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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 10/09/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 5666 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MORETTO ANNA, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.05.2024 ricorrente ha dedotto:
CP_
- di aver ricevuto una comunicazione dell' del 23 ottobre 2023, notificatale in data 3 novembre
2023, di rideterminazione della prestazione in godimento - pensione ai superstiti cat. SO nr. 10074707
e comunicazione d'indebito, per aver ricevuto, da gennaio 2021 a dicembre 2022, sull'anzidetta prestazione, un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 3.722,22 del seguente tenore: “In base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, abbiamo verificato i suoi redditi che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati gestione dei dipendenti pubblici. Dalla verifica del suo diritto alla pensione ai superstiti, in applicazione dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti, è emerso che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di € 3.722,22, calcolato al netto delle ritenute fiscali”;
- di essere titolare di pensione ai superstiti nr. 10074707 categoria SOCTPS oltre che di pensione diretta anticipata cat VOCPDEL;
- di aver ricevuto analoga comunicazione d'indebito per le medesime causali nel mese di maggio
2023 per un indebito di € 626,23.
Ha eccepito la nullità di tale comunicazione per carenza degli elementi essenziali e della motivazione, la tardività della comunicazione e l'irripetibilità delle somme in ragione della buona fede della ricorrente percipiente.
Ha concluso quindi chiedendo “… 1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità delle comunicazione del 23 ottobre 2023 e/o del 11 maggio 2023 per vizi formali e/o sostanziali;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità degli e/o dell'indebito in quanto determinati/o in assenza di dolo della ricorrente e per esclusiva responsabilità del convenuto
; 3) Accertare e dichiarare, per converso, non ripetibile gli importi di € 626,23 e/o di € CP_2
CP_ 3.722,22; 4) Condannare l' alla restituzione delle somme già trattenute e che saranno trattenute fino all'emananda sentenza;
…”.
CP_ Si è costituito l' con memoria depositata in data 28.4.2025, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, e resistendo nel merito alla domanda.
Rinviata la causa all'odierna udienza per la discussione, lette le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dal solo Istituto, non avendo la ricorrente depositato note scritte nonostante la regolare comunicazione da parte della Cancelleria del rinvio della causa e della trattazione scritta della stessa, la causa è decisa all'esito con la presente sentenza.
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la controversia alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
Come noto, la Corte dei Conti è Giudice unico delle pensioni a carico dello Stato ai sensi degli artt.
13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, ambito che ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n.
15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez.Un., 14 ottobre
1998 n. 10149).
Ciò posto, risulta per tabulas che il trattamento SO di reversibilità in godimento alla ricorrente è liquidato a carico della cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), derivante dal rapporto di pubblico impiego statale del congiunto dante causa.
La controversia in esame è quindi volta ad accertare in giudizio il quantum di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali, venendo in rilievo un diverso calcolo dell'importo mensile della pensione spettante alla ricorrente, e, conseguentemente, l'indebito generatosi per aver percepito un trattamento superiore a quello spettante nei periodi indicati.
Con riferimento proprio al caso in esame la giurisprudenza ha chiarito che“… È ormai consolidato quindi l'orientamento secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati e non dovuti poiché, venendo in discussione il quantum del trattamento pensionistico e, quindi, l'entità del diritto a pensione, ciò che rileva - ai fini in questione - è il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio. Spetta, quindi, alla Corte dei Conti la giurisdizione anche sulla controversia avente ad oggetto l'indebita percezione di ratei di pensione ed il conseguente diritto alla ripetizione di tali somme (cfr. Cass., ss.uu., 18 giugno 2008 n. 16530) …”
(v. Tribunale di Napoli sent. 6859/2021).
Ai sensi dell'art.37 c.p.c., pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore della Corte dei Conti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi, stante la natura della controversia e la mancata disamina, nel merito, della stessa, per disporre la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Aversa, 26/09/2025. Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo