TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4492/2022 promossa da:
AN (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Pt_1 C.F._1
Greca n. 199/C, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO GRECO e dell'avv. GIUSEPPE
CANONICO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Corsico (MI), via Antonio Meucci n. 16/22, elettivamente domiciliata in Milano, via Ruggero di
Lauria n. 4, presso lo studio dell'avv. FLORA SAVASTANO e dell'avv. NICOLA GALEANO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del settembre 2022 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2022, R.G. n. 1350/2022, depositato il 9.5.2022 e rettificato con provvedimento n. 7283/2022 del 14.6.2022, con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto alla stessa di pagare in favore di la somma di €. 50.000,00, oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio, in virtù di 25 vaglia cambiari, emessi in data 28.12.2010 da B&B
Rappresentanze di RT CA & C. s.a.s. e sottoscritti per avallo dalla esponente, ciascuno per l'importo di €. 2.000,00 e con scadenza a decorrere dal 30.8.2019 al 30.8.2021.
L'opponente ha eccepito di aver parzialmente estinto il suddetto credito mediante il pagamento, nel mese di luglio 2019, della somma di €. 20.000,00. Ancora, ha esposto che il minor ammontare del proprio debito troverebbe riscontro in Parte_2
una e-mail del 27.10.2020, riferibile a nella quale un referente della società, tenuto Controparte_1
conto del citato pagamento, avrebbe dato atto dell'esistenza, a quella data, di una situazione debitoria di soli €. 35.205,46.
Per quanto sopra, l'ingiunta ha chiesto revocarsi il provvedimento monitorio, accertando il proprio debito nei confronti della ingiungente per il minor importo di €. 30.000,00.
Con comparsa del marzo 2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
L'opposta ha chiesto rigettare l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In tal senso, in primo luogo, ha ricostruito i rapporti tra le parti, rappresentando e Controparte_1
documentando:
- che in data 28.12.2010 RT CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di B&B
Rappresentanze di RT CA & C. s.a.s., aveva riconosciuto di essere debitore, in uno a quest'ultima società, della somma di €. 125.176,51;
- che in pari data, onde garantire il pagamento di siffatto credito, RT CA e Parte_2
avevano prestato il consenso alla iscrizione di ipoteca volontaria su unità immobiliari di loro proprietà in regime di comunione legale dei beni;
- che, sempre nella medesima data e sempre a garanzia del soddisfacimento del citato credito di €.
125.176,51, erano stati consegnati alla odierna opposta 63 vaglia cambiari, ciascuno per l'importo di
€. 2.000,00, eccetto uno per l'importo di €. 1.176,00, emessi da B&B Rappresentanze di RT
CA & C. s.a.s. e sottoscritti per avallo da RT CA e Parte_2
La medesima ingiungente, poi, quanto al pagamento di €. 20.000,00 effettuato da questi ultimi nel luglio 2019, ha dedotto che i 25 vaglia cambiari posti a base della domanda monitoria rappresenterebbero la somma ancora dovuta rispetto all'originario credito di €. 125.176,51, al netto del pagamento in questione, avente, per l'appunto, data antecedente a quella di scadenza – da agosto
2019 ad agosto 2021 – dei vaglia cambiari azionati.
Quanto alla e-mail dell'ottobre 2010, invece, ne ha contestato la rilevanza probatoria. Controparte_1
Alla prima udienza del 14.3.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie previste da tale ultima disposizione, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentate di Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento di ingiunzione in un giudizio a cognizione piena, ove il creditore opposto assume la qualità di attore in senso sostanziale, essendo tenuto a dare la prova ex art. 2697, comma 1, c.c. degli elementi costituitivi della domanda avanzata in sede monitoria, mentre parte opponente, quale convenuto sostanziale, deve adempiere all'onere di prova contraria ex art. 2697, comma 2, c.c., individuando i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Allorquando la domanda monitoria sia fondata su una promessa di pagamento, tuttavia, in forza dell'art. 1988 c.c. si assiste ad un meccanismo di inversione dell'onere della prova, per cui il soggetto destinatario della promessa è esonerato dal provare il rapporto sottostante, che si presume iuris tantum, mentre è il promittente che per liberarsi deve dimostrare che non esiste alcun rapporto obbligatorio che lo leghi al primo: “la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa” (Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2020, n. 6459; Cass.
Civ. Sez. I 13.10.2016, n. 20689).
2.2. Tanto premesso, nella vicenda in esame ha fondato la propria domanda di Controparte_1
pagamento su 25 vaglia cambiari emessi in data 28.12.2010 da B&B Rappresentanze di RT
CA & C. s.a.s. e sottoscritti per avallo da ciascuno per l'importo di €. 2.000,00 e Parte_2
con scadenza a decorrere dal 30.8.2019 fino al 30.8.2021.
Ora, costituendo i vaglia cambiari delle promesse di pagamento, in base ai principi sopra esposti incombeva sulla ingiunta l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante al loro rilascio ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Di contro, per un verso, l'odierna opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto obbligatorio a fondamento del rilascio dei titoli azionati dalla società opposta.
Invero, è circostanza pacifica tra le parti ex art. 115 c.p.c., poiché rappresentata e documentata da in seno alla comparsa di costituzione e risposta (v. pagg. 2 e 3 della comparsa) e non Controparte_1
contestata da nei verbali e negli scritti difensivi successivi: Parte_2 - che in data 28.12.2010 RT CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di B&B
Rappresentanze di RT CA & C. s.a.s., abbia riconosciuto di essere debitore, in uno a quest'ultima società, nei confronti di della somma di €. 125.176,51 (cfr. le Controparte_1 premesse a pag. 1 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta);
- che in pari data, onde garantire il pagamento di siffatto credito, RT CA e Parte_2
abbiano prestato il consenso alla iscrizione di ipoteca volontaria su unità immobiliari di loro proprietà in regime di comunione legale dei beni (cfr. l'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta);
- che, sempre nella medesima data e sempre a garanzia del soddisfacimento del citato credito di €.
125.176,51, siano stati rilasciati a 63 vaglia cambiari, ciascuno per l'importo di Controparte_1
€. 2.000,00, eccetto uno per l'importo di €. 1.176,00, emessi da B&B Rappresentanze di RT
CA & C. s.a.s. e sottoscritti per avallo da RT CA e (cfr. l'all. 3 della Parte_2
comparsa di costituzione e risposta);
- che i 25 vaglia cambiari posti a base della domanda monitoria rientrino tra quelli rilasciati in data
28.12.2010 a garanzia del soddisfacimento del credito di €. 125.176,51.
Per altro verso, ha eccepito che il credito originario sarebbe stato parzialmente estinto Parte_2
e che, al netto di un ultimo pagamento effettuato nel luglio 2019, la stessa sarebbe debitrice nei confronti di non della somma oggetto di ingiunzione, bensì del minor importo di €. Controparte_1
30.000,00.
Tale eccezione risulta peraltro sfornita di adeguata prova.
Ed invero, in proposito parte opposta ha sostenuto che “alcuna prova del pagamento è stata fornita da controparte, la quale si è limitata a ricostruire il debito della signora sulla base di mere Pt_2
deduzioni e calcoli matematici. Documentale è invece il riconoscimento del debito tramite le cambiali allegate al ricorso per decreto ingiuntivo” (v. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 3, c.p.c.); “la signora , nel corso del giudizio, si è limitata a ricostruire il rapporto sottostante senza però Pt_2
provare di aver versato somme ulteriori rispetto al luglio 2019, né tanto meno ha contestato le cambiali azionate con il decreto ingiuntivo opposto. Senza dare prova di alcun pagamento, controparte si è limitato a depositare una mail del 27.10.2020 inviata da al signor Controparte_2
CA ove veniva indicata una pendenza di euro 35.205,46, senza riferimento alcuno alle cambiali scadute nel periodo agosto 2019 – agosto 2021. Controparte ha fondato la propria difesa sulla predetta mail, senza peraltro ricostruire i pagamenti effettuati precedentemente al luglio 2019, né quelli successivi al luglio 2019 ma sostenendo di aver ancora un debito residuo di Euro 35.204,46, senza dare prova di come sia arrivato a tale saldo” (v. pag. 4 della comparsa conclusionale). A fronte di ciò, sarebbe stato onere dell'opponente, onde dimostrare che alla data della domanda monitoria il debito residuo in capo alla stessa ammontasse ad €. 30.000,00, piuttosto che ad €.
50.000,00, documentare tutti i pagamenti eseguiti ad estinzione dell'originario credito di €.
125.176,51 fino alla concorrenza di tale minor importo.
invece, si è limitata a documentare un solo pagamento risalente al mese di luglio 2019 Parte_2
(all. 2 dell'atto di citazione in opposizione), nonché a produrre una e-mail del 27.10.2020, inviata da un referente di (all. 3 dell'atto di citazione in opposizione), che, a detta della Controparte_1
medesima, comproverebbe come al mese di ottobre 2020 il credito residuo vantato dalla società, al netto di tutti i pagamenti eseguiti, ivi incluso quello del luglio 2019, ammontasse a soli €. 35.205,46.
Le prove in questione, tuttavia, non possono reputarsi sufficienti a suffragare la tesi della opponente per le ragioni che seguono.
Per quel che concerne il pagamento del luglio 2019, la circostanza che questo sia stato eseguito in data antecedente a quella di scadenza – dall'agosto 2019 all'agosto 2021 – dei 25 vaglia cambiari posti a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. all. 4 della comparsa di costituzione e risposta, pagg. 22 e ss.), in uno alla circostanza che di tali titoli la debitrice non abbia chiesto (né abbia dedotto di aver chiesto) la parziale restituzione (esponendosi così al rischio di un'azione cambiaria per un importo maggiore), induce a ritenere che lo stesso sia stato imputato da CP_1 ad estinzione dell'originario credito di €. 125.176,51 e che la somma di €. 50.000,00 di cui la
[...]
società ha chiesto ingiungersi il pagamento costituisca ciò che è residuato al netto di tale previa imputazione.
Per quel che concerne la e-mail del 27.10.2020, invece, non può non osservarsi quanto segue.
Anzitutto, diversamente da quanto dedotto dall'opponente, sin dalla comparsa di costituzione e risposta la società opposta ha contestato la ricostruzione avversaria e la valenza probatoria del documento in questione, rappresentando come, al più, nella suddetta mail il referente della società avesse dato atto di quale fosse, al mese di ottobre 2020, non il credito residuato in capo a CP_1 rispetto all'originario ammontare di €. 125.176,51, bensì, atteso l'avvenuto rilascio di 63 titoli
[...] cambiari a garanzia del soddisfacimento del credito originario, lo “scaduto”, ovverosia il debito maturato da (RT CA e da) per non aver onorato le promesse di pagamento Parte_2 scadute a quella data (v. pag. 3 della comparsa di costituzione: “a dimostrazione di ciò l'attrice allega una mail dell'ottobre 2020 proveniente dalla a firma della signora CP_1 CP_2 nella quale quest'ultima rammentava all'odierno opponente che la situazione debitoria di
[...]
allora aveva uno scaduto pari ad Euro 35.025,46. Tale mail, a parere di chi scrive, nulla prova, non avendo neppure i requisiti formali di una messa in mora, ma registra eventualmente un credito alla data dell'invio. Il credito oggi richiesto è portato da cambiali non disconosciute da parte avversa
[…]”).
Ancora, gli assunti dell'opponente in ordine al contenuto della e-mail del 27.10.2020 non hanno trovato riscontro neppure in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1
il quale ha negato che al mese di ottobre 2020 il credito esistente in capo alla società ammontasse
[...]
a soli €. 35.205,46.
Invero, sentita all'udienza del 14.9.2023 sugli articoli nn. 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. di parte opponente – “1) vero è o no che, alla data del 27 Ottobre 2020, la somma residua complessivamente dovuta dalla società “B&B Rappresentanze di RT CA & C. S.a.s.”, dal sig. RT CA e dalla signora , quali garanti, è pari ad € 35.205,46; 2) vero è o Parte_2
no che le cambiali aventi scadenza dal mese di Agosto 2019 al mese di Agosto 2021, emesse in data
28 Dicembre 2010, garantivano parte del credito originario, pari ad € 125.176,51, vantato dalla società nei confronti della società “B&B Rappresentanze di RT CA & C. Controparte_1
S.a.s.”, del sig. RT CA e della signora quali garanti, ad oggi Parte_2
complessivamente pari ad € 35.205,46” (v. pag. 3 della memoria) – ha dichiarato: Controparte_3
“1- Non è così”; “2- La garanzia era per una somma superiore. Così come è superiore il debito residuo. Non confermo l'articolato. Preciso di essere l'unico soggetto abilitato al recupero ed alla precisazione dei crediti” (v. verbale di udienza del 14.9.2023).
In ultimo, la circostanza che quello indicato nella e-mail del 27.10.2020 costituisse non il credito residuo, così come sostenuto dall'opponente, bensì lo “scaduto”, come invece sostenuto dalla società opposta, appare verosimile laddove si consideri che:
- i 25 vaglia cambiari posti a base della domanda monitoria recano una scadenza compresa tra il
30.8.2019 e il 30.8.2021;
- i vaglia cambiari con scadenza successiva all'ottobre 2020, ossia dal 30.11.2020 al 30.8.2021, rappresentano un credito di €. 20.000,00 (pari ad €. 2.000,00 per n. 10 vaglia);
- sommando tale importo allo “scaduto” di €. 35.205,46 si perviene ad un ammontare pressappoco analogo a quello azionato di euro 50.000,00.
2.3. In definitiva, non potendo reputarsi assolto dall'opponente, per le ragioni di cui sopra, l'onere della prova gravante sulla medesima, deve concludersi che sia creditrice nei confronti Controparte_1 di della somma di €. 50.000,00. Parte_2
2.4. Per completezza, si rileva che non occorre procedere ad alcuna verifica del deposito degli originali dei titoli cambiari sottesi alla domanda di pagamento, atteso che “l'onere del deposito in cancelleria della cambiale, di cui all'art. 66, comma 3, r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte” (così Cass. Civ. Sez. III 20.2.2009, n. 4250).
Quest'ultima è tuttavia mancata nel caso di specie.
3. In conclusione, l'opposizione proposta da va rigettata e il decreto ingiuntivo n. Parte_2
647/2022, R.G. n. 1350/2022, depositato il 9.5.2022 e rettificato con provvedimento n. 7283/2022 del 14.6.2022, va confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della opponente.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto esistente in favore di parte opposta (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €.
52.000,00).
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo il rigetto dell'opposizione richiesto un vaglio giurisdizionale della vicenda processuale tale da escludere la temerarietà della resistenza giudiziale dalla medesima frapposta (v. Cass. Civ. Sez. II
3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma
3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4492/2022:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 647/2022, emesso Parte_2
dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida per Parte_2 Controparte_1 compensi in €. 3.809,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4492/2022 promossa da:
AN (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Pt_1 C.F._1
Greca n. 199/C, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO GRECO e dell'avv. GIUSEPPE
CANONICO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Corsico (MI), via Antonio Meucci n. 16/22, elettivamente domiciliata in Milano, via Ruggero di
Lauria n. 4, presso lo studio dell'avv. FLORA SAVASTANO e dell'avv. NICOLA GALEANO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del settembre 2022 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2022, R.G. n. 1350/2022, depositato il 9.5.2022 e rettificato con provvedimento n. 7283/2022 del 14.6.2022, con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto alla stessa di pagare in favore di la somma di €. 50.000,00, oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio, in virtù di 25 vaglia cambiari, emessi in data 28.12.2010 da B&B
Rappresentanze di RT CA & C. s.a.s. e sottoscritti per avallo dalla esponente, ciascuno per l'importo di €. 2.000,00 e con scadenza a decorrere dal 30.8.2019 al 30.8.2021.
L'opponente ha eccepito di aver parzialmente estinto il suddetto credito mediante il pagamento, nel mese di luglio 2019, della somma di €. 20.000,00. Ancora, ha esposto che il minor ammontare del proprio debito troverebbe riscontro in Parte_2
una e-mail del 27.10.2020, riferibile a nella quale un referente della società, tenuto Controparte_1
conto del citato pagamento, avrebbe dato atto dell'esistenza, a quella data, di una situazione debitoria di soli €. 35.205,46.
Per quanto sopra, l'ingiunta ha chiesto revocarsi il provvedimento monitorio, accertando il proprio debito nei confronti della ingiungente per il minor importo di €. 30.000,00.
Con comparsa del marzo 2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
L'opposta ha chiesto rigettare l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In tal senso, in primo luogo, ha ricostruito i rapporti tra le parti, rappresentando e Controparte_1
documentando:
- che in data 28.12.2010 RT CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di B&B
Rappresentanze di RT CA & C. s.a.s., aveva riconosciuto di essere debitore, in uno a quest'ultima società, della somma di €. 125.176,51;
- che in pari data, onde garantire il pagamento di siffatto credito, RT CA e Parte_2
avevano prestato il consenso alla iscrizione di ipoteca volontaria su unità immobiliari di loro proprietà in regime di comunione legale dei beni;
- che, sempre nella medesima data e sempre a garanzia del soddisfacimento del citato credito di €.
125.176,51, erano stati consegnati alla odierna opposta 63 vaglia cambiari, ciascuno per l'importo di
€. 2.000,00, eccetto uno per l'importo di €. 1.176,00, emessi da B&B Rappresentanze di RT
CA & C. s.a.s. e sottoscritti per avallo da RT CA e Parte_2
La medesima ingiungente, poi, quanto al pagamento di €. 20.000,00 effettuato da questi ultimi nel luglio 2019, ha dedotto che i 25 vaglia cambiari posti a base della domanda monitoria rappresenterebbero la somma ancora dovuta rispetto all'originario credito di €. 125.176,51, al netto del pagamento in questione, avente, per l'appunto, data antecedente a quella di scadenza – da agosto
2019 ad agosto 2021 – dei vaglia cambiari azionati.
Quanto alla e-mail dell'ottobre 2010, invece, ne ha contestato la rilevanza probatoria. Controparte_1
Alla prima udienza del 14.3.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie previste da tale ultima disposizione, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentate di Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento di ingiunzione in un giudizio a cognizione piena, ove il creditore opposto assume la qualità di attore in senso sostanziale, essendo tenuto a dare la prova ex art. 2697, comma 1, c.c. degli elementi costituitivi della domanda avanzata in sede monitoria, mentre parte opponente, quale convenuto sostanziale, deve adempiere all'onere di prova contraria ex art. 2697, comma 2, c.c., individuando i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Allorquando la domanda monitoria sia fondata su una promessa di pagamento, tuttavia, in forza dell'art. 1988 c.c. si assiste ad un meccanismo di inversione dell'onere della prova, per cui il soggetto destinatario della promessa è esonerato dal provare il rapporto sottostante, che si presume iuris tantum, mentre è il promittente che per liberarsi deve dimostrare che non esiste alcun rapporto obbligatorio che lo leghi al primo: “la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa” (Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2020, n. 6459; Cass.
Civ. Sez. I 13.10.2016, n. 20689).
2.2. Tanto premesso, nella vicenda in esame ha fondato la propria domanda di Controparte_1
pagamento su 25 vaglia cambiari emessi in data 28.12.2010 da B&B Rappresentanze di RT
CA & C. s.a.s. e sottoscritti per avallo da ciascuno per l'importo di €. 2.000,00 e Parte_2
con scadenza a decorrere dal 30.8.2019 fino al 30.8.2021.
Ora, costituendo i vaglia cambiari delle promesse di pagamento, in base ai principi sopra esposti incombeva sulla ingiunta l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante al loro rilascio ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Di contro, per un verso, l'odierna opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto obbligatorio a fondamento del rilascio dei titoli azionati dalla società opposta.
Invero, è circostanza pacifica tra le parti ex art. 115 c.p.c., poiché rappresentata e documentata da in seno alla comparsa di costituzione e risposta (v. pagg. 2 e 3 della comparsa) e non Controparte_1
contestata da nei verbali e negli scritti difensivi successivi: Parte_2 - che in data 28.12.2010 RT CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di B&B
Rappresentanze di RT CA & C. s.a.s., abbia riconosciuto di essere debitore, in uno a quest'ultima società, nei confronti di della somma di €. 125.176,51 (cfr. le Controparte_1 premesse a pag. 1 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta);
- che in pari data, onde garantire il pagamento di siffatto credito, RT CA e Parte_2
abbiano prestato il consenso alla iscrizione di ipoteca volontaria su unità immobiliari di loro proprietà in regime di comunione legale dei beni (cfr. l'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta);
- che, sempre nella medesima data e sempre a garanzia del soddisfacimento del citato credito di €.
125.176,51, siano stati rilasciati a 63 vaglia cambiari, ciascuno per l'importo di Controparte_1
€. 2.000,00, eccetto uno per l'importo di €. 1.176,00, emessi da B&B Rappresentanze di RT
CA & C. s.a.s. e sottoscritti per avallo da RT CA e (cfr. l'all. 3 della Parte_2
comparsa di costituzione e risposta);
- che i 25 vaglia cambiari posti a base della domanda monitoria rientrino tra quelli rilasciati in data
28.12.2010 a garanzia del soddisfacimento del credito di €. 125.176,51.
Per altro verso, ha eccepito che il credito originario sarebbe stato parzialmente estinto Parte_2
e che, al netto di un ultimo pagamento effettuato nel luglio 2019, la stessa sarebbe debitrice nei confronti di non della somma oggetto di ingiunzione, bensì del minor importo di €. Controparte_1
30.000,00.
Tale eccezione risulta peraltro sfornita di adeguata prova.
Ed invero, in proposito parte opposta ha sostenuto che “alcuna prova del pagamento è stata fornita da controparte, la quale si è limitata a ricostruire il debito della signora sulla base di mere Pt_2
deduzioni e calcoli matematici. Documentale è invece il riconoscimento del debito tramite le cambiali allegate al ricorso per decreto ingiuntivo” (v. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 3, c.p.c.); “la signora , nel corso del giudizio, si è limitata a ricostruire il rapporto sottostante senza però Pt_2
provare di aver versato somme ulteriori rispetto al luglio 2019, né tanto meno ha contestato le cambiali azionate con il decreto ingiuntivo opposto. Senza dare prova di alcun pagamento, controparte si è limitato a depositare una mail del 27.10.2020 inviata da al signor Controparte_2
CA ove veniva indicata una pendenza di euro 35.205,46, senza riferimento alcuno alle cambiali scadute nel periodo agosto 2019 – agosto 2021. Controparte ha fondato la propria difesa sulla predetta mail, senza peraltro ricostruire i pagamenti effettuati precedentemente al luglio 2019, né quelli successivi al luglio 2019 ma sostenendo di aver ancora un debito residuo di Euro 35.204,46, senza dare prova di come sia arrivato a tale saldo” (v. pag. 4 della comparsa conclusionale). A fronte di ciò, sarebbe stato onere dell'opponente, onde dimostrare che alla data della domanda monitoria il debito residuo in capo alla stessa ammontasse ad €. 30.000,00, piuttosto che ad €.
50.000,00, documentare tutti i pagamenti eseguiti ad estinzione dell'originario credito di €.
125.176,51 fino alla concorrenza di tale minor importo.
invece, si è limitata a documentare un solo pagamento risalente al mese di luglio 2019 Parte_2
(all. 2 dell'atto di citazione in opposizione), nonché a produrre una e-mail del 27.10.2020, inviata da un referente di (all. 3 dell'atto di citazione in opposizione), che, a detta della Controparte_1
medesima, comproverebbe come al mese di ottobre 2020 il credito residuo vantato dalla società, al netto di tutti i pagamenti eseguiti, ivi incluso quello del luglio 2019, ammontasse a soli €. 35.205,46.
Le prove in questione, tuttavia, non possono reputarsi sufficienti a suffragare la tesi della opponente per le ragioni che seguono.
Per quel che concerne il pagamento del luglio 2019, la circostanza che questo sia stato eseguito in data antecedente a quella di scadenza – dall'agosto 2019 all'agosto 2021 – dei 25 vaglia cambiari posti a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. all. 4 della comparsa di costituzione e risposta, pagg. 22 e ss.), in uno alla circostanza che di tali titoli la debitrice non abbia chiesto (né abbia dedotto di aver chiesto) la parziale restituzione (esponendosi così al rischio di un'azione cambiaria per un importo maggiore), induce a ritenere che lo stesso sia stato imputato da CP_1 ad estinzione dell'originario credito di €. 125.176,51 e che la somma di €. 50.000,00 di cui la
[...]
società ha chiesto ingiungersi il pagamento costituisca ciò che è residuato al netto di tale previa imputazione.
Per quel che concerne la e-mail del 27.10.2020, invece, non può non osservarsi quanto segue.
Anzitutto, diversamente da quanto dedotto dall'opponente, sin dalla comparsa di costituzione e risposta la società opposta ha contestato la ricostruzione avversaria e la valenza probatoria del documento in questione, rappresentando come, al più, nella suddetta mail il referente della società avesse dato atto di quale fosse, al mese di ottobre 2020, non il credito residuato in capo a CP_1 rispetto all'originario ammontare di €. 125.176,51, bensì, atteso l'avvenuto rilascio di 63 titoli
[...] cambiari a garanzia del soddisfacimento del credito originario, lo “scaduto”, ovverosia il debito maturato da (RT CA e da) per non aver onorato le promesse di pagamento Parte_2 scadute a quella data (v. pag. 3 della comparsa di costituzione: “a dimostrazione di ciò l'attrice allega una mail dell'ottobre 2020 proveniente dalla a firma della signora CP_1 CP_2 nella quale quest'ultima rammentava all'odierno opponente che la situazione debitoria di
[...]
allora aveva uno scaduto pari ad Euro 35.025,46. Tale mail, a parere di chi scrive, nulla prova, non avendo neppure i requisiti formali di una messa in mora, ma registra eventualmente un credito alla data dell'invio. Il credito oggi richiesto è portato da cambiali non disconosciute da parte avversa
[…]”).
Ancora, gli assunti dell'opponente in ordine al contenuto della e-mail del 27.10.2020 non hanno trovato riscontro neppure in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1
il quale ha negato che al mese di ottobre 2020 il credito esistente in capo alla società ammontasse
[...]
a soli €. 35.205,46.
Invero, sentita all'udienza del 14.9.2023 sugli articoli nn. 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. di parte opponente – “1) vero è o no che, alla data del 27 Ottobre 2020, la somma residua complessivamente dovuta dalla società “B&B Rappresentanze di RT CA & C. S.a.s.”, dal sig. RT CA e dalla signora , quali garanti, è pari ad € 35.205,46; 2) vero è o Parte_2
no che le cambiali aventi scadenza dal mese di Agosto 2019 al mese di Agosto 2021, emesse in data
28 Dicembre 2010, garantivano parte del credito originario, pari ad € 125.176,51, vantato dalla società nei confronti della società “B&B Rappresentanze di RT CA & C. Controparte_1
S.a.s.”, del sig. RT CA e della signora quali garanti, ad oggi Parte_2
complessivamente pari ad € 35.205,46” (v. pag. 3 della memoria) – ha dichiarato: Controparte_3
“1- Non è così”; “2- La garanzia era per una somma superiore. Così come è superiore il debito residuo. Non confermo l'articolato. Preciso di essere l'unico soggetto abilitato al recupero ed alla precisazione dei crediti” (v. verbale di udienza del 14.9.2023).
In ultimo, la circostanza che quello indicato nella e-mail del 27.10.2020 costituisse non il credito residuo, così come sostenuto dall'opponente, bensì lo “scaduto”, come invece sostenuto dalla società opposta, appare verosimile laddove si consideri che:
- i 25 vaglia cambiari posti a base della domanda monitoria recano una scadenza compresa tra il
30.8.2019 e il 30.8.2021;
- i vaglia cambiari con scadenza successiva all'ottobre 2020, ossia dal 30.11.2020 al 30.8.2021, rappresentano un credito di €. 20.000,00 (pari ad €. 2.000,00 per n. 10 vaglia);
- sommando tale importo allo “scaduto” di €. 35.205,46 si perviene ad un ammontare pressappoco analogo a quello azionato di euro 50.000,00.
2.3. In definitiva, non potendo reputarsi assolto dall'opponente, per le ragioni di cui sopra, l'onere della prova gravante sulla medesima, deve concludersi che sia creditrice nei confronti Controparte_1 di della somma di €. 50.000,00. Parte_2
2.4. Per completezza, si rileva che non occorre procedere ad alcuna verifica del deposito degli originali dei titoli cambiari sottesi alla domanda di pagamento, atteso che “l'onere del deposito in cancelleria della cambiale, di cui all'art. 66, comma 3, r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte” (così Cass. Civ. Sez. III 20.2.2009, n. 4250).
Quest'ultima è tuttavia mancata nel caso di specie.
3. In conclusione, l'opposizione proposta da va rigettata e il decreto ingiuntivo n. Parte_2
647/2022, R.G. n. 1350/2022, depositato il 9.5.2022 e rettificato con provvedimento n. 7283/2022 del 14.6.2022, va confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della opponente.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto esistente in favore di parte opposta (scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €.
52.000,00).
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo il rigetto dell'opposizione richiesto un vaglio giurisdizionale della vicenda processuale tale da escludere la temerarietà della resistenza giudiziale dalla medesima frapposta (v. Cass. Civ. Sez. II
3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma
3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4492/2022:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 647/2022, emesso Parte_2
dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida per Parte_2 Controparte_1 compensi in €. 3.809,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti