Articolo 55 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 54Articolo 56
Versione
12 agosto 1982
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Versione
4 ottobre 1982
Art. 55.
La detrazione prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1982, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 30 dicembre 1983, afferenti all'esercizio di imprese industriali e artigiane di cui ai gruppi (( da IV a XV )) della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreche' i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte nell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali ed i documenti relativi alla consegna.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1982
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