Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1045 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Giuseppe Peluso) Parte_1
appellante
E
CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Infortunio sul lavoro.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO e DIRITTO
1. Il tribunale di Crotone, adito con ricorso del 26.5.20222 da Parte_1
ha quantificato nella misura del 12% il danno biologico causatogli dall'infortunio sul lavoro che ha patito il 17.9.2021 e ha quindi condannato l' ad erogargli il CP_1
corrispondente indennizzo, oltre ad accessori di legge e ad un terzo delle spese di lite.
2. L'assicurato ha appellato la sentenza.
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4. Il Collegio l'ha invitato alla discussione e ha deciso come da dispositivo, dichiarando improcedibile l'impugnazione.
5. La disamina del gravame è infatti preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante (al quale erano stati ritualmente notificati sia il decreto di fissazione d'udienza, in data 29.13.2023, sia il successivo decreto di differimento, in data 22.7.2024) non ha documentato di aver notificato a controparte l'atto di appello.
6. La notifica dell'appello non risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
E lo stesso appellante, che in udienza ha chiesto termine per poterla eseguire, ne ha ammesso la mancanza.
7. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e Cass. 6159/2018:
“Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)1.
8. Attesa la mancata costituzione dell'appellato e in considerazione del difetto di prova che ricorso e il decreto di fissazione d'udienza gli siano stati notificati, il giudice non può rinviare la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, c. 2, c.p.c. o assegnare nuovo termine per la rinotifica, ma deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 385/1988, n. 17368/2018, n. 27079/2020).
Pag. 2 di 3 9. La relativa declaratoria va pronunciata con sentenza2.
10. Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
11. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 05/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 716/2023, pubblicata in data 26/09/2023 così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 20/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. anche Cass. 8595/2017: “Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione”. Cfr. in motivazione: “la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227)". 2 Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2,
c.p.c.”.