Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 74/2025 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. SOLA OLGA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 10/01/2025;
- rilevato che è nato in data [...] a [...] il figlio Per_1
[...]
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 31/3/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; pagina 1 di 8
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio (nato a [...] il [...]) è affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, ma avrà residenza preferenziale presso la madre con la quale convivrà. I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali del minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultimo nell'intento di realizzare armonico sviluppo della sua personalità. I genitori si impegnano di conseguenza ad adottare insieme ogni decisione di maggiore interesse che riguardi l'istruzione, educazione e formazione del figlio
(quali, ad esempio, la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, della tipologia medica, delle eventuali cure specialistiche, dei viaggi all'estero, ecc…) riconoscendosi però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia degli spazi di rispettiva frequentazione del bambino pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definiti. Ad entrambi i genitori è riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione, sulla educazione e sulle condizioni di vita del figlio ed è convenuto che ciascun genitore eserciti in via disgiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
In particolare le parti si dichiarano consapevoli dell'importanza per il figlio di costruire un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine e che ciò si rende possibile solamente laddove sia garantita dignità e rispetto di entrambi i ruoli genitoriali.
2) La casa familiare sita in Castelnuovo Rangone (MO) fraz. Montale, Via D.
Buzzati Traverso n. 10 int. 4, in comproprietà tra ed Parte_2 [...] non sarà assegnata ad alcuno ma sarà rilasciata da entrambi, Parte_1 unitamente agli effetti personali ed arredi di interesse. Entro la data del
07/01/2025 entrambe le parti si obbligano sin d'ora a mettere l'immobile in vendita in favore dei terzi, anche dando incarico ad una agenzia immobiliare per pagina 2 di 8 tale fine. Si conviene sin d'ora che il ricavato della vendita verrà utilizzato in primo luogo per estinguere il mutuo gravante sull'immobile e l'eventuale residuo sarà ripartito tra le parti nella misura del 50% con l'impegno di Parte_2
a rimborsare a in sede di vendita, la propria quota di rate di Parte_1 mutuo che la stessa avrà anticipato in via esclusiva a far data dal rilascio dell'immobile di sino alla vendita stessa. infatti, Parte_1 Parte_1 trasferirà al momento ed a far data dal 7 gennaio 2025 la propria residenza, unitamente a quella di presso la madre a Modena fraz. Persona_1
Vaciglio, Strada Vaciglio Sud.
3) Salvo diverso accordo e con l'intesa che il programma di cui in prosieguo potrà essere variato, nel rispetto degli impegni lavorativi degli adulti e nell'accordo dei genitori ogni qualvolta le esigenze del figlio lo richiedano, le parti
Per_1 intendono come segue stabilire le regole di frequentazione del bambino, in modo che la stessa sia equilibrata e continuativa con entrambi tenuto però conto del fatto che ha oggi tre anni ed è abituato a stare prevalentemente con la
Per_1 madre e tenuto pertanto conto di un criterio di gradualità: Per ciascuna settimana come segue: starà prevalentemente con la madre ed il padre potrà
Per_1 vederlo quando vorrà previo accordo con la madre preso almeno il giorno precedente e comunque nel rispetto degli impegni del bambino e degli adulti. In assenza di accordi, starà con il padre (o con la famiglia paterna) secondo
Per_1 il seguente calendario:
Settimana 1: starà con il padre nei pomeriggi delle giornate di martedì e Per_1 giovedì, occupandosi di ritirarlo da scuola trascorrendo con il bambino il pomeriggio e riaccompagnarlo poi presso l'abitazione della madre alle ore 19.00
o, comunque, prima dell'ora di cena.
Settimana 2: starà con il padre nel pomeriggio della giornata di Per_1 mercoledì, occupandosi di ritirarlo da scuola trascorrendo con il bambino il pomeriggio e riaccompagnarlo poi presso l'abitazione della madre alle ore 19.00
o, comunque, prima dell'ora di cena;
nonché l'intera giornata della domenica, occupandosi di ritirarlo da casa della madre al mattino dopo colazione ed ivi riportarlo poi entro le ore 19.00 o comunque prima dell'ora di cena.
pagina 3 di 8 Le parti convengono sin d'ora che, quando avrà compiuto i 7 anni, Per_1 compatibilmente con gli impegni dello stesso e nel rispetto delle sue volontà, potrà trascorrere dal padre l'intero weekend dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina quando il padre si occuperà di riportarlo a scuola, laddove il padre abbia nel frattempo rinvenuto un'abitazione idonea ad ospitarlo.
Festività: secondo il principio dell'alternanza, le festività infrasettimanali ed i singoli giorni festivi verranno trascorsi una volta con il padre ed una volta con la madre e così ad anni alterni (ad esempio il 25 Aprile con la madre, il 1° Maggio con il padre, il 2 Giugno con la madre e così via), così come il giorno del compleanno del bimbo disponendo che, in riferimento a questo ultimo giorno, le parti prioritariamente si impegnino a trascorrerlo insieme integrando anche le rispettive famiglie se ciò non risulti disturbante per il minore.
Vacanze natalizie: , comunque in accordo di entrambi i genitori in Per_1 relazione agli impegni anche lavorativi, trascorrerà ad anni alterni la cena della
Vigilia con la famiglia paterna o materna;
mentre il giorno di Natale (pranzo e cena) con la famiglia con la quale non avrà trascorso la Vigilia. I periodi successivi
(dal 26 dicembre al 1° gennaio compreso;
dal 2 gennaio al 6 gennaio compresi) saranno goduti ad anni alterni dalla madre e dal padre. Vacanze estive dal 15/06 al 15/09 di ogni anno: il padre starà con secondo il calendario stabilito Per_1 per il periodo di frequenza scolastica stabilendo che, nei pomeriggi di visita, il bambino sarà ritirato da casa della madre dopo l'ora del pranzo ed ivi ricondotto prima dell'ora di cena.
Entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza con il minore di almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilire entro il 30 aprile di ciascun anno e che ciascun genitore dovrà avere cura di organizzare nel periodo in cui è presso di sé Il genitore che, entro il 30 aprile dell'anno in corso, Per_1 non avrà comunicato i propri periodi di vacanza con il minore dovrà adattarsi alle scelte dell'altro genitore.
Nei periodi di competenza del padre o della madre, potrà essere tenuto Per_1 od accudito anche dalla famiglia materna o dalla famiglia paterna senza alcuna necessità di comunicazione in tal senso all'altro genitore. Allo stesso modo pagina 4 di 8 potrà andare in vacanza con i nonni materni o paterni durante i periodi Per_1 di competenza dell'uno e dell'altro genitore.
Le festività qui non espressamente previste saranno regolate dal principio dell'alternanza (ivi comprese le vacanze pasquali e le successive festività primaverili per le quali i genitori stabiliranno un criterio di rotazione annua);
4) Nei periodi in cui starà presso la madre o presso il padre, il genitore Per_1 presso cui è collocato si impegnerà ad organizzare almeno una telefonata nell'arco della giornata all'altro genitore.
5) Entrambi i genitori avranno cura di concordare eventuali variazioni o scambi di orario e di giorno di frequentazione del figlio compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative ed organizzative e le abitudini del minore. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, le parti svolgeranno i loro ruoli di genitori nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici ed educativi del minore, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
6) Per il mantenimento ordinario del figlio il padre si Per_1 Parte_2 impegna, oltre che a provvedere direttamente al mantenimento dello stesso nei periodi di propria competenza, a corrispondere ad un importo Parte_1 mensile pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per dodici mensilità annue sino a che non potrà dirsi economicamente autosufficiente. L'importo di cui al Per_1 contributo al mantenimento ordinario è sempre dovuto per intero, anche nei periodi – quale il periodo estivo – nei quali il minore trascorrerà più tempo presso il padre. Tale contributo mensile verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato a presso Banca Sella S.p.A. IBAN Parte_1
[...] ed è assoggettato ad aggiornamento annuale
ISTAT.
7) L'assegno unico per il figlio sarà percepito interamente dalla madre Per_1 tenuto conto della collocazione prevalente del bambino presso Parte_1 quest'ultima e tenuto altresì conto della mancata richiesta di assegnazione della casa famigliare. Qualora dovesse essere percepito dal padre, quest'ultimo si impegna ad accreditare le relative somme in favore della madre.
pagina 5 di 8 8) Le spese c.d. straordinarie saranno suddivise al 50% e si adotterà la seguente tabella (Protocollo del Tribunale di Modena).
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
pagina 6 di 8 In riferimento alle spese straordinarie le parti sin d'ora si dichiarano concordi nel suddividere al 50% le seguenti spese: - spese per la logopedista, nella misura massima di n. 4 sedute al mese.
10) I genitori convengono sin d'ora di rilasciare espresso consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o del documento di identità valido per l'espatrio del minore, seppure si convenga che possa essere condotto all'Estero Per_1 unicamente con il consenso di volta in volta richiesto ed espresso da entrambi i genitori.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] hanno proposto Parte_2 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8