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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1117/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2020 R.G., avente ad oggetto: scioglimento comunione, vertente
tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Alfonso Di Vico, presso lo studio del quale elett.te domicilia in MA Via Appia N.184, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in atti,
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Caserta alla via Martiri di Caiazzo n. 36, presso lo Studio dell'avvocato Giulia Tescione, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in atti,
- RESISTENTE -
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliata in Caserta alla via Martiri di Caiazzo n. 36, presso lo Studio dell'avvocato Giulia Tescione, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in atti, - RESISTENTE –
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._4 dall' Avv. Barbara Roberta Radaelli, presso il cui studio in Albiate (MB) via Italia n. 8 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
- -
RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché comparsa conclusionale.
Per le resistenti: come da rispettivi atti di costituzione, note relative all'udienza del precisazione delle conclusioni, nonché comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va detto che nel ricorso introduttivo è stato dedotto quanto segue: in data 13.3.2009, decedeva in MA , senza testamento, il sig.
[...]
nato a [...] il [...] , ); Persona_1 C.F._5 lo stesso lasciava a se superstiti la moglie nata a Controparte_2
MA il 03.01.1948, nato a [...] il Parte_1
17.07.1971 (figlio) nata a [...] il [...] Controparte_3
(figlia); nata a [...] il [...] (figlia); Controparte_1
in data 14.10.2009, veniva dichiarata presso l'Agenzia delle Entrate di
Caserta , la successione di morte dello stesso , Registrata al N.3 Volume
940 nella quale venivano indicati i seguenti cespiti ereditari : - IMMOBILE
- Stalla, Scuderia o Rimessa sito in MA (CE) censito al N.C.E.U.,
- 2 - Foglio 0008 Part. 00385 Sub.010- Valore dichiarato € 12.025,45 ; - sita in MA (CE) censita al Controparte_4
N.C.E.U., Foglio 0008 Part. 00385 Sub.012-Valore dichiarato € 34.163,65-
AVV. ALFONSO DI VICO VIA APPIA, 184 - 81024-MADDALONI
(CE) Telefax. Firmato Da: Di Vico Emesso Da: P.IVA_1 Emai_1
InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: - - Num_1 CP_4 CP_4 sita in MA (CE) censita al N.C.E.U., Foglio 0008 Part.
[...]
00385 Sub.013 , valore dichiarato € 34.163,65; il ricorrente non è mai entrato in possesso dei beni ereditari, avendo vissuto fino al 2017, in Svizzera .Detti beni sono in possesso ed utilizzati fino ad oggi, esclusivamente, ad uso abitativo, da e da Controparte_2 [...]
; CP_1 gli stessi non hanno mai versato al ricorrente , alcunché , per la detenzione e l'uso dei beni;
oltre a detti beni, il defunto genitore possedeva somme di danaro presso l'Ufficio Postale di MA Corso 1° Ottobre, depositate su un libretto di cui si sconosce il numero nonché nonché buoni e titoli vari.
In base a tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Su consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa;
B - Nel caso di contestazioni nominare a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico per la formazione e stima della massa a dividere . Predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. e convocare le Firmato Da: Emai_1
Di Vico Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: c228e5 parti per l'approvazione. Emettere ogni provvedimento ulteriore e consequenziale come per legge. C- Condannare e Controparte_2 [...]
, tenute a versare al ricorrente una somma per la Controparte_1 detenzione e uso dei beni ereditari , che verrà determinata a mezzo CTU, pari alla propria quota di 2/9 dell'intero asse ereditario. Il tutto a far data dal 13/03/2009. D- Condannare i convenuti , che col loro ostruzionismo
- 3 - hanno vanificato ogni tentativo bonario di divisione dei beni, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nonché agli onorari e spese di mediazione, con distrazione. Applicazione delle sanzioni di legge, per non aver partecipato alla Mediazione”.
e si sono Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
costituite in giudizio ed hanno aderito alla domanda di divisione.
Il merito
Preliminarmente va evidenziato che, nel corso del giudizio, il giudice ha invitato le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa siano o meno conformi rispetto ai dati catastali.
A fronte di ciò, le parti non hanno dichiarato la sussistenza della conformità catastale dei beni di cui si chiede la divisione, limitandosi a dedurre o di non essere nella disponibilità dei beni o di aver depositato i certificati catastali, senza provvedere ad effettuare la dichiarazione richiesta.
Ciò premesso, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
Si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario
- 4 - esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014
n. 12002).
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo emersa la conformità catastale oggettiva dei beni oggetto della massa.
Sul punto va evidenziato che il giudice, nel corso del giudizio, ha invitato espressamente le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa risultino o meno conformi sotto il punto di vista catastale.
A fronte di ciò nessuna delle parti ha provveduto a fare la dichiarazione in questione o comunque a dare prova di detta conformità con l'ausilio di un tecnico.
A nulla rileva, sotto il profilo in esame, che i beni risultino accatastati o che risultino depositati i certificati catastali.
Orbene, il comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985 contiene due distinte disposizioni. La prima riguarda la conformità catastale oggettiva ed
è quella che rileva nell'ipotesi in esame.
La conformità catastale oggettiva è infatti la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
Occorre, in base al contenuto della richiamata disposizione, che il contratto contenga, oltre all'identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari
(sostituibile con una attestazione di un tecnico) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo (cfr. sentenza Cassazione n. 20526/20).
La violazione di quanto disposto dalla predetta disposizione comporta la nullità dell'atto.
- 5 - Con la sentenza n. 12654/20 è stato affermato che il disposto dell'articolo
29, comma 1 bis, I. 52/1985 trova applicazione anche al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., precisando che la presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione, aggiungendo che la produzione delle suddette menzioni catastale - ove esse non risultino già dal contratto preliminare dedotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa;
che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle suddette menzioni catastali costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e non un vizio di contenuto- forma produttivo di nullità della sentenza. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi che, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente la conformità catastale oggettiva costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice (cfr. contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
“Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello decisione (Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
La pronuncia citata si occupa altresì dell'ambito di applicabilità del principio affermato sotto il profilo temporale, affermando quanto segue “
- 6 - D'altra parte, proprio la riconosciuta specularità tra la sentenza ex art.
2932 c.c. ed il contratto di cui essa è destinata a produrre gli effetti impone di ritenere che, come i contratti ad effetti reali conclusi sotto la vigenza dell'articolo 29, comma 1 bis, I. n. 52/1985 vanno soggetti alle disposizioni ivi dettate, parimenti a tali disposizioni vanno soggette le sentenza traslative ex art. 2932 c.c. emessa dopo l'entrata in vigore del decreto legge
n. 78/2010. Deve quindi darsi continuità al principi già recentemente enunciati da questa Corte con la sentenza n. 12654/20, secondo cui: - il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale 7 della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c.; - il suddetto disposto si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto
l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo
2932 c.c. instaurati prima dell' entrata in vigore del decreto legge n.
78/2010. Donde l'infondatezza della tesi che pretende di escludere
l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 14 dell'articolo 19 della legge n. 78/2010 nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto”.
Orbene, la natura di atto inter vivos della divisione di beni, concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione alla quale aderisce questo Tribunale, induce a ritenere applicabile il principio appena richiamato al caso di specie.
Infatti, non solo le parti non hanno provveduto a dichiarare la conformità catastale oggettiva dei beni (pur avendo il giudice sollevato la questione d'ufficio), ma detta conformità non emerge dalla documentazione prodotta.
Per completezza va evidenziato che, alla luce di quanto detto, la nomina di un C.T.U. avrebbe assunto carattere esplorativo.
Va osservato, a tale riguardo, che la consulenza tecnica di ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il
- 7 - giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ.
Sez. III, 14/02/2006, n. 3191).
Orbene, in assenza di una condizione dell'azione, la domanda va dichiarata inammissibile.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita nella presente decisione, in quanto presuppone lo scioglimento dei beni caduti in successione.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese
Una complessiva valutazione dei fatti di causa, la natura del giudizio, nonché i rapporti di parentela sussistenti tra le parti inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
- 8 - • ogni altra domanda assorbita;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 12.2.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2020 R.G., avente ad oggetto: scioglimento comunione, vertente
tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Alfonso Di Vico, presso lo studio del quale elett.te domicilia in MA Via Appia N.184, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in atti,
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Caserta alla via Martiri di Caiazzo n. 36, presso lo Studio dell'avvocato Giulia Tescione, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in atti,
- RESISTENTE -
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliata in Caserta alla via Martiri di Caiazzo n. 36, presso lo Studio dell'avvocato Giulia Tescione, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in atti, - RESISTENTE –
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._4 dall' Avv. Barbara Roberta Radaelli, presso il cui studio in Albiate (MB) via Italia n. 8 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
- -
RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché comparsa conclusionale.
Per le resistenti: come da rispettivi atti di costituzione, note relative all'udienza del precisazione delle conclusioni, nonché comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va detto che nel ricorso introduttivo è stato dedotto quanto segue: in data 13.3.2009, decedeva in MA , senza testamento, il sig.
[...]
nato a [...] il [...] , ); Persona_1 C.F._5 lo stesso lasciava a se superstiti la moglie nata a Controparte_2
MA il 03.01.1948, nato a [...] il Parte_1
17.07.1971 (figlio) nata a [...] il [...] Controparte_3
(figlia); nata a [...] il [...] (figlia); Controparte_1
in data 14.10.2009, veniva dichiarata presso l'Agenzia delle Entrate di
Caserta , la successione di morte dello stesso , Registrata al N.3 Volume
940 nella quale venivano indicati i seguenti cespiti ereditari : - IMMOBILE
- Stalla, Scuderia o Rimessa sito in MA (CE) censito al N.C.E.U.,
- 2 - Foglio 0008 Part. 00385 Sub.010- Valore dichiarato € 12.025,45 ; - sita in MA (CE) censita al Controparte_4
N.C.E.U., Foglio 0008 Part. 00385 Sub.012-Valore dichiarato € 34.163,65-
AVV. ALFONSO DI VICO VIA APPIA, 184 - 81024-MADDALONI
(CE) Telefax. Firmato Da: Di Vico Emesso Da: P.IVA_1 Emai_1
InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: - - Num_1 CP_4 CP_4 sita in MA (CE) censita al N.C.E.U., Foglio 0008 Part.
[...]
00385 Sub.013 , valore dichiarato € 34.163,65; il ricorrente non è mai entrato in possesso dei beni ereditari, avendo vissuto fino al 2017, in Svizzera .Detti beni sono in possesso ed utilizzati fino ad oggi, esclusivamente, ad uso abitativo, da e da Controparte_2 [...]
; CP_1 gli stessi non hanno mai versato al ricorrente , alcunché , per la detenzione e l'uso dei beni;
oltre a detti beni, il defunto genitore possedeva somme di danaro presso l'Ufficio Postale di MA Corso 1° Ottobre, depositate su un libretto di cui si sconosce il numero nonché nonché buoni e titoli vari.
In base a tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Su consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa;
B - Nel caso di contestazioni nominare a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico per la formazione e stima della massa a dividere . Predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. e convocare le Firmato Da: Emai_1
Di Vico Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: c228e5 parti per l'approvazione. Emettere ogni provvedimento ulteriore e consequenziale come per legge. C- Condannare e Controparte_2 [...]
, tenute a versare al ricorrente una somma per la Controparte_1 detenzione e uso dei beni ereditari , che verrà determinata a mezzo CTU, pari alla propria quota di 2/9 dell'intero asse ereditario. Il tutto a far data dal 13/03/2009. D- Condannare i convenuti , che col loro ostruzionismo
- 3 - hanno vanificato ogni tentativo bonario di divisione dei beni, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nonché agli onorari e spese di mediazione, con distrazione. Applicazione delle sanzioni di legge, per non aver partecipato alla Mediazione”.
e si sono Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
costituite in giudizio ed hanno aderito alla domanda di divisione.
Il merito
Preliminarmente va evidenziato che, nel corso del giudizio, il giudice ha invitato le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa siano o meno conformi rispetto ai dati catastali.
A fronte di ciò, le parti non hanno dichiarato la sussistenza della conformità catastale dei beni di cui si chiede la divisione, limitandosi a dedurre o di non essere nella disponibilità dei beni o di aver depositato i certificati catastali, senza provvedere ad effettuare la dichiarazione richiesta.
Ciò premesso, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
Si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario
- 4 - esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014
n. 12002).
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo emersa la conformità catastale oggettiva dei beni oggetto della massa.
Sul punto va evidenziato che il giudice, nel corso del giudizio, ha invitato espressamente le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa risultino o meno conformi sotto il punto di vista catastale.
A fronte di ciò nessuna delle parti ha provveduto a fare la dichiarazione in questione o comunque a dare prova di detta conformità con l'ausilio di un tecnico.
A nulla rileva, sotto il profilo in esame, che i beni risultino accatastati o che risultino depositati i certificati catastali.
Orbene, il comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985 contiene due distinte disposizioni. La prima riguarda la conformità catastale oggettiva ed
è quella che rileva nell'ipotesi in esame.
La conformità catastale oggettiva è infatti la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
Occorre, in base al contenuto della richiamata disposizione, che il contratto contenga, oltre all'identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari
(sostituibile con una attestazione di un tecnico) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo (cfr. sentenza Cassazione n. 20526/20).
La violazione di quanto disposto dalla predetta disposizione comporta la nullità dell'atto.
- 5 - Con la sentenza n. 12654/20 è stato affermato che il disposto dell'articolo
29, comma 1 bis, I. 52/1985 trova applicazione anche al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., precisando che la presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione, aggiungendo che la produzione delle suddette menzioni catastale - ove esse non risultino già dal contratto preliminare dedotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa;
che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle suddette menzioni catastali costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e non un vizio di contenuto- forma produttivo di nullità della sentenza. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi che, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente la conformità catastale oggettiva costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice (cfr. contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
“Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello decisione (Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile n. 20526/20).
La pronuncia citata si occupa altresì dell'ambito di applicabilità del principio affermato sotto il profilo temporale, affermando quanto segue “
- 6 - D'altra parte, proprio la riconosciuta specularità tra la sentenza ex art.
2932 c.c. ed il contratto di cui essa è destinata a produrre gli effetti impone di ritenere che, come i contratti ad effetti reali conclusi sotto la vigenza dell'articolo 29, comma 1 bis, I. n. 52/1985 vanno soggetti alle disposizioni ivi dettate, parimenti a tali disposizioni vanno soggette le sentenza traslative ex art. 2932 c.c. emessa dopo l'entrata in vigore del decreto legge
n. 78/2010. Deve quindi darsi continuità al principi già recentemente enunciati da questa Corte con la sentenza n. 12654/20, secondo cui: - il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale 7 della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c.; - il suddetto disposto si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto
l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo
2932 c.c. instaurati prima dell' entrata in vigore del decreto legge n.
78/2010. Donde l'infondatezza della tesi che pretende di escludere
l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 14 dell'articolo 19 della legge n. 78/2010 nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto”.
Orbene, la natura di atto inter vivos della divisione di beni, concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione alla quale aderisce questo Tribunale, induce a ritenere applicabile il principio appena richiamato al caso di specie.
Infatti, non solo le parti non hanno provveduto a dichiarare la conformità catastale oggettiva dei beni (pur avendo il giudice sollevato la questione d'ufficio), ma detta conformità non emerge dalla documentazione prodotta.
Per completezza va evidenziato che, alla luce di quanto detto, la nomina di un C.T.U. avrebbe assunto carattere esplorativo.
Va osservato, a tale riguardo, che la consulenza tecnica di ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il
- 7 - giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ.
Sez. III, 14/02/2006, n. 3191).
Orbene, in assenza di una condizione dell'azione, la domanda va dichiarata inammissibile.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita nella presente decisione, in quanto presuppone lo scioglimento dei beni caduti in successione.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese
Una complessiva valutazione dei fatti di causa, la natura del giudizio, nonché i rapporti di parentela sussistenti tra le parti inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
- 8 - • ogni altra domanda assorbita;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 12.2.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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