostanzialmente possibile con appoggio precauzionale a terza persona, passaggi posturali autonomi … Paziente abbastanza orientato nel tempo e nello spazio, collaborativo, con risposte adeguate. … Modesto rallentamento cognitivo globale in soggetto con tono dell'umore depresso”,
e ha evidenziato, sul piano medico-legale, che “le importanti patologie riportate in anamnesi, non sono tali da impedirgli di assolvere in discreta autonomia le minime, normali attività del vivere quotidiano. Difatti l'apparato locomotore mostra una funzionalità discreta senza necessità di aiuto permanente di terze persone per la deambulazione ed i passaggi posturali. Il sistema cardiocircolatorio dopo l'infarto del miocardio del 2007 e l'inserimento dell'impianto ICD BIV ventricolare mostra un discreto controllo emodinamico. Infine le condizioni attuali dell'apparato neuropsichico non evidenziano attuali particolari importanti criticità dopo il tentativo suicidario del 2010”.
Il ricorrente ha censurato tale conclusione, lamentando che il CTU si sia espresso in relazione a una situazione di fatto non corrispondente alle reali condizioni cliniche dell'istante, in palese contraddizione con l'esame obiettivo effettuato in un centro neurologico di eccellenza (Centro
Neurologico Mediterraneo NEUROMED di Pozzilli) in data 11/06/2024, e senza considerare che il suo stato di salute era andato ulteriormente aggravandosi nel tempo.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del 2 giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate nel caso di specie – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti dati tali da farne ritenere incongrue le conclusioni;
e ciò vale anche per quanto riguarda la documentazione più recente prodotta in fase di opposizione, costituita peraltro da un'unica relazione non proveniente da struttura pubblica, dai contenuti essenzialmente valutativi e sostanzialmente sovrapponibile a quelle già in atti.
La consulenza tecnica di parte, nel caso in esame non supportata da alcun documento non già esaminato da parte del CTU, rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015,
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “in materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L.
n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato - comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall'istituto assicuratore, va 3 eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 383 del 07/07/1999; conformi Sez. L, Sentenza n. 14523 del 23/12/1999, Sez.
L, Sentenza n. 3357 del 08/03/2001, Sez. L, Sentenza n. 4159 del 22/03/2001, Sez. L, Sentenza
n. 5151 del 12/03/2004, Sez. L, Sentenza n. 23082 del 07/11/2011, Sez. L, Sentenza n. 20834 del
15/10/2015, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23752 del 28/10/2020).
L'esistenza del giudicato, quindi, non impedisce il potere di revisione dell' , ma ne CP_1 regolamenta l'esercizio, imponendo quale termine iniziale di raffronto l'accertamento giudiziale precedentemente compiuto.
Tali principi sono estensibili alla materia dell'invalidità civile, essendosi affermato che “Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, assegno di invalidità civile o indennità di accompagnamento, che siano stati conseguiti in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate”
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26090 del 15/10/2019; Sez. L, Sentenza n. 12674 del 29/08/2003).
Pertanto, dal momento che il precedente riconoscimento del beneficio era avvenuto al termine di un giudizio (decreto di omologa del 25/01/2022 in proc. R.G. 1665/2021), è stata richiesta al consulente un'integrazione alla perizia. Nel chiarimento richiesto l'ausiliare ha esplicitato, con motivazione esaustiva e convincente, le ragioni per le quali ha ritenuto che le condizioni dell'istante siano, allo stato, migliorate rispetto all'epoca del precedente accertamento. In particolare, ha evidenziato come proprio nel 2021 – anno della precedente consulenza – il sig. avesse subito nel mese di febbraio, per Parte_1 evento traumatico, rottura della cuffia dei rotatori spalla dx, e nel mese di luglio, a seguito di incidente della strada, fratture costali multiple, e che la valutazione del primo CTU aveva tenuto conto di ciò, indicando peraltro l'opportunità di una revisione a due anni. Tali eventi negativi avevano inciso inevitabilmente anche sulla patologia psichiatrica, allo stato stabilizzata.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, per come chiarite, sono sorrette da una logica e coerente motivazione e sono, peraltro, coerenti con il costante insegnamento della S.C., secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà
(ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
La domanda relativa all'accompagnamento va, conseguentemente, respinta per difetto del requisito sanitario, mentre va confermato lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 in continuità con il precedente riconoscimento. 4 Ricorrono giusti motivi, stante il rigetto dell'unico motivo di opposizione, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 in capo a nato a [...] Parte_1
Terme il 6/11/1949, a decorrere dalla visita di revisione del 30/11/2023;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Perugini;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 21 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4465 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Emilio Perugini, presso il cui studio in Benevento, via Giustiniani, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 30/10/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 684/2024) e chiedendo al Tribunale di
“accertare che lo stato patologico di cui è affetto il Sig. è tale da integrare Parte_1
i presupposti per il riconoscimento di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in uno al riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, a far data dalla domanda amministrativa;
- e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”; con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In sede di ATPO, il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo dei requisiti della totale inabilità con necessità di accompagnamento e della disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l.
104/92, non confermati a seguito di visita di revisione del 30/11/2023.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha riconosciuto sussistente lo stato di handicap grave a far data dalla visita di revisione, in continuità, mentre non ha riconosciuto i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
1 Il ricorrente contesta le conclusioni rassegnate soltanto per quanto riguarda l'accompagnamento, chiedendone invece la conferma rispetto all'handicap. Nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., qualora una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio;
ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata alla discussione sulla invalidità, in cui si rimettono quindi in discussione le conclusioni a cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore e il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum. Tale fase è, peraltro, circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Sentt. nn. 6084 e 6085 del 17/03/2014; Sez.
L, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019).
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l.
18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il CTU, visitato l'istante il 18/06/2024, ha posto una diagnosi di “Cardiopatia dilatativa post ischemica in paziente portatore di impianto ICD BIV ventricolare, Diabete mellito tipo II, esiti di politrauma da caduta con interventi ortopedici agli arti inferiori e successiva terapia riabilitativa, sindrome ansioso depressiva ed anamnesi, in passato, di spunti fobici ossessivi che lo hanno portato al tentativo di suicidio”, e ha concluso per l'assenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
In proposito, l'ausiliare ha dato atto di avere riscontrato, all'esame obiettivo, “Deambulazione sostanzialmente possibile con appoggio precauzionale a terza persona, passaggi posturali autonomi … Paziente abbastanza orientato nel tempo e nello spazio, collaborativo, con risposte adeguate. … Modesto rallentamento cognitivo globale in soggetto con tono dell'umore depresso”,
e ha evidenziato, sul piano medico-legale, che “le importanti patologie riportate in anamnesi, non sono tali da impedirgli di assolvere in discreta autonomia le minime, normali attività del vivere quotidiano. Difatti l'apparato locomotore mostra una funzionalità discreta senza necessità di aiuto permanente di terze persone per la deambulazione ed i passaggi posturali. Il sistema cardiocircolatorio dopo l'infarto del miocardio del 2007 e l'inserimento dell'impianto ICD BIV ventricolare mostra un discreto controllo emodinamico. Infine le condizioni attuali dell'apparato neuropsichico non evidenziano attuali particolari importanti criticità dopo il tentativo suicidario del 2010”.
Il ricorrente ha censurato tale conclusione, lamentando che il CTU si sia espresso in relazione a una situazione di fatto non corrispondente alle reali condizioni cliniche dell'istante, in palese contraddizione con l'esame obiettivo effettuato in un centro neurologico di eccellenza (Centro
Neurologico Mediterraneo NEUROMED di Pozzilli) in data 11/06/2024, e senza considerare che il suo stato di salute era andato ulteriormente aggravandosi nel tempo.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del 2 giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate nel caso di specie – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale e non emergendo dalla documentazione agli atti dati tali da farne ritenere incongrue le conclusioni;
e ciò vale anche per quanto riguarda la documentazione più recente prodotta in fase di opposizione, costituita peraltro da un'unica relazione non proveniente da struttura pubblica, dai contenuti essenzialmente valutativi e sostanzialmente sovrapponibile a quelle già in atti.
La consulenza tecnica di parte, nel caso in esame non supportata da alcun documento non già esaminato da parte del CTU, rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015,
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “in materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L.
n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato - comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall'istituto assicuratore, va 3 eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 383 del 07/07/1999; conformi Sez. L, Sentenza n. 14523 del 23/12/1999, Sez.
L, Sentenza n. 3357 del 08/03/2001, Sez. L, Sentenza n. 4159 del 22/03/2001, Sez. L, Sentenza
n. 5151 del 12/03/2004, Sez. L, Sentenza n. 23082 del 07/11/2011, Sez. L, Sentenza n. 20834 del
15/10/2015, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23752 del 28/10/2020).
L'esistenza del giudicato, quindi, non impedisce il potere di revisione dell' , ma ne CP_1 regolamenta l'esercizio, imponendo quale termine iniziale di raffronto l'accertamento giudiziale precedentemente compiuto.
Tali principi sono estensibili alla materia dell'invalidità civile, essendosi affermato che “Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, assegno di invalidità civile o indennità di accompagnamento, che siano stati conseguiti in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate”
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26090 del 15/10/2019; Sez. L, Sentenza n. 12674 del 29/08/2003).
Pertanto, dal momento che il precedente riconoscimento del beneficio era avvenuto al termine di un giudizio (decreto di omologa del 25/01/2022 in proc. R.G. 1665/2021), è stata richiesta al consulente un'integrazione alla perizia. Nel chiarimento richiesto l'ausiliare ha esplicitato, con motivazione esaustiva e convincente, le ragioni per le quali ha ritenuto che le condizioni dell'istante siano, allo stato, migliorate rispetto all'epoca del precedente accertamento. In particolare, ha evidenziato come proprio nel 2021 – anno della precedente consulenza – il sig. avesse subito nel mese di febbraio, per Parte_1 evento traumatico, rottura della cuffia dei rotatori spalla dx, e nel mese di luglio, a seguito di incidente della strada, fratture costali multiple, e che la valutazione del primo CTU aveva tenuto conto di ciò, indicando peraltro l'opportunità di una revisione a due anni. Tali eventi negativi avevano inciso inevitabilmente anche sulla patologia psichiatrica, allo stato stabilizzata.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, per come chiarite, sono sorrette da una logica e coerente motivazione e sono, peraltro, coerenti con il costante insegnamento della S.C., secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà
(ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
La domanda relativa all'accompagnamento va, conseguentemente, respinta per difetto del requisito sanitario, mentre va confermato lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 in continuità con il precedente riconoscimento. 4 Ricorrono giusti motivi, stante il rigetto dell'unico motivo di opposizione, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 in capo a nato a [...] Parte_1
Terme il 6/11/1949, a decorrere dalla visita di revisione del 30/11/2023;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Perugini;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 21 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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