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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2362 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
residente in [...]
XXV Luglio n. 181, n.q. di erede di , rappresentata e Persona_1
difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv.
QU RR (C.F.: e P. IVA C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale P.IVA_1
in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20, pec::
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza - Ripetizione dell'indebito – Domanda di accertamento negativo - Eredi e rinuncia all'eredità.
Acquisita documentazione, all'esito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L , sede di Nocera Inferiore, con provvedimento di indebito del CP_1
29/11/2024, ha comunicato alla ricorrente che “per il periodo dal
01.01.2023 al 28.02.2023, sulla prestazione reddito di cittadinanza del sig. n. , eliminata per decesso della Persona_1 Num_1
titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.127,47 per i seguenti motivi: (…) domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”.
Secondo la tesi sostenuta dall' la ricorrente sarebbe CP_1
responsabile in solido dell'indebito, in quanto il reddito di cittadinanza sarebbe un beneficio destinato al nucleo familiare e non di carattere personale del solo richiedente.
Orbene il “reddito di cittadinanza” è certamente -in una certa ottica- una misura familiare e non personale, nel senso che il beneficio economico e i requisiti di accesso (come ISEE, patrimonio e reddito) sono calcolati sulla base dell'intero nucleo familiare e non del singolo individuo, anche se il richiedente è una persona specifica e deve rispettare specifici requisiti di residenza e cittadinanza. L'importo erogato, tramite carta elettronica, è un sostegno all'integrazione dei redditi familiari, legato anche a percorsi di inclusione sociale e lavorativa per tutto il nucleo.
Deve tuttavia osservarsi che sotto altro profilo il reddito di cittadinanza è indissolubilmente collegato al richiedente, tant'è che il beneficio è stato revocato al decesso di e non è Persona_1
stato più erogato al restante nucleo familiare che, con la morte del loro dante causa, ne hanno perso il diritto. Peraltro tale obbligazione solidale di tutti i componenti il nucleo familiare non risulta statuita in nessuna espressa disposizione di legge.
Da quanto rappresentato dalle parti si deduce, implicitamente, che trattasi di indebito sorto prima del decesso di di cui la Persona_1
ricorrente è incontestatamente chiamata all'eredità (o potenziale coerede).
Mentre dubbi potrebbero essere legittimamente avanzati con riferimento ad un indebito verificatosi dopo la morte dell'accipiens
(potendosi interpretare la prestazione indebitamente ricevuta dai soli familiari come un debito proprio di costoro e non più del de cuius), deve invece escludersi che l'indebito insorto in vita del dante causa competa automaticamente anche ai chiamati all'eredità che vi abbiano rinunciato.
La ricorrente ha rinunciato all'eredità in virtù di atto del 19 settembre
2024 per notaio di Cava de' Tirreni (doc. 1 della Persona_2
produzione attorea).
E' pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr.
Cass. 15871 del 24/07/2020).
Per le ragioni esposte si ritiene di dover accogliere il ricorso.
La controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta ripetizione dell'indebito di cui in motivazione;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
residente in [...]
XXV Luglio n. 181, n.q. di erede di , rappresentata e Persona_1
difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv.
QU RR (C.F.: e P. IVA C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale P.IVA_1
in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20, pec::
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza - Ripetizione dell'indebito – Domanda di accertamento negativo - Eredi e rinuncia all'eredità.
Acquisita documentazione, all'esito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L , sede di Nocera Inferiore, con provvedimento di indebito del CP_1
29/11/2024, ha comunicato alla ricorrente che “per il periodo dal
01.01.2023 al 28.02.2023, sulla prestazione reddito di cittadinanza del sig. n. , eliminata per decesso della Persona_1 Num_1
titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.127,47 per i seguenti motivi: (…) domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”.
Secondo la tesi sostenuta dall' la ricorrente sarebbe CP_1
responsabile in solido dell'indebito, in quanto il reddito di cittadinanza sarebbe un beneficio destinato al nucleo familiare e non di carattere personale del solo richiedente.
Orbene il “reddito di cittadinanza” è certamente -in una certa ottica- una misura familiare e non personale, nel senso che il beneficio economico e i requisiti di accesso (come ISEE, patrimonio e reddito) sono calcolati sulla base dell'intero nucleo familiare e non del singolo individuo, anche se il richiedente è una persona specifica e deve rispettare specifici requisiti di residenza e cittadinanza. L'importo erogato, tramite carta elettronica, è un sostegno all'integrazione dei redditi familiari, legato anche a percorsi di inclusione sociale e lavorativa per tutto il nucleo.
Deve tuttavia osservarsi che sotto altro profilo il reddito di cittadinanza è indissolubilmente collegato al richiedente, tant'è che il beneficio è stato revocato al decesso di e non è Persona_1
stato più erogato al restante nucleo familiare che, con la morte del loro dante causa, ne hanno perso il diritto. Peraltro tale obbligazione solidale di tutti i componenti il nucleo familiare non risulta statuita in nessuna espressa disposizione di legge.
Da quanto rappresentato dalle parti si deduce, implicitamente, che trattasi di indebito sorto prima del decesso di di cui la Persona_1
ricorrente è incontestatamente chiamata all'eredità (o potenziale coerede).
Mentre dubbi potrebbero essere legittimamente avanzati con riferimento ad un indebito verificatosi dopo la morte dell'accipiens
(potendosi interpretare la prestazione indebitamente ricevuta dai soli familiari come un debito proprio di costoro e non più del de cuius), deve invece escludersi che l'indebito insorto in vita del dante causa competa automaticamente anche ai chiamati all'eredità che vi abbiano rinunciato.
La ricorrente ha rinunciato all'eredità in virtù di atto del 19 settembre
2024 per notaio di Cava de' Tirreni (doc. 1 della Persona_2
produzione attorea).
E' pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (cfr.
Cass. 15871 del 24/07/2020).
Per le ragioni esposte si ritiene di dover accogliere il ricorso.
La controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta ripetizione dell'indebito di cui in motivazione;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)