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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1630 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
Dott. ssa Aurelia Cuomo - Presidente Dott. Simone Iannone - Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1630/2024 R.G.AC, riservato per la decisione all'udienza e vertente TRA
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SA) il 03/05/2005, rapp.to e difeso dall'Avv. SPINELLI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in calce al ricorso RICORRENTE E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 esponeva che: Parte_1
a) che in data 02.08.2022 le veniva diagnosticata “Disforia di genere in soggetto maschile”, come da certificazione/relazione asl (doc. n. 2); b) che aveva già modificato i caratteri sessuali secondari, sottoponendosi a terapia ormonale già a far data dall'ano 2022 con terapie mirate, prescritte dalla Dott.ssa e dal Prof. (doc. n. 3 cit.) Persona_1 Persona_2
c) che si era sottoposto a numerosi colloqui e visite psicologiche durante il predetto periodo (giusta relazione a.s.l. prodotta ); d) che, udito personalmente all'udienza del 05.112024, lo stesso dichiarava quanto segue: “confermo i fatti di cui al ricorso, precisando di aver intrapreso
1 la terapia ormonale e di aver partecipato alla procedura per la transizione dall'anno 2020 e la terapia ormonale da circa due anni. Desidero completare il percorso di transizione, tenuto conto del fatto che, sin da quando avevo sei/sette anni, mi sentivo femmina. Desidero, altresì, essere chiamata con il nome . Attualmente vivo una condizione di disagio, giacché non mi Per_3 riconosco nel sesso attribuitomi e, per tale motivo, sono seriamente motivata nel completare il percorso di transizione, anche tenuto conto del fatto che le persone si rivolgono a me al femminile”; d) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere femminile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi chiamare con il Pt_1 nome “ ”; Per_3
e) che non è sposata e non ha figli.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR n. 396/2000, oggi non più vigente) il Tribunale, quando risultava necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizzava con sentenza. Detta disposizione, poi, è stata sostituita dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011. Sul punto, tuttavia, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo femminile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo maschile, non sono in accordo con quelle somatiche
2 sessuali femminili (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL SALERNO del allegata al fascicolo di parte ricorrente). Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che il ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri primari sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore. Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile anche nel corso dell'udienza (v. verbale di udienza del 05.11.2024). Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge non solo che parte ricorrente ha intrapreso un serio e motivato percorso terapeutico individuale verso il riconoscimento nell'identità di genere femminile, ma anche, a tal fine, intrapreso cura ormonale al fine di adeguare i propri caratteri sessuali secondari alla propria identità femminile. Risulta, inoltre, a suggellamento del percorso individuale di , anche Pt_1 depositata in atti anche relazione psicologica dalla quale è emersa una disforia di genere (cfr. certificazioni in atti), unitamente alla relazione della specialista che ha incontestabilmente, confermato gli esiti della relazione AS.L., concludendo, pertanto, per la disforia di genere. Inoltre, sentito il ricorrente all'udienza del 05.11.2024, quest'ultimo ha confermato la serietà e ponderazione della propria scelta, all'uopo, peraltro, avanzando una richiesta di rettifica del nome che vorrebbe sostituire a quello posseduto, ovvero da “ ” a “ ”. Pt_1 Per_3
Da quanto precede emerge, dunque, non solo che l'attore presenta un disturbo di identità di genere da uomo a donna e che si trova attualmente in avanzato stadio di transizione in senso femminile, ma altresì che lo stesso non presenta disturbi psicopatologici, che da molto tempo conduce una vita al femminile e che la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria e, del tutto verosimilmente (anche per quanto potuto appurare dal confronto con la parte), definitiva. In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di a quello del sesso femminile nel quale si identifica, in quanto Pt_1 consentirebbero all'attore di completare tale percorso, risolvendo le discrepanze somatiche tutt'ora presenti.
3 Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultano provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici.
Pertanto, in ossequio alla pronuncia della Consulta, va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, giacché, all'evidenza, irragionevole, ben potendolo fare a prescindere dall'intervento giudiziale.
Occorre, invece, autorizzare, a prescindere dall'adeguamento dei propri caratteri sessuali, la rettificazione del genere e del pronome dell'attrice, da a , nata a [...] il [...] e residente Pt_1 Per_3 in San Marzano Sul Sarno (Sa) alla via G. Matteotti n. 66, di sesso femminile. Lo scrivente Collegio, infatti, aderisce all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che consente tale rettifica, anche alla luce delle acquisizioni della precedente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
“Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al
4 procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (Corte. Cost. cit.).
Nel caso di specie, pertanto, fermo restando il non luogo provvedere in merito all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica, dell'audizione della parte che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute e del benessere psico-fisico del ricorrente nelle more dell'intervento, ciò, pertanto, in attuazione del principio costituzione di cui all'art. 32.
Sulla base di quanto precede, non ravvisandosi ragioni ostative, la domanda va senz'altro accolta.
La natura del giudizio, anche per effetto dell'assenza di soccombenza, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, pur dando atto, tuttavia, dell'ammissione al gratuito patrocinio delle spese, a carico dello Stato, per la ricorrente, con documentata delibera del 26.02.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
2) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali da primari a secondari, con riguardo alla persona di , nato a [...] il Parte_1
03/05/2005 e residente in [...], di sesso maschile, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da
“MASCHILE” a “ ) e al nome (da “ ” a “ ”), Per_4 Pt_1 Per_3 con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della L. 164 del 1982 e dell'art. 31 di cui al D.lgs. n. 150/2011 3) Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo
5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
Dott. ssa Aurelia Cuomo - Presidente Dott. Simone Iannone - Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1630/2024 R.G.AC, riservato per la decisione all'udienza e vertente TRA
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SA) il 03/05/2005, rapp.to e difeso dall'Avv. SPINELLI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in calce al ricorso RICORRENTE E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 esponeva che: Parte_1
a) che in data 02.08.2022 le veniva diagnosticata “Disforia di genere in soggetto maschile”, come da certificazione/relazione asl (doc. n. 2); b) che aveva già modificato i caratteri sessuali secondari, sottoponendosi a terapia ormonale già a far data dall'ano 2022 con terapie mirate, prescritte dalla Dott.ssa e dal Prof. (doc. n. 3 cit.) Persona_1 Persona_2
c) che si era sottoposto a numerosi colloqui e visite psicologiche durante il predetto periodo (giusta relazione a.s.l. prodotta ); d) che, udito personalmente all'udienza del 05.112024, lo stesso dichiarava quanto segue: “confermo i fatti di cui al ricorso, precisando di aver intrapreso
1 la terapia ormonale e di aver partecipato alla procedura per la transizione dall'anno 2020 e la terapia ormonale da circa due anni. Desidero completare il percorso di transizione, tenuto conto del fatto che, sin da quando avevo sei/sette anni, mi sentivo femmina. Desidero, altresì, essere chiamata con il nome . Attualmente vivo una condizione di disagio, giacché non mi Per_3 riconosco nel sesso attribuitomi e, per tale motivo, sono seriamente motivata nel completare il percorso di transizione, anche tenuto conto del fatto che le persone si rivolgono a me al femminile”; d) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere femminile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi chiamare con il Pt_1 nome “ ”; Per_3
e) che non è sposata e non ha figli.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR n. 396/2000, oggi non più vigente) il Tribunale, quando risultava necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizzava con sentenza. Detta disposizione, poi, è stata sostituita dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011. Sul punto, tuttavia, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo femminile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo maschile, non sono in accordo con quelle somatiche
2 sessuali femminili (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL SALERNO del allegata al fascicolo di parte ricorrente). Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che il ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri primari sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore. Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile anche nel corso dell'udienza (v. verbale di udienza del 05.11.2024). Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge non solo che parte ricorrente ha intrapreso un serio e motivato percorso terapeutico individuale verso il riconoscimento nell'identità di genere femminile, ma anche, a tal fine, intrapreso cura ormonale al fine di adeguare i propri caratteri sessuali secondari alla propria identità femminile. Risulta, inoltre, a suggellamento del percorso individuale di , anche Pt_1 depositata in atti anche relazione psicologica dalla quale è emersa una disforia di genere (cfr. certificazioni in atti), unitamente alla relazione della specialista che ha incontestabilmente, confermato gli esiti della relazione AS.L., concludendo, pertanto, per la disforia di genere. Inoltre, sentito il ricorrente all'udienza del 05.11.2024, quest'ultimo ha confermato la serietà e ponderazione della propria scelta, all'uopo, peraltro, avanzando una richiesta di rettifica del nome che vorrebbe sostituire a quello posseduto, ovvero da “ ” a “ ”. Pt_1 Per_3
Da quanto precede emerge, dunque, non solo che l'attore presenta un disturbo di identità di genere da uomo a donna e che si trova attualmente in avanzato stadio di transizione in senso femminile, ma altresì che lo stesso non presenta disturbi psicopatologici, che da molto tempo conduce una vita al femminile e che la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria e, del tutto verosimilmente (anche per quanto potuto appurare dal confronto con la parte), definitiva. In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di a quello del sesso femminile nel quale si identifica, in quanto Pt_1 consentirebbero all'attore di completare tale percorso, risolvendo le discrepanze somatiche tutt'ora presenti.
3 Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultano provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici.
Pertanto, in ossequio alla pronuncia della Consulta, va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, giacché, all'evidenza, irragionevole, ben potendolo fare a prescindere dall'intervento giudiziale.
Occorre, invece, autorizzare, a prescindere dall'adeguamento dei propri caratteri sessuali, la rettificazione del genere e del pronome dell'attrice, da a , nata a [...] il [...] e residente Pt_1 Per_3 in San Marzano Sul Sarno (Sa) alla via G. Matteotti n. 66, di sesso femminile. Lo scrivente Collegio, infatti, aderisce all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che consente tale rettifica, anche alla luce delle acquisizioni della precedente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
“Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al
4 procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (Corte. Cost. cit.).
Nel caso di specie, pertanto, fermo restando il non luogo provvedere in merito all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica, dell'audizione della parte che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute e del benessere psico-fisico del ricorrente nelle more dell'intervento, ciò, pertanto, in attuazione del principio costituzione di cui all'art. 32.
Sulla base di quanto precede, non ravvisandosi ragioni ostative, la domanda va senz'altro accolta.
La natura del giudizio, anche per effetto dell'assenza di soccombenza, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, pur dando atto, tuttavia, dell'ammissione al gratuito patrocinio delle spese, a carico dello Stato, per la ricorrente, con documentata delibera del 26.02.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
2) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali da primari a secondari, con riguardo alla persona di , nato a [...] il Parte_1
03/05/2005 e residente in [...], di sesso maschile, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da
“MASCHILE” a “ ) e al nome (da “ ” a “ ”), Per_4 Pt_1 Per_3 con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della L. 164 del 1982 e dell'art. 31 di cui al D.lgs. n. 150/2011 3) Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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