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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/09/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 24/09/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ASARO LUCIANO nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha Parte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 715/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ASARO LUCIANO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente – insegnante a tempo indeterminato a far data dal 1.9.2008 - ha contestato la legittimità del decreto di ricostruzione n. 2039 del 08/04/2011 nella parte il
D.S. dell'I.C. Pirandello di Mazara del Vallo non ha riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato in virtù di diversi contratti di lavoro a tempo determinato;
ha lamentato una non corretta ricostruzione della carriera in quanto contrastante con il principio di non
1 discriminazione posto dalla clausola 4 par. 1 della direttiva 1999/70/CE e ha chiesto per l'effetto, anche in ragione dell'asserita illegittimità del blocco 2013 ai fini della progressione di carriera, “Previa disapplicazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e contrattuali, che stanno alla base del decreto di ricostruzione di carriera di cui in narrativa” di “- Ritenere e dichiarare che i 13 anni di servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente vanno riconosciuti alla pari del servizio di ruolo, a tutti gli effetti di legge, senza quindi i limiti previsti dall'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994;
Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla retribuzione spettantele, alla stregua di un dipendente di ruolo, sulla base della sua complessiva anzianità di servizio di pre-ruolo e di ruolo, senza alcuna distinzione, e senza quindi i limiti previsti dall'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994
Quindi riconoscere alla medesima anche gli scatti stipendiali intermedi 0-2 anni e 3-8 anni, come previsto dall'art. 2 comma 2 del CCNL firmato il 4 agosto 2011, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.
L. 13 maggio 2011 n. 70;
Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente affinchè anche l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della progressione stipendiale, e della maturazione del diritto pensionistico, a far data dal 01/09/2024;
Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a maturare la progressione stipendiale senza alcuna interruzione, e dichiarare, pertanto, il diritto della stessa ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 28, anzichè nella fascia 21;
Ritenere e dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente alle consequenziali differenze retributive, contributive, e previdenziali, maturate e maturande, per le causali sopra esposte, tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettantele, e dalle singole scadenze al saldo, secondo le tabelle ed i CCNL vigenti, oltre accessori di legge;
Condannare quindi parte resistente al pagamento delle predette somme, oltre accessori di legge;
In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo;
In tale ipotesi subordinata, condannare parte resistente a riconoscere, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo;
Condannare pertanto parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le suddette somme, oltre accessori di legge;
CP_
Adottare ogni consequenziale provvedimento anche nei confronti dell - sede di Trapani.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario
2. Il e l' Controparte_1 Controparte_3
hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti
[...]
2 retributivi e hanno contestato in fatto ed in diritto il ricorso di cui hanno chiesto rigetto con vittoria di spese.
3. L' con memoria depositata in data 3.5.2025, ha formulato le seguenti CP_2 conclusioni: “Voglia il Tribunale: Decidere secondo giustizia la domanda principale (inquadramento- carriera-stipendio; regolarizzazione contributiva)
- Dichiarare inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda volta ad ottenere accertamento e condanna in ordine all'utilità ai fini pensionistici dell'anno 2013, o comunque rigettare tale domanda nel merito
- Dichiarare inammissibile od infondata nel merito la domanda di adozione di provvedimenti verso l' in materia di buonuscita CP_2
- condannare il ricorrente alle spese verso l' in ordine alla parte di domanda rivolta
contro
CP_2
l'Istituto e infondata/inammissibile
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_2 atteso che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico da parte del lavoratore (cfr. di recente Cass. Sez. U -, 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. sez. U. n. 28368/2017,
10915/2014 e 15057/2017).
Nel caso in esame la domanda formulata nel giudizio di merito, quale risulta dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio consentito dalla natura del procedimento, contiene un petitum sostanziale che concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio con riflessi futuri sul trattamento pensionistico.
La ricorrente non è allo in quiescenza e non vi è, per l'effetto, alcuna domanda finalizzata al ricalcolo della pensione di talché la giurisdizione non può che spettare al giudice ordinario.
5. Per vagliare la fondatezza del ricorso – concernente la rideterminazione dell'anzianità pre-ruolo con contestuale correzione della ricostruzione di cui al rispettivo Decreto dirigenziale tacciato di illegittimità – è opportuno, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Viene anzitutto in rilievo l'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, a tenore del quale: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio
3 di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”;
Nell'analisi della normativa rilevante ai fini del decidere non può prescindersi inoltre dal successivo art. 489 del medesimo corpo normativo, il quale prevede che: “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
Da ultimo, occorre fare riferimento all'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999, a tenore del quale “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Orbene, a fronte del chiaro tenore letterale delle norme in commento, il thema decidendum sottoposto dalla ricorrente a questo Tribunale consiste nel verificare se tale disciplina – che non prevede un riconoscimento integrale dell'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo bensì soltanto in misura
4 parziale – sia conforme o meno alla regola prevista dall'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE secondo cui è vietata ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità.
Sul punto, merita senz'altro di essere condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31149/2019, le cui argomentazione, in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., parzialmente si riportano e si fanno integralmente proprie:
“(…) osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
(…) 6. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto
43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-
5 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, 5.6.2018, causa Controparte_4
C - 677/16, , la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di Parte_2 interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n.
20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn.
3473 e 6146 del 2019).
6.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di Parte_2 ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
6 e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
7. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_2 con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26,
33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai CP_1 punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la
7 disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n.
20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Nè la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perchè la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si CP_1 produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perchè la verifica non può essere
8 condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di
Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis.
Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la
9 cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado
Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal
T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
10. Nella fattispecie non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che l'originaria ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE. Non può essere invocato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 perchè in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa Europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall' nel gennaio Controparte_3
2008, nella vigenza della direttiva.”
Alla luce dei superiori principi, questo giudice - al fine di evitare ogni forma di discriminazione - è allora chiamato ad accertare in concreto se per effetto dell'applicazione
10 dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 si sia verificata o meno una discriminazione per il ricorrente.
L'accoglimento della domanda della ricorrente dipende dunque dall'accertamento in concreto della dedotta discriminazione, la cui sussistenza va verificata mediante la comparazione del trattamento riservato alla stessa con quello riservato ad altro docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Comparazione da realizzare attraverso un raffronto fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente svolti sino alla data dell'assunzione a tempo indeterminato ed il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” e/o dallo stato matricolare in atti.
Ciò premesso, dal decreto di ricostruzione in atti risulta che il ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo, per i periodi indicati e secondo le superiori coordinate per complessivi
102 mesi e 68 giorni (corrispondenti a 8 anni 8 mesi 8 giorni).
Il , invece, ha riconosciuto al ricorrente un'anzianità complessiva, ai fini CP_1 giuridici ed economici, di soli anni 8 sicché va ritenuta sussistente la discriminazione di cui trattasi.
È irrilevante ai fini del decidere il fatto che il ricorrente potrà recuperare il terzo accantonato ex art. 4, comma 3, D.P.R. n. 399/1988. Infatti, è documentato che la ricorrente, ad oggi, non ha recuperato il terzo accantonato sicché il futuro recupero non fa venire meno la discriminazione perpetrata in suo danno all'atto di assunzione in ruolo.
Va dunque accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato, con un'anzianità effettiva, al momento dell'immissione in ruolo, di 8 anni 8 mesi 8 giorni di servizio, e mediante la collocazione nella fascia stipendiale corrispondente prevista dal CCNL di settore.
Accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato e la collocazione nella relativa fascia stipendiale, va inoltre affermato il diritto della stessa a percepire le differenze retributive e contributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini indicati.
Sul punto, l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento stante la tardiva costituzione del convenuto. CP_1
Il , in conclusione, va condannato a provvedere in conformità, nonché a CP_1 pagare alla parte ricorrente, per l'effetto, le differenze retributive ad essa spettanti in regione della succitata ricostruzione, con gli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta
11 fino al saldo definitivo;
esso va condannato alla regolarizzazione delle posizioni contributiva della ricorrente, mediante pagamento nei confronti dell' delle differenze CP_2 contributive maturate per effetto della corretta ricostruzione della carriera.
6. Quanto alla domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 si osserva quanto segue.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 13619/2025, le cui argomentazioni interamente si condividono e che in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie.
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore - dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato - ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Premesso che per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013, si osserva che l'art. 8, comma 14 prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque
12 destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva Controparte_5 realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_5 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Quindi i CC.CC.NN.LL. del 13.3.2013 e del 7.8.2014 hanno consentito, grazie alle risorse in essi individuate, di recuperare rispettivamente le anzianità dell'anno 2011 e quelle dell'anno 2012. Pertanto, il predetto blocco delle progressioni è stato rimosso con riferimento alle annualità 2010, 2011, 2012, ma è rimasto con riferimento all'anno 2013.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,
13 comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.»
Così ricostruito il variegato panorama normativo esistente in materia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato quanto segue: “É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il CP_1 ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità
14 produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n.
78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore,
a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del
15 carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia CP_1 mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pertanto, in applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche e in assenza di prova in ordine al mancato riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
7. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, vanno compensate per metà; la restante parte vengono poste a carico del Controparte_1
. Sussistono giusti motivi, legati alla posizione neutrale rivestita dall' per
[...] CP_2 compensare le spese di lite tra quest'ultimo e il . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
16 - disapplicata la normativa interna legale e contrattuale per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/CEE, dichiara che la ricorrente alla data dell'immissione in ruolo aveva maturato un servizio pre-ruolo di complessivi 8 anni 8 mesi
8 giorni integralmente valutabili a fini giuridici ed economici;
- condanna il a procedere al riconoscimento in Controparte_1 favore della ricorrente ai fini della ricostruzione della carriera, dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo della stessa, così come indicata in parte motiva nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL
Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- condanna il a corrispondere alla ricorrente le Controparte_1 differenze retributive pregresse, maturate, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto alla regolarizzazione delle posizioni contributiva della CP_1 ricorrente, mediante pagamento nei confronti dell delle differenze contributive CP_2 maturate per effetto della corretta ricostruzione della carriera come sopra indicata;
- rigetta per il resto il ricorso
- condanna il alla rifusione di metà delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 1.756,00 per compensi professionali, oltre eventuali esborsi per contributo unificato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Asaro dichiaratosi antistatario.
- compensa le spese di lite con riferimento alla posizione processuale dell' CP_2
Marsala, 24.09.2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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