Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1429/2025 promossa da:
, c.f. ass. Avv. Parte_1 C.F._1
GUARISO ALBERTO - NERI LIVIO - LAVANNA MARTA, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
nella persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 17.2.2025 ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente sig.ra Parte_2 ha evocato in giudizio l' chiedendo di accertare: il carattere discriminatorio CP_1 della condotta tenuta dall' e consistita nell'averle negato il diritto all'assegno CP_2 unico universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
il proprio diritto a percepire detta prestazione per i mesi per i quali non le è stata corrisposta, da giugno 2023 a gennaio 2024 e da luglio a dicembre
2024; la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di CP_1 euro 4.637,43 salvo miglior calcolo e maggiorazioni in applicazione dell'indice di rivalutazione del beneficio e delle spese di lite.
1
All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha ridotto la domanda all'importo di euro 4.448,23 (cfr. verbale).
La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato:
1) la ricorrente, di nazionalità egiziana, ha documentato, tramite la produzione dell'estratto contributivo di aver prestato attività lavorativa in Italia dal CP_1
2008 (cfr. doc. 3 f.r.).
2) La ricorrente è stata titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e con decorrenza dal 27.1.2023 è titolare di un permesso unico lavoro per attesa occupazione con scadenza al 9.9.2024 e con richiesta di rinnovo presentata in data 24.2.2025; in data 4.10.2023 ha ripreso a prestare attività lavorativa dipendente in forza di un contratto a tempo indeterminato e pieno
(cfr. doc.
2-6 f.r.).
3) La ricorrente è coniugata con il sig. , Controparte_3 titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ed è madre di due figlie che vivono con lei in Italia (cfr. doc. 7 f.r.):
- , nata a [...] il [...]; Parte_3
- , nata in [...] il [...], Persona_1 studentessa ed a carico della madre.
Ha prodotto documentazione per dimostrare la sussistenza del requisito reddituale della prestazione oggetto di domanda (cfr. doc. ISEE anni 2022,
2023 e 2024, sub. doc. 8-10);
4) In data 29.11.2022 la ricorrente ha presentato domanda di assegno unico universale per le due figlie ed ha ottenuto dall' il pagamento della CP_1 prestazione con riferimento ad entrambe, dal mese di dicembre 2022 fino al mese di maggio 2023; da giugno 2023 il pagamento si è interrotto senza che le sia stato comunicato alcunché (doc. 13);
5) in data 30.1.2024 la ricorrente ha presentato analoga domanda ed ha ricevuto il pagamento della prestazione dal mese di febbraio a quello di giugno 2024; da luglio 2024 il pagamento si è interrotto senza che le sia stato comunicato alcunché (cfr. doc. 14).
2 6) una terza domanda è stata presentata in data 22.10.2024, senza esito (cfr. doc. 16);
7) In data 17.12.2024 la domanda volta all'ottenimento dell'AUU è stata presentata dal marito della ricorrente e l' ha corrisposto la prestazione CP_1 con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
8) La ricorrente sostiene che l' abbia interrotto il pagamento della CP_2 prestazione ritenendo, in forza di un'interpretazione discriminatoria della normativa, che il permesso di soggiorno per "attesa occupazione" non rientri fra i titoli che danno diritto alla prestazione.
9) L si è tempestivamente costituito in giudizio ed ha esposto che: CP_1
- l'Assegno Unico è stato corrisposto fino alla mensilità di maggio 2023 per poi essere interrotto a seguito della presentazione, da parte dell'altro genitore , coniuge della Controparte_3 ricorrente, di domanda di Reddito di Cittadinanza C.F._2
, avente decorrenza da maggio 2023 a dicembre 2023;
[...]
- l'integrazione RDC/AU non veniva erogata in relazione alla domanda in quanto, per la mensilità di maggio 2023, la Parte_4 prestazione risultava corrisposta ancora con la procedura dell'Assegno
Unico e, a decorrere dal mese di giugno 2023, il sistema evidenziava la mancanza della cittadinanza in capo alla ricorrente in riferimento alla figlia minore;
Pt_3
- a seguito di successivi controlli l'integrazione per la figlia risulta Pt_3 sbloccata di recente ed è attualmente in fase di elaborazione a livello centrale;
- con riferimento alla figlia maggiorenne Persona_1
invece, non è stato presentato il modello Rdc-Com/AU,
[...] necessario per richiedere l'integrazione dell'Assegno Unico in caso di figli maggiorenni;
pertanto, in data 18.9.2023 è stata notificata la decadenza della domanda presentata in data 29.11.2022 in quanto il nucleo familiare, con riferimento alla posizione della figlia maggiorenne, ha goduto dall'Assegno Unico e del RDC in misura integrale senza che si fosse proceduto al computo sopra indicato ai sensi dell'art. 7 comma 2
d.lgs. 230/2021;
- abolito il reddito di cittadinanza dalla legge 197/2022, la domanda di assegno unico della ricorrente è stata riesaminata: tuttavia, è risultato un pagamento indebito relativo alle mensilità da febbraio a maggio 2023:
3 infatti, scaduto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data
27.1.2023, la ricorrente è divenuta titolare di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione che non è titolo idoneo per l'ottenimento della prestazione, come da messaggio n. 2951/2022; CP_1
- per le stesse ragioni, carenza del requisito del titolo di soggiorno valido, è stata disposta la revoca della prestazione in relazione alla seconda domanda presentata dalla ricorrente il 30.1.2024.
10) Nessun documento ha prodotto in giudizio l per comprovare quanto CP_2 dedotto in memoria, in particolare per dimostrare che i provvedimenti di revoca delle prestazioni siano stati comunicati alla ricorrente e per dimostrare quanto corrisposto al marito a titolo di RDC ed integrazioni A.U.
11) All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha prodotto documentazione riguardante il RDC percepito dal marito della ricorrente che dimostra come quest'ultimo, con riferimento alle figlie, abbia ricevuto a titolo di integrazione
AU l'importo di euro 189,20 solo nel mese di giugno 2023. Ha, inoltre, rilevato, senza incontrare contestazioni, che la ricorrente - con riferimento alla figlia maggiorenne, abbia percepito la prestazione anche dopo il compimento da parte di quest'ultima della maggiore età, circostanza atta a dimostrare come tutta la documentazione fosse stata già trasmessa all' CP_1 ed in atti sub doc 12.
12) L ha negato alla ricorrente il diritto alla prestazione per difetto del CP_1 titolo di soggiorno per motivi di lavoro, sostenendo come non possano essere inclusi nella platea dei beneficiari dell'assegno unico universale i titolari di permesso per attesa occupazione;
per questa ragione ha anche ritenuto indebito quanto percepito dalla ricorrente da febbraio a maggio 2023 e da febbraio a giugno 2024; ha richiamato a questo proposito quanto argomentato nel messaggio 2951 del 25 luglio 2022: ai cittadini extracomunitari il diritto alla prestazione spetta solo in quanto titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro di durata ultra semestrale.
13) Analoga questione è stata già decisa dalla locale Corte d'Appello con la condivisibile sentenza pronunciata nell'ambito della causa iscritta al numero
RGL 126/2024 (doppia conforme), con la quale – ai fini del riconoscimento del diritto, il permesso di soggiorno in attesa di occupazione è stato ritenuto titolo sufficiente, siccome mera species del permesso unico di lavoro.
4 14) Si richiama la citata sentenza ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “ (…).
Preliminarmente val la pena di rammentare che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza 7.12.2000, adattata a
Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive 2003/109/CE,
2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al
Regolamento CE 883/2004. Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei “Considerando”, prevede che
“Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli
Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello
Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”. L'ambito di applicazione della Dir
2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”. Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza
5 avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte
Costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno
Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”. In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali
“è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali. (…). L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in
Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale
6 accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n.
230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva
2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora XX (cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), Cont pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima
(quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.
Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora XX abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.
A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass.
15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa
7 occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del
2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del
2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003
(Cass. 32606/22)”.”.
15) Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno unico universale, in quanto titolare di un permesso per attesa occupazione, con la decorrenza già riconosciuta dall' CP_1
e fino a quando sussistono i requisiti di legittimazione per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 3 d.lvo 230/2021, nei termini sopra precisati.
Pertanto, deve anche essere dichiarata l'insussistenza dell'indebito in relazione a quanto corrisposto alla ricorrente dall a titolo di A.U. con CP_1 riferimento alle mensilità di febbraio – maggio 2023 e febbraio – giugno 2024.
16) Per il resto, le circostanze fattuali sopra riportate sono pacifiche riguardo i tempi delle domande amministrative, la durata ed il quantum della prestazione, non avendo l' contestato la ricorrenza in capo alla CP_1 ricorrente degli ulteriori requisiti a cui la legge subordina il riconoscimento della prestazione, con l'unica precisazione che avendo la ricorrente riconosciuto che nel mese di giugno 2023 il marito ha percepito l'importo di euro 189,20 a titolo di integrazione assegno unico, la domanda deve essere accolta per il minor importo di euro 4.448,23.
17) In conclusione, l' deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente del complessivo importo di euro 4.448,23 a titolo di ratei maturati dal mese di giugno 2023 al mese di gennaio 2024 e dal mese di luglio 2024 al mese di dicembre 2024.
18) Detto importo deve essere maggiorato, dalle singole scadenze al soddisfo, della maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali.
8 19) Con riferimento, da ultimo, alla domanda di accertamento della natura discriminatoria della condotta tenuta dall' , manifestatasi con CP_1
l'emanazione del messaggio n. 2951 del 25.07.2022, a fronte di una norma del diritto interno che non opera alcuna discriminazione nel settore della sicurezza sociale ai danni dei cittadini di paesi extra U.E. in quanto il permesso per attesa occupazione, ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 347/1999, rientra nel tipo “permesso unico lavoro” e rappresenta il requisito per il quale un cittadino extra U.E. può richiedere ed ottenere l'assegno unico universale ex art. 3, c. 1, lett. a), del d.lgs 230/2021,
è indubbio che l'interpretazione del dato normativo fatta propria dall'Istituto con l'emanazione di un messaggio avente efficacia erga omnes, di fatto ha concretato una discriminazione diretta individuale ai danni dell'odierna ricorrente siccome cittadina di paese extra U.E..
20) L'art. 43 co.1 d.lgs. 286/1998, T.U. sull'immigrazione, dispone: “ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.
21) Dunque, il fattore della nazionalità è senza dubbio un fattore di possibile discriminazione atteso il contenuto delle norme di cui agli artt. 43, 44 del
T.U. sull'immigrazione, 14 CEDU, 21 della Carta dei diritti fondamentali UE,
1 del d.lgs 216/2003.
22) La condotta dell' ha evidentemente violato il principio di parità di CP_1 trattamento che opera nei settori della sicurezza sociale definiti dal Reg.
883/2004 U.E., di cui all'art. 12. Par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98 UE, tra i cittadini italiani e i cittadini di paesi terzi titolari di permesso per attesa occupazione ed autorizzati a svolgere in Italia un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
23) Infatti, a causa della sua nazionalità la ricorrente è stata trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga (cfr. art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs 216/2003 “attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
9 occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori”).
24) Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2024 e succ. mod. e con distrazione in favore dei Difensori della parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c.,
- accerta e dichiara che integra discriminazione diretta la condotta con cui l' ha negato alla ricorrente la corresponsione dell'assegno unico universale a CP_1 causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c.
11, del d.lgs 286/1998;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale con la decorrenza già riconosciuta dall' (dicembre 2022) e fino a quando sussistono in CP_1 capo alla predetta i relativi requisiti di legittimazione per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 3 d.lvo 230/2021, nei termini sopra precisati;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo CP_1 complessivo di euro 4.448,23 a titolo di ratei maturati dal mese di giugno 2023 al mese di gennaio 2024 e dal mese di luglio 2024 al mese di dicembre 2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in complessivi euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna.
Torino, 22/5/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
10