TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 08/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2650 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1
lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
LUPOLI MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra ha introdotto il presente giudizio mediante Parte_1
ricorso ex art. 414 c.p.c., deducendo di aver svolto, per l'anno 2017 e per l'anno
2018, n. 102 giornate lavorative l'anno alle dipendenze della società agricola
"Mari e Monti Srls", con prestazioni eseguite in qualità di bracciante agricola. In particolare, la ricorrente ha dichiarato di aver svolto una pluralità di mansioni riconducibili al lavoro agricolo, lamentando la successiva cancellazione delle suddette giornate dagli elenchi anagrafici da parte dell' . CP_1
La richiesta della ricorrente si incentra sulla domanda di reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, considerata l'infondatezza della cancellazione disposta dall'Istituto previdenziale a seguito della pubblicazione del
Primo Elenco Nominativo Trimestrale di Variazione dell'anno 2019. L' si è costituito in giudizio contestando le allegazioni della ricorrente, CP_1
eccependo, in via pregiudiziale, l'intervenuta decadenza dal diritto di agire giudizialmente ex art. 22 del D.L. 7/1970, convertito dalla Legge 83/1970, e chiedendo altresì il rigetto nel merito della domanda per carenza di presupposti di fatto e di diritto.
Prima di esaminare eventuali profili di fondatezza nel merito, va osservato che la questione relativa alla decadenza è di natura preliminare ed assorbente, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento.
Dall'esame degli atti e della documentazione versata in giudizio, risulta che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici è stata effettuata attraverso la pubblicazione telematica del terzo elenco trimestrale 3VD2019, con pubblicazione sul sito dell' tra il 15 giugno e il 15 luglio 2019. Avverso tale CP_1
provvedimento la ricorrente ha proposto tempestivamente ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione CISOA, che ha rigettato l'istanza con delibera notificata in data 15 ottobre 2019 tramite posta elettronica certificata.
La ricorrente non ha proseguito il percorso amministrativo proponendo ricorso al secondo grado dinanzi alla Commissione Centrale, entro il termine di legge di trenta giorni. Pertanto, in data 14 novembre 2019, il provvedimento è divenuto definitivo e ha iniziato a decorrere il termine decadenziale di 120 giorni previsto per l'azione giudiziaria.
Il ricorso giudiziario risulta depositato in data 25 agosto 2020, quando il termine di decadenza era ampiamente spirato, determinando in via automatica la preclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale.
La normativa applicabile è chiara. L'art. 22 del D.L. n. 7/1970, nella sua formulazione vigente, prevede espressamente che contro i provvedimenti definitivi in materia di iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli sia possibile proporre azione giudiziaria entro 120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento.
Tale norma è stata oggetto di controllo costituzionale, ed è stata dichiarata pienamente conforme ai principi costituzionali dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021, che ha ritenuto legittima la disciplina della pubblicazione telematica degli elenchi, quale forma di comunicazione idonea a garantire l'effettiva conoscibilità da parte degli interessati. La Corte ha sottolineato che tale meccanismo risponde all'esigenza di efficienza e razionalizzazione dell'azione amministrativa, evitando l'onere della notifica individuale per un numero elevato di soggetti.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il termine decadenziale di cui all'art. 22 ha natura sostanziale, non essendo soggetto a sospensione, interruzione o rimessione in termini. La decadenza è, peraltro, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In forza di ciò, non può che rilevarsi l'improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza della parte ricorrente.
Tuttavia, si osserva come la questione trattata presenti profili di rilevante complessità giuridica e interpretativa, anche alla luce della mutevolezza della normativa in materia e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Pertanto, in considerazione della particolare complessità della vicenda, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale determinazione trova fondamento nei criteri di equità di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e risponde anche all'interesse di evitare penalizzazioni in situazioni che possono aver tratto in inganno la parte ricorrente in buona fede, alla luce della complessità normativa e dell'incertezza applicativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
contro l' , per intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970; CP_1
• Dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 08/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo