TRIB
Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Immigrazione
N. R.G. 1362/2022
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati dott. Luca Perilli Presidente
dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
dott.ssa Emmanuela Raciti Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente
DECRETO
I. Con ricorso depositato in data 27.01.2022, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008,
nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento emesso Parte_1
dalla di Controparte_1
Siracusa del 02.12.2021, e notificato in data 28.12.2021, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con legge n.
722/1954, o della protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. 251/2007, o della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. 286/1998 o, in subordine, del diritto di asilo ex art. 10 comma 3 della Costituzione.
La , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in Controparte_1
giudizio, ma con nota depositata il 22.01.2024 ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 35-bis comma 8 del d.lgs. 25/2008.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 11.04.2025, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, facendo presente che il richiedente ha intrapreso un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale, iniziando sin da subito a lavorare presso il centro di accoglienza in cui è stato accolto, sia come operatore che come cuoco, nonché come addetto ai servizi di custodia degli edifici, e da gennaio 2024 sta lavorando presso l'associazione “Don Bosco 2000” nella qualità di mediatore ed interprete.
La causa è stata, quindi, trattenuta in riserva. II. Passando all'esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa, va rilevato che nel corso dell'audizione tenutasi il 23.11.2021 innanzi alla Commissione
Territoriale il richiedente ha riferito: (i) di appartenere al gruppo etnico bede e di professare la religione musulmana;
(ii) di conoscere la lingua parlata dalla comunità bede, chiamata “matun”; (iii) che il proprio estratto di nascita è stato formato a Pachkhola, un villaggio situato nel distretto di Madaripur, ma di non sapere se sia effettivamente nato in [...] località; (iv) di aver sempre vissuto a Pachkhola, fino a circa due anni prima dell'espatrio, quando si era trasferito a Torki con la sua famiglia per motivi di lavoro;
(v) di non aver mai studiato e di aver imparato a scrivere il proprio nome e cognome e la data di nascita nel momento in cui aveva fatto il passaporto;
(vi) di aver lavorato in Bangladesh come incantatore di serpenti e commerciante di erbe e di aver svolto tale attività da quando aveva circa otto/nove anni, girando varie località del distretto di Madaripur insieme al padre e altre persone;
(vii) che la propria famiglia è composta dai genitori, entrambi in vita, due sorelle e un fratello, i quali vivono tutti nel villaggio di Ghatak Char, sito nel distretto di Madaripur.
Interrogato sulle ragioni dell'espatrio, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il
Bangladesh per sottrarsi alla situazione di estrema povertà in cui versava la propria famiglia, nonché alle discriminazioni subite - in quanto bede - da parte della maggioranza della popolazione bengalese. In particolare, il richiedente ha raccontato che, a causa dell'appartenenza alla comunità bede, non aveva potuto frequentare le scuole e non era mai riuscito a trovare un'occupazione migliore rispetto a quella (come incantatore di serpenti e commerciante di erbe) che aveva svolto fin da piccolo con il padre (cfr. pag. 7 del verbale di audizione: “Ho lasciato il Bangladesh perché eravamo Bede: i cittadini bengalesi non ci rispettavano. C'erano anche problemi economici: lavoravamo quasi tutti, io, mio padre, mia mamma e le mie sorelle, ma quello che guadagnavamo non bastava per la famiglia.
Non sono potuto andare a scuola, perché quando sono andato ad iscrivermi mi è stato detto che non c'era bisogno, che i non avevano diritto di andare a scuola. Ho anche Pt_2 cercato un lavoro migliore, ma non l'ho trovato. Non siamo riusciti a vivere in un unico posto. Non avevamo casa e terreno, eravamo sempre in giro, ci spostavamo.
Per questi motivi
ho deciso di lasciare il Bangladesh. Non abbiamo trovato l'aiuto delle autorità:
2 siamo bengalesi… ma non abbiamo mai ricevuto aiuto dallo Stato…”). Inoltre, il richiedente – rispondendo alle domande di approfondimento poste dalla CP_1
- ha riferito che la maggior parte degli abitanti del villaggio li infastidivano,
[...]
isolavano e intimavano loro di spostarsi altrove e trovare un altro lavoro e ha aggiunto che il guadagno derivante dalla loro attività non era sufficiente al sostentamento dell'intera famiglia. Ed ancora, egli ha riferito che in un'occasione, risalente al 2015, erano stati picchiati da persone bengalesi, ma di non ricordare i dettagli di quell'episodio e di non aver comunque chiesto l'intervento della polizia (pag. 10 del verbale di audizione: D. “Si sono mai verificati episodi gravi nei vostri confronti da parte della popolazione bengalese?” R.
“Non erano episodi gravi, ma una volta siamo stati picchiati.”; D. “Vorrebbe raccontarmi questo episodio?” R. “Era il 2015, non me lo ricordo più precisamente”; D. “In quell'occasione vi siete rivolti alle autorità del suo Paese per segnalare i vostri aggressori?” R. “No, non siamo stati dalla polizia, ma abbiamo parlato con il capo della comunità”).
Con riguardo al percorso migratorio, il ricorrente ha dichiarato di aver organizzato il viaggio, previo accordo con un trafficante, e di aver pagato la somma di 400.000 taka per raggiungere la Libia, ottenuta in prestito dal capo della comunità bede; ha poi aggiunto di aver vissuto in Libia per circa un mese e mezzo prima di imbarcarsi per l'Italia e di aver lavorato lì come piastrellista, senza essere pagato. Infine, egli aveva pagato ad un trafficante la somma di 200.000 taka per raggiungere l'Italia, ove è arrivato il 18.06.2021.
In ordine ai rischi a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio il richiedente ha fatto riferimento soltanto a timori di natura economica (pag. 12 del verbale di audizione: “Se io fossi rimasto in Bangladesh avrei avuto problemi economici e non sarei riuscito ad aiutare la mia famiglia, a trovare lavoro… Non c'è rischio se rientro in Bangladesh, se non i problemi di povertà ed economici, i problemi che ho raccontato prima. Ma non ci sono rischi.”).
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo non credibile l'appartenenza del ricorrente alla comunità bede, in ragione della genericità e contraddittorietà del racconto.
3 III. Ciò posto, preliminarmente deve ritenersi superflua una nuova audizione del ricorrente, non avendo quest'ultimo indicato nel ricorso elementi nuovi a fondamento della domanda.
Né, alla luce delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione, estremamente generiche e contraddittorie (come verrà spiegato funditus al paragrafo IV.1), si ravvisa la necessità di integrare l'esame (cfr. in termini, Cassazione civile, sez. 1, ordinanza n. 2667 del 30.01.2023).
IV. Così ricostruito l'iter amministrativo e processuale, prima di esaminare nel merito le domande formulate dal ricorrente occorre richiamare la normativa vigente in materia.
Orbene, sul punto si osserva che l'art. 2, lett. e), del d.lgs. 251/2007 definisce “rifugiato” il
“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
L'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007 specifica che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da: a) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali, discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto dei mezzi di tutela giuridica e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; e- bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
4 Quanto, poi, all'istituto della protezione sussidiaria, l'art. 2, lett. g), del medesimo d.lgs.
251/2007 prevede che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”, sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16.
Va altresì aggiunto che, a norma dell'art. 14 del medesimo d.lgs.: “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna
a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Ed infine, l'art. 5 delimita l'ambito soggettivo dei “responsabili della persecuzione o del danno grave”, chiarendo che - ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale - responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
IV.
1. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di far parte della minoranza etnica nomade “bede” e di aver vissuto in Bangladesh in condizioni di difficoltà economica.
Tuttavia, in conformità alla decisione assunta dalla Commissione Territoriale, il Collegio non ritiene credibili le dichiarazioni del ricorrente sulla sua appartenenza a tale gruppo etnico, in quanto le dichiarazioni dallo stesso rese sulla sua condizione di vita, personale e familiare, in Bangladesh non risultano compatibili con i tratti distintivi dello stile di vita della comunità bede.
Sul punto, va osservato che dalle fonti internazionali consultate è emerso che tale gruppo etnico è considerato “un popolo nomade, noto anche come «gitani del fiume». Come
5 tradizione viaggiano spostandosi con barche per 10 mesi all'anno, lavorando come guaritori o vendendo oggetti. La maggior parte dei bede vive in campi su terreni incolti o in case in affitto, oppure su imbarcazioni ormeggiate in acqua.1” Ciononostante, secondo un articolo del Daily Observer, pubblicato nel 2017, a causa dell'inquinamento del fiume, i bede sono costretti a scendere dalle proprie case galleggianti, e ciò ha spostato la loro professione e il loro stile di vita tradizionale nomade verso la stabilità e sta provocando la dissolvenza delle loro tradizioni. Culturalmente, continua l'articolo, “questo gruppo nomade è diverso da qualsiasi altro gruppo etnico in Bangladesh” e la modernizzazione della società ha marginalizzato le loro professioni, il che ha un effetto anche sul loro reddito.
In un articolo del Daily Star, poi, si legge che si tratta di un gruppo etnico mong-tong, originariamente proveniente dalla regione di Arakan (in Birmania), e noto per lo stile di vita nomade, condotto a bordo di barconi o piattaforme mobili, con le quali i membri del gruppo si spostano lungo i fiumi. I bede parlano una propria lingua, chiamata TH o ET, che impiegano all'interno della loro comunità. Il gruppo dichiara di professare la religione islamica, ma tende a mantenere contatti radi con le comunità islamiche dei luoghi in cui si insedia, e pratica anche riti di derivazione hindu, nonché venera (divinità dei Per_1
serpenti).
Va poi aggiunto che i bede sono noti come venditori di utensili e di monili d'oro, ma soprattutto come incantatori di serpenti, guaritori tradizionali ed esperti produttori di rimedi contro il morso del serpente.
Il succitato articolo riporta che questa comunità è severamente discriminata dalla società e vive in una condizione di marginalità permanente.
In generale, in termini di condizioni sociali, economiche e politiche, questi gruppi di persone incontrano un'estrema vulnerabilità che si manifesta attraverso la povertà,
l'analfabetismo dovuto alla mancanza di istruzione e di opportunità o di accesso all'istruzione, condizioni di vita sub-standard. Sono spesso soggetti a violazioni dei diritti umani, soprattutto a causa della discriminazione e della violenza razziale2.
Così sinteticamente ricostruiti i tratti distintivi della comunità bede, il Collegio osserva, in primo luogo, che le caratteristiche personali del ricorrente contrastano con il quadro della minoranza etnica bede sopra delineato, ed inficiano l'attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese in ordine alla sua appartenenza a tale comunità.
Ed infatti, sotto il profilo linguistico, alla precisa domanda posta dalla Commissione sulla conoscenza di altre lingue, oltre a quella bangla, il richiedente ha risposto di conoscere anche il “matun”, indicandola come la lingua della comunità bede; tuttavia, sul punto, dapprima ha dichiarato che si trattava di una lingua “del tutto diversa” dal bangla (pagg. 4-
5 del verbale di audizione: D. “Questa lingua è molto diversa dalla lingua bangla?” R. “Sì, del tutto diversa” – pag. 11: D. “Come facevano a sapere che era ” R. “Quando Pt_2 parlavo, lo capivano subito dalla lingua che usavo. La lingua era diversa.”), mentre in seguito ha affermato l'esatto contrario, dichiarando di non percepire alcuna differenza linguistica con l'interprete, perché la “lingua Bede è quasi uguale al ”, tanto da aver Per_2 aggiunto: “io sto parlando con l'interprete ma non c'è differenza” (pag. 11).
Ed ancora, sotto il profilo dell'istruzione, il ricorrente – pur dichiarandosi, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, analfabeta (tratto caratterizzante la popolazione bede) e ribadendo tale circostanza in sede di audizione, nel corso della quale ha confermato di non essere mai andato a scuola – ha però dimostrato, avanti alla , di saper leggere i propri dati anagrafici (cfr. pag. 6 Controparte_1
del verbale di audizione): a fronte di tale incongruenza, evidenziata dalla CP_1
nel corso dell'audizione, il ricorrente ha fornito una spiegazione vaga,
[...]
dichiarando di aver dovuto imparare a scrivere i propri dati anagrafici nel momento in cui aveva fatto il passaporto, senza precisare chi e dove gli avesse insegnato a scrivere e leggere (ibidem).
Peraltro, la dichiarazione relativa all'analfabetismo si pone in contraddizione anche con il percorso lavorativo intrapreso dal ricorrente in Italia, dove sta lavorando come mediatore culturale, circostanza che lascia ragionevolmente presumere il possesso di un certo livello
7 di istruzione.
In secondo luogo, come sopra accennato, nel racconto del ricorrente si rivengono soltanto pochi elementi che contraddistinguono lo stile di vita nomade della comunità bede, e oltretutto la narrazione del vissuto del ricorrente e dei suoi familiari risulta comunque estremamente generica.
Nello specifico, il richiedente non è riuscito a fornire elementi di dettaglio della vita quotidiana, limitandosi a richiamare gli stereotipi legati al lavoro tradizionalmente svolto dai bede (“Ogni mattina uscivo per lavoro: preparavo i serpenti, le erbe, e poi andavo in diversi villaggi, in diversi posti, non sempre nello stesso luogo. Il pomeriggio tornavo a casa e preparavo da mangiare”): in ogni caso, anche tali riferimenti risultano lacunosi, in quanto il ricorrente – pur a fronte di specifiche domande - non ha spiegato in cosa consisteva il lavoro di incantatore di serpenti e come si svolgeva, adducendo prima la giustificazione di non poter rivelare la tecnica e in seguito di non saperlo (pag. 9); così come non ha saputo indicare il tipo di erbe che vendeva né come faceva a venderle, spiegando che era il padre che le raccoglieva e le vendeva ai clienti (ibidem).
Ebbene, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di aver sempre svolto solo quest'attività lavorativa sin dall'età di otto/nove anni, le suddette motivazioni non risultano idonee giustificare la mancanza di tali elementi significativi della vicenda.
Infine, a ulteriore conferma della non appartenenza del ricorrente alla comunità bede giova osservare che costui ha chiaramente ammesso di non conoscere gli elementi distintivi di tale gruppo etnico (pag. 11: D. “Lei saprebbe indicarmi, in generale, le caratteristiche tipiche del gruppo Bede?” R. “Noi eravamo dieci famiglie, andavamo a lavorare Pt_2 insieme. (Si ripete la domanda.) Non lo so.”; D. “Saprebbe dirmi se c'era qualcosa in particolare che permetteva agli altri di riconoscervi ed identificarvi come ” R. “Non Pt_2 lo so.”).
Piuttosto, alla luce delle numerose e significative incongruenze del racconto che investono, come detto, l'appartenenza del ricorrente alla minoranza etnica bede, e tenuto conto del tipo di timore prospettato dallo stesso in caso di rientro, deve concludersi che la ragione dell'espatrio sia di natura strettamente economica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che non
8 sussistano né i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato né quelli previsti dall'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007.
IV.
2. In ordine alla valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 15 della Direttiva
2004/83/UE (c.d. direttiva qualifiche - DQ, rifusa nella direttiva 2011/95/UE, cui è stata data attuazione in Italia con il più volte menzionato decreto legislativo n. 251/2007), nella sentenza Diakité la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto particolarmente importante che gli organi giudiziari tenessero separate la valutazione dell'esistenza di un conflitto armato, da una parte, e la valutazione del livello di violenza, dall'altra.
In particolare, nella succitata sentenza la Corte di Giustizia ha chiarito che l'esistenza di un conflitto armato è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione dell'articolo 15, lettera c), precisando che - in relazione al rischio generale per i civili – la predetta disposizione si applica se, dalla valutazione del livello di violenza, emerge che il conflitto armato è caratterizzato da una violenza indiscriminata che raggiunge un livello talmente elevato che i civili, in quanto tali, corrono un rischio effettivo di subire un danno grave.
Nello specifico, al punto 30 della sentenza Diakité, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha osservato che: “l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, sentenza Elgafaji, cit., punto
43)”.
Nel caso di specie il Collegio esclude che in Bangladesh, e in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave e individuale
9 alla vita o alla persona del ricorrente, come qualificato dall'art. 14 lett. c) del d.lgs.
251/2007, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio che la zona versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie del 17 febbraio 2009).
Le fonti consultate, seppure evidenzino in Bangladesh l'esistenza di considerevoli violazioni dei diritti umani (tra cui sparizioni forzate3 , detenzioni arbitrarie, tortura ed esecuzioni extra-giudiziali compiute dalle forze di sicurezza, restrizioni alla libertà di espressione)4, non depongono tuttavia nel senso dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Più in dettaglio, il Bangladesh è uno dei Paesi più densamente popolati al mondo. In una superficie di 148.000 chilometri quadrati (circa la metà dell'Italia), vivono 165 milioni di persone. La povertà è diffusa, in numerosi casi in forma estrema anche se, negli ultimi anni, il Paese ha ridotto la crescita della popolazione e migliorato la sanità e l'istruzione pubblica. Conosciuto precedentemente come Pakistan orientale, lo Stato del Bangladesh è nato solo nel 1971, quando il Pakistan si è diviso in due parti dopo un'aspra guerra che ha coinvolto anche l'India.
La maggior parte del Paese si trova poco sopra il livello del mare ed è vulnerabile alle inondazioni ed ai cicloni, essendo destinato a essere gravemente colpito da qualsiasi innalzamento del livello del mare5. Il Paese è, infatti, teatro frequente di disastri ambientali che aggravano tragicamente la condizione di povertà della popolazione e ne mettono a rischio la sopravvivenza. Un report INFORM6 del settembre 2023, che analizza il livello di rischio generalizzato di crisi sistemiche, alla luce delle condizioni strutturali del paese di riferimento, qualifica come alto (5,5 su una scala da zero a dieci) tale rischio in Bangladesh7. Il dato, riferito al
2022, risulta aumentato rispetto al 2021, quando si attestava ad un livello di 5,0 sulla stessa scala8.
La gran parte del dato sopra riportato è determinata da un livello pari a 8,7 per rischi relativi alle catastrofi naturali9. Il Bangladesh, infatti, è stato classificato al settimo posto10 tra le nazioni più colpite da condizioni metereologiche estreme negli ultimi 20 anni con milioni di persone che sono state esposte all'impatto devastante di cicloni, inondazioni, erosione e innalzamento del livello del mare, con i conseguenti sfollamenti11. Il Rapporto
Globale 2022 sullo Sfollamento Interno dell'IMDC12 evidenzia la presenza in Bangladesh nel 2021 di almeno 99.000 nuove persone sfollate a causa di disastri naturali, con un trend analogo rispetto ai dati del 202013; identica situazione è stata registrata nel 2022, con sfollamenti per disastri naturali più numerosi di quelli generati da violenza14.
Con riguardo alla situazione della sicurezza, riferisce USDOS che le forze mantengono un controllo effettivo sulle forze di sicurezza15. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti, le forze di sicurezza del Bangladesh – che comprendono la polizia nazionale, le 6 L'INFORM Risk Index è una valutazione open source del rischio globale per le crisi e i disastri umanitari della Commissione Europea. Cfr. , Inform Risk, s.d., CP_3 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk 7 EC DRMKC, Bangladesh INFORM Risk Index, 5 settembre 2023, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform- index/INFORM-Risk/Country-Risk-Profile 8 EC DRMKC, Bangladesh INFORM Risk Index 2021, 27 September 2021, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index; EC DRMKC, Controparte_4 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk/Country-Risk-Profile
(consultato il 03.08.2022); 9 ; CP_5 1 RI) 2021, 25 CP_6 Controparte_7 CP_8 https://www.germanwatch.org/en/19777; 11 AI, 2022 Report on the Human Rights Situation covering 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html; 12 IDMC, 2022 Global Report on Internal Displacement, Grid-2022, https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2022_LR.pdf ; 13 230 persone sfollate a causa di conflitto e violenza nel 2020 contro i 4.443.000 sfollati a causa di disastri naturali (vedasi: IDMC, 2021 Global Report on Internal Displacement, Grid-2021, https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf; 14 IDMC, 2023 Global Report on Internal Displacement, Grid-2023, https://www.internal- displacement.org/globalreport/grid2023/ 15 USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20
March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html
11 guardie di frontiera e le unità antiterrorismo – mantengono la sicurezza interna e delle frontiere. Anche i militari hanno responsabilità per il mantenimento della sicurezza interna.
Le forze di sicurezza riferiscono al Ministero dell'Interno e i militari al Ministero della
Difesa.
I principali rischi per la sicurezza e stabilità del Paese sono connessi a violenza di matrice politica, in particolare quella che si verifica in prossimità delle elezioni. Inoltre, di rilevanza crescente è il pericolo per la sicurezza rappresentato dall'islamismo militante16 e si riscontrano attacchi ai danni delle minoranze, soprattutto religiose17. Altre minacce alla sicurezza del Paese sono rappresentate dalla violenza legata alla criminalità ordinaria ed inoltre dagli scontri sporadici nel Chittagong Hill Tracts (CHT) tra gruppi indigeni e coloni bengalesi per la proprietà e l'uso della terra. Infine, è doveroso notare come il Bangladesh ospiti circa un milione di rifugiati la maggior parte dei quali è fuggita al Per_3
genocidio dal nel 2017: essi sono presenti in numerosi campi nel distretto di Per_4
Cox's Bazar.
Rispetto alla violenza politica, secondo un rapporto prodotto dal progetto K4D dell'Università di Birmingham19, il Paese presenta una cultura politica violenta e che affonda le proprie radici nel periodo dell'indipendenza del 1971. Secondo quanto riportato da K4D, scioperi e blocchi di matrice politica sono molto comuni in Bangladesh specialmente in occasione delle elezioni20. Sin dal ritorno del Bangladesh ad una democrazia elettorale nel 1991, i due maggiori partiti politici – l'WA EA (AL) e il
Bangladesh IO TY (BNP) – si sono via via alternati al governo del Paese21. La politica bengalese è stata a lungo dominata dalla rivalità tra e Persona_6 Persona_7 segretarie rispettivamente dell'AL e del BNP. Entrambe sono state prime ministre più volte dal 1991. L'WA EA, partito al governo dal 2009, ha vinto le elezioni generali del
07.01.2024 per la quarta volta consecutiva, assicurandosi un quarto mandato quinquennale con il PM (primo ministro) e 225 seggi su 300. Le elezioni sono state Persona_6
precedute da arresti di massa di leaders e sostenitori del BNP22 . Entrambi i partiti hanno contribuito a sviluppare un clima politico instabile, ricorrendo agli strumenti degli scioperi generali e del bocco dei trasporti per ottenere consensi elettorali assieme alla mobilitazione dei propri sostenitori in proteste di strada nei periodi pre- e post-elettorali, spesso sfociata in episodi di violenza. Un grafico di ACLED evidenzia incrementi della violenza politica in prossimità nei periodi elettorali, con picchi a gennaio 201423 e a dicembre 2018, in occasione delle elezioni parlamentari, durante le quali si sono verificate rivolte, proteste e violenze contro i civili.
La violenza politica in Bangladesh comporta scontri tra le fazioni politiche con ricorso alle armi24. Secondo l'ONG bengalese AR, nel 2022, almeno 121 persone sono rimaste uccise e 7.467 ferite a causa di episodi di violenza politica in Bangladesh. Inoltre, sono stati registrati 276 episodi di violenza interna all'WA EA e 30 episodi di violenza interna al BNP. 45 persone sono state uccise e 2.618 ferite in conflitti interni all'WA
EA, mentre una persona è stata uccisa e 228 persone sono rimaste ferite in conflitti all'interno del Secondo lo United States Institute of Peace (USIP) 26 , anche nel CP_11
2023 la violenza politica ha continuato ad essere un tratto saliente della politica bengalese27.
Nel luglio 2024, per quattro settimane la capitale Dacca è stata scossa da proteste degli studenti universitari che protestavano contro le quote di posti di lavoro riservate ai discendenti dei combattenti nella guerra di liberazione del 1971. Le proteste sono state represse da brutale violenza della polizia. Il Governo ha imposto un completo black out nelle comunicazioni, spegnendo internet e imponendo restrizioni ai servizi telefonici. Le fonti riportano che l'ala studentesca dell'WA EA, che supporta il governo, nota come Bangladesh Chattra EA, ha utilizzato una forza brutale contro i manifestanti. I rapporti dei media indicano che almeno 150 persone sono rimaste uccise negli scontri e migliaia sono rimaste ferite28.
Il dilagare delle proteste ha indotto il Primo Ministro a lasciare il proprio incarico il Per_6
07.08.2024 e a fuggire dal Paese. Poche ore dopo la fuga di il Presidente Per_6
Mohammed Shahabuddin ha ordinato il rilascio dalla detenzione dell'ex primo ministro e di tutti gli studenti che erano stato arrestati durante le proteste29. Persona_7
Il giorno successivo, l'08.08.2024, il Presidente ha affidato l'incarico di Primo Ministro ad interim al premio Nobel per l'economia sostenuto dagli studenti in Persona_9
protesta e da lungo tempo oppositore del Primo Ministro NA30.
In un'intervista del'08.10.2024, il Primo Ministro ad interim noto per Persona_9
le sue teorie sulla possibilità di alleviare la povertà con il ricorso al microcredito, ha annunciato che nuove elezioni seguiranno solo dopo l'adozione delle necessarie riforme31.
Per quanto riguarda la questione del confine indiano-bengalese, il Bangladesh e l'India hanno vissuto controversie sui confini negli ultimi decenni, con alcune schermaglie transfrontaliere e uccisioni tra o da parte di agenzie di sicurezza di frontiera32. Lungo il confine indo-bengalese – una striscia di terra lunga 4000 km - la minaccia di gruppi terroristici è diventata più preoccupante e la libertà di movimento dei civili è stata via via più limitata in seguito agli attacchi terroristici legati all'11.09.2001. Le attività della polizia di frontiera sono diventate sempre più restrittive e violente, soprattutto quelle delle Forze di Sicurezza di Frontiera indiane (BSF)33. Nonostante nel 2015 sia stato firmato un
Part accordo34 tra il Governo bengalese e quello indiano, le sono accusate di continue violazioni dei diritti umani (uccisioni, torture e rapimenti) nei confronti delle persone che vivono o si spostano lungo il confine35. Nel 2022, 18 cittadini bengalesi sono stati uccisi e
21 sono stati feriti dall' Indian Border Security Force: 14 sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e quattro in seguito a torture.36. Secondo AR: “il governo del Bangladesh non ha assunto alcun ruolo efficace nel fermare tali violenze. Non è stato perseguito un solo caso di omicidio di un cittadino del Bangladesh lungo il confine” 37.
Per quanto concerne, infine, le dinamiche conflittuali nella regione collinare di Chittagong (Chittagong Hill Tracts, o CHT) 38, in una situazione in cui le comunità indigene di CHT
sono vittime di discriminazioni e abusi da parte di comunità religiose musulmane nell'inerzia dello Stato39, i gruppi indigeni (tra cui i combattono per vedere Per_10
riconosciuti i propri diritti alla terra. Gli accordi di pace firmati nel 1997, che prevedono quote di partecipazione politica a livello sia locale che nazionale, non sono mai stati pienamente rispettati40. Il governo bengalese ha utilizzato lo strumento della repressione militare, ogni qual volta siano sorti conflitti aperti nella zona41. Secondo USDOS, per tutto il 2022, le tensioni sociali e l'emarginazione degli indigeni sono continuate nei CHT42. The
Diplomat, edizione del 22.11.2022, ha riportato che circa 270 rifugiati, tra cui donne e bambini, sono fuggiti dal CHT nello stato indiano nordorientale di , a seguito di Pt_4
un'intensa operazione delle forze di sicurezza del Bangladesh contro i militanti locali43.44
In conclusione, alla luce delle informazioni sopra riportate, il Bangladesh soffre di gravissimi problemi, alcuni dei quali ormai endemici, connessi alla povertà estrema di una parte significativa della popolazione, ai disastri climatici, alla violazione gravi dei diritti umani, alla repressione dell'opposizione politica e all'esplosione di violenza per motivi politici soprattutto in occasione delle elezioni nazionali, alla violazione dei diritti delle minoranze etniche e alla violenza sul confine con l'India. Si tratta di problemi molto gravi che fanno del Bangladesh un Paese politicamente instabile, nell'incapacità dello Stato di affrontare la povertà e di tutelare i diritti fondamentali di una parte ampia della popolazione. Tuttavia, non si riscontrano conflitti armati interni o internazionali secondo le
16 definizioni sopra riportate e i casi di violenza, pur intensa, non integrano comunque il rischio effettivo di danno grave nel senso di cui all'art. 14, lett. c) del d.lgs. 251/2007 per la popolazione civile;
né il richiedente ha allegato caratteristiche individuali che lo esporrebbero ad un rischio più elevato secondo il concetto della scala progressiva del paragrafo 39 della Sentenza Elgafaji della Corte di giustizia dell'Unione europea.
V. In ordine alla possibilità di riconoscere al ricorrente altra forma di protezione nazionale, va precisato che l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato sostituito dal permesso per protezione speciale, introdotto dal decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n. 173/2020, in vigore dal 20.12.2020, che ha apportato molteplici modifiche al testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998). In particolare, l'art. 1 ha sostituito il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, così prevedendo:
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore
17 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il Controparte_1
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
L'art. 7 del decreto-legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Tale disposizione ha, inoltre, espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno ed ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui al novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale.
Si osserva, infatti, che sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie), ma anche dall'art. 8 CEDU.
In particolare, il ricorrente ha documentato di essersi integrato, dando atto dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale sin dal 2022, come da documentazione in atti (segnatamente: comunicazione Unilav relativa al rapporto di lavoro
18 a tempo parziale e determinato instaurato con la Cooperativa Sociale Libeccio, avente durata dal 04.06.2022 al 31.08.2022, come addetto ai servizi di custodia degli edifici, e busta paga riferita al mese di agosto 2022; lettera del 30.08.2022 recante la comunicazione di proroga di quest'ultimo rapporto di lavoro sino al 31.01.2023; comunicazione Unilav relativa alla trasformazione di detto rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza dal 01.09.2022; comunicazione Unilav relativa all'ulteriore proroga di tale rapporto di lavoro sino al 30.11.2023; attestato di frequentazione del corso di formazione per alimentarista e di superamento dell'esame finale, rilasciato dall'ente organizzatore il
17.03.2023; comunicazione Unilav relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato instaurato con l'Associazione Don Bosco 2000, avente durata dal 22.01.2024 al 30.06.2026, come mediatore interculturale); inoltre, ha documentato il conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana, come da attestato del 15.02.2025, versato in atti.
Tali elementi dimostrano, dunque, l'inserimento del ricorrente nella realtà sociale e lavorativa italiana, da cui può agevolmente dedursi un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari reinserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese di origine.
Ed infatti, per riconoscere la protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 è sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo soggetto di diritto, anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari
(in tal senso, Corte EDU, 14.02.2019, c. Italia), ricomprendendo la protezione di cui Per_11 all'art. 8 CEDU “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 09.09.2021, n. 24413).
VI. In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, così dispone:
1) accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
nato in [...] il [...], CUI , al rilascio di un permesso di soggiorno C.F._1 per protezione speciale di cui all'art. 19 commi 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998 come modificato dal decreto-legge 130/2020 convertito in legge 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d.lgs. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
2) dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
3) rigetta le restanti domande;
4) spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emmanuela Raciti dott. Luca Perilli
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EASO, COI Report Bangladesh: Country Overview, 2017, p. 57, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/Bangladesh_Country_Overview_December_2017.pdf,
6 2 Daily Star, Bede community: The victims of urbanisation, 29 gennaio 2019, https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/bede-community-the-victims-urbanisation-1694062 3 La ha denunciato in un comunicato stampa rilasciato Controparte_2 nell'agosto del 2020 che “almeno 572 persone sono state oggetto di sparizione forzata tra il 2009 e luglio 2020” (vedasi: Freedom House, Freedom in the World 2022-Bangladesh, 28 February 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071851.html;
Nel dicembre 2021 il Governo USA ha posto sanzioni verso diversi leaders facenti parte delle forze di sicurezza d'elite del Bangladesh, (il Rapid Action Battalion-RAB) incaricate di operazioni anti-crimine e anti-terrorismo e accusate di aver compiuto 600 esecuzioni extra-giudiziali e di essere coinvolto in centinaia di sparizioni forzate (Freedom House Report, supra cit.). 4 Si veda a titolo di esempio il Rapporto di Amnesty International (AI, The State of the World Human Rights
2021-Bangladesh 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html;
) ed il rapporto di Human Rights Watch-HRW, World Report 2022 – Bangladesh, 13 January 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2066483.html;
AR, Annual Human Rights Report 2020 – Bangladesh, 25 January 2021, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf; 5BBC, Bangladesh country profile, 26 maggio 2023, https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650940
10 16 Vedasi: International Crisis Group-ICG, Mapping Bangladesh Political crisis, Asia Report no.264, 9
February 2015, https://www.ecoi.net/en/file/local/1310017/1226_1424080771_264-mapping-bangladesh-s- political-crisis.pdf;
ICG, Bangladesh Today, 23 October 2006, https://www.crisisgroup.org/asia/south- asia/bangladesh/bangladesh-today; 17 Amnesty International nel suo rapporto 2022 evidenzia che rifugiati e minoranze religiose sono stati oggetto di violenti attacchi (AI, The State of the World's Human Rights, Bangladesh 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html; 18 UNHCR, Chief urges support for Bangladesh to save lives, “build hope”, 25 may 2022, Per_5 https://news.un.org/en/story/2022/05/1119012#:~:text=Bangladesh%20hosts%20some%20one%20million,fl ed%20from%20Myanmar%20in%20201 7; 19 Il programma Conoscenza, evidenza e apprendimento per lo sviluppo (K4D), terminato nel 2022, aveve l'obiettivo di migliorare l'impatto delle politiche e dei programmi di sviluppo. Era finanziato dal Regno Unito ed è progettato per aiutare il , Commonwealth CDO) e altri CP_9 Controparte_10 dipartimenti e partner governativi del Regno Unito a essere innovativi e reattivi alle sfide di sviluppo complesse e in rapido cambiamento. Cfr: IDS, Knowledge, Evidence and Learning for Development (K4D),
s.d., https://www.ids.ac.uk/programme-and-centre/knowledge-evidence-andlearning-for-development-k4d/ 20 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 maggio 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf;
12 21 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 maggio 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf; 22 Bangladesh election: NA wins fourth term in controversial vote (bbc.com), cit. Per_8 23 Definite nel Rapporto di ICG come le “più violente” nella storia del Paese con centinaia di morti (vedasi:
International Crisis Group-ICG, Mapping Bangladesh Political crisis, Asia Report no.264, 9 february 2015, p.3, https://www.ecoi.net/en/file/local/1310017/1226_1424080771_264-mappingbangladesh-s-political- crisis.pdf;)
Come anche riportato dalla World Bank, più di 500 persone sono morte durante gli scontri avvenuti durante le elezioni del 2014, e 100 durante la commemorazione delle vittime del 2014, avvenuta l'anno seguente (vedasi World Bank, World Bank Report No. 103723- BD – Country Partnership Framework for Bangladesh for the period FY16-FY20, 2016 http://documents.worldbank.org/curated/en/362231468185032193/pdf/103723-REVISED-PUBLIC-IDA-
R2016-0041.pdf,).
Si veda anche: AI, Public Statement, 20 January 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/0001/2015/en/; 24 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf;
13 25 ODHIKAR, Annual Human Rights Report 2022 Bangladesh, 30 gennaio 2023, p. 22, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR-2022_English_30.01.2023.pdf 26 “Lo United States Institute of Peace è un istituto statale, apartitico ed indipendente, fondato dal Congresso
e dedito alla tesi che un mondo senza conflitti violenti è possibile, pratico ed essenziale per la sicurezza degli Stati Uniti e globale”, cfr. USIP, About USIP, s.d., https://www.usip.org/about CP_ 27 , Three Things to Watch as Bangladesh's IO Election Season Heats Up, 15 giugno 2023, https://www.usip.org/publications/2023/06/threethings-watch-bangladeshs-national-election-season-heats 28 Overview of Events: Bangladesh July 2024: A Month of Protests, Frustrations, and Expectations
(freiheit.org) 29 Sheikh NA: Euphoria in Bangladesh after PM flees country (bbc.com) 30 Nobel Laureate becomes head of interim government in Bangladesh | Euronews Persona_9
14 31 Bangladesh's interim leader says reforms will come before elections (msn.com) Per_9 32 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf. P.20 33 Ibidem; 34 Accordo che ha sancito il trasferimento di 162 enclavi di terra tra i due paesi, a seconda dell'ubicazione dei terreni, impattando direttamente sulla vita di 53,000 persone (vedasi: il Comunicato-stampa del Governo indiano del 20 novembre 2015, https://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/26048/Exchange+of+enclaves+between+India+and+Banglade sh;
35 Nel suo rapporto annuale 2020, l'organizzazione per i diritti umani bengalese AR ha evidenziato che
“le uccisioni, la tortura e il rapimento di cittadini del Bangladesh da parte delle forze di polizia di frontiera indiane (BSF) e' proseguita nel 2020” (AR, Annual Human Rights Report 2020, Bangladesh, 25 January 2021, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf;
). Si veda anche: AR, Three-month Human Rights Monitoring Report on Bangladesh (January-March
2019), http://odhikar.org/wp-content/uploads/2019/10/HRR_Jannuary-March_2019 _Eng.pdf; 30 AR, ANNUAL HUMAN RIGHTS REPORT 2022 BANGLADESH, 30 gennaio 2023, p.
49, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR2022_English_30.01.2023.pdf 36 AR, ANNUAL HUMAN RIGHTS REPORT 2022 BANGLADESH, 30 gennaio 2023, p. 49, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR2022_English_30.01.2023.pdf 37 Ibidem;
15 38 Per approfondimento si veda: , : Violence and Brutality in Controparte_13 Controparte_14 the Chittagong Hill Tracts., 21 agosto 2015, https://www.amnesty.org.uk/groups/wirksworth-and- district/hidden-bangladesh-violence-and-brutality-chittagong-hill-tracts 39 USDOS Report, 2021 Country-Report on Human Rights Practices - Bangladesh, 12 April 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071164.html; 40 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf,
p.19. 41 Ibidem; 42 USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089131.html 43 The Diplomat, Kuki-Chin Refugees From Bangladesh Take Shelter in , 22 novembre 2022, Pt_4 https://thediplomat.com/2022/11/kuki-chinrefugees-from-bangladesh-take-shelter-in-mizoram/ 44 The Diplomat, Why Did Bangladesh's Kuki Chin Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-didbangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/
Sezione Immigrazione
N. R.G. 1362/2022
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati dott. Luca Perilli Presidente
dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice
dott.ssa Emmanuela Raciti Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente
DECRETO
I. Con ricorso depositato in data 27.01.2022, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008,
nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento emesso Parte_1
dalla di Controparte_1
Siracusa del 02.12.2021, e notificato in data 28.12.2021, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con legge n.
722/1954, o della protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. 251/2007, o della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. 286/1998 o, in subordine, del diritto di asilo ex art. 10 comma 3 della Costituzione.
La , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in Controparte_1
giudizio, ma con nota depositata il 22.01.2024 ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 35-bis comma 8 del d.lgs. 25/2008.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 11.04.2025, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, facendo presente che il richiedente ha intrapreso un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale, iniziando sin da subito a lavorare presso il centro di accoglienza in cui è stato accolto, sia come operatore che come cuoco, nonché come addetto ai servizi di custodia degli edifici, e da gennaio 2024 sta lavorando presso l'associazione “Don Bosco 2000” nella qualità di mediatore ed interprete.
La causa è stata, quindi, trattenuta in riserva. II. Passando all'esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa, va rilevato che nel corso dell'audizione tenutasi il 23.11.2021 innanzi alla Commissione
Territoriale il richiedente ha riferito: (i) di appartenere al gruppo etnico bede e di professare la religione musulmana;
(ii) di conoscere la lingua parlata dalla comunità bede, chiamata “matun”; (iii) che il proprio estratto di nascita è stato formato a Pachkhola, un villaggio situato nel distretto di Madaripur, ma di non sapere se sia effettivamente nato in [...] località; (iv) di aver sempre vissuto a Pachkhola, fino a circa due anni prima dell'espatrio, quando si era trasferito a Torki con la sua famiglia per motivi di lavoro;
(v) di non aver mai studiato e di aver imparato a scrivere il proprio nome e cognome e la data di nascita nel momento in cui aveva fatto il passaporto;
(vi) di aver lavorato in Bangladesh come incantatore di serpenti e commerciante di erbe e di aver svolto tale attività da quando aveva circa otto/nove anni, girando varie località del distretto di Madaripur insieme al padre e altre persone;
(vii) che la propria famiglia è composta dai genitori, entrambi in vita, due sorelle e un fratello, i quali vivono tutti nel villaggio di Ghatak Char, sito nel distretto di Madaripur.
Interrogato sulle ragioni dell'espatrio, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il
Bangladesh per sottrarsi alla situazione di estrema povertà in cui versava la propria famiglia, nonché alle discriminazioni subite - in quanto bede - da parte della maggioranza della popolazione bengalese. In particolare, il richiedente ha raccontato che, a causa dell'appartenenza alla comunità bede, non aveva potuto frequentare le scuole e non era mai riuscito a trovare un'occupazione migliore rispetto a quella (come incantatore di serpenti e commerciante di erbe) che aveva svolto fin da piccolo con il padre (cfr. pag. 7 del verbale di audizione: “Ho lasciato il Bangladesh perché eravamo Bede: i cittadini bengalesi non ci rispettavano. C'erano anche problemi economici: lavoravamo quasi tutti, io, mio padre, mia mamma e le mie sorelle, ma quello che guadagnavamo non bastava per la famiglia.
Non sono potuto andare a scuola, perché quando sono andato ad iscrivermi mi è stato detto che non c'era bisogno, che i non avevano diritto di andare a scuola. Ho anche Pt_2 cercato un lavoro migliore, ma non l'ho trovato. Non siamo riusciti a vivere in un unico posto. Non avevamo casa e terreno, eravamo sempre in giro, ci spostavamo.
Per questi motivi
ho deciso di lasciare il Bangladesh. Non abbiamo trovato l'aiuto delle autorità:
2 siamo bengalesi… ma non abbiamo mai ricevuto aiuto dallo Stato…”). Inoltre, il richiedente – rispondendo alle domande di approfondimento poste dalla CP_1
- ha riferito che la maggior parte degli abitanti del villaggio li infastidivano,
[...]
isolavano e intimavano loro di spostarsi altrove e trovare un altro lavoro e ha aggiunto che il guadagno derivante dalla loro attività non era sufficiente al sostentamento dell'intera famiglia. Ed ancora, egli ha riferito che in un'occasione, risalente al 2015, erano stati picchiati da persone bengalesi, ma di non ricordare i dettagli di quell'episodio e di non aver comunque chiesto l'intervento della polizia (pag. 10 del verbale di audizione: D. “Si sono mai verificati episodi gravi nei vostri confronti da parte della popolazione bengalese?” R.
“Non erano episodi gravi, ma una volta siamo stati picchiati.”; D. “Vorrebbe raccontarmi questo episodio?” R. “Era il 2015, non me lo ricordo più precisamente”; D. “In quell'occasione vi siete rivolti alle autorità del suo Paese per segnalare i vostri aggressori?” R. “No, non siamo stati dalla polizia, ma abbiamo parlato con il capo della comunità”).
Con riguardo al percorso migratorio, il ricorrente ha dichiarato di aver organizzato il viaggio, previo accordo con un trafficante, e di aver pagato la somma di 400.000 taka per raggiungere la Libia, ottenuta in prestito dal capo della comunità bede; ha poi aggiunto di aver vissuto in Libia per circa un mese e mezzo prima di imbarcarsi per l'Italia e di aver lavorato lì come piastrellista, senza essere pagato. Infine, egli aveva pagato ad un trafficante la somma di 200.000 taka per raggiungere l'Italia, ove è arrivato il 18.06.2021.
In ordine ai rischi a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio il richiedente ha fatto riferimento soltanto a timori di natura economica (pag. 12 del verbale di audizione: “Se io fossi rimasto in Bangladesh avrei avuto problemi economici e non sarei riuscito ad aiutare la mia famiglia, a trovare lavoro… Non c'è rischio se rientro in Bangladesh, se non i problemi di povertà ed economici, i problemi che ho raccontato prima. Ma non ci sono rischi.”).
La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo non credibile l'appartenenza del ricorrente alla comunità bede, in ragione della genericità e contraddittorietà del racconto.
3 III. Ciò posto, preliminarmente deve ritenersi superflua una nuova audizione del ricorrente, non avendo quest'ultimo indicato nel ricorso elementi nuovi a fondamento della domanda.
Né, alla luce delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione, estremamente generiche e contraddittorie (come verrà spiegato funditus al paragrafo IV.1), si ravvisa la necessità di integrare l'esame (cfr. in termini, Cassazione civile, sez. 1, ordinanza n. 2667 del 30.01.2023).
IV. Così ricostruito l'iter amministrativo e processuale, prima di esaminare nel merito le domande formulate dal ricorrente occorre richiamare la normativa vigente in materia.
Orbene, sul punto si osserva che l'art. 2, lett. e), del d.lgs. 251/2007 definisce “rifugiato” il
“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.
L'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007 specifica che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da: a) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali, discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto dei mezzi di tutela giuridica e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; e- bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
4 Quanto, poi, all'istituto della protezione sussidiaria, l'art. 2, lett. g), del medesimo d.lgs.
251/2007 prevede che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”, sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16.
Va altresì aggiunto che, a norma dell'art. 14 del medesimo d.lgs.: “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna
a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Ed infine, l'art. 5 delimita l'ambito soggettivo dei “responsabili della persecuzione o del danno grave”, chiarendo che - ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale - responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
IV.
1. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di far parte della minoranza etnica nomade “bede” e di aver vissuto in Bangladesh in condizioni di difficoltà economica.
Tuttavia, in conformità alla decisione assunta dalla Commissione Territoriale, il Collegio non ritiene credibili le dichiarazioni del ricorrente sulla sua appartenenza a tale gruppo etnico, in quanto le dichiarazioni dallo stesso rese sulla sua condizione di vita, personale e familiare, in Bangladesh non risultano compatibili con i tratti distintivi dello stile di vita della comunità bede.
Sul punto, va osservato che dalle fonti internazionali consultate è emerso che tale gruppo etnico è considerato “un popolo nomade, noto anche come «gitani del fiume». Come
5 tradizione viaggiano spostandosi con barche per 10 mesi all'anno, lavorando come guaritori o vendendo oggetti. La maggior parte dei bede vive in campi su terreni incolti o in case in affitto, oppure su imbarcazioni ormeggiate in acqua.1” Ciononostante, secondo un articolo del Daily Observer, pubblicato nel 2017, a causa dell'inquinamento del fiume, i bede sono costretti a scendere dalle proprie case galleggianti, e ciò ha spostato la loro professione e il loro stile di vita tradizionale nomade verso la stabilità e sta provocando la dissolvenza delle loro tradizioni. Culturalmente, continua l'articolo, “questo gruppo nomade è diverso da qualsiasi altro gruppo etnico in Bangladesh” e la modernizzazione della società ha marginalizzato le loro professioni, il che ha un effetto anche sul loro reddito.
In un articolo del Daily Star, poi, si legge che si tratta di un gruppo etnico mong-tong, originariamente proveniente dalla regione di Arakan (in Birmania), e noto per lo stile di vita nomade, condotto a bordo di barconi o piattaforme mobili, con le quali i membri del gruppo si spostano lungo i fiumi. I bede parlano una propria lingua, chiamata TH o ET, che impiegano all'interno della loro comunità. Il gruppo dichiara di professare la religione islamica, ma tende a mantenere contatti radi con le comunità islamiche dei luoghi in cui si insedia, e pratica anche riti di derivazione hindu, nonché venera (divinità dei Per_1
serpenti).
Va poi aggiunto che i bede sono noti come venditori di utensili e di monili d'oro, ma soprattutto come incantatori di serpenti, guaritori tradizionali ed esperti produttori di rimedi contro il morso del serpente.
Il succitato articolo riporta che questa comunità è severamente discriminata dalla società e vive in una condizione di marginalità permanente.
In generale, in termini di condizioni sociali, economiche e politiche, questi gruppi di persone incontrano un'estrema vulnerabilità che si manifesta attraverso la povertà,
l'analfabetismo dovuto alla mancanza di istruzione e di opportunità o di accesso all'istruzione, condizioni di vita sub-standard. Sono spesso soggetti a violazioni dei diritti umani, soprattutto a causa della discriminazione e della violenza razziale2.
Così sinteticamente ricostruiti i tratti distintivi della comunità bede, il Collegio osserva, in primo luogo, che le caratteristiche personali del ricorrente contrastano con il quadro della minoranza etnica bede sopra delineato, ed inficiano l'attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese in ordine alla sua appartenenza a tale comunità.
Ed infatti, sotto il profilo linguistico, alla precisa domanda posta dalla Commissione sulla conoscenza di altre lingue, oltre a quella bangla, il richiedente ha risposto di conoscere anche il “matun”, indicandola come la lingua della comunità bede; tuttavia, sul punto, dapprima ha dichiarato che si trattava di una lingua “del tutto diversa” dal bangla (pagg. 4-
5 del verbale di audizione: D. “Questa lingua è molto diversa dalla lingua bangla?” R. “Sì, del tutto diversa” – pag. 11: D. “Come facevano a sapere che era ” R. “Quando Pt_2 parlavo, lo capivano subito dalla lingua che usavo. La lingua era diversa.”), mentre in seguito ha affermato l'esatto contrario, dichiarando di non percepire alcuna differenza linguistica con l'interprete, perché la “lingua Bede è quasi uguale al ”, tanto da aver Per_2 aggiunto: “io sto parlando con l'interprete ma non c'è differenza” (pag. 11).
Ed ancora, sotto il profilo dell'istruzione, il ricorrente – pur dichiarandosi, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, analfabeta (tratto caratterizzante la popolazione bede) e ribadendo tale circostanza in sede di audizione, nel corso della quale ha confermato di non essere mai andato a scuola – ha però dimostrato, avanti alla , di saper leggere i propri dati anagrafici (cfr. pag. 6 Controparte_1
del verbale di audizione): a fronte di tale incongruenza, evidenziata dalla CP_1
nel corso dell'audizione, il ricorrente ha fornito una spiegazione vaga,
[...]
dichiarando di aver dovuto imparare a scrivere i propri dati anagrafici nel momento in cui aveva fatto il passaporto, senza precisare chi e dove gli avesse insegnato a scrivere e leggere (ibidem).
Peraltro, la dichiarazione relativa all'analfabetismo si pone in contraddizione anche con il percorso lavorativo intrapreso dal ricorrente in Italia, dove sta lavorando come mediatore culturale, circostanza che lascia ragionevolmente presumere il possesso di un certo livello
7 di istruzione.
In secondo luogo, come sopra accennato, nel racconto del ricorrente si rivengono soltanto pochi elementi che contraddistinguono lo stile di vita nomade della comunità bede, e oltretutto la narrazione del vissuto del ricorrente e dei suoi familiari risulta comunque estremamente generica.
Nello specifico, il richiedente non è riuscito a fornire elementi di dettaglio della vita quotidiana, limitandosi a richiamare gli stereotipi legati al lavoro tradizionalmente svolto dai bede (“Ogni mattina uscivo per lavoro: preparavo i serpenti, le erbe, e poi andavo in diversi villaggi, in diversi posti, non sempre nello stesso luogo. Il pomeriggio tornavo a casa e preparavo da mangiare”): in ogni caso, anche tali riferimenti risultano lacunosi, in quanto il ricorrente – pur a fronte di specifiche domande - non ha spiegato in cosa consisteva il lavoro di incantatore di serpenti e come si svolgeva, adducendo prima la giustificazione di non poter rivelare la tecnica e in seguito di non saperlo (pag. 9); così come non ha saputo indicare il tipo di erbe che vendeva né come faceva a venderle, spiegando che era il padre che le raccoglieva e le vendeva ai clienti (ibidem).
Ebbene, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di aver sempre svolto solo quest'attività lavorativa sin dall'età di otto/nove anni, le suddette motivazioni non risultano idonee giustificare la mancanza di tali elementi significativi della vicenda.
Infine, a ulteriore conferma della non appartenenza del ricorrente alla comunità bede giova osservare che costui ha chiaramente ammesso di non conoscere gli elementi distintivi di tale gruppo etnico (pag. 11: D. “Lei saprebbe indicarmi, in generale, le caratteristiche tipiche del gruppo Bede?” R. “Noi eravamo dieci famiglie, andavamo a lavorare Pt_2 insieme. (Si ripete la domanda.) Non lo so.”; D. “Saprebbe dirmi se c'era qualcosa in particolare che permetteva agli altri di riconoscervi ed identificarvi come ” R. “Non Pt_2 lo so.”).
Piuttosto, alla luce delle numerose e significative incongruenze del racconto che investono, come detto, l'appartenenza del ricorrente alla minoranza etnica bede, e tenuto conto del tipo di timore prospettato dallo stesso in caso di rientro, deve concludersi che la ragione dell'espatrio sia di natura strettamente economica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che non
8 sussistano né i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato né quelli previsti dall'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007.
IV.
2. In ordine alla valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 15 della Direttiva
2004/83/UE (c.d. direttiva qualifiche - DQ, rifusa nella direttiva 2011/95/UE, cui è stata data attuazione in Italia con il più volte menzionato decreto legislativo n. 251/2007), nella sentenza Diakité la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto particolarmente importante che gli organi giudiziari tenessero separate la valutazione dell'esistenza di un conflitto armato, da una parte, e la valutazione del livello di violenza, dall'altra.
In particolare, nella succitata sentenza la Corte di Giustizia ha chiarito che l'esistenza di un conflitto armato è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione dell'articolo 15, lettera c), precisando che - in relazione al rischio generale per i civili – la predetta disposizione si applica se, dalla valutazione del livello di violenza, emerge che il conflitto armato è caratterizzato da una violenza indiscriminata che raggiunge un livello talmente elevato che i civili, in quanto tali, corrono un rischio effettivo di subire un danno grave.
Nello specifico, al punto 30 della sentenza Diakité, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha osservato che: “l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, sentenza Elgafaji, cit., punto
43)”.
Nel caso di specie il Collegio esclude che in Bangladesh, e in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave e individuale
9 alla vita o alla persona del ricorrente, come qualificato dall'art. 14 lett. c) del d.lgs.
251/2007, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio che la zona versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie del 17 febbraio 2009).
Le fonti consultate, seppure evidenzino in Bangladesh l'esistenza di considerevoli violazioni dei diritti umani (tra cui sparizioni forzate3 , detenzioni arbitrarie, tortura ed esecuzioni extra-giudiziali compiute dalle forze di sicurezza, restrizioni alla libertà di espressione)4, non depongono tuttavia nel senso dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.
Più in dettaglio, il Bangladesh è uno dei Paesi più densamente popolati al mondo. In una superficie di 148.000 chilometri quadrati (circa la metà dell'Italia), vivono 165 milioni di persone. La povertà è diffusa, in numerosi casi in forma estrema anche se, negli ultimi anni, il Paese ha ridotto la crescita della popolazione e migliorato la sanità e l'istruzione pubblica. Conosciuto precedentemente come Pakistan orientale, lo Stato del Bangladesh è nato solo nel 1971, quando il Pakistan si è diviso in due parti dopo un'aspra guerra che ha coinvolto anche l'India.
La maggior parte del Paese si trova poco sopra il livello del mare ed è vulnerabile alle inondazioni ed ai cicloni, essendo destinato a essere gravemente colpito da qualsiasi innalzamento del livello del mare5. Il Paese è, infatti, teatro frequente di disastri ambientali che aggravano tragicamente la condizione di povertà della popolazione e ne mettono a rischio la sopravvivenza. Un report INFORM6 del settembre 2023, che analizza il livello di rischio generalizzato di crisi sistemiche, alla luce delle condizioni strutturali del paese di riferimento, qualifica come alto (5,5 su una scala da zero a dieci) tale rischio in Bangladesh7. Il dato, riferito al
2022, risulta aumentato rispetto al 2021, quando si attestava ad un livello di 5,0 sulla stessa scala8.
La gran parte del dato sopra riportato è determinata da un livello pari a 8,7 per rischi relativi alle catastrofi naturali9. Il Bangladesh, infatti, è stato classificato al settimo posto10 tra le nazioni più colpite da condizioni metereologiche estreme negli ultimi 20 anni con milioni di persone che sono state esposte all'impatto devastante di cicloni, inondazioni, erosione e innalzamento del livello del mare, con i conseguenti sfollamenti11. Il Rapporto
Globale 2022 sullo Sfollamento Interno dell'IMDC12 evidenzia la presenza in Bangladesh nel 2021 di almeno 99.000 nuove persone sfollate a causa di disastri naturali, con un trend analogo rispetto ai dati del 202013; identica situazione è stata registrata nel 2022, con sfollamenti per disastri naturali più numerosi di quelli generati da violenza14.
Con riguardo alla situazione della sicurezza, riferisce USDOS che le forze mantengono un controllo effettivo sulle forze di sicurezza15. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti, le forze di sicurezza del Bangladesh – che comprendono la polizia nazionale, le 6 L'INFORM Risk Index è una valutazione open source del rischio globale per le crisi e i disastri umanitari della Commissione Europea. Cfr. , Inform Risk, s.d., CP_3 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk 7 EC DRMKC, Bangladesh INFORM Risk Index, 5 settembre 2023, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform- index/INFORM-Risk/Country-Risk-Profile 8 EC DRMKC, Bangladesh INFORM Risk Index 2021, 27 September 2021, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index; EC DRMKC, Controparte_4 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk/Country-Risk-Profile
(consultato il 03.08.2022); 9 ; CP_5 1 RI) 2021, 25 CP_6 Controparte_7 CP_8 https://www.germanwatch.org/en/19777; 11 AI, 2022 Report on the Human Rights Situation covering 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html; 12 IDMC, 2022 Global Report on Internal Displacement, Grid-2022, https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2022_LR.pdf ; 13 230 persone sfollate a causa di conflitto e violenza nel 2020 contro i 4.443.000 sfollati a causa di disastri naturali (vedasi: IDMC, 2021 Global Report on Internal Displacement, Grid-2021, https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf; 14 IDMC, 2023 Global Report on Internal Displacement, Grid-2023, https://www.internal- displacement.org/globalreport/grid2023/ 15 USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20
March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089426.html
11 guardie di frontiera e le unità antiterrorismo – mantengono la sicurezza interna e delle frontiere. Anche i militari hanno responsabilità per il mantenimento della sicurezza interna.
Le forze di sicurezza riferiscono al Ministero dell'Interno e i militari al Ministero della
Difesa.
I principali rischi per la sicurezza e stabilità del Paese sono connessi a violenza di matrice politica, in particolare quella che si verifica in prossimità delle elezioni. Inoltre, di rilevanza crescente è il pericolo per la sicurezza rappresentato dall'islamismo militante16 e si riscontrano attacchi ai danni delle minoranze, soprattutto religiose17. Altre minacce alla sicurezza del Paese sono rappresentate dalla violenza legata alla criminalità ordinaria ed inoltre dagli scontri sporadici nel Chittagong Hill Tracts (CHT) tra gruppi indigeni e coloni bengalesi per la proprietà e l'uso della terra. Infine, è doveroso notare come il Bangladesh ospiti circa un milione di rifugiati la maggior parte dei quali è fuggita al Per_3
genocidio dal nel 2017: essi sono presenti in numerosi campi nel distretto di Per_4
Cox's Bazar.
Rispetto alla violenza politica, secondo un rapporto prodotto dal progetto K4D dell'Università di Birmingham19, il Paese presenta una cultura politica violenta e che affonda le proprie radici nel periodo dell'indipendenza del 1971. Secondo quanto riportato da K4D, scioperi e blocchi di matrice politica sono molto comuni in Bangladesh specialmente in occasione delle elezioni20. Sin dal ritorno del Bangladesh ad una democrazia elettorale nel 1991, i due maggiori partiti politici – l'WA EA (AL) e il
Bangladesh IO TY (BNP) – si sono via via alternati al governo del Paese21. La politica bengalese è stata a lungo dominata dalla rivalità tra e Persona_6 Persona_7 segretarie rispettivamente dell'AL e del BNP. Entrambe sono state prime ministre più volte dal 1991. L'WA EA, partito al governo dal 2009, ha vinto le elezioni generali del
07.01.2024 per la quarta volta consecutiva, assicurandosi un quarto mandato quinquennale con il PM (primo ministro) e 225 seggi su 300. Le elezioni sono state Persona_6
precedute da arresti di massa di leaders e sostenitori del BNP22 . Entrambi i partiti hanno contribuito a sviluppare un clima politico instabile, ricorrendo agli strumenti degli scioperi generali e del bocco dei trasporti per ottenere consensi elettorali assieme alla mobilitazione dei propri sostenitori in proteste di strada nei periodi pre- e post-elettorali, spesso sfociata in episodi di violenza. Un grafico di ACLED evidenzia incrementi della violenza politica in prossimità nei periodi elettorali, con picchi a gennaio 201423 e a dicembre 2018, in occasione delle elezioni parlamentari, durante le quali si sono verificate rivolte, proteste e violenze contro i civili.
La violenza politica in Bangladesh comporta scontri tra le fazioni politiche con ricorso alle armi24. Secondo l'ONG bengalese AR, nel 2022, almeno 121 persone sono rimaste uccise e 7.467 ferite a causa di episodi di violenza politica in Bangladesh. Inoltre, sono stati registrati 276 episodi di violenza interna all'WA EA e 30 episodi di violenza interna al BNP. 45 persone sono state uccise e 2.618 ferite in conflitti interni all'WA
EA, mentre una persona è stata uccisa e 228 persone sono rimaste ferite in conflitti all'interno del Secondo lo United States Institute of Peace (USIP) 26 , anche nel CP_11
2023 la violenza politica ha continuato ad essere un tratto saliente della politica bengalese27.
Nel luglio 2024, per quattro settimane la capitale Dacca è stata scossa da proteste degli studenti universitari che protestavano contro le quote di posti di lavoro riservate ai discendenti dei combattenti nella guerra di liberazione del 1971. Le proteste sono state represse da brutale violenza della polizia. Il Governo ha imposto un completo black out nelle comunicazioni, spegnendo internet e imponendo restrizioni ai servizi telefonici. Le fonti riportano che l'ala studentesca dell'WA EA, che supporta il governo, nota come Bangladesh Chattra EA, ha utilizzato una forza brutale contro i manifestanti. I rapporti dei media indicano che almeno 150 persone sono rimaste uccise negli scontri e migliaia sono rimaste ferite28.
Il dilagare delle proteste ha indotto il Primo Ministro a lasciare il proprio incarico il Per_6
07.08.2024 e a fuggire dal Paese. Poche ore dopo la fuga di il Presidente Per_6
Mohammed Shahabuddin ha ordinato il rilascio dalla detenzione dell'ex primo ministro e di tutti gli studenti che erano stato arrestati durante le proteste29. Persona_7
Il giorno successivo, l'08.08.2024, il Presidente ha affidato l'incarico di Primo Ministro ad interim al premio Nobel per l'economia sostenuto dagli studenti in Persona_9
protesta e da lungo tempo oppositore del Primo Ministro NA30.
In un'intervista del'08.10.2024, il Primo Ministro ad interim noto per Persona_9
le sue teorie sulla possibilità di alleviare la povertà con il ricorso al microcredito, ha annunciato che nuove elezioni seguiranno solo dopo l'adozione delle necessarie riforme31.
Per quanto riguarda la questione del confine indiano-bengalese, il Bangladesh e l'India hanno vissuto controversie sui confini negli ultimi decenni, con alcune schermaglie transfrontaliere e uccisioni tra o da parte di agenzie di sicurezza di frontiera32. Lungo il confine indo-bengalese – una striscia di terra lunga 4000 km - la minaccia di gruppi terroristici è diventata più preoccupante e la libertà di movimento dei civili è stata via via più limitata in seguito agli attacchi terroristici legati all'11.09.2001. Le attività della polizia di frontiera sono diventate sempre più restrittive e violente, soprattutto quelle delle Forze di Sicurezza di Frontiera indiane (BSF)33. Nonostante nel 2015 sia stato firmato un
Part accordo34 tra il Governo bengalese e quello indiano, le sono accusate di continue violazioni dei diritti umani (uccisioni, torture e rapimenti) nei confronti delle persone che vivono o si spostano lungo il confine35. Nel 2022, 18 cittadini bengalesi sono stati uccisi e
21 sono stati feriti dall' Indian Border Security Force: 14 sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e quattro in seguito a torture.36. Secondo AR: “il governo del Bangladesh non ha assunto alcun ruolo efficace nel fermare tali violenze. Non è stato perseguito un solo caso di omicidio di un cittadino del Bangladesh lungo il confine” 37.
Per quanto concerne, infine, le dinamiche conflittuali nella regione collinare di Chittagong (Chittagong Hill Tracts, o CHT) 38, in una situazione in cui le comunità indigene di CHT
sono vittime di discriminazioni e abusi da parte di comunità religiose musulmane nell'inerzia dello Stato39, i gruppi indigeni (tra cui i combattono per vedere Per_10
riconosciuti i propri diritti alla terra. Gli accordi di pace firmati nel 1997, che prevedono quote di partecipazione politica a livello sia locale che nazionale, non sono mai stati pienamente rispettati40. Il governo bengalese ha utilizzato lo strumento della repressione militare, ogni qual volta siano sorti conflitti aperti nella zona41. Secondo USDOS, per tutto il 2022, le tensioni sociali e l'emarginazione degli indigeni sono continuate nei CHT42. The
Diplomat, edizione del 22.11.2022, ha riportato che circa 270 rifugiati, tra cui donne e bambini, sono fuggiti dal CHT nello stato indiano nordorientale di , a seguito di Pt_4
un'intensa operazione delle forze di sicurezza del Bangladesh contro i militanti locali43.44
In conclusione, alla luce delle informazioni sopra riportate, il Bangladesh soffre di gravissimi problemi, alcuni dei quali ormai endemici, connessi alla povertà estrema di una parte significativa della popolazione, ai disastri climatici, alla violazione gravi dei diritti umani, alla repressione dell'opposizione politica e all'esplosione di violenza per motivi politici soprattutto in occasione delle elezioni nazionali, alla violazione dei diritti delle minoranze etniche e alla violenza sul confine con l'India. Si tratta di problemi molto gravi che fanno del Bangladesh un Paese politicamente instabile, nell'incapacità dello Stato di affrontare la povertà e di tutelare i diritti fondamentali di una parte ampia della popolazione. Tuttavia, non si riscontrano conflitti armati interni o internazionali secondo le
16 definizioni sopra riportate e i casi di violenza, pur intensa, non integrano comunque il rischio effettivo di danno grave nel senso di cui all'art. 14, lett. c) del d.lgs. 251/2007 per la popolazione civile;
né il richiedente ha allegato caratteristiche individuali che lo esporrebbero ad un rischio più elevato secondo il concetto della scala progressiva del paragrafo 39 della Sentenza Elgafaji della Corte di giustizia dell'Unione europea.
V. In ordine alla possibilità di riconoscere al ricorrente altra forma di protezione nazionale, va precisato che l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato sostituito dal permesso per protezione speciale, introdotto dal decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n. 173/2020, in vigore dal 20.12.2020, che ha apportato molteplici modifiche al testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998). In particolare, l'art. 1 ha sostituito il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, così prevedendo:
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore
17 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il Controparte_1
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
L'art. 7 del decreto-legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Tale disposizione ha, inoltre, espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno ed ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui al novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale.
Si osserva, infatti, che sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie), ma anche dall'art. 8 CEDU.
In particolare, il ricorrente ha documentato di essersi integrato, dando atto dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale sin dal 2022, come da documentazione in atti (segnatamente: comunicazione Unilav relativa al rapporto di lavoro
18 a tempo parziale e determinato instaurato con la Cooperativa Sociale Libeccio, avente durata dal 04.06.2022 al 31.08.2022, come addetto ai servizi di custodia degli edifici, e busta paga riferita al mese di agosto 2022; lettera del 30.08.2022 recante la comunicazione di proroga di quest'ultimo rapporto di lavoro sino al 31.01.2023; comunicazione Unilav relativa alla trasformazione di detto rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza dal 01.09.2022; comunicazione Unilav relativa all'ulteriore proroga di tale rapporto di lavoro sino al 30.11.2023; attestato di frequentazione del corso di formazione per alimentarista e di superamento dell'esame finale, rilasciato dall'ente organizzatore il
17.03.2023; comunicazione Unilav relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato instaurato con l'Associazione Don Bosco 2000, avente durata dal 22.01.2024 al 30.06.2026, come mediatore interculturale); inoltre, ha documentato il conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana, come da attestato del 15.02.2025, versato in atti.
Tali elementi dimostrano, dunque, l'inserimento del ricorrente nella realtà sociale e lavorativa italiana, da cui può agevolmente dedursi un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari reinserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese di origine.
Ed infatti, per riconoscere la protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 è sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo soggetto di diritto, anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari
(in tal senso, Corte EDU, 14.02.2019, c. Italia), ricomprendendo la protezione di cui Per_11 all'art. 8 CEDU “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 09.09.2021, n. 24413).
VI. In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, così dispone:
1) accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
nato in [...] il [...], CUI , al rilascio di un permesso di soggiorno C.F._1 per protezione speciale di cui all'art. 19 commi 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998 come modificato dal decreto-legge 130/2020 convertito in legge 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d.lgs. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
2) dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
3) rigetta le restanti domande;
4) spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emmanuela Raciti dott. Luca Perilli
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EASO, COI Report Bangladesh: Country Overview, 2017, p. 57, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/Bangladesh_Country_Overview_December_2017.pdf,
6 2 Daily Star, Bede community: The victims of urbanisation, 29 gennaio 2019, https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/bede-community-the-victims-urbanisation-1694062 3 La ha denunciato in un comunicato stampa rilasciato Controparte_2 nell'agosto del 2020 che “almeno 572 persone sono state oggetto di sparizione forzata tra il 2009 e luglio 2020” (vedasi: Freedom House, Freedom in the World 2022-Bangladesh, 28 February 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071851.html;
Nel dicembre 2021 il Governo USA ha posto sanzioni verso diversi leaders facenti parte delle forze di sicurezza d'elite del Bangladesh, (il Rapid Action Battalion-RAB) incaricate di operazioni anti-crimine e anti-terrorismo e accusate di aver compiuto 600 esecuzioni extra-giudiziali e di essere coinvolto in centinaia di sparizioni forzate (Freedom House Report, supra cit.). 4 Si veda a titolo di esempio il Rapporto di Amnesty International (AI, The State of the World Human Rights
2021-Bangladesh 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html;
) ed il rapporto di Human Rights Watch-HRW, World Report 2022 – Bangladesh, 13 January 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2066483.html;
AR, Annual Human Rights Report 2020 – Bangladesh, 25 January 2021, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf; 5BBC, Bangladesh country profile, 26 maggio 2023, https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650940
10 16 Vedasi: International Crisis Group-ICG, Mapping Bangladesh Political crisis, Asia Report no.264, 9
February 2015, https://www.ecoi.net/en/file/local/1310017/1226_1424080771_264-mapping-bangladesh-s- political-crisis.pdf;
ICG, Bangladesh Today, 23 October 2006, https://www.crisisgroup.org/asia/south- asia/bangladesh/bangladesh-today; 17 Amnesty International nel suo rapporto 2022 evidenzia che rifugiati e minoranze religiose sono stati oggetto di violenti attacchi (AI, The State of the World's Human Rights, Bangladesh 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070290.html; 18 UNHCR, Chief urges support for Bangladesh to save lives, “build hope”, 25 may 2022, Per_5 https://news.un.org/en/story/2022/05/1119012#:~:text=Bangladesh%20hosts%20some%20one%20million,fl ed%20from%20Myanmar%20in%20201 7; 19 Il programma Conoscenza, evidenza e apprendimento per lo sviluppo (K4D), terminato nel 2022, aveve l'obiettivo di migliorare l'impatto delle politiche e dei programmi di sviluppo. Era finanziato dal Regno Unito ed è progettato per aiutare il , Commonwealth CDO) e altri CP_9 Controparte_10 dipartimenti e partner governativi del Regno Unito a essere innovativi e reattivi alle sfide di sviluppo complesse e in rapido cambiamento. Cfr: IDS, Knowledge, Evidence and Learning for Development (K4D),
s.d., https://www.ids.ac.uk/programme-and-centre/knowledge-evidence-andlearning-for-development-k4d/ 20 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 maggio 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf;
12 21 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 maggio 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf; 22 Bangladesh election: NA wins fourth term in controversial vote (bbc.com), cit. Per_8 23 Definite nel Rapporto di ICG come le “più violente” nella storia del Paese con centinaia di morti (vedasi:
International Crisis Group-ICG, Mapping Bangladesh Political crisis, Asia Report no.264, 9 february 2015, p.3, https://www.ecoi.net/en/file/local/1310017/1226_1424080771_264-mappingbangladesh-s-political- crisis.pdf;)
Come anche riportato dalla World Bank, più di 500 persone sono morte durante gli scontri avvenuti durante le elezioni del 2014, e 100 durante la commemorazione delle vittime del 2014, avvenuta l'anno seguente (vedasi World Bank, World Bank Report No. 103723- BD – Country Partnership Framework for Bangladesh for the period FY16-FY20, 2016 http://documents.worldbank.org/curated/en/362231468185032193/pdf/103723-REVISED-PUBLIC-IDA-
R2016-0041.pdf,).
Si veda anche: AI, Public Statement, 20 January 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/0001/2015/en/; 24 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf;
13 25 ODHIKAR, Annual Human Rights Report 2022 Bangladesh, 30 gennaio 2023, p. 22, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR-2022_English_30.01.2023.pdf 26 “Lo United States Institute of Peace è un istituto statale, apartitico ed indipendente, fondato dal Congresso
e dedito alla tesi che un mondo senza conflitti violenti è possibile, pratico ed essenziale per la sicurezza degli Stati Uniti e globale”, cfr. USIP, About USIP, s.d., https://www.usip.org/about CP_ 27 , Three Things to Watch as Bangladesh's IO Election Season Heats Up, 15 giugno 2023, https://www.usip.org/publications/2023/06/threethings-watch-bangladeshs-national-election-season-heats 28 Overview of Events: Bangladesh July 2024: A Month of Protests, Frustrations, and Expectations
(freiheit.org) 29 Sheikh NA: Euphoria in Bangladesh after PM flees country (bbc.com) 30 Nobel Laureate becomes head of interim government in Bangladesh | Euronews Persona_9
14 31 Bangladesh's interim leader says reforms will come before elections (msn.com) Per_9 32 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf. P.20 33 Ibidem; 34 Accordo che ha sancito il trasferimento di 162 enclavi di terra tra i due paesi, a seconda dell'ubicazione dei terreni, impattando direttamente sulla vita di 53,000 persone (vedasi: il Comunicato-stampa del Governo indiano del 20 novembre 2015, https://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/26048/Exchange+of+enclaves+between+India+and+Banglade sh;
35 Nel suo rapporto annuale 2020, l'organizzazione per i diritti umani bengalese AR ha evidenziato che
“le uccisioni, la tortura e il rapimento di cittadini del Bangladesh da parte delle forze di polizia di frontiera indiane (BSF) e' proseguita nel 2020” (AR, Annual Human Rights Report 2020, Bangladesh, 25 January 2021, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf;
). Si veda anche: AR, Three-month Human Rights Monitoring Report on Bangladesh (January-March
2019), http://odhikar.org/wp-content/uploads/2019/10/HRR_Jannuary-March_2019 _Eng.pdf; 30 AR, ANNUAL HUMAN RIGHTS REPORT 2022 BANGLADESH, 30 gennaio 2023, p.
49, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR2022_English_30.01.2023.pdf 36 AR, ANNUAL HUMAN RIGHTS REPORT 2022 BANGLADESH, 30 gennaio 2023, p. 49, https://www.icnl.org/wp-content/uploads/AHRR2022_English_30.01.2023.pdf 37 Ibidem;
15 38 Per approfondimento si veda: , : Violence and Brutality in Controparte_13 Controparte_14 the Chittagong Hill Tracts., 21 agosto 2015, https://www.amnesty.org.uk/groups/wirksworth-and- district/hidden-bangladesh-violence-and-brutality-chittagong-hill-tracts 39 USDOS Report, 2021 Country-Report on Human Rights Practices - Bangladesh, 12 April 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071164.html; 40 University of Birmingham, K4D – Knoweldge, evidence and learning for development, Conflict analysis of Bangladesh, 13 May 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/599_Bangladesh_Conflict_Analysis.pdf,
p.19. 41 Ibidem; 42 USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 20 marzo 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089131.html 43 The Diplomat, Kuki-Chin Refugees From Bangladesh Take Shelter in , 22 novembre 2022, Pt_4 https://thediplomat.com/2022/11/kuki-chinrefugees-from-bangladesh-take-shelter-in-mizoram/ 44 The Diplomat, Why Did Bangladesh's Kuki Chin Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-didbangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/