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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1950/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1950/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to SPOLDI CP_1
ROBERTO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
CIPICCIA PAOLO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 29/11/2024 , ha chiesto la pronuncia della separazione CP_1 da coniuge per matrimonio celebrato in data 24.08.1986, in Narni, Controparte_2 esponendo che con sentenza n.20 del 20/01/1990 è stata pronunciata la separazione tra le parti, ma che successivamente è intervenuta piena riconciliazione, con la ripresa della convivenza e nascita di due figli: , in data 23.01.1990, e in data 23/2/1994. La ricorrente ha esposto il venir Per_1 Per_2 meno dell'affectio coniugalis, tanto che i coniugi pur coabitando nella medesima abitazione, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuno, avrebbero diviso in due zone l'immobile una destinata alle esigenze abitative della ricorrente e della figlia delle parti, l'altra a quelle del resistente. La sassone ha allegato che il avrebbe tenuto condotte offensive e di violenza verbale nei confronti CP_2 della ricorrente e ciò anche in presenza della figlia, maggiorenne convivente con i genitori, percettrice di indennità NASPI fino al dicembre 2024, a seguito del mancato rinnovo di contratto di lavoro a progetto, precisando l'indipendenza economica dell'altro figlio residente da tempo in Dublino. La ricorrente ha poi rappresentato l'indipendenza economica delle parti percependo la stessa reddito di circa € 1800 mensili come maestra elementare, e il resistente reddito di € 1000 da pensione, oltre ad
€ 400 provento del canone di locazione di immobile di proprietà oltre ad allegare la percezione di ulteriori redditi dall'attività di consulente. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della seprazione tra le parti, e l'assegnazione a sé della casa familiare da destinare ad abitazione propria e della figlia delle parti, con vittoria di spese.
Si è costituito ontestando le allegazioni della controparte. Il resistente ha Controparte_2 negato di aver avuto atteggiamenti aggressivi o offensivi nei confronti della moglie, segnalando l'esistenza di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva portato ad una separazione di fatto, non imputabile al resistente. Il ha precisato che la ricorrente nel maggio 2024 avrebbe CP_2 lasciato la casa familiare per trasferirsi in immobile, di proprietà esclusiva della stessa, situato al piano di sottostante, lasciando il resistente nella casa familiare, in comproprietà tra le parti situata al piano superiore;
il resistente ha precisato che la figlia , di 35 anni avrebbe raggiunto la piena Per_1 indipendenza economica lavorando a Roma come costumista e risiedendo in tale città in immobile in locazione;
evidenziando quindi la piena indipendenza economica di entrambi i figli, con assenza dei presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare, sottolineando di percepire redditi (da pensione e da locazione per complessivi € 1400 mensili) di importo inferiore a quelli percepiti dalla ricorrente (pari ad € 1800 mensili). Tanto premesso il ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie per comportamento contrario ai doveri familiari, con rigetto della domanda di assegnazione della ex casa familiare, con dichiarazione dello scioglimento della comunione legale del predetto immobile ex art 191 c.c. con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato la ricorrente di dimorare CP_1 nell'immobile di sua proprietà, di percepire come maestra reddito mensile netto di € 1.800 di essere comproprietaria della casa familiare e proprietaria dell'immobile destinato ad attuale abitazione;
il resistente di dimorare nella casa familiare, di essere pensionato e di percepire reddito mensile di € 1000, oltre ad € 400 a titolo di locazione di immobile di proprietà esclusiva, di essere comproprietario della casa familiare. All'esito dell'udienza le parti hanno chiesto termine per eventuale definizione concordata.
2 Alla successiva udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare e le parti hanno chiesto la decisione, ritenendo la causa documentale;
la decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare. Quanto alla domanda di addebito della separazione alla ricorrente, il resistente non ha insistito nella richiesta di ammissione delle istanze di prova testimoniale (peraltro non ammissibili poiché generiche), e pertanto la domanda di addebito non risulta fornita di idoneo supporto probatorio, essendo emerso dalla stessa narrativa dei fatti contenuta negli atti introduttivi che la scelta della ricorrente di trasferire la propria dimora nell'appartamento sottostante la casa familaire è stata motivata dalla necessità di far cessare le tensioni in essere tra i coniugi, e non è stata osteggiata dal marito.
Pertanto la domanda di addebito della seprazione alla ricorrente deve essere respinta.
Con riferimento alla domanda di pronuncia di scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c. trattandosi di un effetto legale della seprazione nessuna statuizione deve essere pronunciata in merito.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i signori e CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in NARNI in data 24/08/1986;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (atto 0080, parte 2, serie A, dell'anno 1986);
rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente formulata dal resistente;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 04/07/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1950/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to SPOLDI CP_1
ROBERTO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
CIPICCIA PAOLO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 29/11/2024 , ha chiesto la pronuncia della separazione CP_1 da coniuge per matrimonio celebrato in data 24.08.1986, in Narni, Controparte_2 esponendo che con sentenza n.20 del 20/01/1990 è stata pronunciata la separazione tra le parti, ma che successivamente è intervenuta piena riconciliazione, con la ripresa della convivenza e nascita di due figli: , in data 23.01.1990, e in data 23/2/1994. La ricorrente ha esposto il venir Per_1 Per_2 meno dell'affectio coniugalis, tanto che i coniugi pur coabitando nella medesima abitazione, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuno, avrebbero diviso in due zone l'immobile una destinata alle esigenze abitative della ricorrente e della figlia delle parti, l'altra a quelle del resistente. La sassone ha allegato che il avrebbe tenuto condotte offensive e di violenza verbale nei confronti CP_2 della ricorrente e ciò anche in presenza della figlia, maggiorenne convivente con i genitori, percettrice di indennità NASPI fino al dicembre 2024, a seguito del mancato rinnovo di contratto di lavoro a progetto, precisando l'indipendenza economica dell'altro figlio residente da tempo in Dublino. La ricorrente ha poi rappresentato l'indipendenza economica delle parti percependo la stessa reddito di circa € 1800 mensili come maestra elementare, e il resistente reddito di € 1000 da pensione, oltre ad
€ 400 provento del canone di locazione di immobile di proprietà oltre ad allegare la percezione di ulteriori redditi dall'attività di consulente. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della seprazione tra le parti, e l'assegnazione a sé della casa familiare da destinare ad abitazione propria e della figlia delle parti, con vittoria di spese.
Si è costituito ontestando le allegazioni della controparte. Il resistente ha Controparte_2 negato di aver avuto atteggiamenti aggressivi o offensivi nei confronti della moglie, segnalando l'esistenza di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva portato ad una separazione di fatto, non imputabile al resistente. Il ha precisato che la ricorrente nel maggio 2024 avrebbe CP_2 lasciato la casa familiare per trasferirsi in immobile, di proprietà esclusiva della stessa, situato al piano di sottostante, lasciando il resistente nella casa familiare, in comproprietà tra le parti situata al piano superiore;
il resistente ha precisato che la figlia , di 35 anni avrebbe raggiunto la piena Per_1 indipendenza economica lavorando a Roma come costumista e risiedendo in tale città in immobile in locazione;
evidenziando quindi la piena indipendenza economica di entrambi i figli, con assenza dei presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare, sottolineando di percepire redditi (da pensione e da locazione per complessivi € 1400 mensili) di importo inferiore a quelli percepiti dalla ricorrente (pari ad € 1800 mensili). Tanto premesso il ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie per comportamento contrario ai doveri familiari, con rigetto della domanda di assegnazione della ex casa familiare, con dichiarazione dello scioglimento della comunione legale del predetto immobile ex art 191 c.c. con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato la ricorrente di dimorare CP_1 nell'immobile di sua proprietà, di percepire come maestra reddito mensile netto di € 1.800 di essere comproprietaria della casa familiare e proprietaria dell'immobile destinato ad attuale abitazione;
il resistente di dimorare nella casa familiare, di essere pensionato e di percepire reddito mensile di € 1000, oltre ad € 400 a titolo di locazione di immobile di proprietà esclusiva, di essere comproprietario della casa familiare. All'esito dell'udienza le parti hanno chiesto termine per eventuale definizione concordata.
2 Alla successiva udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare e le parti hanno chiesto la decisione, ritenendo la causa documentale;
la decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare. Quanto alla domanda di addebito della separazione alla ricorrente, il resistente non ha insistito nella richiesta di ammissione delle istanze di prova testimoniale (peraltro non ammissibili poiché generiche), e pertanto la domanda di addebito non risulta fornita di idoneo supporto probatorio, essendo emerso dalla stessa narrativa dei fatti contenuta negli atti introduttivi che la scelta della ricorrente di trasferire la propria dimora nell'appartamento sottostante la casa familaire è stata motivata dalla necessità di far cessare le tensioni in essere tra i coniugi, e non è stata osteggiata dal marito.
Pertanto la domanda di addebito della seprazione alla ricorrente deve essere respinta.
Con riferimento alla domanda di pronuncia di scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c. trattandosi di un effetto legale della seprazione nessuna statuizione deve essere pronunciata in merito.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i signori e CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in NARNI in data 24/08/1986;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (atto 0080, parte 2, serie A, dell'anno 1986);
rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente formulata dal resistente;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 04/07/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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