Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 489/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 489/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4400/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
26/6/2020 e vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giorgio Filippi (C.F. C.F._1
APPELLANTE
E
(n. registrazione 2176412), in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., difeso dall'avv. Piero Oggioni (C.F.
) C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 3/12/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi, per brevità, ”) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
ex artt. 617 e 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto con cui la Controparte_2
((d'ora in poi, per brevità, ”) le aveva intimato il pagamento
[...] CP_1 della somma di € 46.616,09, portata da un assegno bancario rimasto insoluto, sulla base dei seguenti motivi:
- che la , avente sede legale in Hong Kong, nel corso dell'anno 2015 aveva CP_1 erogato più volte finanziamenti all'odierna opponente “per consentire forniture di prodotti dalla società UA Industries Co. Ltd”, percependo illegittimamente interessi usurari su base annua superiori al 40%;
- che, infatti, la , con riferimento alle stesse forniture, emetteva fatture nei CP_1
propri confronti per importi notevolmente superiori a quelli versati alla società
UA, presso cui acquistava la merce;
- che dall'esame di tali documenti fiscali era evidente l'erogazione di finanziamenti ad essa opponente con l'applicazione di interessi usurari;
- che tanto risultava, in particolare, dalla mail inviata dal legale rapp.te di CP_1 al signor , in cui l'opposta aveva riconosciuto l'affidamento Parte_2
delle linee di credito alla , sia i tassi applicati, pari al 3,5% al mese;
Pt_1
- che trattavasi di operazioni illegittime, in quanto la non era autorizzata CP_1 dalla Banca d'Italia allo svolgimento di attività finanziaria;
- di aver effettuato pagamenti in favore dell'opposta per complessivi €
123.504,41;
- che, inoltre, parte della merce (precisamente n. 600 estintori) di cui alla fattura n.
01151-322 non era stata ritirata da essa opponente in quanto priva della necessaria omologazione, essendo risultata provvista di certificati di omologazione ministeriale scaduti nel 2010 e, quindi, non poteva essere messa in commercio;
- che di conseguenza, aveva contestato alla la non conformità di tale CP_1
merce, invitando la stessa al ritiro presso un proprio magazzino, il cui valore era di € 10.125,95; Cont G non aveva provveduto al pagamento della somma di € Controparte_1
5.205,80, pari alle spese doganali addebitate dallo spedizioniere TT Pt_3
ed anticipate da essa opponente;
[...]
- che, sottraendo dall'importo di € 184.360,53, di cui alle fatture emesse dalla CP_1
V, la somma di € 123.504,41, versata da essa opponente, si otteneva la minor
[...] somma di € 60.856,12;
- che dalla somma di € 60.856,12 occorreva ancora sottrarre quella di € 13.652,32, corrispondenti ai tassi esorbitanti il limite della soglia usuraria, quella di €
10.125,95, pari al valore commerciale della merce (i 600 estintori) di cui alla 3
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suindicata fattura n. 011151-322, nonché quella di € 5.205,80, pari alle spese doganali anticipate, pervenendosi così al minor importo di € 31.872,05, che costituiva il credito effettivo della
[...]
, chiedeva accogliersi l'opposizione, con conseguente accertamento Pt_4 dell'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere in executivis in proprio danno, ovvero della riduzione del credito azionato.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi l'opposizione, formulando CP_1 domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme di € 37.170,05 e di $
21.884,88 per maggiori crediti dalla stessa vantati nei confronti della Pt_1 rispetto all'importo precettato.
Con sentenza n. 4400/2020 pubblicata in data 26/6/2020, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“accoglie l'opposizione limitatamente all'importo di euro 1370,00; condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_5 dell'importo di euro 37.170,05 e di USD 21.884,88 (ovvero l'equivalente importo in euro al tasso di cambio alla scadenza di pagamento), oltre interessi moratori convenzionali nella misura del 5% annuo dalle scadenze di pagamento al saldo effettivo.
Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Parte_5
spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 13.430,00, oltre al
15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge”.
La proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva Parte_1
in giudizio la controparte dinanzi a questa Corte, deducendo, quali motivi di impugnazione:
1) che la sentenza di primo grado aveva ingiustamente disatteso la prospettata Parte sussistenza di un rapporto di finanziamento da parte della con applicazione di tassi usurari.
2) che il Tribunale di Napoli aveva rigettato le eccezioni di pagamento con riferimento agli importi di € 37.118,42, € 1.128,55, € 13.652,32, € 10.125,95 ed €
5.205,80, a seguito dell'omesso e/o erroneo esame di elementi probatori, con ciò incorrendo in un vizio di motivazione;
3) il primo Giudice, inoltre, aveva errato nel ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta;
4) lo stesso, infine, aveva erroneamente accolto nel merito tale riconvenzionale. Costituitasi in giudizio, la deduceva che, sotto vari profili, i motivi di CP_1
gravame erano inammissibili perché si risolvevano in una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado, evidenziando che comunque l'appello andava rigettato, in ragione della sua infondatezza nel merito.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile.
§ 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ripropone la doglianza secondo cui le operazioni di acquisto delle merci, da parte di , presso altra società CP_1
cinese, la UA Industries Co. Ltd, con la rivendita delle medesime ad essa esponente, dissimulerebbe dei finanziamenti con applicazione di interessi usurari.
Il motivo è privo di pregio, e ciò in forza delle considerazioni di seguito esposte:
- in primo luogo, occorre osservare che nell'impugnata decisione la doglianza in esame risulta smentita sulla base di una pluralità di ragioni, quali la genericità delle deduzioni concernenti l'usurarietà dei presunti tassi d'interesse applicati,
l'evidenza che il rapporto fra le parti non abbia costituito un finanziamento, bensì un rapporto di natura commerciale, ed in particolare di compravendita di beni “da parte di fornitori terzi con rincaro dei prezzi a fini di lucro …” ad opera della CP_1
V, nonché l'insussistenza di un quadro probatorio pregnante a sostegno del
[...] prospettato finanziamento, con la precisazione che l'opponente aveva articolato richieste istruttorie che erano state disattese a causa della natura valutativa del relativo capitolato, in virtù di ordinanza resa in data 29/6/2017;
- ora, va precisato come l'appellante abbia omesso una specifica contrapposizione argomentativa al riportato ordito motivazionale, onde evidenziarne l'inconsistenza, essendosi la stessa limitata a reiterare ed integrare le argomentazioni sviluppate in primo grado a sostegno della propria tesi;
- né, comunque, tali difese sono in grado di sconfessare la fondatezza della ratio decidendi esplicitata dal Giudice di prime cure;
- invero, come rappresentato dalla , sia dinanzi al Tribunale che nel CP_1
presente grado, ben può invocarsi, per la sua evidente analogia con il tema oggetto di lite, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati 5
R.G. n. 489/2021 in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. 11/10/2024, n. 26525; Cass. sez. un. 18/9/2020, n.
19597);
- come pure precisato dai giudici di legittimità, il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati (cfr. Cass. 28/9/2023, n. 27545);
- ebbene, nell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., sul punto non emendato in sede di appendice scritta di trattazione, l'odierna appellante ha delineato un quadro allegatorio tutt'altro che analitico e consistente nella suindicata prospettiva, essendosi limitata a sostenere che l'applicazione di tassi usurari sarebbe dimostrata dal mero raffronto, per ogni partita di merce fornita, tra gli importi delle fatture emesse dalla UA Industries Co. Ltd, nei confronti della , e quelli delle fatture emesse da quest'ultima nei confronti di essa CP_1
appellante;
- nessun computo complessivo la ha compiuto onde evidenziare quali Pt_1 fossero i tassi soglia da considerare ai fini dell'usura, in relazione al tipo di operazione assunta come sottesa alla compravendita di merce, né risulta prodotta una perizia di parte volta ad illustrare la propria tesi;
- neppure può ritenersi, come correttamente precisato nella impugnata pronuncia, che la mail di cui all'allegato 17 della produzione dell'odierna appellante, inviata a tale , nella quale si parla di un affidamento di linee di credito Parte_2
“a TNT e ” e di un margine di ricarico applicato dalla pari al Pt_1 CP_1
3,5%, denoti univocamente l'esistenza di finanziamenti con tassi usurari;
- occorre poi sottolineare come l'istante non abbia neppure depositato in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione periodica dei tassi soglia antiusura, l'ammontare dei quali non rappresenta un fatto notorio, in quanto tali decreti non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere (cfr. Cass. 11/10/2024, n.
26525), ma solo due circolari della Banca d'Italia del 22/6/2015 e del 28/9/2015
(v. documenti nn. 27 e 28 della produzione di primo grado della ); Pt_1 - come eccepito dalla , l'appellante soltanto con l'atto di appello ha CP_1
introdotto il tema del superamento del tasso soglia, indicato come pari al 17,22% per finanziamenti alle imprese e pari ad 1,02-1,015% per il compenso di mediazione, con ciò, a ben vedere, introducendo inammissibilmente nuove allegazioni in fatto mai esplicate in primo grado, le quali, modificando i temi d'indagine, incorrono nel divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. 22/3/2022,
n. 9211; Cass. 1/2/2018, n. 2529);
- va aggiunto che la descritta lacunosità allegatoria e probatoria non può essere colmata attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
e la prova per testi di cui la ha chiesto l'ammissione nel presente Pt_1 giudizio di appello, atteso che quest'ultima non ha in alcun modo criticato la sentenza di primo grado che ne ha escluso l'ingresso in ragione del contenuto valutativo delle circostanze capitolate;
- del resto, le circostanze dedotte nei capi da 1) a 15), con riguardo alle varie forniture di merci oggetto di causa, sono descritte nel senso di indicare ogni singola fornitura come “finanziamento”, con precisazione dei “tassi” applicati per la vendita dei merce e di quelli “annuali”, il tutto sulla scorta del raffronto tra le fatture innanzi menzionate, il che comporterebbe che il teste e/o l'interrogando dovrebbe riferire non già su mere circostanze di fatto, ma su profili valutativi discendenti dalla comparazione fra risultanze dei documenti versati in atti.
§ 2. Con il secondo motivo la lamenta un vizio di motivazione della Pt_1
sentenza per avere il Tribunale di Napoli rigettato le eccezioni di pagamento con riferimento agli importi di € 37.118,42, € 1.128,55, € 13.652,32, € 10.125,95 ed €
5.205,80, oltre alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1273, 1372, comma 2, e 1411 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso e/o erroneo esame di elementi probatori.
Anche tale motivo di appello non si confronta adeguatamente con la motivazione posta sul punto dal Tribunale, essendosi limitata l'appellante a riprodurre le stesse difese svolte in primo grado, senza sottoporre a confutazioni critiche il percorso motivazionale della pronuncia impugnata.
Inoltre, il primo Giudice ha correttamente affermato la “evidente tardività dell'allegazione e della documentazione prodotta con la III memoria ex art.183 sesto comma c.p.c. (trattandosi invero di fatti e prove relative ad eccezioni di 7
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pagamento avrebbero dovuto formare oggetto di allegazione e prova diretta nei termini preclusivi di cui all'art. 183 sesto comma, n. 2, c.p.c)”;
In ogni caso, il bonifico di € 37.118,42 in data 29/10/2015, avente quale causale
“Pagamento in nome dell'accollata Balbi RI Saldo fattura 05181-
645”, riguarda una fornitura concernente un debito della Balbi RI S.r.l. nei confronti della (v. documenti 16 e 17 della produzione dell'odierna CP_1
appellata);
- anche il bonifico di € 1.128,55 in data 23/11/2015, avente quale causale “Saldo fattura 0581-645 a del 24/9/2015”), riguarda un debito della Balbi RI
(v. documento 18);
- ne deriva che, come sostenuto dalla G & V, i suindicati bonifici attengono a forniture estranee al tema controverso, ed in particolare a fatture emesse dalla società Balbi RI;
- sul punto, il Collegio ritiene di aderire alla ricostruzione operata dal primo
Giudice, nel senso che, anche a voler ritenere, come dedotto dalla nella Pt_1
terza memoria ex art. 183 comma 6, c.p.c., che l'accollo tra la Balbi RI ed essa opponente non era stato accettato dalla , ciò non comporta in ogni CP_1 caso che i pagamenti eseguiti “per conto della Balbi” debbano considerarsi in nome proprio e ad estinzione parziale del debito verso la predetta;
CP_1
- va, infatti, considerato che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo, sicché il rapporto si esaurisce fra accollante ed accollato (cfr. Cass. 3/12/2021, n. 38225; Cass.
11/4/2000, n. 4604).
Quanto alla doglianza relativa alla mancata decurtazione, dal credito complessivo azionato dalla , dell'importo di € 10.125,95, pari al valore della fornitura di CP_1
600 estintori, la stessa non può essere esaminata nel merito nella presente sede, in quanto l'appellante ha omesso del tutto di confrontarsi con la ratio decidendi sottesa al rigetto della stessa.
Va al riguardo precisato che il primo Giudice disattendeva il motivo di opposizione in esame sul presupposto che, qualificata la doglianza come volta a far valere la garanzia per vizi della vendita, la era decaduta dalla stessa Pt_1 per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1495 c.c., come tempestivamente eccepito dalla parte opposta. Ebbene, a fronte di tale motivazione l'appellante ha soltanto reiterato quanto già prospettato in primo grado, senza prendere posizione sulla rilevata decadenza dalla garanzia.
Né merita considerazione la doglianza concernente la mancata decurtazione, dal credito precettato, dell'importo di € 5.205,80, relativo al pagamento delle spese doganali addebitate all'appellante dallo spedizioniere in Controparte_3
relazione ad altra fornitura di merce.
Al riguardo, rileva la Corte che, avendo il giudice di prime cure respinto la pretesa dell'opponente di opporre in compensazione alla il vantato controcredito CP_1 alla restituzione del suindicato importo, sul presupposto dell'assenza di prova dell'effettivo esborso da parte della quest'ultima avrebbe dovuto Pt_1
contrapporre a tale motivazione una specifica argomentazione critica diretta a sostenere l'avvenuto pagamento, anziché limitarsi a reiterare la richiesta già formulata con l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c.
§ 3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante rimprovera al Tribunale di
Napoli di aver erroneamente optato per l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opposta.
Trattasi di motivo del tutto infondato, atteso che, come affermato dalla
Cassazione, nel giudizio di opposizione all'esecuzione è consentito all'opposto di proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido (cfr. Cass. 18/11/2024, n.
29636).
§ 4. Con l'ultimo motivo di appello la lamenta che il Giudice di primo Pt_1
grado abbia accolto nel merito la riconvenzionale avanzata dalla CP_1
Il motivo non attinge la analitica motivazione della sentenza, la quale è esplicitata nei seguenti termini:
“Ciò precisato, a supporto della domanda riconvenzionale, parte opposta ha depositato fatture per un importo complessivo di euro 80980,01 e USD 21884,88, tutte non contestate, firmate da e contenenti espresso riconoscimento di Pt_1
debito e previsione di clausola penale del 3% del valore della fattura e interessi di mora al tasso del 5% annuo per ogni giorno di ritardo (cfr. allegati 3-7 alla 9
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comparsa di costituzione e risposta) nonché fattura per euro 2429,39 per le penali maturate.
I predetti documenti dimostrano un credito residuo della GV di euro 83.409,4 e
USD 21884,88 (oggi euro 19474,04).
Posto che è pacifico il debito iniziale di euro 184.360,53 (cfr. atto di citazione in opposizione pag. 5, III periodo), sottraendo ad esso l'importo di euro 83.887,44
(pacificamente corrisposto dall'opponente) e quello di euro Euro 44.869,35 di cui all'ordinanza di assegnazione si giunge all'importo di euro 55.603,21. E ciò sulla scorta delle stesse deduzioni dell'opponente rispetto al debito complessivo discendete dai rapporti commerciali intrattenuti tra le parti in causa (euro
184.360,53).
Pare probabile che detto importo (55.603,21) tenga conto anche del debito espresso in dollari statunitensi alla data della stesura dell'atto di citazione ove appunto viene indicato il debito complessivo in moneta europea.
Ed infatti, sottraendo al debito residuo di euro 55.603,21 il debito in USD (previa conversione ad oggi in euro 19474,04) si giunge all'importo di euro 36.129,17, somma grossomodo corrispondente (tenuto conto delle fluttuazioni del cambio
USD/EU) a quella oggetto della domanda riconvenzionale espressa in moneta europea per euro 37.170,05”.
Ebbene, la si è limitata a dedurre che il Tribunale avrebbe “avvalorato” Pt_1
acriticamente la quantificazione del credito operata dalla controparte, nonché affermato che l'accertato importo finale di € 36.129,17 era “grosso modo” corrispondente a quello richiesto con la riconvenzionale, ovvero € 38.170,05.
Orbene, quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che nella sentenza impugnata viene fatto riferimento non alla mera richiesta della , bensì alla CP_1 mancanza di ogni contestazione svolta dall'opponente in ordine alle fatture sottoscritte dalla stessa e contenenti espresso riconoscimento del debito, nonché la previsione di clausola penale ed interessi di mora.
Quanto al secondo profilo, la non perfetta corrispondenza dei due importi innanzi indicati discende, come specificamente motivato in sentenza, dalla circostanza delle fluttuazioni del cambio dollaro USA/euro.
Pertanto, il motivo in oggetto è inammissibile. § 5. In definitiva, l'appello proposto dalla va in parte rigettato ed in Pt_1
parte dichiarato inammissibile, in forza dei rilievi in precedenza esposti, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado.
§ 6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal credito complessivamente ritenuto nel decisum.
§ 7. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 25/1/2021, Parte_1
nei confronti della , avverso la sentenza n. 4400/2020 Controparte_2
del Tribunale di Napoli pubblicata in data 26/6/2020, così provvede;
a) rigetta in parte l'appello ed in parte lo dichiara inammissibile, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...]
12.000,00 per compensi professionali ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 13/5/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) 11
R.G. n. 489/2021
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.