Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7181/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25/06/2025, alle ore 9.48 nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Maria Grazia Cespa per delega dell'Avv. PASETTO PAOLO, per l'attore la quale chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., precisando le conclusioni come da atto di citazione in appello.
l'Avv. Paolieri conclude come da comparsa di risposta.
Il Giudice a questo punto invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7181/2017 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Cespa (PEC Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, Email_2 sito in Perugia, via Bartolo 10-16, giusta delega in atti;
Appellante
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolieri (indirizzo pec:
) elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3 Email_4 difensore, sito in Città di Castello, via del Popolo, n. 18, giusta delega in atti;
Appellata
Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25.6.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ai sensi dell'art. 352 c.pc., nel testo modificato dall'art. 27, c. 1, lett. d) della L. 12 novembre
2011, n. 183, applicabile decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi della quale è possibile l'adozione di tale tipologia di provvedimenti anche in
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appello, e dell'art. 359 c.p.c., a tenore del quale nei procedimenti d'appello, tanto davanti alla Corte quanto al Tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non incompatibili con le disposizioni del capo secondo del titolo terzo del libro secondo del codice di rito.
1.1. Tanto precisato, la società ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del giudice di Pace di Perugia n 734/2017, resa a definizione del giudizio n.
1821/2017, con il quale, decidendo sulla controversia introdotta dalla sig.ra , e CP_1 nella contumacia dell'odierna appellante, il Giudice di Pace ha accolto le richieste della prima, ritenendo non dovute le somme richieste dalla seconda, parallelamente condannata al ristoro dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificati in € 500,00.
Il tutto con il favore delle spese di lite.
In via di estrema sintesi, il primo Giudice ha ritenuto, a fondamento della decisione, che le prove documentali e testimoniali comprovassero che l'attrice non aveva mai stipulato alcun contratto con la società oggi appellante, altresì valorizzando, nel giungere a tale conclusione, la condotta processuale dalla stessa tenuta e, in particolare, la contumacia della società Parte_1
1.2. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la società Parte_1 avanzando, essenzialmente, due motivi di impugnazione con cui ha lamentato l'erroneità della decisione:
- anzitutto, quale primo motivo di appello, nella parte in cui primo giudice aveva ritenuto di poter porre a fondamento della decisione le prove orali raccolte dinanzi a sé, da ritenersi invece inutilizzabili: ciò sull'assunto che, ammesse le prove, alla successiva udienza nessuno era comparso sicché la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 181 c.p.c. e 309 c.p.c., con il che sarebbe intervenuta la decadenza dell'attrice dal poter escutere i testi indotti, cosa, tuttavia, non rilevata dal primo giudice;
- in secondo luogo, sempre in relazione al primo motivo di appello, giacché il primo giudice non avrebbe correttamente valutato l'attendibilità dei testimoni, laddove dal materiale documentale offerto dalla stessa attrice, risultava che il contratto fosse stato depositato a mezzo internet, l'utenza risulta attiva dal giorno 1.1.2015 e risultavano registrati consumi di gas naturale;
inoltre da un verbale del giorno
9.11.2017 redatto dalla 2i Rete Gas s.p.a. risultava che il punto di riconsegna era stato disalimentato solo nell'agosto de 2017;
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- ancora, sempre in relazione a tale motivo di impugnazione, nella parte in cui è stata erroneamente valorizzata la contumacia dell'odierna appellante, costituendo, quella di costituirsi o meno, una legittima scelta processuale;
- in relazione al secondo motivo di appello, nella parte in cui era erronea la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.3. Si è costituita la sig.ra , contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 rilevando che la prova era stata regolarmente assunta, che i testi erano attendibili e capaci a testimoniare, che parimenti corretta è stata la statuizione di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
1.4. Incardinato il processo, sono seguiti numerosi rinvii, e mutamenti dei magistrati assegnatari del procedimento.
Riassegnato il procedimento allo scrivente, le parti sono comparse per la prima volta all'udienza odierna ove lo scrivente ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'appello è solo parzialmente fondato, nei sensi che si vanno ad evidenziare.
Giova rilevare che il procedimento ha ad oggetto una originaria azione di accertamento negativo proposta dalla sig.ra in relazione ad alcune somme CP_1 richieste dalla società appellante e di cui ha contestato la debenza.
In punto di diritto, si precisa che, nella fattispecie qui in scrutinio, non si versa in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, che sarebbe “governata” dal principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.” (Cass. civ., sez. I,
15.07.2011, n. 15659; idem, Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Nondimeno, avvicinandoci al tema che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il
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contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 e n. 25534 del
24/09/2024).
Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo,
Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).
2.1. Più in generale, del resto, giova rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità
– principio affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010 e n.
16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) – in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti.
In tal senso depone: a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio…”), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;
b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;
c) il rilievo che - al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione - deve valere (non la regola
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sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.) quale condizione dell'azione.
D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volesse dar rilievo alla posizione processuale delle parti: a) nell'ambito del medesimo processo e di un'unica questione di fatto, entrambe le parti potrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus probandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche
(come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativo d'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannare l'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore negato ovvero nel caso in cui due domande meramente dichiarative - una negativa, l'altra positiva - siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza;
b) il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi: vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo: Cass. n. 14854/2013, n. 384/2007; n.
23229/2004 e n. 5427/2002), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole;
c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.
Per le ragioni che precedono, va, dunque, qui ribadito che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria.
Va, infine, rammentato che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. n. 3581 dell'8/02/2024; 35870 del 06/12/2022; n. 2211 del 25/01/2022;
Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
3. Tanto premesso, reputa il Tribunale che nel caso di specie, la statuizione del primo giudice laddove ha ritenuto non dovute le somme si palesa corretta.
A riguardo è sufficiente notare che, se per un verso è certamente vero che la mancata costituzione in giudizio è una del tutto legittima scelta processuale, è altresì vero che nella
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specie manca la benché minima prova della conclusione del contratto evidentemente non conseguibile dalla documentazione versata in atti nel corso del procedimento di primo grado.
Parte appellante, in verità, intende valorizzare la dicitura che compare nelle stesse fatture prodotte dall'appellata, e da cui risulta l'attivazione della fornitura in data 1.1.2015 e la tipologia di contratto “Web Famiglia”.
Nondimeno, in disparte ogni considerazione circa il fatto che detti documenti sono stati effettivamente prodotti dalla sig.ra , per contestare però l'esistenza, di ogni CP_1 contratto, manca in concreto ogni evidenza documentale o una qualsiasi registrazione che consenta di ricavare da tali documenti l'esistenza di un rapporto contrattuale regolarmente convenuto.
La relazione del 10.11.2017, proveniente da 2i Rete Gas, poi, è priva di ogni efficacia probatoria posto che certamente non dà la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale con l'odierna appellante, men che meno da, giorno 01.01.2015.
3.1. Ciò ha trovato conferma, poi, in quanto hanno riferito i testi escussi che hanno tutti escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale e l'uso di forniture nell'abitazione oggetto di causa.
Sul punto si rendono necessarie due brevi puntualizzazioni.
Da un lato, non è superfluo, in proposito, ricordare in relazione alla valutazione del materiale istruttorio raccolto in giudizio che:
- in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del
18/04/2007);
- spetta quindi in via esclusiva al Giudice del merito- in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c.- il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006);
- la norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di
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prova legale, e la formula del “prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione);
- l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. N.
9662 del 2001; N. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996);
- conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
Ebbene, le dichiarazioni sono tutte convergenti nel senso dell'inesistenza e della mancata stipulazione del contratto che l'appellante non ha mai provato.
3.2. In secondo luogo, si badi, non vi sono errori nella pronuncia gravata per avere escusso i testimoni nonostante una prima mancata comparizione.
In tal senso, la sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 104 disp. att. cod. proc. civ. - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti - va interpretata in coordinazione sistematica con l'art. 250 cod. proc. civ. (che dispone l'intimazione di comparire ai testimoni da parte dell'ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il
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raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività (o l'assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione" (Cass. 2, n. 15759 del 13/8/2004 conf. Cass., 3, n. 22146 del 24/11/2004).
Vero è che la decadenza può essere rilevata anche d'ufficio, ciò sempre però che il
Giudice non ritenga di procedere, comunque, all'assunzione della prova, cosa effettivamente fatta, senza che nessuno abbia mai eccepito l'intervenuta decadenza.
Ed allora, è vero che la scelta di non costituirsi è una legittima strategia processuale, ma, al contempo, la parte non può, poi, dolersi che non sia stata rilevata una ipotetica maturata decadenza, essendo l'odierna appellante eventualmente interessata a farla rilevare all'udienza, posto che da quella legittima scelta processuale discendono nondimeno parimenti inevitabili conseguenze.
3.3. Se a ciò si aggiunge la pronuncia n. 506/2019 resa sempre dal Giudice di Pace che, peraltro richiamando anche quella qui oggetto di impugnazione, ribadisce l'inesistenza di un rapporto contrattuale e che tale sentenza è passata in giudicato, non può concludersi per l'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale.
4. Appare, invece, fondato il motivo di impugnazione legato alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A riguardo, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario.
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Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata e dall'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte.
4.1. Nella specie, non vi è prova alcuna della condotta temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. né ai sensi del primo comma (di cui difetta ogni prova) né ai sensi del terzo comma, di cui non ricorrono i presupposti, non essendo evidentemente dimostrata l'incidenza causale tra l'inoltro delle bollette e la patologia documentata di cui l'appellata è affetta e che pare priva del benché minimo collegamento i fatti di causa.
4.2. Reputa, pertanto, il Tribunale di dover disporre la condanna dell'appellato a rifondere quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado successivamente annullata dalla S.C.
Ed infatti, l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.
Ne consegue ulteriormente che, nel giudizio di appello, non configura una domanda nuova la richiesta di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado Cassazione civile, sez. I, 06/12/2006, n. 26171); ed anzi, incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita (cfr. Cass. civ. sez. III, 3 maggio
2016, n. 8639; per la sua ammissibilità anche d'ufficio Cass.civ. sez. II, 13 dicembre 2022, n.
36360).
5. L'appello deve, dunque, essere parzialmente accolto, nei sensi sopra indicati.
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Quanto alla regolamentazione delle spese, giova richiamare il principio secondo cui il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336 comma 1° c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
ma anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1685 del 22/01/2019, Rv. 652533 – 01).
Le spese di lite del primo grado possono essere confermate, essendo l'attrice risultata vittoriosa in ordine all'azione di accertamento negativo e delle stesse si disporrà autonoma regolamentazione.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate in ragione del limitato profilo di fondatezza dell'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
➢ ordina a la restituzione di quanto eventualmente corrisposto in CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado
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➢ condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 600,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario;
➢ compensa le spese del presente grado di giudizio.
Perugia, li 25 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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