Versione
12 agosto 1982
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4 ottobre 1982
4 ottobre 1982
Art. 55.
La detrazione prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1982, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 30 dicembre 1983, afferenti all'esercizio di imprese industriali e artigiane di cui ai gruppi (( da IV a XV )) della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreche' i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte nell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali ed i documenti relativi alla consegna.
La detrazione prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1982, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 30 dicembre 1983, afferenti all'esercizio di imprese industriali e artigiane di cui ai gruppi (( da IV a XV )) della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreche' i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte nell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali ed i documenti relativi alla consegna.
Commentari • 8
- 1. Risoluzione del 03/04/1985 n. 399858 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 3 aprile 1985 · 3.4282026
[…] Cio\' posto la societa\' istante ha chiesto di conoscere se sull\'intero corrispettivo della fornitura dell\'impianto in argomento si renda applicabile la maggiore detrazione dell\'IVA (6%), prevista dall\'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Al riguardo giova, anzitutto, ricordare che l\'art.55 della cennata legge n.
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2014, n. 3108Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PIVETTI Marco - Presidente - Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere - Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere - Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere - Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10046-2007 proposto da: LI RE SP (già MECAST SP) in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, rappresentato e difeso dagli avvocati FALSITTA GASPRE, PANSIERI SILVIA giusta delega in calce; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro …Leggi di più...
- irrilevanza dell'anteriore fatturazione·
- richiesta nell'anno della consegna dei beni·
- detrazione ex art. 19 del d.p.r. n. 633 del 1972·
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- maggiorazione ex art. 18 della legge n. 675 del 1977·
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- fondamento·
- fondamento.·
- detrazioni·
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- imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)