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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/06/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9572 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9572/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LARICCHIA VITANTONIO Parte_1 Opponente
nei confronti di (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 i procuratori dott. CAMPANELLI MICHELE e ALBEROTANZA ANGELA Opposto
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
*** 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 22.07.2024, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza
- ingiunzione n. 29104, prot. del 10/5/2024, n. 28416, notificata in data 08.07.2024, con la quale Con l (già di , basandosi sugli accertamenti di cui Controparte_1 CP_2 al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. prot. 22629 del 30/3/2021, gli aveva ingiunto, quale legale rappresentante della società (dichiarata fallita), il pagamento della Controparte_4 complessiva somma di € 14.720,15, a titolo di sanzione amministrativa, per avere impiegato come lavoratrice subordinata la sig.ra , dal 16.09.2019 al 31.12.2019, per complessivi 73 Parte_2 giorni lavorativi senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro (art. 3, comma 3 del D.L. 12/2002, conv. con mod. in legge 23 aprile 2002, n. 73 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 145/2013, conv. Con modificazioni dalla L. 9/2014); altresì, per avere infedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nell'anno 2019, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, un orario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivamente svolto dal lavoratore nel periodo dal 01.11.2019 al 30.11.2019, in violazione dell'art. 39, Parte_3 commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008 a seguito DM del 9.7.2008, pubblicato in G.U. del 18.8.2008.
A sostegno della domanda, l'istante, senza contestare la verificazione dei fatti storici posti a fondamento degli addebiti, né negare che i sopra indicati soggetti avessero effettivamente prestato nel corrispondente periodo attività lavorativa in difetto di qualsivoglia preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza -ingiunzione sul presupposto dell'”autonomia patrimoniale perfetta” propria delle società di capitali, quale risultava essere la (successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari Controparte_4 del 20.01.2020), di talché “l'amministratore non risponde con il proprio patrimonio, ma soltanto con il capitale sociale” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Al riguardo, evidenziava in particolare che “entrambi i lavoratori, nelle circostanze di tempo e di luogo testé indicate, erano alle dipendenze della con la capacità Controparte_4 patrimoniale perfetta della stessa concepita come tale (perciò chiamasi a responsabilità limitata)” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Altresì, l'istante eccepiva l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato in quanto “eseguita alla persona fisica, cioè al sig. , e non alla società fallita ovvero al suo curatore Parte_1 fallimentare” (cfr. pag. 2 del ricorso). Chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' (già che Controparte_1 CP_5 difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È noto come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 5277/07).
2 In ordine, poi, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i Controparte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Nel merito, va rilevato come dall'esame della documentazione in atti - verbale di primo accesso del 26.10.2020 da parte degli ispettori del lavoro presso società accertamento poi Controparte_4 confluito nel “Verbale unico di accertamento” n. prot. 22629 del 30/3/2021 e relativi allegati - si Con evinca che il personale ispettivo dell' di - in occasione dei controlli operati a carico della CP_2 società opponente - abbia provveduto all'ascolto dei lavoratori sigg.ri e Parte_3 Parte_2
in data 30.11.2020, raccogliendone le dichiarazioni nell'allegato processo verbale,
[...] debitamente sottoscritto dai verbalizzanti e dai dichiaranti.
Dalla documentazione acquisita, dalle dichiarazioni raccolte e dall'insieme degli accertamenti effettuati, gli ispettori rilevavano essere “emerso che la ditta nel periodo da Controparte_4 settembre 2019 a dicembre 2019, ha commesso le seguenti irregolarità distinte per singolo lavoratore:
• Per il lavoratore assunto dal 01.07.2019 con un contratto di lavoro a tempo Parte_3 indeterminato part-time a 20 ore settimanali, operaio generico 6° livello CCNL commercio, lo stesso ha svolto, nel periodo dl 1.11.2019 al 30.11.2019 con l'orario settimanale di 40 ore lavorative ripartite su 6 giorni settimanali (8 h giornaliere): il tutto per differenza, per un totale di 80 ore di lavoro supplementare non registrate nelle scritture obbligatorie e per una retribuzione non corrisposta pari a 923,1192 euro al lordo delle ritenute previste e non denunciata come imponibile previdenziale;
Stante quanto sopra, considerata la differenza qualitativa e quantitativa della prestazione lavorativa registrata nel LUL, anche ai sensi della circolare n.26 del 2015, è stata CP_6 accertata la violazione dell'articolo 39, commi 1,2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N.112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n.133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n.151. – Infedeli registrazioni- Ipotesi base;
• Per la lavoratrice la stessa ha svolto attività lavorative dal 16.09.2019 al Parte_2
31.12.2019 per 5,30 h al giorno per 5 giorni settimanali per un totale di 73 giorni di lavoro (rispettivamente 11 a settembre 2019, 23 a ottobre 2019, 21 a novembre 2019 e 18 a dicembre 2019) senza una regolare assunzione;
nello specifico la ditta ha occupato Controparte_4 senza la preventiva comunicazione di assunzione, la lavoratrice con la Parte_2 mansione di impiegata 5° livello CCNL commercio presso la sede operativa di Altamura Via
3 Della Paglia per un totale di 73 giornate di lavoro.” (cfr. Verbale unico di accertamento n. prot. 22629 del 30/3/2021).
Gli addebiti risultano corroborati dalla documentazione prodotta dalla parte resistente.
Si rileva, al riguardo, che l'opponente non ha minimamente contestato, nemmeno genericamente, l'effettiva verificazione delle condotte descritte nella ordinanza-ingiunzione opposta, né la loro riconducibilità alle norme indicate nel provvedimento.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che correttamente l'autorità procedente abbia ascritto alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 3 D.L. 12/2002, conv. legge 73/2002, modif. art. 4 legge 183/2010, per aver omesso di inviare - entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro - la comunicazione di assunzione del lavoratore di cui al verbale, così come la sottoscrizione dei contratti di lavoro dei dipendenti ascoltati in sede di accesso ispettivo.
Com'è noto, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (art. 1, comma 1180, L. 296/2006).
Nel caso di specie, è incontestato non essere stata effettuata tale comunicazione di inizio dei rapporti lavorativi nel termine di legge, e cioè 24 ore prima della data del 16.09.2019.
Non costituisce circostanza esimente l'avere eventualmente provveduto a regolarizzare i rapporti il giorno stesso dell'accesso ispettivo, imponendo la normativa vigente l'assolvimento di tale onere almeno il giorno antecedente l'inizio della prestazione lavorativa;
in difetto, consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la comunicazione sia effettuata contestualmente all'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria.
Lo scopo dunque della sanzione è di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
finalità tutt'altro che punitiva in senso penalistico, avendo quale obiettivo principale la tutela del lavoro e dei lavoratori, impedendo il loro impiego in assenza delle garanzie di legge, non soltanto previdenziali, ma anche retributive, di salvaguardia del posto di lavoro e assistenziali una volta perso il posto di lavoro, garanzie tutte derivanti dalla regolare assicurazione;
quindi uno scopo più sociale che punitivo.
Dall'esame degli atti di causa, come anticipato, non vi è in atti prova che il datore di lavoro abbia curato l'inoltro, il giorno precedente all'assunzione, della comunicazione prevista dall'ultimo inciso del predetto comma 2-bis, per mera completezza d'analisi non appare ultroneo osservare come non possa negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova: a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Non risulta che l'odierna parte opponente abbia provveduto a tale incombenza il giorno antecedente l'accesso ispettivo del 16.09.2019, così contravvenendo al chiaro disposto della menzionata
4 disposizione di legge che fissa al “giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti” il termine ultimo per l'invio della prescritta comunicazione.
Del pari, il contenuto del processo verbale delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal lavoratore in data 30.11.2020, circa l'orario di lavoro effettivamente osservato dal medesimo Parte_3 dipendente (“circa 10 ore giornaliere”) nel periodo in contestazione, corrobora l'ulteriore addebito ascritto alla parte opponente.
Da tutto quanto sopra, in conclusione, l'amministrazione resistente ha fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, avente ad oggetto la violazione dell'art. 3 del d.l. 22.2.2002 n. 12, per avere l'opponente occupato alle proprie dipendenze i lavoratori indicati in verbale, non risultanti nelle scritture o in altra documentazione obbligatoria;
nonché la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008 a seguito DM del 9.7.2008, pubblicato in G.U. del 18.8.2008, per avere infedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nell'anno 2019, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, unorario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivamente svolto dal lavoratore nel periodo dal 01.11.2019 al Parte_3 30.11.2019, circostanza rimasta del tutto priva di qualsivoglia contestazione.
In definitiva, nella specie il coacervo istruttorio già acquisito risulta fondato su emergenze probatorie rappresentate dagli esiti delle verifiche ispettive come sopra sunteggiate che, all'evidenza, in mancanza di alcuna querela di falso - necessaria, come visto, anche in relazione ad eventuali errori od omissioni di natura percettiva - hanno reso sostanzialmente superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, anche ai sensi dell'art. 421 cpc. (non essendo residuati dubbi tali da rendere indispensabile l'approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo: cfr. Cass. Lav. 5 novembre 2012 n° 18924; Cass. Lav. 5 febbraio 2007 n° 2379).
Va, poi, disatteso il motivo di opposizione secondo cui nessuna violazione amministrativa poteva essere contestata all'opponente, in quanto “entrambi i lavoratori, nelle circostanze di tempo e di luogo testé indicate, erano alle dipendenze della con la capacità Controparte_4 patrimoniale perfetta della stessa concepita come tale (perciò chiamasi a responsabilità limitata)” (cfr. pag. 2 del ricorso), sul presupposto - per vero, impropriamente invocato nella presente fattispecie
- dell'”autonomia patrimoniale perfetta” propria delle società di capitali, quale risultava essere la
[...] (successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari del Controparte_4
20.01.2020). In proposito, si osserva che, com'è noto, in tema di violazioni amministrative, l'art. 6, co. 3, della legge n. 689 del 1981, per il caso, che qui interessa, delle persone giuridiche o degli enti privi di personalità giuridica, stabilisce che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.
In altri termini, “autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6 comma terzo della legge n. 689 del 1981” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9830 del 03/10/1998, nonché, in senso conforme, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11237 del 07/10/1999 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7741 27/05/2002).
5 Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte ha da tempo ritenuto che, “a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Ne consegue che la responsabilità del singolo socio di una società di persone non può discendere dalla sua mera qualità di socio (salva la responsabilità dei soci per le obbligazioni della società, anche inerenti a sanzioni amministrative, e salva la responsabilità configurabile a carico di ogni socio nelle società in nome collettivo irregolari per le violazioni amministrative integrate da un'omissione, in considerazione dell'obbligo di amministrazione che in tale genere di società in linea di principio grava su ogni socio in base all'art. 2297 cod. civ.), e la medesima responsabilità non può affermarsi in una società in nome collettivo regolare nei confronti dei soci non amministratori neanche in base alla ristretta dimensione della società e ad una conseguente presunzione di loro conoscenza dell'attività sociale. Infatti il ricorso ad una simile presunzione costituirebbe violazione del principio richiedente l'accertamento della effettiva riferibilità dell'azione od omissione alla singola persona fisica e, d'altra parte, l'eventuale contingente conoscenza che i soci non amministratori avessero dell'inadempimento del socio obbligato sarebbe irrilevante, non potendo integrare una loro responsabilità per concorso, a norma dell'art. 5 legge n. 689/1981, in assenza in capo a loro di poteri e obblighi di amministrazione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10518 del 25/10/1997).
Ancora, è stato precisato che “in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177 del 11/01/1999
…). E ancora, nella disciplina delle infrazioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzione solo in base a tale qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, con l'eventuale responsabilità solidale della società, a norma della citata L., art. 6 (Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 29/11/1989 …).” (cfr. Cassazione Civile, sez. II, Ordinanza 28/11/2018, n. 30766). In termini generali, per meracompletezza espositiva, con riferimento, poi, alla applicabilità della sanzione ai soci di società di persone, è stato affermato il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (v. Sez. 2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011 … ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21041 del 2013; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6068 del 2018” (cfr. Cassazione Civile, sez. II, Ordinanza 28/11/2018, n. 30766).
Ancora, mette conto richiamare le seguenti argomentazioni: “…, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981,
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Tale norma, come precisato dalla suprema corte (tra le altre, Cass. N. 13610/2007)
“pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde
6 nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Corte di Appello di Milano n. 1784/2016 del 20/4/2016).
Orbene, nella specie, è incontestato e, in ogni caso, risulta dal verbale ispettivo, che “responsabile aziendale all'epoca dei fatti contestati” fosse “il sig. , … amministratore unico della Parte_1 ditta dal 12.03.2012 al 22.01.2020”. Controparte_4
Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che l'amministrazione opposta si è costituita in giudizio a mezzo di proprio funzionario, ex art. 417 bis c.p.c., per cui va richiamato l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 co. 42 L. 12.11.2011 n. 183.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma di cui al dispositivo, già decurtata del 20% di cui alla norma citata, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_5 pro tempore, con atto depositato il 22.07.2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.800,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 26.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9572/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LARICCHIA VITANTONIO Parte_1 Opponente
nei confronti di (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 i procuratori dott. CAMPANELLI MICHELE e ALBEROTANZA ANGELA Opposto
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
*** 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 22.07.2024, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza
- ingiunzione n. 29104, prot. del 10/5/2024, n. 28416, notificata in data 08.07.2024, con la quale Con l (già di , basandosi sugli accertamenti di cui Controparte_1 CP_2 al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. prot. 22629 del 30/3/2021, gli aveva ingiunto, quale legale rappresentante della società (dichiarata fallita), il pagamento della Controparte_4 complessiva somma di € 14.720,15, a titolo di sanzione amministrativa, per avere impiegato come lavoratrice subordinata la sig.ra , dal 16.09.2019 al 31.12.2019, per complessivi 73 Parte_2 giorni lavorativi senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro (art. 3, comma 3 del D.L. 12/2002, conv. con mod. in legge 23 aprile 2002, n. 73 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 145/2013, conv. Con modificazioni dalla L. 9/2014); altresì, per avere infedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nell'anno 2019, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, un orario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivamente svolto dal lavoratore nel periodo dal 01.11.2019 al 30.11.2019, in violazione dell'art. 39, Parte_3 commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008 a seguito DM del 9.7.2008, pubblicato in G.U. del 18.8.2008.
A sostegno della domanda, l'istante, senza contestare la verificazione dei fatti storici posti a fondamento degli addebiti, né negare che i sopra indicati soggetti avessero effettivamente prestato nel corrispondente periodo attività lavorativa in difetto di qualsivoglia preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza -ingiunzione sul presupposto dell'”autonomia patrimoniale perfetta” propria delle società di capitali, quale risultava essere la (successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari Controparte_4 del 20.01.2020), di talché “l'amministratore non risponde con il proprio patrimonio, ma soltanto con il capitale sociale” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Al riguardo, evidenziava in particolare che “entrambi i lavoratori, nelle circostanze di tempo e di luogo testé indicate, erano alle dipendenze della con la capacità Controparte_4 patrimoniale perfetta della stessa concepita come tale (perciò chiamasi a responsabilità limitata)” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Altresì, l'istante eccepiva l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato in quanto “eseguita alla persona fisica, cioè al sig. , e non alla società fallita ovvero al suo curatore Parte_1 fallimentare” (cfr. pag. 2 del ricorso). Chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' (già che Controparte_1 CP_5 difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È noto come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 5277/07).
2 In ordine, poi, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i Controparte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Nel merito, va rilevato come dall'esame della documentazione in atti - verbale di primo accesso del 26.10.2020 da parte degli ispettori del lavoro presso società accertamento poi Controparte_4 confluito nel “Verbale unico di accertamento” n. prot. 22629 del 30/3/2021 e relativi allegati - si Con evinca che il personale ispettivo dell' di - in occasione dei controlli operati a carico della CP_2 società opponente - abbia provveduto all'ascolto dei lavoratori sigg.ri e Parte_3 Parte_2
in data 30.11.2020, raccogliendone le dichiarazioni nell'allegato processo verbale,
[...] debitamente sottoscritto dai verbalizzanti e dai dichiaranti.
Dalla documentazione acquisita, dalle dichiarazioni raccolte e dall'insieme degli accertamenti effettuati, gli ispettori rilevavano essere “emerso che la ditta nel periodo da Controparte_4 settembre 2019 a dicembre 2019, ha commesso le seguenti irregolarità distinte per singolo lavoratore:
• Per il lavoratore assunto dal 01.07.2019 con un contratto di lavoro a tempo Parte_3 indeterminato part-time a 20 ore settimanali, operaio generico 6° livello CCNL commercio, lo stesso ha svolto, nel periodo dl 1.11.2019 al 30.11.2019 con l'orario settimanale di 40 ore lavorative ripartite su 6 giorni settimanali (8 h giornaliere): il tutto per differenza, per un totale di 80 ore di lavoro supplementare non registrate nelle scritture obbligatorie e per una retribuzione non corrisposta pari a 923,1192 euro al lordo delle ritenute previste e non denunciata come imponibile previdenziale;
Stante quanto sopra, considerata la differenza qualitativa e quantitativa della prestazione lavorativa registrata nel LUL, anche ai sensi della circolare n.26 del 2015, è stata CP_6 accertata la violazione dell'articolo 39, commi 1,2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N.112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n.133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n.151. – Infedeli registrazioni- Ipotesi base;
• Per la lavoratrice la stessa ha svolto attività lavorative dal 16.09.2019 al Parte_2
31.12.2019 per 5,30 h al giorno per 5 giorni settimanali per un totale di 73 giorni di lavoro (rispettivamente 11 a settembre 2019, 23 a ottobre 2019, 21 a novembre 2019 e 18 a dicembre 2019) senza una regolare assunzione;
nello specifico la ditta ha occupato Controparte_4 senza la preventiva comunicazione di assunzione, la lavoratrice con la Parte_2 mansione di impiegata 5° livello CCNL commercio presso la sede operativa di Altamura Via
3 Della Paglia per un totale di 73 giornate di lavoro.” (cfr. Verbale unico di accertamento n. prot. 22629 del 30/3/2021).
Gli addebiti risultano corroborati dalla documentazione prodotta dalla parte resistente.
Si rileva, al riguardo, che l'opponente non ha minimamente contestato, nemmeno genericamente, l'effettiva verificazione delle condotte descritte nella ordinanza-ingiunzione opposta, né la loro riconducibilità alle norme indicate nel provvedimento.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che correttamente l'autorità procedente abbia ascritto alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 3 D.L. 12/2002, conv. legge 73/2002, modif. art. 4 legge 183/2010, per aver omesso di inviare - entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro - la comunicazione di assunzione del lavoratore di cui al verbale, così come la sottoscrizione dei contratti di lavoro dei dipendenti ascoltati in sede di accesso ispettivo.
Com'è noto, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (art. 1, comma 1180, L. 296/2006).
Nel caso di specie, è incontestato non essere stata effettuata tale comunicazione di inizio dei rapporti lavorativi nel termine di legge, e cioè 24 ore prima della data del 16.09.2019.
Non costituisce circostanza esimente l'avere eventualmente provveduto a regolarizzare i rapporti il giorno stesso dell'accesso ispettivo, imponendo la normativa vigente l'assolvimento di tale onere almeno il giorno antecedente l'inizio della prestazione lavorativa;
in difetto, consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la comunicazione sia effettuata contestualmente all'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria.
Lo scopo dunque della sanzione è di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
finalità tutt'altro che punitiva in senso penalistico, avendo quale obiettivo principale la tutela del lavoro e dei lavoratori, impedendo il loro impiego in assenza delle garanzie di legge, non soltanto previdenziali, ma anche retributive, di salvaguardia del posto di lavoro e assistenziali una volta perso il posto di lavoro, garanzie tutte derivanti dalla regolare assicurazione;
quindi uno scopo più sociale che punitivo.
Dall'esame degli atti di causa, come anticipato, non vi è in atti prova che il datore di lavoro abbia curato l'inoltro, il giorno precedente all'assunzione, della comunicazione prevista dall'ultimo inciso del predetto comma 2-bis, per mera completezza d'analisi non appare ultroneo osservare come non possa negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova: a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Non risulta che l'odierna parte opponente abbia provveduto a tale incombenza il giorno antecedente l'accesso ispettivo del 16.09.2019, così contravvenendo al chiaro disposto della menzionata
4 disposizione di legge che fissa al “giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti” il termine ultimo per l'invio della prescritta comunicazione.
Del pari, il contenuto del processo verbale delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal lavoratore in data 30.11.2020, circa l'orario di lavoro effettivamente osservato dal medesimo Parte_3 dipendente (“circa 10 ore giornaliere”) nel periodo in contestazione, corrobora l'ulteriore addebito ascritto alla parte opponente.
Da tutto quanto sopra, in conclusione, l'amministrazione resistente ha fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, avente ad oggetto la violazione dell'art. 3 del d.l. 22.2.2002 n. 12, per avere l'opponente occupato alle proprie dipendenze i lavoratori indicati in verbale, non risultanti nelle scritture o in altra documentazione obbligatoria;
nonché la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008 a seguito DM del 9.7.2008, pubblicato in G.U. del 18.8.2008, per avere infedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nell'anno 2019, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, unorario di lavoro inferiore rispetto a quello effettivamente svolto dal lavoratore nel periodo dal 01.11.2019 al Parte_3 30.11.2019, circostanza rimasta del tutto priva di qualsivoglia contestazione.
In definitiva, nella specie il coacervo istruttorio già acquisito risulta fondato su emergenze probatorie rappresentate dagli esiti delle verifiche ispettive come sopra sunteggiate che, all'evidenza, in mancanza di alcuna querela di falso - necessaria, come visto, anche in relazione ad eventuali errori od omissioni di natura percettiva - hanno reso sostanzialmente superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, anche ai sensi dell'art. 421 cpc. (non essendo residuati dubbi tali da rendere indispensabile l'approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo: cfr. Cass. Lav. 5 novembre 2012 n° 18924; Cass. Lav. 5 febbraio 2007 n° 2379).
Va, poi, disatteso il motivo di opposizione secondo cui nessuna violazione amministrativa poteva essere contestata all'opponente, in quanto “entrambi i lavoratori, nelle circostanze di tempo e di luogo testé indicate, erano alle dipendenze della con la capacità Controparte_4 patrimoniale perfetta della stessa concepita come tale (perciò chiamasi a responsabilità limitata)” (cfr. pag. 2 del ricorso), sul presupposto - per vero, impropriamente invocato nella presente fattispecie
- dell'”autonomia patrimoniale perfetta” propria delle società di capitali, quale risultava essere la
[...] (successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari del Controparte_4
20.01.2020). In proposito, si osserva che, com'è noto, in tema di violazioni amministrative, l'art. 6, co. 3, della legge n. 689 del 1981, per il caso, che qui interessa, delle persone giuridiche o degli enti privi di personalità giuridica, stabilisce che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.
In altri termini, “autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6 comma terzo della legge n. 689 del 1981” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9830 del 03/10/1998, nonché, in senso conforme, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11237 del 07/10/1999 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7741 27/05/2002).
5 Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte ha da tempo ritenuto che, “a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Ne consegue che la responsabilità del singolo socio di una società di persone non può discendere dalla sua mera qualità di socio (salva la responsabilità dei soci per le obbligazioni della società, anche inerenti a sanzioni amministrative, e salva la responsabilità configurabile a carico di ogni socio nelle società in nome collettivo irregolari per le violazioni amministrative integrate da un'omissione, in considerazione dell'obbligo di amministrazione che in tale genere di società in linea di principio grava su ogni socio in base all'art. 2297 cod. civ.), e la medesima responsabilità non può affermarsi in una società in nome collettivo regolare nei confronti dei soci non amministratori neanche in base alla ristretta dimensione della società e ad una conseguente presunzione di loro conoscenza dell'attività sociale. Infatti il ricorso ad una simile presunzione costituirebbe violazione del principio richiedente l'accertamento della effettiva riferibilità dell'azione od omissione alla singola persona fisica e, d'altra parte, l'eventuale contingente conoscenza che i soci non amministratori avessero dell'inadempimento del socio obbligato sarebbe irrilevante, non potendo integrare una loro responsabilità per concorso, a norma dell'art. 5 legge n. 689/1981, in assenza in capo a loro di poteri e obblighi di amministrazione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10518 del 25/10/1997).
Ancora, è stato precisato che “in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177 del 11/01/1999
…). E ancora, nella disciplina delle infrazioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzione solo in base a tale qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, con l'eventuale responsabilità solidale della società, a norma della citata L., art. 6 (Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 29/11/1989 …).” (cfr. Cassazione Civile, sez. II, Ordinanza 28/11/2018, n. 30766). In termini generali, per meracompletezza espositiva, con riferimento, poi, alla applicabilità della sanzione ai soci di società di persone, è stato affermato il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (v. Sez. 2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011 … ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21041 del 2013; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6068 del 2018” (cfr. Cassazione Civile, sez. II, Ordinanza 28/11/2018, n. 30766).
Ancora, mette conto richiamare le seguenti argomentazioni: “…, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981,
“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Tale norma, come precisato dalla suprema corte (tra le altre, Cass. N. 13610/2007)
“pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde
6 nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Corte di Appello di Milano n. 1784/2016 del 20/4/2016).
Orbene, nella specie, è incontestato e, in ogni caso, risulta dal verbale ispettivo, che “responsabile aziendale all'epoca dei fatti contestati” fosse “il sig. , … amministratore unico della Parte_1 ditta dal 12.03.2012 al 22.01.2020”. Controparte_4
Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che l'amministrazione opposta si è costituita in giudizio a mezzo di proprio funzionario, ex art. 417 bis c.p.c., per cui va richiamato l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 co. 42 L. 12.11.2011 n. 183.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma di cui al dispositivo, già decurtata del 20% di cui alla norma citata, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_5 pro tempore, con atto depositato il 22.07.2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.800,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 26.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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