Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5047 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 26311 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) Parte_3 C.F._3 tutti e tre col procuratore domiciliatario avv. PINO CARMELO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazi arare il diritto degli attori e Parte_3 Parte_1
ad essere risarciti dalla con e Parte_2 CP_1 società compiuto l'esecuzione forzata (incau to) senza la normale prudenza, in danno di soggetti estranei alla procedura e per aver successivamente omesso di rimediarvi tempestivamente, nonostante le varie segnalazioni, reclami ed iniziative degli odierni attori, nonché per le ulteriori motivazioni di cui alla p el presente atto.
2) Per l'effetto condannare la stessa convenuta a corrispondere agli stessi a Controparte_3 titolo risarcitorio la somma di € 25.000,00 cias pagamento di quelle somme maggiori o minori che saranno determinate in corso di causa, oltre a quanto dovuto per danno morale, interessi, rivalutazione monetaria e ad ogni altra somma comunque dovuta, a qualsiasi titolo o ragione.
3) Condannare la stessa convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari del Controparte_3 presente giudizio, oltre IVA e CPA , da distrarre in favore dello scrivente procuratore che rende le dichiarazioni di legge.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 26311 / 2024 - pag. 1
La convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 In via principale: - rigettare tutte le domande formulate da controparte, … - accert concorso colposo ex art. 1227, primo e secondo comma, c.c. delle controparti nella causazione del danno ...”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 19.6.2024, i tre attori esponevano che:
• la soc. con procedimento iscritto a ruolo il 19.6.1993 aveva iniziato CP_1 un'esecuzione immobiliare nei confronti di e CP_4 Persona_1 cioè dei genitori degli odierni attori e in quella procedura erano state aggredite in particolare due porzioni di fabbricato in Milazzo, costituenti due distinti lotti;
• la debitrice esecutata era deceduta il 6.2.2006; CP_4
• il giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita con provvedimento del 21.2.2006;
• nel 2011 uno dei due suddetti lotti era stato aggiudicato a , cui era Parte_1 stato trasferito con decreto 1.7.2011;
• nel 2011 il secondo lotto era stato aggiudicato a;
Controparte_5
• era deceduto il 28.2.2013; Persona_1
• “i beni oggetto della esecuzione erano stati tutti validamente trasferiti (si allega atto di pignoramento con la indicazione dei beni aggrediti). E conclusa e definita ritenevano detta procedura anche gli odierni esponenti”;
• nel 2020, dopo una visura presso l'Agenzia delle Entrate, gli odierni attori avevano appreso che sul primo dei due lotti “risultava trascritto in rinnovazione un pignoramento ad opera della a carico, appunto, dei sopra intestati esponenti”; CP_1
• nel luglio 2020, infatti, “nell'ambito di un proprio progetto di Parte_3 imprenditoria giovanile, stava per acquistare un immobile (appartamento)… con garanzia CONSAP del 'fondo pensione CCRVE ex SICILCASSA'” ma non aveva potuto acquistare tale immobile né avviare il progetto imprenditoriale “perché l'Istituto di credito riferiva di non poter erogare il mutuo in quanto tutti gli eredi risultavano iscritti al CRIF, tra l'altro insieme al genitore deceduto … Dalla visura eseguita emergeva difatti la trascrizione - a carico dell'attore delle sorelle e persino del padre- di un “atto Parte_3 esecutivo o cautelare n 22222/17634 del 27/08/2013 a rinnovo del precedente 21206/18040 del 31/08/1993 in danno dei sigg.ri e , CP_4 Persona_1 registrato presso la conservatoria di Messina da parte del Banco di Sicilia/UniCredit di Messina”, rinnovo avvenuto il 27.8.2013 ossia “molto dopo i decreti di trasferimento del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 26311 / 2024 - pag. 2 luglio 2011 … anche nei confronti degli esponenti, i quali sono ed erano assolutamente estranei alla procedura”;
• “la creditrice procedente è incorsa, colpevolmente ed in maniera inescusabile, in una errata applicazione del disposto di cui all'art. 2668 bis cod. civ.”, posto che i tre odierni attori non avevano mai accettato l'eredità (dei genitori) e nondimeno continuavano a
“essere illegittimamente qualificati quale eredi dei debitori”;
• i tre fratelli vevano tentato di risolvere bonariamente la questione in tutte le Parte_1 sedi, chiedendo invano alla società convenuta di attivarsi per cancellare ogni trascrizione e formalità;
• “la responsabilità del convenuto istituto di credito è palese ed incontrovertibile”, anzitutto perché gli attori “non hanno mai rivestito la qualità di eredi” di e CP_4 Per_1
[...]
• inoltre era infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della (la CP_1 quale sostiene come la soc. fosse all'epoca titolare dei crediti in discorso) poiché Pt_4 la stessa ammette che “la trascrizione del pignoramento, avvenuta nel 2013, è CP_1 stata eseguita dal Legale incaricato da (oggi Controparte_6
” sicché confessa “la piena legittimazione della oggi correttamente Pt_4 CP_1 convenuta in giudizio”;
• vedersi iscritti in una banca dati come cattivi pagatori “costituisce una macchia gravissima che (soprattutto in una società altamente informatizzata come quella odierna), può precludere l'accesso anche a forme di microcredito, oltre a costituire di per sé grave lesione alla propria immagine”;
• gli attori, a causa dell'impossibilità di offrire garanzie, avevano visto ostacolato l'avvio di
“alcuni progetti di imprenditoria mediante accesso al credito (vedasi allegati)”;
• considerato che gli attori erano “tutti in giovane età e pieni di iniziative”, nonché visto
“l'aumento del costo del denaro che negli ultimi anni è considervolmente aumentato, complicando le condizioni di accesso al credito” appariva “congruo formulare una richiesta risarcitoria nella misura non inferiore ad € 25.000,00 pro capite”,
• secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, e in particolare Cass. 25478/2021 “nel caso di esecuzione pignoratizia avviata sulla base del titolo decaduto”, sussistevano i presupposti per condannare la convenuta ex a. 96 cpc . La parte attrice pertanto concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare il diritto degli attori e ad essere risarciti dalla Parte_3 Parte_1 Parte_2 convenuta società o da Chi per legge tenuto, per avere essa società compiuto CP_1
l'esecuzione forzata (incauto pignoramento) senza la normale prudenza, in danno di soggetti estranei alla procedura e per aver successivamente omesso di rimediarvi tempestivamente, nonostante le varie segnalazioni, reclami ed iniziative degli odierni attori, nonché per le ulteriori motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto. 2) Per l'effetto condannare la stessa convenuta a corrispondere agli stessi a titolo risarcitorio la somma di € Controparte_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 26311 / 2024 - pag. 3 25.000,00 ciascuno , ovvero al pagamento di quelle somme maggiori o minori che saranno determinate in corso di causa, oltre a quanto dovuto per danno morale, interessi, rivalutazione monetaria e ad ogni altra somma comunque dovuta, a qualsiasi titolo o ragione. 3) Condannare la stessa convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente Controparte_3 giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dello scrivente procuratore che rende le dichiarazioni di legge. 4) Condannare la stessa convenuta ex art. 96 Controparte_3
c.p.c, al risarcimento della ulteriore somma in favore degli stessi attori nella misura che il Giudice riterrà equa, per avere tenuto un comportamento improntato alla colpa grave ed alla temerarietà”.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata 4.11.2024 osservando che:
• la soc. era priva di legittimazione passiva, poiché già nel procedimento Controparte_1 incardinato dal solo innanzi all'arbitro bancario e finanziario (ABF) di Parte_3
Palermo, concluso con pronuncia di rigetto (per difetto di legittimazione attiva, NdE), la aveva chiarito che in pendenza della procedura esecutiva, “con atto di Controparte_1 cessione in blocco del 2008 [aveva] ceduto il credito vantato nei confronti dei debitori esecutati ad Aspra Finance S.p.A., poi fusa per incorporazione in Controparte_6
(oggi Conseguentemente, la rinnovazione della
[...] Controparte_7 iscrizione pregiudizievole [era] stata richiesta in data 27.08.2013 da
[...]
(oggi , che, diversamente da quanto presume Controparte_8 CP_7 controparte, è soggetto giuridico differente rispetto ad;
Controparte_1
• “la rinnovazione si è resa necessaria a causa del perdurare della pendenza della procedura esecutiva immobiliare, estinta solo nel febbraio del 2014”;
• la cessionaria “nel pieno esercizio di un proprio diritto ed al solo fine di meglio tutelare la propria posizione creditoria, ha richiesto e ottenuto dalla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la rinnovazione dell'iscrizione identificata ai nn. 21206/18040 del 31.08.1993”;
• in ogni caso, quali aggiudicatari dei beni pignorati gli attori “avrebbero potuto (ed anzi dovuto) presentare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari i due decreti emessi dal G.E. ottenendo la cancellazione”;
• contestava comunque anche nel merito la domanda, osservando intanto che uno dei due lotti era stato aggiudicato all'attrice odierna , mentre il secondo era Parte_1 stato aggiudicato a che non compare tra le controparti del Controparte_5 presente giudizio né si comprende in che rapporti sia con gli odierni attori” e sottolineando che “con i due decreti di trasferimento del 06.07.2011… il Giudice ha ordinato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina di procedere alla
“cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli” e, nel dettaglio, alla cancellazione del pignoramento trascritto il 31.08.1993 (nn. 21206/18040 in favore del Controparte_9
poi fusa per incorporazione in;
[...] Controparte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 26311 / 2024 - pag. 4 • con sentenza n. 6789 del 14.3.2024 la Corte di cassazione aveva stabilito che, in mancanza di diversa disposizione di legge, “chiunque [abbia] interesse all'eliminazione del vincolo
[può richiedere la cancellazione] semplicemente presentando l'ordinanza de qua al Conservatore dei registri immobiliari” dal che discende che, nel caso qui esaminato,
“l'interesse alla cancellazione della nota di trascrizione pregiudizievole fosse delle aggiudicatarie sig.re e ” alle quali aggiudicatarie soltanto, dunque, Parte_1 CP_5 andava imputato di non essersi attivate per ottenere la “cancellazione della trascrizione del 31.08.1993 da parte della Conservatoria competente, costituisce causa sufficiente di per sé alla verificazione del danno di cui in questa sede le controparti pretendono il risarcimento” e ciò anche ai sensi dell'a. 1227 comma 1 e 2 cc, “essendo innegabile la totale responsabilità delle sig.re nella causazione del danno o, quantomeno, il Parte_1 concorso delle medesime nella causazione del danno lamentato”;
• mancava comunque la prova del danno e del nesso causale, poiché le richieste di finanziamento (nessuna delle quali, oltre tutto, riguardava ) erano Parte_1 state rifiutate non già per la presenza della rinnovazione del pignoramento bensì per la complessiva valutazione del merito creditizio “eseguita sulla base di tutte le informazioni fornite dal richiedente, comprendenti, a titolo esemplificativo la capacità reddituale del medesimo (cfr. richiesta di finanziamento ”, compresi posizione e anzianità Pt_5 lavorativa, l'importo del reddito e la relativa capienza rispetto agli impegni di spesa complessivamente assunti. La convenuta quindi concludeva chiedendo: “In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di In via principale: - rigettare tutte le Controparte_1 domande formulate da controparte, … - accertare e dichiarare il concorso colposo ex art. 1227, primo e secondo comma, c.c. delle controparti nella causazione del danno ...”
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 20.3.2025, non essendovi richieste istruttorie veniva disposto rinvio per la discussione orale. All'udienza del 12.6.2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc. Il giudice pertanto pronuncia ora questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, che nega di essere legittimata passiva rispetto all'azione proposta.
Infatti, col doc. 2 la convenuta ha ritualmente e adeguatamente documentato che, mentre era in corso la procedura esecutiva in questione relativa al credito di lire 1.908.484.787 (oltre accessori, interessi, spese e competenze come emerge dall'atto di pignoramento prodotto dagli stessi attori)
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 26311 / 2024 - pag. 5 vantato nei confronti dei genitori degli odierni attori, essa aveva ceduto quel medesimo credito, in blocco con altri, alla soc. ASPRA FINANCE S.p.A., come dimostra la Gazzetta ufficiale 11.12.2008, foglio delle inserzioni 146, qui prodotta appunto sub doc. 2.
La convenuta allega inoltre la circostanza specifica che tale cessionaria ASPRA FINANCE SPA fu poi fusa per incorporazione nella soc. (oggi Controparte_6 divenuta . Gli attori, che non hanno depositato la prima memoria, non hanno CP_7 specificamente contestato la fusione per incorporazione né la successiva trasformazione, sicché le circostanze si hanno ora per provate ex a. 115/1 cpc. D'altro canto, gli attori non hanno neppure allegato che, dopo tale cessione in blocco, la convenuta attuale sia mai ridivenuta titolare dei crediti in discorso.
Alla luce di tali elementi, considerato che già prima dell'aggiudicazione dei due lotti (avvenuta nel 2011) creditrice procedente non era più la (diversa) società oggi convenuta in giudizio, bensì la predetta cessionaria, appare allora del tutto evidente la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rimanendo in ciò assorbita ogni altra questione.
Peraltro, gli attori stessi mostrano qualche perplessità circa il soggetto responsabile, laddove il tenore testuale delle loro conclusioni evidenzia che essi non nutrono certezze su chi sia tenuto a risarcirli (sempre che loro spetti un risarcimento): nelle conclusioni, infatti, gli attori chiedono di
<< essere risarciti dalla convenuta società o da Chi per legge tenuto >>, CP_1 trascurando così che spetta a loro (e non certo al tribunale) l'onere anzitutto di individuare quale sia il soggetto giuridico (o i soggetti giuridici) nei cui confronti è rivolta la domanda, e nei cui confronti dev'essere perciò regolarmente instaurato il contraddittorio.
La domanda proposta dagli attori contro la cioè contro il soggetto che già aveva CP_1 ceduto il controverso credito (ben prima dell'aggiudicazione, dopo la quale soltanto sarebbe potuta intervenire la cancellazione delle formalità dell'omissione della quale si dolgono qui gli attori) dev'essere perciò respinta, posto che il cessionario è innegabilmente soggetto distinto e diverso dall'odierna convenuta.
Quanto all'argomentazione svolta dagli attori anche in sede di discussione orale, secondo cui “la banca convenuta è la stessa società che si è occupata della cancellazione della trascrizione e comunque fa parte del medesimo gruppo” è sufficiente ricordare (oltre a notare l'irresolubile genericità dell'allegazione circa l'essersi “occupata della cancellazione della trascrizione”) che ai fini della legittimazione passiva è irrilevante l'appartenenza al medesimo gruppo societario sia della convenuta sia della società che era cessionaria del credito nel momento in cui, secondo gli attori, si sarebbe dovuta richiedere la cancellazione della trascrizione. A tutto concedere, invero, l'appartenenza al medesimo gruppo societario potrebbe essere valutata
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 26311 / 2024 - pag. 6 positivamente per gli attori soltanto se si fosse in presenza di una holding di tipo personale (che nella specie non pare davvero ravvisabile) nella quale cioè una persona fisica (a capo di più società di capitali come titolare di quote o partecipazioni azionarie) svolgesse professionalmente e con stabile organizzazione le attività di indirizzo, di controllo e di coordinamento delle stesse società, senza limitarsi al semplice esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio (come si ricava da Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 25275 del 29/11/2006).
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e pertanto respinge la domanda proposta dagli attori , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
nei confronti della convenuta soc.
[...] Controparte_1
(2) condanna gli attori in solido a rifondere le spese di lite della convenuta, liquidate in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 20 giugno 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 26311 / 2024 - pag. 7