Decreto cautelare 31 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06705/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6705 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da RL ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ronca, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Avv. Ronca in Giugliano, piazza Gramsci n. 6;
contro
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
EL CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IO TA, AN RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) Del provvedimento emesso dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in persona del Rettore, Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, specificamente il d.r. n. 1111 del 18.11.2024, noti-ficato in data 28.11.2024, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del verbale n. 3 del 18.09.2024 redatto dalla commissione giudicatrice della procedura selettiva utile al “reclutamento di n. 1 posto di ricercatore di tipologia B) presso il dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale e specialistica (d.r. n. 325/2024 – s.c. 06/H1 e s.s.d. MED/40 Ginecologia e Ostetricia)” e del d.r. n. 918 del 30.09.2024 di approvazione degli atti redatti dalla predetta commissione, con conseguente disposizione per la commissione giudicatrice di procedere alla valutazione del candidato, dott. RL ON, senza considerare la titolarità del brevetto “uso dell’acido D-Aspartico o dei suoi Sali per il trattamento dell’infertilità maschile”, riconoscendo così un punteggio sottodimensionato rispetto a quello allo stesso effettivamente spettante (Doc. 1);
B) Del verbale n. 3 del 18.09.2024 della commissione giudicatrice relativo alla procedura indetta con d.r. n. 325/2024 (s.c. 06/H1 e s.s.d. MED/40 Ginecologia e Ostetricia), osteso dalla resistente al ricorrente in data 12.12.2024, nella parte in cui erroneamente e per dichiarazioni false/mendaci attribuisce al concorrente CO EL e TA IO, rispettivamente, il punteggio definitivo di 65/100 e 63/100, ben al di sopra di quello effettivamente ad essi spettante (Doc. 2);
C) Di tutti gli atti, verbali e contratti di lavoro eventualmente approvati e stipulati in seguito al provvedimento di autotutela di cui alla lett. A) e al verbale di cui alla lett. B), al momento con data di emissione e numero di protocollo sconosciuti al ricorrente;
D) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa aver ingiustificatamente pregiudicato gli interessi legittimi e/o diritti soggettivi del ricorrente che in questa sede risultano oggetto di invocata tutela;
nonché per:
1. l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione di un maggiore punteggio per i titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione;
2. l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento di 67 punti, attesa l’ingiusta omessa valutazione del titolo di brevetto posseduto, così come previsto dall''art. 3, lett. e), del bando di concorso;
3. l’accertamento dell’erronea valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice, avente ad oggetto i titoli afferenti alle posizioni dei candidati CO EL e TA IO e, per l’effetto, la riduzione del loro punteggio in graduatoria di merito;
4. l’accertamento delle dichiarazioni false e mendaci rese dal candidato dott. CO EL relative al possesso di taluni titoli previsti dall’art. 8 del bando di concorso, e, per l’effetto, l’esclusione dello stesso dalla procedura selettiva de quo;
e, per l’effetto, in via Principale
5. la condanna in forma specifica della resistente a provvedere alla rivalutazione della titolarità titolo dichiarato dal Dott. ON RL, specificamente il brevetto denominato “uso dell’acido D-Aspartico o dei suoi Sali per il trattamento dell’infertilità maschile” e, per l’effetto, alla conseguente riparametrazione in aumento del punteggio ottenuto, assegnando allo stesso la 1° posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito, con ordine alle P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto utile e opportuno per la tutela dei diritti e interessi vantati e ingiustamente lesi;
In via Subordinata
6. la condanna in forma specifica della resistente a provvedere alla esclusione dalla procedura di gara del dott. CO EL, alla riduzione del punteggio relativo alla posizione del dott. TA IO e, per l’effetto, tenuto conto del maggior punteggio maturato dal Dott. ON RL, a prescindere dalla considerazione o meno della titolarità del brevetto denominato “uso dell’acido D-Aspartico o dei suoi Sali per il trattamento dell’infertilità maschile”, assegnare a quest’ultimo la 1° posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito, con ordine alle P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto utile e opportuno per la tutela dei diritti e interessi vantati e ingiustamente lesi;
In via ulteriormente Subordinata
7. Nell’ipotesi in cui risulti impossibile la condanna in forma specifica, voglia l’Adito T.A.R. condannare la p.a. al ristoro del danno curriculare cagionato al Dott. ON RL, quantificato, tenuto conto della retribuzione stabilita dal bando di gara per i 3 (tre) anni di ricerca, nella misura di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON RL il 18\1\2025:
per l’annullamento, previa sospensione e adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a., dell’efficacia:
A) Del provvedimento emesso dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in persona del Rettore, Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, specificamente il d.r. n. 1111 del 18.11.2024, notificato in data 28.11.2024, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del verbale n. 3 del 18.09.2024 redatto dalla commissione giudicatrice della procedura selettiva utile al “reclutamento di n. 1 posto di ricercatore di tipologia B) presso il dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale e specialistica (d.r. n. 325/2024 – s.c. 06/H1 e s.s.d. MED/40 Ginecologia e Ostetricia)” e del d.r. n. 918 del 30.09.2024 di approvazione degli atti redatti dalla predetta commissione, con conseguente disposi-zione per la commissione giudicatrice di procedere alla valutazione del candidato, dott. RL ON, senza considerare la titolarità del brevetto “uso dell’acido D-Aspartico o dei suoi Sali per il trattamento dell’infertilità maschile”, riconoscendo così un punteggio sottodimensionato rispetto a quello allo stesso effettivamente spettante (cfr. doc. 1 ricorso);
B) Del verbale n. 3 del 18.09.2024 della commissione giudicatrice relativo alla procedura indetta con d.r. n. 325/2024 (s.c. 06/H1 e s.s.d. MED/40 Ginecologia e Ostetricia), osteso dalla resistente al ricorrente in data 12.12.2024, nella parte in cui erroneamente e per dichiarazioni false/mendaci attribuisce al concorrente CO EL e TA IO, rispettivamente, il punteggio definitivo di 65/100 e 63/100, ben al di sopra di quello effettivamente ad essi spettante (cfr. doc. 2 ricorso);
C) Di tutti gli atti, verbali e contratti di lavoro eventualmente approvati e stipulati in seguito al provvedimento di autotutela di cui alla lett. A) e al verbale di cui alla lett. B), al momento con data di emissione e numero di protocollo sconosciuti al ricorrente;
D) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa aver ingiustificatamente pregiudicato gli interessi legittimi e/o diritti soggettivi del ricorrente che in questa sede risultano oggetto di invocata tutela;
nonché
E) Del verbale acquisito agli atti dell’amministrazione resistente in data 13.12.2024 con prot. n. 202352, redatto dalla commissione giudicatrice in esecuzione del d.r. n. 1111 del 18.11.2024 e pubblicato sul website dell’Università in data 02.01.2025 (Doc. 32);
F) Del d.r. con prot. n. 209462 del 23.12.2024, pubblicato sul sito web universitario in data 02.01.2025, mediante il quale, a valle del d.r. n. 1111 del 28.11.2024, con cui è stato annullato il verbale n. 3 del 18.09.2024 redatto dalla commissione giudicatrice della procedura selettiva utile al “reclutamento di n. 1 posto di ricercatore di tipologia B) presso il dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale e specialistica (d.r. n. 325/2024 – s.c. 06/H1 e s.s.d. MED/40 Ginecologia e Ostetricia)” e il d.r. n. 918 del 30.09.2024 di approvazione degli atti redatti dalla predetta commissione, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura selettiva ad oggetto il dott. CO EL (Doc. 33);
Con riserva di avanzare (ulteriori) motivi aggiunti.
nonché per
1. l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione di un maggiore punteggio per i titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione;
2. l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento di 67 punti, attesa l’ingiusta omessa valutazione del titolo di brevetto posseduto, così come previsto dall'art. 3, lett. e), del bando di concorso;
3. l’accertamento dell’erronea valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice, avente ad oggetto i titoli afferenti alle posizioni dei candidati CO EL e TA IO e, per l’effetto, la riduzione del loro punteggio in graduatoria di merito;
4. l’accertamento delle dichiarazioni false e mendaci rese dal candidato dott. CO EL relative al possesso di taluni titoli previsti dall’art. 8 del bando di concorso, e, per l’effetto, l’esclusione dello stesso dalla procedura selettiva de quo;
e, per l’effetto
In via Principale
5. la condanna in forma specifica della resistente a provvedere alla rivalutazione della titolarità titolo dichiarato dal Dott. ON RL, specificamente il brevetto denominato “uso dell’acido D-Aspartico o dei suoi Sali per il trattamento dell’infertilità maschile” e, per l’effetto, alla conseguente riparametrazione in aumento del punteggio ottenuto, assegnando allo stesso la 1° posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito, con ordine alle P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto utile e opportuno per la tutela dei diritti e interessi vantati e ingiusta-mente lesi;
In via Subordinata
6. la condanna in forma specifica della resistente a provvedere alla esclusione dalla procedura di gara del dott. CO EL, alla riduzione del punteggio relativo alla posizione del dott. TA IO e, per l’effetto, tenuto conto del maggior punteggio maturato dal Dott. ON RL, a prescindere dalla considerazione o meno della titolarità del brevetto denominato “uso dell’acido D-Aspartico o dei suoi Sali per il trattamento dell’infertilità maschile”, assegnare a quest’ultimo la 1° posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito, con ordine alle P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto utile e opportuno per la tutela dei diritti e interessi vantati e ingiustamente lesi;
In via ulteriormente Subordinata
7. Nell’ipotesi in cui risulti impossibile la condanna in forma specifica, voglia l’Adito T.A.R. condannare la p.a. al ristoro del danno curriculare cagionato al Dott. ON RL, quantificato, tenuto conto della retribuzione stabilita dal bando di gara per i 3 (tre) anni di ricerca, nella misura di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di EL CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato RL ON, premettendo di avere conseguito, all’esito del provvedimento impugnato, punti 61, alle spalle di IO TA con punti 63 e alle spalle di EL CO con punti 65, ha impugnato, unitamene agli atti connessi e presupposti, il provvedimento emesso dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli d.r. n. 1111 del 18.11.2024, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del verbale n. 3 del 18.09.2024 redatto dalla commissione giudicatrice della procedura selettiva utile al “ reclutamento di n. 1 posto di ricercatore di tipologia B) presso il dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale e specialistica (d.r. n. 325/2024 – s.c. 06/H1 e s.s.d. MED/40 Ginecologia e Ostetricia) ” e del d.r. n. 918 del 30.09.2024 di approvazione degli atti redatti dalla predetta commissione, con conseguente disposizione per la commissione giudicatrice di procedere alla valutazione del candidato, dott. RL ON, che era risultato primo graduato con punti 67, senza considerare la titolarità del brevetto “ uso dell’acido D-Aspartico o dei suoi Sali per il trattamento dell’infertilità maschile ”, riconoscendo una decurtazione di 6 punti rispetto ai 67 prima attribuiti.
Con i motivi aggiunti RL ON ha impugnato il verbale acquisito agli atti dell’amministrazione resistente in data 13.12.2024 con prot. n. 202352, redatto dalla commissione giudicatrice in esecuzione del d.r. n. 1111 del 18.11.2024 e pubblicato sul website dell’Università in data 02.01.2025, nonché il d.r. con prot. n. 209462 del 23.12.2024, pubblicato sul sito web universitario in data 02.01.2025, mediante il quale, a valle del d.r. n. 1111 del 28.11.2024, è stato annullato il verbale n. 3 del 18.09.2024 redatto dalla commissione giudicatrice della procedura selettiva utile al “ reclutamento di n. 1 posto di ricercatore di tipologia B) presso il dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale e specialistica (d.r. n. 325/2024 – s.c. 06/H1 e s.s.d. MED/40 Ginecologia e Ostetricia) ” e il d.r. n. 918 del 30.09.2024 di approvazione degli atti redatti dalla predetta commissione, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura selettiva ad oggetto il dott. CO EL.
Parte ricorrente ha dedotto che:
- il Dott. ON RL, avendo partecipato ad apposita procedura selettiva pubblica indetta con “ D.R. n. 888 del 12.10.2021, avente ad oggetto il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia) e per il settore scientifico-disciplinare MED/40 (Ginecologia e Ostetricia) ”, si è aggiudicato la qualifica di ricercatore a tempo pieno e determinato di tipo A presso il “Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica” dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- con decreto rettorale n. 325/2024, prot. n. 51619 del 22.03.2024, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha indetto una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di n. 45 ricercatori a tempo determinato di tipologia B);
- all’art. 1 del citato bando veniva previsto, tra gli altri, n. 1 posto di ricercatore con s.c. 06/H1 e s.s.d. MED/40 (ginecologia e ostetricia) da assegnare al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica ed avente ad oggetto “ attività clinica e di ricerca in campo ginecologico oncologico, con particolare interesse nell’utilizzo di tecniche di ultima generazione nel trattamento di neoplasie ginecologiche, applicazione di trattamenti di preservazione della fertilità nei principali tumori ginecologici ”;
- il Dott. ON RL in data 19.04.2024 ha presentato domanda per tale selezione;
- in data 30.09.2024 l’Ateneo Campano, con d.r. n 918/2024, prot. n. 158992 del 30.09.2024 ha dichiarato vincitore del bando de quo il Dott. ON RL con il punteggio di 67/100, davanti al secondo graduato dott. CO con il punteggio di 65/100, nonché davanti al terzo e quarto, rispettivamente il dott. TA con il punteggio di 63/100 e il dott. RI con il punteggio di 55/100;
- in data 28.11.2024, ovvero circa 2 mesi dopo, l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli ha trasmesso all’odierno ricorrente il d.r. n. 1111 del 18.11.2024 con il quale, a valle di un’attività di riesame principiata dalla segnalazione del dott. CO EL (2° in graduatoria), ha annullato in autotutela il verbale n. 3 del 18.09.2024 e, conseguentemente, il d.r. n. 918 del 30.09.2024 con cui lo stesso era stato dichiarato vincitore della procedura selettiva, decurtandogli 6 punti e quindi collocandolo al terzo posto.
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento di autotutela, lamentandone l’invalidità sotto più profili.
Si è costituita l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli per resistere alle censure.
Si è costituito il controinteressato EL CO, deducendo l’infondatezza delle doglianze di RL ON.
Non si sono costituiti i controinteressati IO TA e AN RI
Con ordinanza n. 318 del 13.2.2025 il Collegio ha respinto la domanda cautelare del ricorrente.
Dopo lo scambio di memorie conclusive, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, il ricorrente ha lamentato la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento dell’impugnato atto di annullamento d’ufficio.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
L’inosservanza dell’obbligo di procedere all’avviso di avvio del procedimento amministrativo non determina l’annullamento dell’atto adottato laddove, secondo quanto previsto dal predetto art. 21 octies , il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto. Nel caso in esame l’Amministrazione ha escluso in via automatica l’attribuzione di 6 punti al ricorrente a seguito dell’accertata mancanza del requisito del brevetto al momento della presentazione dell’offerta; inoltre il ricorrente non ha allegato argomenti convincenti che avrebbe potuto esporre in sede procedimentale per convincere la ricorrente a una diversa valutazione.
Non sussiste il lamentato vizio di difetto di istruttoria e di motivazione. Infatti il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito di una adeguata istruttoria risultante dagli atti prodotti in giudizio, e la motivazione è sufficiente, recando i presupposti di fatto e di diritto della valutazione dell’Amministrazione.
Deve essere esclusa anche l’asserita violazione del legittimo affidamento del ricorrente, non emergendo gli elementi costitutivi prescritti per la maturazione dell’affidamento meritevole, cioè che la situazione giuridica di vantaggio si sia consolidata nel tempo e che non sia il risultato di comportamenti fraudolenti e artificiosi, essendo evidente, contrariamente da quanto dichiarato dal ricorrente nella domanda di partecipazione, che egli non risultasse tra gli inventori, né potesse ritenersi titolare del brevetto controverso al momento della presentazione della domanda.
3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato nel punto in cui ha ritenuto che egli non sarebbe né inventore, né titolare del brevetto denominato “ uso dell’acido D-Aspartico o dei suoi Sali per il trattamento dell’infertilità maschile ”, di conseguenza decurtando n. 6 punti dal punteggio totale (punti n. 67) maturato dall’odierno ricorrente. Il ricorrente ha invece sostenuto che il punteggio gli è stato illegittimamente sottratto, in quanto è stato titolare del brevetto prima di cederlo a terzi.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Occorre muovere dal dato letterale del Bando, che all’art. 8, comma 1, lett. g), stabilisce che criterio di valutazione è, tra gli altri, la “ Titolarità dei brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista ”; per tale criterio relativo alla titolarità dei brevetti il Verbale n. 1 prevede l’attribuzione del punteggio di massimo 6 punti.
Orbene, il Bando e il Verbale n. 1 richiedono, ai fini della valutazione di tale titolo, l’espressa titolarità del brevetto, il cui possesso va valutato con riferimento al momento della presentazione della domanda. Sotto tale profilo il ricorrente, nella seconda memoria depositata nel giorno 11.1.2025, ha chiaramente affermato che “ alcun rilievo assume, ai fini del riconoscimento del punteggio stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. g), la contribuzione/invenzione al brevetto, risultando nella lex specialis unico requisito utile a tal riguardo la mera “titolarità” dello stesso ”.
Orbene, proprio sotto il profilo della titolarità del brevetto, il motivo di ricorso è infondato. Infatti il Sig. ON AL, con scrittura privata del 08.06.2009 (Doc. 14 di parte ricorrente), cedette in favore dell’odierno ricorrente la titolarità del 35% dell’invenzione industriale denominata “ Uso dell’acido D-aspartico o dei suoi Sali per il trattamento della infertilità maschile ”. Tuttavia in data 16.05.2011 la soc. Merk Serono S.p.a. acquistò la titolarità del citato brevetto, versando in favore del dott. ON RL la somma di Euro 17.400,00 (diciassettemilaquattrocento/00), quale corrispondente valore pattuito per la quota del 35% del brevetto de quo , come documentato anche dalla ricevuta contabile n. 3 del 12.10.2011 (Doc. 16 di parte ricorrente). Quindi il ricorrente è stato pro quota titolare del brevetto dal 08.06.2009 fino al 16.05.2011, per cui per cui alla data della indizione della selezione per cui è causa, cioè il 12.10.2021, il ricorrente ormai da circa 10 anni non era più titolare del brevetto, conseguendone che legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto che non sussista in capo al ricorrente la “ Titolarità dei brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista ”.
Peraltro, ad abundantiam , anche se la “titolarità” del brevetto richiamata dal bando venga intesa come paternità della scoperta e quindi del brevetto, ugualmente il motivo di ricorso sarebbe infondato. Infatti il Collegio ritiene che non sussista, in capo al ricorrente, sotto il profilo morale, la paternità del brevetto, in quanto, come ammesso dallo stesso ricorrente, la domanda di registrazione del suindicato brevetto venne depositata in data 14.09.2005, « con inventori segnalati i Sigg.ri AL ON e GE d’LO, mentre titolari i Sigg.ri AL ON, Teresa Marzocchella e AR S.r.l. » (Doc. 12 di parte ricorrente). Quindi non sussiste alcuna prova della paternità morale della scoperta in capo al ricorrente.
Il secondo motivo del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, è pertanto respinto.
4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato « i verbali della commissione giudicatrice n. 3 (…) relativamente alle parti in cui, sulla scorta di una errata valutazione dei titoli afferenti alle posizioni dei dott.ri CO e TA, cui incorre anche per dichiarazioni false/mendaci imputabili al primo, attribuisce agli stessi un errato punteggio, rispettivamente, di 65/100 e 63/100 ».
Il Collegio esamina preliminarmente le censure rivolte nei confronti del dott. EL CO, le quali però risultano infondate.
In ordine all’attività clinica e pubblicazioni, il ricorrente ha lamentato che non sarebbero pertinenti al settore scientifico della ginecologia oncologica le dodici pubblicazioni indicate dal dott. EL CO nella domanda di partecipazione.
Tuttavia, va osservato che il bando non richiede una specificità scientifica riferita al settore circoscritto della ginecologia oncologica, ma fa riferimento al settore concorsuale 06/H1 – Ginecologia e Ostetricia, legato all’unico SSD MED/40, per cui il bando, sotto tale profilo, non presuppone una distinzione tra le varie branche della ginecologia.
Al dott. EL CO, come peraltro anche al ricorrente, per le pubblicazioni sono stati attribuiti n. 28 punti su n. 50. Il dott. CO ha presentato 12 pubblicazioni, tra cui 3 revisioni sistematiche con metanalisi e 9 articoli sperimentali, tutti come primo autore e pubblicati su riviste con impact factor . Tali ricerche includono la raccolta di dati e analisi statistiche su pazienti, ed è stata altresì presentata una pubblicazione, frutto delle ricerche condotte nell’ambito del percorso del dottorato conseguito dal dott. CO, relativa all’espressione di neurotrofine in lesioni cervicali precancerose in pazienti HIV-positivi; tali ricerche, evidentemente, l’Amministrazione, in modo non irragionevole e illogico, ha valutato come contributi originali e innovativi.
Con riguardo poi all’attività clinica, il dott. CO vanta una esperienza continuativa presso strutture sanitarie rilevanti dal 2018, per circa 38 ore settimanali, totalizzando un’anzianità di circa sei anni, per cui in modo non irragionevole ha ricevuto 5 punti su 6.
In merito alla valutazione della partecipazione a progetti di ricerca del dott. EL CO, le censure del ricorrente sono infondate. Infatti il dott. CO nella domanda di partecipazione non ha dichiarato di aver coordinato progetti di ricerca, ma soltanto di avervi partecipato, per cui non è censurabile la scelta della Commissione di assegnargli n. 2 punti.
Inoltre i progetti contestati sono stati elencati dal dott. CO nella sezione relativa alla realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista ai sensi dell’art. 8, lett. e) del bando; tali titoli, così come la titolarità del diploma di specializzazione europea, non sono rientrati nei criteri definitivi a cui la commissione ha attribuito punteggi.
Si aggiunga che non è condivisibile la censura di falsità della dichiarazione anche perché il dott. CO si è limitato ad affermare di aver elaborato e presentato proposte progettuali.
In merito all’attività didattica e partecipazione a congressi indicati dal dott. CO, le censure del ricorrente non meritano accoglimento. La Commissione in modo non irragionevole e non illogico ha valutato positivamente l'attività clinica svolta nell’ambito di corsi di perfezionamento universitari, trattandosi ragionevolmente di una forma di insegnamento più strutturata rispetto ai semplici congressi; in via esemplificativa, si consideri che uno di questi corsi, bandito dall’Università Federico II, ha previsto attività didattiche articolate, tra cui lezioni, seminari, tirocini e stage con docenti esterni.
Non è condivisibile la censura di falsità della dichiarazione in ordine alla partecipazione del dott. CO ai congressi. Infatti il dott. CO ha sufficientemente documentato di avere partecipato come relatore a tali eventi scientifici, indicando a conferma negli scritti difensivi anche i link di collegamento.
Insomma non sussiste alcuna falsità delle dichiarazioni del dott. EL CO; le attività e i titoli indicati nella domanda di quest’ultimo non sono inesistenti, e sono stati valutati dalla Commissione nel legittimo esercizio della discrezionalità tecnica, immune da profili di illogicità, illogicità, contraddittorietà.
A fronte della infondatezza delle censure articolate dal ricorrente terzo graduato nei confronti del primo graduato dott. EL CO, restano assorbite le censure del ricorrente verso il secondo graduato dott. TA.
5. In ragione della infondatezza delle censure articolate avverso gli atti impugnati, va rigettata anche la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, in quanto, a monte, non sussiste l’elemento del danno ingiusto.
Non sussiste neppure un meritevole affidamento in capo al ricorrente, in quanto il provvedimento favorevole era stato ottenuto sulla base della allegazione di un titolo in realtà insussistente, cioè la titolarità del brevetto.
6. Il ricorso introduttivi e i motivi aggiunti sono pertanto respinti.
7. In ragione della complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO