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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15311/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Antonino Ranieri, nei confronti del – rappresentato Controparte_1 ex lege dall'avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
oggetto: riconoscimento dello status di apolide.
in fatto e in diritto
ha esposto di essere nata a [...] il [...] da genitori cittadini Parte_1
della ex Repubblica Federale di Jugoslavia, di aver sempre vissuto in Italia con domicilio prevalente a Roma, di non aver mai fatto ritorno nel suo paese di origine, la Bosnia ed Erzegovina. Ha precisato che la sorella e il fratello sono stati riconosciuti apolidi dal Tribunale di Roma e Per_1 CP_2
ha allegato la certificazione dalla quale si evince l'assenza di iscrizione nei registri della Bosnia ed
Erzegovina. La ricorrente ha quindi domandato il riconoscimento dello status di apolide.
Si è costituito il osservando in primo luogo che con ordinanza del 22 novembre 2022 il CP_1
Tribunale di Cagliari, n.r.g. 5475/2022 ha rigettato sia la domanda di cittadinanza italiana, sia la domanda di apolidia della ricorrente precisando che quest'ultima non ha aggiunto alcun elemento fattuale che non sia stato già valutato dal Tribunale di Cagliari. Ancora, il Ministero dell'interno nel precisare di non voler contestare nel merito la domanda della ricorrente, ha rilevato che “Dagli approfondimenti istruttori effettuati sull'istanza del 31 luglio 2009 (all.2) di apolidia (K7A 31041) presentata dalla madre della ricorrente, la Sig.ra era stata in possesso di un Parte_2
passaporto ND143498 (all.2, pag. 21) bosniaco, il cui smarrimento non è una condizione di apolidia.
Tutte le circostanze di fatto esposte nel ricorso risultano documentate.” Alla luce di tale osservazione ha ritenuto sussistente un legame della ricorrente con Stati stranieri e in particolare con la Bosnia, per il tramite della madre e ha quindi suggerito al Tribunale, di disporre “l'integrazione della domanda attorea con le competenti Autorità straniere.”
Da ultimo il ha osservato che innanzi al Tribunale di Alghero la ricorrente ha dichiarato di CP_1
essere residente in [...], mentre nel presente giudizio ha dichiarato la città di Roma quale luogo di prevalente domicilio. Di conseguenze, il ha suggerito al “Tribunale adito di disporre CP_1
l'integrazione istruttoria della domanda attorea anche in riferimento a tale profilo.”
*****
In via preliminare, occorre dare atto che l'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale, occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art. 10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del
28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno
Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993
n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass., sez. un., n. 28873 del 2008). La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può Controparte_1 certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato …”) e che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento della condizione di apolide (v. Cass., n. Controparte_1
28873 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino
(prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento dello status di apolide non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello Stato presso il quale inoltra l'istanza e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.
Orbene, come osservato dal , la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova che riveli CP_1
uno specifico legame con lo Stato della Bosnia Erzegovina;
questi neppure indica il nominativo dei suoi genitori, limitandosi ad allegare genericamente che entrambi avrebbero perduto la cittadinanza della Federazione socialista Jugoslava e che avrebbero lasciato la Bosnia prima del 1992.
Nessun valore probatorio può riconoscersi alla dichiarazione della “non iscrizione nei registri dei cittadini della Bosna ed Erzegovina”, dal momento che, comunque, è irrisolto il tema della esistenza di un elemento di collegamento del richiedente con l'autorità interpellata e con il rispettivo Stato di riferimento.
Va osservato infine che i poteri officiosi di cui il giudice dispone in questa materia, non elidono l'onere della parte ricorrente di circostanziare adeguatamente tutti gli elementi di fatto che possono contribuire all'accertamento del diritto vantato, e prima di tutto di evidenziare gli elementi di collegamento del richiedente con uno o più stati al fine di verificare se nel suo caso sia effettivamente preclusa la possibilità di ottenere la cittadinanza di quegli stati;
dunque uno standard probatorio minimo, sul quale possa poi intervenire il giudice nell'esercizio dei propri poteri di ufficio, richiede quantomeno che siano indicati il nome ed il luogo di nascita degli ascendenti (o almeno uno di essi),
e possibilmente l'epoca del loro allontanamento dal luogo di origine, onde consentire al giudice di verificare se la legislazione vigente in detti paesi consente o meno nel caso concreto l'acquisto della relativa cittadinanza, accertamento che non può essere svolto nel radicale difetto di allegazione e prova dei dati storici di partenza dell'indagine.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Il grave difetto di allegazione e di elementi di prova rivela la manifesta infondatezza della domanda e giustifica la revoca al ricorrente del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- revoca l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
- condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Antonino Ranieri, nei confronti del – rappresentato Controparte_1 ex lege dall'avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
oggetto: riconoscimento dello status di apolide.
in fatto e in diritto
ha esposto di essere nata a [...] il [...] da genitori cittadini Parte_1
della ex Repubblica Federale di Jugoslavia, di aver sempre vissuto in Italia con domicilio prevalente a Roma, di non aver mai fatto ritorno nel suo paese di origine, la Bosnia ed Erzegovina. Ha precisato che la sorella e il fratello sono stati riconosciuti apolidi dal Tribunale di Roma e Per_1 CP_2
ha allegato la certificazione dalla quale si evince l'assenza di iscrizione nei registri della Bosnia ed
Erzegovina. La ricorrente ha quindi domandato il riconoscimento dello status di apolide.
Si è costituito il osservando in primo luogo che con ordinanza del 22 novembre 2022 il CP_1
Tribunale di Cagliari, n.r.g. 5475/2022 ha rigettato sia la domanda di cittadinanza italiana, sia la domanda di apolidia della ricorrente precisando che quest'ultima non ha aggiunto alcun elemento fattuale che non sia stato già valutato dal Tribunale di Cagliari. Ancora, il Ministero dell'interno nel precisare di non voler contestare nel merito la domanda della ricorrente, ha rilevato che “Dagli approfondimenti istruttori effettuati sull'istanza del 31 luglio 2009 (all.2) di apolidia (K7A 31041) presentata dalla madre della ricorrente, la Sig.ra era stata in possesso di un Parte_2
passaporto ND143498 (all.2, pag. 21) bosniaco, il cui smarrimento non è una condizione di apolidia.
Tutte le circostanze di fatto esposte nel ricorso risultano documentate.” Alla luce di tale osservazione ha ritenuto sussistente un legame della ricorrente con Stati stranieri e in particolare con la Bosnia, per il tramite della madre e ha quindi suggerito al Tribunale, di disporre “l'integrazione della domanda attorea con le competenti Autorità straniere.”
Da ultimo il ha osservato che innanzi al Tribunale di Alghero la ricorrente ha dichiarato di CP_1
essere residente in [...], mentre nel presente giudizio ha dichiarato la città di Roma quale luogo di prevalente domicilio. Di conseguenze, il ha suggerito al “Tribunale adito di disporre CP_1
l'integrazione istruttoria della domanda attorea anche in riferimento a tale profilo.”
*****
In via preliminare, occorre dare atto che l'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale, occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art. 10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del
28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno
Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993
n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass., sez. un., n. 28873 del 2008). La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può Controparte_1 certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato …”) e che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento della condizione di apolide (v. Cass., n. Controparte_1
28873 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino
(prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento dello status di apolide non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello Stato presso il quale inoltra l'istanza e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.
Orbene, come osservato dal , la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova che riveli CP_1
uno specifico legame con lo Stato della Bosnia Erzegovina;
questi neppure indica il nominativo dei suoi genitori, limitandosi ad allegare genericamente che entrambi avrebbero perduto la cittadinanza della Federazione socialista Jugoslava e che avrebbero lasciato la Bosnia prima del 1992.
Nessun valore probatorio può riconoscersi alla dichiarazione della “non iscrizione nei registri dei cittadini della Bosna ed Erzegovina”, dal momento che, comunque, è irrisolto il tema della esistenza di un elemento di collegamento del richiedente con l'autorità interpellata e con il rispettivo Stato di riferimento.
Va osservato infine che i poteri officiosi di cui il giudice dispone in questa materia, non elidono l'onere della parte ricorrente di circostanziare adeguatamente tutti gli elementi di fatto che possono contribuire all'accertamento del diritto vantato, e prima di tutto di evidenziare gli elementi di collegamento del richiedente con uno o più stati al fine di verificare se nel suo caso sia effettivamente preclusa la possibilità di ottenere la cittadinanza di quegli stati;
dunque uno standard probatorio minimo, sul quale possa poi intervenire il giudice nell'esercizio dei propri poteri di ufficio, richiede quantomeno che siano indicati il nome ed il luogo di nascita degli ascendenti (o almeno uno di essi),
e possibilmente l'epoca del loro allontanamento dal luogo di origine, onde consentire al giudice di verificare se la legislazione vigente in detti paesi consente o meno nel caso concreto l'acquisto della relativa cittadinanza, accertamento che non può essere svolto nel radicale difetto di allegazione e prova dei dati storici di partenza dell'indagine.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Il grave difetto di allegazione e di elementi di prova rivela la manifesta infondatezza della domanda e giustifica la revoca al ricorrente del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- revoca l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
- condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2025
Il giudice
Corrado Bile