CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3321/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
11311/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 20/12/2019,
t r a
, C.F. e P.Iva [di seguito, Parte_1 P.IVA_1 per brevità anche solo , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t.;
, C.F. , Parte_2 C.F._1
, C.F. , Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Sagliocco del Foro di Napoli
Nord, C.F. ; C.F._3
APPELLANTI
e
Codice Fiscale , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mariavittoria
Maresca, Codice Fiscale CodiceFiscale_4
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025.
Oggetto: mutuo
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 10179/2017 del 06/12/2017, il Tribunale di
Napoli ingiungeva alla ed ai suoi fideiussori Parte_1 Parte_2
e il pagamento in favore della
[...] Parte_3 Controparte_2 della somma di € 660.788,63, oltre interessi e spese a titolo di
[...] saldo del rapporto di conto corrente n. 820513 e delle operazioni bancarie ivi regolate (finanziamenti, aperture di crediti, anticipi import etc.).
I.2 Con atto di citazione notificato in data 12/02/2018, la Parte_1 nonché e proponevano opposizione Parte_2 Parte_3 avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendo all'adito giudice: “I. in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto delle condizioni di ammissibilità di cui al combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c. ed, inoltre, in quanto fondato su crediti inesistenti;
II. in via principale, accertare e declarare: a)
l'esistenza di poste debitorie prive di giustificazione causale;
b)
l'intervenuta applicazione di interessi in misura ultra-legale e mai pattuita;
c) la nullità totale per difetto di valida forma scritta del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito;
d) in via gradata, rispetto a quanto richiesto alla lett. b) del presente punto, la nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito, ovvero, in secondo subordine, di quello tra essi, per omessa e/o insufficiente indicazione del disciplinare economico, ovvero, in ulteriore subordine, per la sua determinazione per mezzo di rinvio agli usi, ovvero, in estremo subordine, per mancanza di causa del patto relativo alle commissioni a vario titolo applicate e per violazione degli artt. 2 e 6 della citata Delibera
CICR del 09/02/2000; e) la violazione del novellato art. 120 T.U.B., con ogni conseguenziale provvedimento;
f) la non debenza delle somme addebitate dalla in ragione della totale mancanza di giustificazione CP_3 causale dei relativi addebiti;
g) l'usurarietà del tasso applicato al rapporto
2 intercorso con ogni conseguenziale provvedimento;
III. in ragione di tutto quanto accertato e declarato eliminare ogni remunerazione in favore della
Banca ed in accoglimento delle eccezioni sollevate, con il presente atto di opposizione, rideterminare il saldo del conto corrente e l'esatto rapporto di dare-avere tra la Banca e la anche a mezzo di C.T.U. Parte_1 tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione che sarà versata in atti nel rispetto delle preclusioni di rito e, per l'effetto; IV. revocare il decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovute da parte della
[...]
né dei suoi fideiussori, le somme pretese in pagamento dalla Pt_1
e, per l'ulteriore effetto;
condannare la al CP_3 Controparte_1 pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Alfredo Sagliocco, il quale dichiara di non aver riscosso compensi e di essere antistatario delle spese”.
I.3 Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e così concludendo: “1) preliminarmente, non fondandosi
l'opposizione su prova scritta, rigettare la richiesta di sospensione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
3) accertare il mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
4) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
5) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10179/2017 emesso dal Tribunale di
Napoli e per l'effetto condannare la società Parte_1
in persona del liquidatore p.t., il signor e
[...] Parte_2 la signora al pagamento in favore della società Parte_3 [...] in persona del legale rapp.te p.t. dei seguenti importi: i) CP_1
l'importo di Euro 462.092,05, per saldo debitore di conto corrente n.
820513, oltre ulteriori interessi che matureranno al tasso legale pro tempore, dalla data del 21.02.2017 sino al saldo effettivo;
ii) l'importo di
Euro 198.696,58, quale saldo debitore per anticipi imprt, oltre ulteriori interessi che matureranno al tasso legale pro tempore dal 13.12.2016 sino al saldo effettivo;
il tutto per un totale di Euro 660.788,63 oltre ulteriori interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo, o alla
3 diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
6) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza del credito, così come determinato nel decreto ingiuntivo opposto, vantato dalla nei Controparte_1 confronti degli odierni opponenti e, per l'effetto condannare la società
[...]
in persona del liquidatore p.t., il signor Parte_1
e la signora al pagamento in favore Parte_2 Parte_3 della società in persona del legale rapp.te p.t. dei Controparte_1 seguenti importi: i) l'importo di Euro 462.092,05, per saldo debitore di conto corrente n. 820513, oltre ulteriori interessi che matureranno al tasso legale pro tempore, dalla data del 21.02.2017 sino al saldo effettivo;
ii)
l'importo di Euro 198.696,58, quale saldo debitore per anticipi imprt, oltre ulteriori interessi che matureranno al tasso legale pro tempore dal
13.12.2016 sino al saldo effettivo, il tutto per un totale di Euro 660.788,63 oltre ulteriori interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo, o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
7)
Condannare gli opponenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari relativi del giudizio monitorio e del presente giudizio”.
I.4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti a pagare alla banca opposta la somma di € 263692,78; oltre interessi legali dal 25/2/2017 al soddisfo;
2) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte (opponenti da un lato, opposta dall'altro) per la metà; 3) Condanna gli opponenti a rimborsare alle società opposte le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 13000 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa””.
II. Il giudizio di appello
II.1 Con atto di appello notificato in data 23.09.2020, la Parte_1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_3 proponevano appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma. per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e declarare l'errore del giudice di prime cure, per non aver correttamente
4 rilevato - in ragione della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado, dell'applicazione degli interessi usurari ai rapporti di conto corrente, come consacrata dal costante orientamento della Corte di legittimità, ed a fronte dei rigorosi accertamenti compiuti dalle parti opponenti -che le condizioni economiche convenute dalle parti hanno costantemente violato la Legge
n. 108/1996, praticando saggi ben superiori ai “tassi soglia”, e per l'effetto, statuire l'intervenuta applicazione, al rapporto di conto corrente oggetto di lite, di interessi in misura ultra-legale e mai pattuita, scomputando gli importi illegittimamente addebitati a tale titolo dall'istituto di credito nella rideterminazione dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti;
2. in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e declarare
l'errore del giudice di prime cure per non aver declarato l'ammissibilità delle deduzioni degli opponenti, circa l'applicazione da parte della Banca di interessi usurari, anche sotto altro profilo, ovvero per aver gli opponenti medesimi correttamente assolto al dovere di produrre i decreti ministeriali recanti i cd. Tassi soglia, in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ovvero comunque in ragione della loro reperibilità d'ufficio, secondo l'orientamento giurisprudenziale di cui all'ordinanza n. 8883/2020 della Suprema Corte;
3. in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e declarare
l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulle eccezioni sollevate dagli opponenti - appellanti in relazione allo ius variandi e per
l'effetto, nella denegata e non condivisibile ipotesi in cui dovesse confermarsi l'esistenza di un credito della Banca nei confronti odierni appellanti, in via subordinata, limitare la responsabilità degli stessi all'importo come quantificato nell'ipotesi n. 2 della C.T.U. [la quale tiene conto dell'invalidità totale del documento di sintesi del 17/06/2011 e delle operazioni relative a finanziamenti/anticipazioni e RI.BA. contestate, Cfr. pagg. 31-32 della perizia], pari ad €. 90.430,78
(novantamilaquattrocentotrenta/78);
4. in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e declarare
l'errore del giudice di prime di prime cure per non aver correttamente rilevato la liberazione di tutti i fideiussori dalla garanzia prestata, ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la nonostante la Controparte_1
5 conoscenza suddetta, ed in violazione del dovere di correttezza e buonafede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., continuato a far credito alla società debitrice (ex multis Cass. civ., n.
11772/2002, Cass. civ., n. 8995/2003, Cass. civ. n. 21730/2010; Cass. civ.
n. 10448/1994, nonché, in materia di buona fede, Cass. civ. n.
3003/1994);
5. in accoglimento del quinto motivo di appello, accertare e declarare la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri e Parte_2
in data 24/06/2011, nella parte in cui risultano conformi Parte_3 con le clausole nn. 2 e 8 dello schema ABI - dichiarate illegittime dalla
Suprema Corte con le sentenze nn. 29810/2017 e 24044/2019 - e, per
l'effetto, statuire che nessuna deroga circa l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
è intervenuta tra le parti, di talché i medesimi e Parte_2 [...]
devono ritenersi definitivamente liberati dai rispettivi obblighi Pt_3 fideiussori anche ai sensi e per gli effetti della mentovata disposizione;
6. in ragione del principio della soccombenza, condannare la parte appellata, alla refusione di tutte le spese e competenze, anticipate ed anticipande, del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, avv. Alfredo Sagliocco, il quale dichiara di essere anticipatario delle spese e di non aver riscosso compensi.”.
II.2 Si è costituita in giudizio la chiedendo a questa Controparte_1
Corte di:
“1) dichiarare inammissibile, l'appello proposto dalla Parte_1
, e per le ragioni sopra
[...] Parte_3 Parte_2 specificate;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
3) confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20.12.2019 n.
11311/2019;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite IVA e CPA come per legge”.
II.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, con concessione di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
6 III. I motivi di appello
III.1 Gli appellanti, con un primo motivo, censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale, nel dichiarare inammissibili le deduzioni da essi formulate in punto di usura, ha rilevato la carenza di specifiche indicazione del Teg applicato al rapporto e del tasso soglia di volta in volta superato, ritenendo di non poter desumere detti elementi dalla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di opposizione.
Tale statuizione sarebbe del tutto erronea, in quanto non terrebbe conto del principio della “rilevabilità d'ufficio” degli interessi usurari applicati ai rapporti di conto corrente, nonché del fatto che la relativa eccezione, integrando una mera difesa, può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, a condizione che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio.
Rappresentano poi che, in forza dell'elaborato a firma del dr. Per_1 allegato all'atto di citazione in opposizione, risulterebbe dimostrata la natura usuraria, tanto dei tassi indicati <in quelle che la Banca illegittimamente definisce “schede contrattuali”>>, tanto dei <saggi in concreto dalla stessa praticati>>.
Quanto alla ritenuta impossibilità di desumere la causa petendi “da un documento esterno agli atti difensivi”, posta dal primo giudice a fondamento della detta dichiarazione di inammissibilità, gli impugnanti osservano che <ragioni di mera opportunità spingono sovente i difensori solamente a richiamare le risultanze della consulenza tecnica di parte e non già a riprodurle, sic et simpliciter, nel corpo dell'atto difensivo, ma solo al fine di non appesantirne la lettura al giudicante con lunghi schemi e calcoli tecnici>>.
Il consulente di parte avrebbe operato un'attenta e scrupolosa ricostruzione, provvedendo a determinare i tassi effettivamente praticati dalla secondo una duplice modalità di calcolo e, << dalle verifiche CP_3 condotte facendo riferimento alle “Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura”, all'uopo redatte dalla Banca d'Italia, è emerso che l'istituto di credito, nell'ambito del rapporto di conto corrente n.
820513, ha praticato saggi superiori ai “tassi soglia” nei seguenti periodi:
4° trimestre 2012 - 4° trimestre 2014 - 2°, 3° e 4° trimestre 2015, 1°, 2° e
7 3° trimestre 2016 - 1° trimestre 2017 (Cfr., all'uopo, la scheda riportata all'allegato n. 22 della perizia di parte, All. n. 5 all'atto di citazione in CP_ opposizione a .
- Dalle verifiche condotte facendo applicazione della formula computistica
è emerso, invece, che l'istituto di credito, nell'ambito del c/c di corrispondenza n. 820513, ha praticato TEG superiori ai limiti usurai per
l'intera durata del rapporto (si veda la scheda riportata all'allegato n. 23 della perizia di parte, All. n. 5 all'atto di citazione in opposizione a D.I.).
- E' stato, altresì precisato che gli accertati sconfinamenti traggono origine dalla modifica del TEG del rapporto e non, di contro, dal mancato adeguamento del tasso a limiti usurai decrescenti. La dedotta circostanza assume grande rilievo dal momento che il superamento delle soglie di usura conseguente alla modifica del tasso praticato dalla Banca determina
“usura originaria” da sanzionarsi - ex art. 1815 c.c. - mediante l'integrale azzeramento delle competenze percepite dalla in ciascun trimestre CP_3 usuraio>A>.
Gli impugnanti osservano, altresì, che la decisione del giudice di primo grado si rivelerebbe ancor più errata, tenuto conto del fatto che
<l'avvenuta applicazione (o meno) di interessi usurari da parte della
Banca ai rapporti di che trattasi è stata oggetto di uno specifico quesito posto dal medesimo G.U. al Consulente Tecnico d'Ufficio, di talché
l'Autorità Giudiziaria è venuta a conoscenza della presenza di interessi usurari anche per opera dell'esperto da lui stesso incaricato.
Nonostante l'esito dei detti accertamenti, il Tribunale, in maniera erronea ed incomprensibile, non avrebbe provveduto a scomputare dalla somma da essi asseritamente dovuta all'istituto di credito gli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi usurari, come accertati dal
C.T.U. nella relazione tecnica depositata in atti.
Il primo giudice non avrebbe neanche considerato che risultava pienamente assolto l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia, allegandoli al n. 21 della perizia di parte (Cfr. All. 5 all'atto di opposizione), benché il giudice possa sempre, comunque, acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la
8 collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione o attraverso una CTU tecnico-contabile.
III.2 Con una seconda censura, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle eccezioni da essi sollevate in relazione allo ius variandi.
Nello specifico, deducono di aver, nel giudizio di primo grado, contestato l'operato del C.T.U., in punto di ius variandi, non avendo il consulente chiarito se lo stesso fosse stato contrattualmente disciplinato e se la
Banca avesse correttamente comunicato alla correntista il giustificato motivo sotteso alle modifiche peggiorative delle condizioni economiche praticate. Nonostante fosse stato eccepito che alcuna clausola contrattuale consentisse alla di variare in peius le condizioni CP_3 economiche del rapporto, le variazioni peggiorative applicate al rapporto erano state erroneamente computate, senza che il primo giudice statuisse alcunché sul punto.
L'eventuale responsabilità di essi appellanti avrebbe dovuto essere, al più, limitata <all'importo come quantificato nell'ipotesi n. 2 della C.T.U. [la quale tiene conto dell'invalidità totale del documento di sintesi del
17/06/2011 e delle operazioni relative a finanziamenti/anticipazioni e
RI.BA. contestate, Cfr. pagg. 31-32 della perizia], pari ad €.90.430,78
(novantamilaquattrocentotrenta/78)>>.
III.3 Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti ed Pt_3 Pt_2 osservano come il giudice di prime cure, pur correttamente qualificando il contratto di garanzia per cui è causa come un ordinario contratto di fideiussione e non come un contratto autonomo di garanzia, abbia erroneamente ritenuto di rigettare le eccezioni da essi sollevate ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.
Rilevano sul punto che la Banca avrebbe dolosamente, o comunque colpevolmente, continuato a fare credito alla fino al Parte_1
18/01/2017, parte della debitrice ingiunta>>, senza premurarsi di proporre alcuna istanza contro la società debitrice nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Il Tribunale avrebbe poi erroneamente ritenuto la validità delle fideiussioni
9 omnibus conformi allo schema ABI, rilevando la mancata produzione della decisione 55/2005 dell'Autorità della Concorrenza.
IV. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, ad eccezione di alcune censure che, come si vedrà, non superano il vaglio di ammissibilità, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
V. L'appello è, come anticipato, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
V.1 Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I,
11/05/2025, n.12461), nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo
(cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2012, i cui assunti sono stati peraltro
10 successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass.
26495/2019, Cass. n. 29179ì0/2022 e cass. n. 28377/2022).
Tale principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamente allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (cfr. Cass. n.
20713/2023, Cass. 5478/2024; Cass. 8668/2025).
V.2 Nel caso in esame, l'impugnante lamenta innanzitutto che il giudice di primo grado non avrebbe valutato le risultanze della consulenza tecnica di parte allegata all'atto di opposizione, ritenendo generiche le deduzioni formulate in punto di usura.
Giova a questo punto rimarcare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". In base a tale principio, affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, ma sicuramente applicabile anche nella fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che l'onere di allegazione non è neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, atteso che il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed
11 ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/04/2025, n.8669, che richiama
Cass., S.U., n. 26242 del 2014).
Premesso che, diversamente da quanto sostenuto dagli impugnanti, nessun quesito risulta conferito dal Tribunale al CTU in punto di usura, ritiene la Corte che tale decisione sia corretta, attese la completa assenza delle relative allegazioni nell'atto di opposizione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
V.3 Anche nella presente fase, le allegazioni degli appellanti non appaiono conferenti e pertinenti, non confrontandosi con il decisum che sorregge la decisione gravata.
Deve infatti rilevarsi che, nel primo giudizio, gli odierni impugnanti, oltre a non adempiere all'onere di allegazione in punto di usura, non hanno mai neanche specificamente dedotto (se non nelle note tecniche alla c.t.u.), che le modifiche unilaterali siano state adottate dalla Banca illegittimamente, senza preventiva comunicazione.
V.4 Da una parte, dunque, non può essere accolto il motivo di impugnazione relativo alla presunta violazione da parte della della CP_3 disciplina prescritta in materia di ius variandi, in quanto questione nuova, mai tempestivamente dedotta nel primo giudizio e, dall'altra, che deve escludersi, nella fattispecie, la sussistenza di usura originaria, atteso che, pur volendo considerare le risultanze della perizia allegata all'opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso consulente di parte rileva come dalle verifiche condotte facendo riferimento alle Istruzioni per la rilevazione dei
TEGM ai sensi della legge sull'usura all'uopo redatte dalla Banca d'Italia, sarebbe emerso, nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 820513, il superamento del tasso soglia solo nel corso del rapporto, in alcuni trimestri (4° trimestre 2012 - 4° trimestre 2014 - 2°, 3° e 4° trimestre 2015,
1°, 2° e 3° trimestre 2016 - 1° trimestre 2017).
Orbene, per quanto attiene all'interesse applicato nel corso del rapporto, i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - renderebbero illegittima la pretesa
12 della banca solo in relazione all'importo eccedente la soglia di usura (cfr.
Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n. 27545). E tuttavia, il giudice di primo grado, nella decisione gravata ha ricalcolato il rapporto di conto corrente escludendo ogni condizione economica applicata dalla banca a carico della correntista ed applicando esclusivamente gli interessi ai tassi
Bot ai sensi dell'art. 117.7 Tub.
Ne consegue che le censure formulate in punto di usura genetica si rivelano infondate, in quanto, in applicazione Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura all'uopo redatte dalla Banca
d'Italia ed escluso l'esercizio dello ius variandi da parte della Banca, la stessa non sussiste;
mentre quelle inerenti alla c.d. “usura sopravvenuta” si rivelano del tutto teoriche e prive di concreta rilevanza nella fattispecie, risultando evidente il difetto di interesse alla decisione sul punto da parte degli appellanti.
V.5 Gli impugnanti deducono, ancora, che la loro responsabilità avrebbe dovuto essere, al più, limitata <all'importo come quantificato nell'ipotesi
n. 2 della C.T.U. [la quale tiene conto dell'invalidità totale del documento di sintesi del 17/06/2011 e delle operazioni relative a finanziamenti/anticipazioni e RI.BA. contestate, Cfr. pagg. 31-32 della perizia], pari ad €.90.430,78 (novantamilaquattrocentotrenta/78)>>.
Il giudice di primo grado ha, sul punto, precisato di aver escluso dal ricalcolo <alcune dele somme addebitate dalla banca per “addebito riba impagate”, in mancanza di una prova documentale del credito, ed anche solo di accrediti precedenti riferibili sicuramente ai successivi addebiti: si tratta degli addebiti del 2/2/2012, del 4/7/2012 e del 4/2/2013, per un totale di € 218175,21>>, specificando, invece, che <all'addebito del 23/11/2016 per € 173262, corrispondono due precedenti accrediti del 24/6/2016 e
5/7/2016, dei quali parte opponente non ha fornito diversa giustificazione,
e che quindi per importo e sequenza cronologica ravvicinata devono considerarsi come le operazioni che giustificano il successivo addebito;
pertanto, tale somma è dovuta dalla correntista. E' poi documentata la somma addebitata per anticipi import scaduti, ovvero per finanziamenti all'importazione., di cui al conto anticipi passivo per € 195195,82.
Complessivamente, considerando invalido il documento di sintesi datato
13 17/6/2011 e non validamente documentati gli addebiti per finanziamenti/anticipazioni e riba, contestati dagli opponenti, il saldo complessivo del rapporto va rideterminato in un passivo di - € (173672 +
90430,78 =) 263692,78 al 24/2/2017>>.
Sul punto, la sentenza non risulta specificamente impugnata, non avendo gli appellanti chiaramente individuato, a fronte della motivazione del primo giudice, le questioni ed i punti contestati della pronuncia di primo grado e le relative doglianze, non affiancando alla parte volitiva sopra riportata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 27199/2017, secondo cui “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”).
Non è sufficiente, infatti, che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà di impugnare la sentenza di primo grado, con la proposizione di generiche critiche o richiamando tesi già esposte in primo grado.
Occorre, invero, che l'atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011, Sez. 1,
Sentenza n. 1248 del 18/01/2013).
Il motivo di appello è dunque inammissibile.
VI. Quanto, infine, alle censure dei garanti e Parte_2 [...]
, le stesse sono prive di pregio. Pt_3
VI.1 Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'eccezione dagli stessi proposta ex art. 1956 c.c., rilevando come gli stessi non avessero “specificato quando
e in che modo avrebbe fatto credito a Controparte_1 Parte_1 senza speciale autorizzazione dei fideiussori pur conoscendo che
[...] le condizioni patrimoniale della correntista erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
La decisione è corretta, atteso che, effettivamente, i fideiussori non hanno assolto all'onere su di essi gravante di fornire la prova della consapevolezza da parte del creditore del peggioramento della situazione
14 patrimoniale del debitore principale, non emergendo da alcun atto difensivo prodotto dagli opponenti/odierni appellanti neanche la specifica allegazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione, formulata in via generica ed astratta.
Anche in questa sede, i predetti impugnanti si sono limitata a riaffermare, in maniera apodittica, la conoscenza, da parte della Banca, dell'aggravamento delle condizioni economiche della società negli anni precedenti la stipula della fideiussione, senza confrontarsi con la chiara motivazione espressa dal giudice di primo grado.
Peraltro la disposizione di cui all'art. 1956 cc, secondo cui il fideiussore è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, non può trovare comunque applicazione nel caso, come quello di specie, in cui i fideiussori abbiano rapporti tali con il debitore principale da far supporre che abbiano comunque potuto conoscere dell'eventuale peggioramento della situazione patrimoniale del debitore. In tal caso non può quindi operare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria anche se il creditore non abbia chiesto al garante la speciale autorizzazione (vedi Cass. n. 7444/2017).
Orbene, come emerge dagli atti, è il legale Parte_2 rappresentante amministratore unico della Parte_1 nonché socio, unitamente a , con la quale convive, della Parte_3 detta società al 50%.
VI.2 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione proposta dai garanti ex art. 1957
c.c., rilevando come gli stessi non avessero “ provato che l'articolo 6 di ciascuna delle fideiussioni per cui è causa, che deroga espressamente all'art. 1957 c.c., riproduca il contenuto di una delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione 55/2005 per violazione dell'art. 2 L. 287/1990” mancando agli atti la decisione 55/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e lo schema ABI rendendo quindi impossibile l'applicazione del principio enunciato da Cass. 24044/2019”.
Gli appellanti sostengono che, nonostante l'omesso deposito della
15 decisione n. 55/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e lo schema
ABI, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle fideiussioni, essendo la stessa rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Ne Accertata la nullità della clausola di deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., ne conseguirebbe la loro liberazione, non avendo la diligentemente coltivato nei sei mesi successivi le istanze nei CP_3 confronti del debitore principale.
Il motivo di appello è infondato, atteso che gli appellanti si sono limitati ad eccepire la pretesa nullità totale o parziale delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n.
287/1990. Ed infatti, le fideiussioni oggetto di causa, stipulate nel 2011, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005
(ottobre 2002 - maggio 2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca
d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018
n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (cfr., tra le altre Cass. 22 maggio 2019 n.13846, Cass.
16 civ., sez. I, 16 ottobre 2024, n. 26847).
VII. L'appello deve essere, per quanto sin qui esposto, integralmente rigettato.
VII.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante,
Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
VII.2 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e con atto di appello notificato in data Parte_2 Parte_3
23.09.2020, avverso la sentenza n. 11311/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 20/12/2019, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 10.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
17 Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3321/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
11311/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 20/12/2019,
t r a
, C.F. e P.Iva [di seguito, Parte_1 P.IVA_1 per brevità anche solo , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t.;
, C.F. , Parte_2 C.F._1
, C.F. , Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Sagliocco del Foro di Napoli
Nord, C.F. ; C.F._3
APPELLANTI
e
Codice Fiscale , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mariavittoria
Maresca, Codice Fiscale CodiceFiscale_4
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025.
Oggetto: mutuo
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 10179/2017 del 06/12/2017, il Tribunale di
Napoli ingiungeva alla ed ai suoi fideiussori Parte_1 Parte_2
e il pagamento in favore della
[...] Parte_3 Controparte_2 della somma di € 660.788,63, oltre interessi e spese a titolo di
[...] saldo del rapporto di conto corrente n. 820513 e delle operazioni bancarie ivi regolate (finanziamenti, aperture di crediti, anticipi import etc.).
I.2 Con atto di citazione notificato in data 12/02/2018, la Parte_1 nonché e proponevano opposizione Parte_2 Parte_3 avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendo all'adito giudice: “I. in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto delle condizioni di ammissibilità di cui al combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c. ed, inoltre, in quanto fondato su crediti inesistenti;
II. in via principale, accertare e declarare: a)
l'esistenza di poste debitorie prive di giustificazione causale;
b)
l'intervenuta applicazione di interessi in misura ultra-legale e mai pattuita;
c) la nullità totale per difetto di valida forma scritta del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito;
d) in via gradata, rispetto a quanto richiesto alla lett. b) del presente punto, la nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito, ovvero, in secondo subordine, di quello tra essi, per omessa e/o insufficiente indicazione del disciplinare economico, ovvero, in ulteriore subordine, per la sua determinazione per mezzo di rinvio agli usi, ovvero, in estremo subordine, per mancanza di causa del patto relativo alle commissioni a vario titolo applicate e per violazione degli artt. 2 e 6 della citata Delibera
CICR del 09/02/2000; e) la violazione del novellato art. 120 T.U.B., con ogni conseguenziale provvedimento;
f) la non debenza delle somme addebitate dalla in ragione della totale mancanza di giustificazione CP_3 causale dei relativi addebiti;
g) l'usurarietà del tasso applicato al rapporto
2 intercorso con ogni conseguenziale provvedimento;
III. in ragione di tutto quanto accertato e declarato eliminare ogni remunerazione in favore della
Banca ed in accoglimento delle eccezioni sollevate, con il presente atto di opposizione, rideterminare il saldo del conto corrente e l'esatto rapporto di dare-avere tra la Banca e la anche a mezzo di C.T.U. Parte_1 tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione che sarà versata in atti nel rispetto delle preclusioni di rito e, per l'effetto; IV. revocare il decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovute da parte della
[...]
né dei suoi fideiussori, le somme pretese in pagamento dalla Pt_1
e, per l'ulteriore effetto;
condannare la al CP_3 Controparte_1 pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Alfredo Sagliocco, il quale dichiara di non aver riscosso compensi e di essere antistatario delle spese”.
I.3 Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e così concludendo: “1) preliminarmente, non fondandosi
l'opposizione su prova scritta, rigettare la richiesta di sospensione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
3) accertare il mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
4) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
5) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10179/2017 emesso dal Tribunale di
Napoli e per l'effetto condannare la società Parte_1
in persona del liquidatore p.t., il signor e
[...] Parte_2 la signora al pagamento in favore della società Parte_3 [...] in persona del legale rapp.te p.t. dei seguenti importi: i) CP_1
l'importo di Euro 462.092,05, per saldo debitore di conto corrente n.
820513, oltre ulteriori interessi che matureranno al tasso legale pro tempore, dalla data del 21.02.2017 sino al saldo effettivo;
ii) l'importo di
Euro 198.696,58, quale saldo debitore per anticipi imprt, oltre ulteriori interessi che matureranno al tasso legale pro tempore dal 13.12.2016 sino al saldo effettivo;
il tutto per un totale di Euro 660.788,63 oltre ulteriori interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo, o alla
3 diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
6) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza del credito, così come determinato nel decreto ingiuntivo opposto, vantato dalla nei Controparte_1 confronti degli odierni opponenti e, per l'effetto condannare la società
[...]
in persona del liquidatore p.t., il signor Parte_1
e la signora al pagamento in favore Parte_2 Parte_3 della società in persona del legale rapp.te p.t. dei Controparte_1 seguenti importi: i) l'importo di Euro 462.092,05, per saldo debitore di conto corrente n. 820513, oltre ulteriori interessi che matureranno al tasso legale pro tempore, dalla data del 21.02.2017 sino al saldo effettivo;
ii)
l'importo di Euro 198.696,58, quale saldo debitore per anticipi imprt, oltre ulteriori interessi che matureranno al tasso legale pro tempore dal
13.12.2016 sino al saldo effettivo, il tutto per un totale di Euro 660.788,63 oltre ulteriori interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo, o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
7)
Condannare gli opponenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari relativi del giudizio monitorio e del presente giudizio”.
I.4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti a pagare alla banca opposta la somma di € 263692,78; oltre interessi legali dal 25/2/2017 al soddisfo;
2) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte (opponenti da un lato, opposta dall'altro) per la metà; 3) Condanna gli opponenti a rimborsare alle società opposte le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 13000 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa””.
II. Il giudizio di appello
II.1 Con atto di appello notificato in data 23.09.2020, la Parte_1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_3 proponevano appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma. per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e declarare l'errore del giudice di prime cure, per non aver correttamente
4 rilevato - in ragione della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado, dell'applicazione degli interessi usurari ai rapporti di conto corrente, come consacrata dal costante orientamento della Corte di legittimità, ed a fronte dei rigorosi accertamenti compiuti dalle parti opponenti -che le condizioni economiche convenute dalle parti hanno costantemente violato la Legge
n. 108/1996, praticando saggi ben superiori ai “tassi soglia”, e per l'effetto, statuire l'intervenuta applicazione, al rapporto di conto corrente oggetto di lite, di interessi in misura ultra-legale e mai pattuita, scomputando gli importi illegittimamente addebitati a tale titolo dall'istituto di credito nella rideterminazione dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti;
2. in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e declarare
l'errore del giudice di prime cure per non aver declarato l'ammissibilità delle deduzioni degli opponenti, circa l'applicazione da parte della Banca di interessi usurari, anche sotto altro profilo, ovvero per aver gli opponenti medesimi correttamente assolto al dovere di produrre i decreti ministeriali recanti i cd. Tassi soglia, in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ovvero comunque in ragione della loro reperibilità d'ufficio, secondo l'orientamento giurisprudenziale di cui all'ordinanza n. 8883/2020 della Suprema Corte;
3. in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e declarare
l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulle eccezioni sollevate dagli opponenti - appellanti in relazione allo ius variandi e per
l'effetto, nella denegata e non condivisibile ipotesi in cui dovesse confermarsi l'esistenza di un credito della Banca nei confronti odierni appellanti, in via subordinata, limitare la responsabilità degli stessi all'importo come quantificato nell'ipotesi n. 2 della C.T.U. [la quale tiene conto dell'invalidità totale del documento di sintesi del 17/06/2011 e delle operazioni relative a finanziamenti/anticipazioni e RI.BA. contestate, Cfr. pagg. 31-32 della perizia], pari ad €. 90.430,78
(novantamilaquattrocentotrenta/78);
4. in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e declarare
l'errore del giudice di prime di prime cure per non aver correttamente rilevato la liberazione di tutti i fideiussori dalla garanzia prestata, ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la nonostante la Controparte_1
5 conoscenza suddetta, ed in violazione del dovere di correttezza e buonafede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., continuato a far credito alla società debitrice (ex multis Cass. civ., n.
11772/2002, Cass. civ., n. 8995/2003, Cass. civ. n. 21730/2010; Cass. civ.
n. 10448/1994, nonché, in materia di buona fede, Cass. civ. n.
3003/1994);
5. in accoglimento del quinto motivo di appello, accertare e declarare la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri e Parte_2
in data 24/06/2011, nella parte in cui risultano conformi Parte_3 con le clausole nn. 2 e 8 dello schema ABI - dichiarate illegittime dalla
Suprema Corte con le sentenze nn. 29810/2017 e 24044/2019 - e, per
l'effetto, statuire che nessuna deroga circa l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.
è intervenuta tra le parti, di talché i medesimi e Parte_2 [...]
devono ritenersi definitivamente liberati dai rispettivi obblighi Pt_3 fideiussori anche ai sensi e per gli effetti della mentovata disposizione;
6. in ragione del principio della soccombenza, condannare la parte appellata, alla refusione di tutte le spese e competenze, anticipate ed anticipande, del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, avv. Alfredo Sagliocco, il quale dichiara di essere anticipatario delle spese e di non aver riscosso compensi.”.
II.2 Si è costituita in giudizio la chiedendo a questa Controparte_1
Corte di:
“1) dichiarare inammissibile, l'appello proposto dalla Parte_1
, e per le ragioni sopra
[...] Parte_3 Parte_2 specificate;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
3) confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20.12.2019 n.
11311/2019;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite IVA e CPA come per legge”.
II.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, con concessione di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
6 III. I motivi di appello
III.1 Gli appellanti, con un primo motivo, censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale, nel dichiarare inammissibili le deduzioni da essi formulate in punto di usura, ha rilevato la carenza di specifiche indicazione del Teg applicato al rapporto e del tasso soglia di volta in volta superato, ritenendo di non poter desumere detti elementi dalla consulenza tecnica di parte allegata all'atto di opposizione.
Tale statuizione sarebbe del tutto erronea, in quanto non terrebbe conto del principio della “rilevabilità d'ufficio” degli interessi usurari applicati ai rapporti di conto corrente, nonché del fatto che la relativa eccezione, integrando una mera difesa, può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, a condizione che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio.
Rappresentano poi che, in forza dell'elaborato a firma del dr. Per_1 allegato all'atto di citazione in opposizione, risulterebbe dimostrata la natura usuraria, tanto dei tassi indicati <in quelle che la Banca illegittimamente definisce “schede contrattuali”>>, tanto dei <saggi in concreto dalla stessa praticati>>.
Quanto alla ritenuta impossibilità di desumere la causa petendi “da un documento esterno agli atti difensivi”, posta dal primo giudice a fondamento della detta dichiarazione di inammissibilità, gli impugnanti osservano che <ragioni di mera opportunità spingono sovente i difensori solamente a richiamare le risultanze della consulenza tecnica di parte e non già a riprodurle, sic et simpliciter, nel corpo dell'atto difensivo, ma solo al fine di non appesantirne la lettura al giudicante con lunghi schemi e calcoli tecnici>>.
Il consulente di parte avrebbe operato un'attenta e scrupolosa ricostruzione, provvedendo a determinare i tassi effettivamente praticati dalla secondo una duplice modalità di calcolo e, << dalle verifiche CP_3 condotte facendo riferimento alle “Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura”, all'uopo redatte dalla Banca d'Italia, è emerso che l'istituto di credito, nell'ambito del rapporto di conto corrente n.
820513, ha praticato saggi superiori ai “tassi soglia” nei seguenti periodi:
4° trimestre 2012 - 4° trimestre 2014 - 2°, 3° e 4° trimestre 2015, 1°, 2° e
7 3° trimestre 2016 - 1° trimestre 2017 (Cfr., all'uopo, la scheda riportata all'allegato n. 22 della perizia di parte, All. n. 5 all'atto di citazione in CP_ opposizione a .
- Dalle verifiche condotte facendo applicazione della formula computistica
è emerso, invece, che l'istituto di credito, nell'ambito del c/c di corrispondenza n. 820513, ha praticato TEG superiori ai limiti usurai per
l'intera durata del rapporto (si veda la scheda riportata all'allegato n. 23 della perizia di parte, All. n. 5 all'atto di citazione in opposizione a D.I.).
- E' stato, altresì precisato che gli accertati sconfinamenti traggono origine dalla modifica del TEG del rapporto e non, di contro, dal mancato adeguamento del tasso a limiti usurai decrescenti. La dedotta circostanza assume grande rilievo dal momento che il superamento delle soglie di usura conseguente alla modifica del tasso praticato dalla Banca determina
“usura originaria” da sanzionarsi - ex art. 1815 c.c. - mediante l'integrale azzeramento delle competenze percepite dalla in ciascun trimestre CP_3 usuraio>A>.
Gli impugnanti osservano, altresì, che la decisione del giudice di primo grado si rivelerebbe ancor più errata, tenuto conto del fatto che
<l'avvenuta applicazione (o meno) di interessi usurari da parte della
Banca ai rapporti di che trattasi è stata oggetto di uno specifico quesito posto dal medesimo G.U. al Consulente Tecnico d'Ufficio, di talché
l'Autorità Giudiziaria è venuta a conoscenza della presenza di interessi usurari anche per opera dell'esperto da lui stesso incaricato.
Nonostante l'esito dei detti accertamenti, il Tribunale, in maniera erronea ed incomprensibile, non avrebbe provveduto a scomputare dalla somma da essi asseritamente dovuta all'istituto di credito gli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi usurari, come accertati dal
C.T.U. nella relazione tecnica depositata in atti.
Il primo giudice non avrebbe neanche considerato che risultava pienamente assolto l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia, allegandoli al n. 21 della perizia di parte (Cfr. All. 5 all'atto di opposizione), benché il giudice possa sempre, comunque, acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la
8 collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione o attraverso una CTU tecnico-contabile.
III.2 Con una seconda censura, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle eccezioni da essi sollevate in relazione allo ius variandi.
Nello specifico, deducono di aver, nel giudizio di primo grado, contestato l'operato del C.T.U., in punto di ius variandi, non avendo il consulente chiarito se lo stesso fosse stato contrattualmente disciplinato e se la
Banca avesse correttamente comunicato alla correntista il giustificato motivo sotteso alle modifiche peggiorative delle condizioni economiche praticate. Nonostante fosse stato eccepito che alcuna clausola contrattuale consentisse alla di variare in peius le condizioni CP_3 economiche del rapporto, le variazioni peggiorative applicate al rapporto erano state erroneamente computate, senza che il primo giudice statuisse alcunché sul punto.
L'eventuale responsabilità di essi appellanti avrebbe dovuto essere, al più, limitata <all'importo come quantificato nell'ipotesi n. 2 della C.T.U. [la quale tiene conto dell'invalidità totale del documento di sintesi del
17/06/2011 e delle operazioni relative a finanziamenti/anticipazioni e
RI.BA. contestate, Cfr. pagg. 31-32 della perizia], pari ad €.90.430,78
(novantamilaquattrocentotrenta/78)>>.
III.3 Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti ed Pt_3 Pt_2 osservano come il giudice di prime cure, pur correttamente qualificando il contratto di garanzia per cui è causa come un ordinario contratto di fideiussione e non come un contratto autonomo di garanzia, abbia erroneamente ritenuto di rigettare le eccezioni da essi sollevate ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.
Rilevano sul punto che la Banca avrebbe dolosamente, o comunque colpevolmente, continuato a fare credito alla fino al Parte_1
18/01/2017, parte della debitrice ingiunta>>, senza premurarsi di proporre alcuna istanza contro la società debitrice nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Il Tribunale avrebbe poi erroneamente ritenuto la validità delle fideiussioni
9 omnibus conformi allo schema ABI, rilevando la mancata produzione della decisione 55/2005 dell'Autorità della Concorrenza.
IV. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, ad eccezione di alcune censure che, come si vedrà, non superano il vaglio di ammissibilità, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
V. L'appello è, come anticipato, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
V.1 Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I,
11/05/2025, n.12461), nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo
(cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2012, i cui assunti sono stati peraltro
10 successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass.
26495/2019, Cass. n. 29179ì0/2022 e cass. n. 28377/2022).
Tale principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamente allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (cfr. Cass. n.
20713/2023, Cass. 5478/2024; Cass. 8668/2025).
V.2 Nel caso in esame, l'impugnante lamenta innanzitutto che il giudice di primo grado non avrebbe valutato le risultanze della consulenza tecnica di parte allegata all'atto di opposizione, ritenendo generiche le deduzioni formulate in punto di usura.
Giova a questo punto rimarcare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". In base a tale principio, affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, ma sicuramente applicabile anche nella fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che l'onere di allegazione non è neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, atteso che il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed
11 ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/04/2025, n.8669, che richiama
Cass., S.U., n. 26242 del 2014).
Premesso che, diversamente da quanto sostenuto dagli impugnanti, nessun quesito risulta conferito dal Tribunale al CTU in punto di usura, ritiene la Corte che tale decisione sia corretta, attese la completa assenza delle relative allegazioni nell'atto di opposizione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
V.3 Anche nella presente fase, le allegazioni degli appellanti non appaiono conferenti e pertinenti, non confrontandosi con il decisum che sorregge la decisione gravata.
Deve infatti rilevarsi che, nel primo giudizio, gli odierni impugnanti, oltre a non adempiere all'onere di allegazione in punto di usura, non hanno mai neanche specificamente dedotto (se non nelle note tecniche alla c.t.u.), che le modifiche unilaterali siano state adottate dalla Banca illegittimamente, senza preventiva comunicazione.
V.4 Da una parte, dunque, non può essere accolto il motivo di impugnazione relativo alla presunta violazione da parte della della CP_3 disciplina prescritta in materia di ius variandi, in quanto questione nuova, mai tempestivamente dedotta nel primo giudizio e, dall'altra, che deve escludersi, nella fattispecie, la sussistenza di usura originaria, atteso che, pur volendo considerare le risultanze della perizia allegata all'opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso consulente di parte rileva come dalle verifiche condotte facendo riferimento alle Istruzioni per la rilevazione dei
TEGM ai sensi della legge sull'usura all'uopo redatte dalla Banca d'Italia, sarebbe emerso, nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 820513, il superamento del tasso soglia solo nel corso del rapporto, in alcuni trimestri (4° trimestre 2012 - 4° trimestre 2014 - 2°, 3° e 4° trimestre 2015,
1°, 2° e 3° trimestre 2016 - 1° trimestre 2017).
Orbene, per quanto attiene all'interesse applicato nel corso del rapporto, i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - renderebbero illegittima la pretesa
12 della banca solo in relazione all'importo eccedente la soglia di usura (cfr.
Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n. 27545). E tuttavia, il giudice di primo grado, nella decisione gravata ha ricalcolato il rapporto di conto corrente escludendo ogni condizione economica applicata dalla banca a carico della correntista ed applicando esclusivamente gli interessi ai tassi
Bot ai sensi dell'art. 117.7 Tub.
Ne consegue che le censure formulate in punto di usura genetica si rivelano infondate, in quanto, in applicazione Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura all'uopo redatte dalla Banca
d'Italia ed escluso l'esercizio dello ius variandi da parte della Banca, la stessa non sussiste;
mentre quelle inerenti alla c.d. “usura sopravvenuta” si rivelano del tutto teoriche e prive di concreta rilevanza nella fattispecie, risultando evidente il difetto di interesse alla decisione sul punto da parte degli appellanti.
V.5 Gli impugnanti deducono, ancora, che la loro responsabilità avrebbe dovuto essere, al più, limitata <all'importo come quantificato nell'ipotesi
n. 2 della C.T.U. [la quale tiene conto dell'invalidità totale del documento di sintesi del 17/06/2011 e delle operazioni relative a finanziamenti/anticipazioni e RI.BA. contestate, Cfr. pagg. 31-32 della perizia], pari ad €.90.430,78 (novantamilaquattrocentotrenta/78)>>.
Il giudice di primo grado ha, sul punto, precisato di aver escluso dal ricalcolo <alcune dele somme addebitate dalla banca per “addebito riba impagate”, in mancanza di una prova documentale del credito, ed anche solo di accrediti precedenti riferibili sicuramente ai successivi addebiti: si tratta degli addebiti del 2/2/2012, del 4/7/2012 e del 4/2/2013, per un totale di € 218175,21>>, specificando, invece, che <all'addebito del 23/11/2016 per € 173262, corrispondono due precedenti accrediti del 24/6/2016 e
5/7/2016, dei quali parte opponente non ha fornito diversa giustificazione,
e che quindi per importo e sequenza cronologica ravvicinata devono considerarsi come le operazioni che giustificano il successivo addebito;
pertanto, tale somma è dovuta dalla correntista. E' poi documentata la somma addebitata per anticipi import scaduti, ovvero per finanziamenti all'importazione., di cui al conto anticipi passivo per € 195195,82.
Complessivamente, considerando invalido il documento di sintesi datato
13 17/6/2011 e non validamente documentati gli addebiti per finanziamenti/anticipazioni e riba, contestati dagli opponenti, il saldo complessivo del rapporto va rideterminato in un passivo di - € (173672 +
90430,78 =) 263692,78 al 24/2/2017>>.
Sul punto, la sentenza non risulta specificamente impugnata, non avendo gli appellanti chiaramente individuato, a fronte della motivazione del primo giudice, le questioni ed i punti contestati della pronuncia di primo grado e le relative doglianze, non affiancando alla parte volitiva sopra riportata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 27199/2017, secondo cui “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”).
Non è sufficiente, infatti, che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà di impugnare la sentenza di primo grado, con la proposizione di generiche critiche o richiamando tesi già esposte in primo grado.
Occorre, invero, che l'atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011, Sez. 1,
Sentenza n. 1248 del 18/01/2013).
Il motivo di appello è dunque inammissibile.
VI. Quanto, infine, alle censure dei garanti e Parte_2 [...]
, le stesse sono prive di pregio. Pt_3
VI.1 Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'eccezione dagli stessi proposta ex art. 1956 c.c., rilevando come gli stessi non avessero “specificato quando
e in che modo avrebbe fatto credito a Controparte_1 Parte_1 senza speciale autorizzazione dei fideiussori pur conoscendo che
[...] le condizioni patrimoniale della correntista erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
La decisione è corretta, atteso che, effettivamente, i fideiussori non hanno assolto all'onere su di essi gravante di fornire la prova della consapevolezza da parte del creditore del peggioramento della situazione
14 patrimoniale del debitore principale, non emergendo da alcun atto difensivo prodotto dagli opponenti/odierni appellanti neanche la specifica allegazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione, formulata in via generica ed astratta.
Anche in questa sede, i predetti impugnanti si sono limitata a riaffermare, in maniera apodittica, la conoscenza, da parte della Banca, dell'aggravamento delle condizioni economiche della società negli anni precedenti la stipula della fideiussione, senza confrontarsi con la chiara motivazione espressa dal giudice di primo grado.
Peraltro la disposizione di cui all'art. 1956 cc, secondo cui il fideiussore è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, non può trovare comunque applicazione nel caso, come quello di specie, in cui i fideiussori abbiano rapporti tali con il debitore principale da far supporre che abbiano comunque potuto conoscere dell'eventuale peggioramento della situazione patrimoniale del debitore. In tal caso non può quindi operare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria anche se il creditore non abbia chiesto al garante la speciale autorizzazione (vedi Cass. n. 7444/2017).
Orbene, come emerge dagli atti, è il legale Parte_2 rappresentante amministratore unico della Parte_1 nonché socio, unitamente a , con la quale convive, della Parte_3 detta società al 50%.
VI.2 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione proposta dai garanti ex art. 1957
c.c., rilevando come gli stessi non avessero “ provato che l'articolo 6 di ciascuna delle fideiussioni per cui è causa, che deroga espressamente all'art. 1957 c.c., riproduca il contenuto di una delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione 55/2005 per violazione dell'art. 2 L. 287/1990” mancando agli atti la decisione 55/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e lo schema ABI rendendo quindi impossibile l'applicazione del principio enunciato da Cass. 24044/2019”.
Gli appellanti sostengono che, nonostante l'omesso deposito della
15 decisione n. 55/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e lo schema
ABI, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle fideiussioni, essendo la stessa rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Ne Accertata la nullità della clausola di deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., ne conseguirebbe la loro liberazione, non avendo la diligentemente coltivato nei sei mesi successivi le istanze nei CP_3 confronti del debitore principale.
Il motivo di appello è infondato, atteso che gli appellanti si sono limitati ad eccepire la pretesa nullità totale o parziale delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n.
287/1990. Ed infatti, le fideiussioni oggetto di causa, stipulate nel 2011, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005
(ottobre 2002 - maggio 2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca
d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018
n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (cfr., tra le altre Cass. 22 maggio 2019 n.13846, Cass.
16 civ., sez. I, 16 ottobre 2024, n. 26847).
VII. L'appello deve essere, per quanto sin qui esposto, integralmente rigettato.
VII.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante,
Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
VII.2 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e con atto di appello notificato in data Parte_2 Parte_3
23.09.2020, avverso la sentenza n. 11311/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 20/12/2019, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 10.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
17 Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
18