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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 30861/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ETTORE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 3 20122
MILANO presso il difensore avv. ETTORE FRANCESCO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso la AVVOCATURA
STATO MILANO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti appellanti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 16 aprile 2025
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto da (trasgressore) e da (coobbligata) Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza dal Giudice di Pa non merita accoglimento
-Federico aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n.2019/7764 del 8 ottobre Pt_1 2019 con la quale era stata disposta la sospensione cautelare della patente di guida per il periodo di quattro mesi per violazione dell'art.186, secondo comma, c.s., avendo il trasgressore circolato in stato di ebbrezza
-con successiva ordinanza del 30 ottobre 2019 la aveva definitivamente revocato a CP_1 Parte_1
la patente di guida per violazione dell'art. ell'art.189 c.s., per avere il medesim
[...] 24 ottobre 2019 circolato con la patente di guida sospesa e per non aver prestato soccorso in occasione di un sinistro stradale
- in qualità di coobbligata al pagamento delle sanzioni irrogate perché Parte_2 proprietaria del veicolo, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento
-in particolare, con verbale n. PTR 1463000687 dell'01/10/2019, la Polizia Stradale di Milano contestava a la violazione dell'art.186 comma 2 lett. a) e dell'art.186 bis, primo comma, c.s., per guida Parte_1 in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l. e procedeva pertanto al ritiro immediato della patente di guida
-il Prefetto di Milano, con decreto n.2019/7764 dell'08/10/2019, sospendeva la patente del predetto per quattro mesi, a decorrere dal giorno del ritiro, con ordine di sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale per i prescritti accertamenti dei requisiti psicofisici
-il 18 ottobre 2019, l'appellante, alla guida di un'autovettura, veniva coinvolto in un incidente stradale con danno alle persone, a seguito del quale non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di restare a disposizione dell'organo di Polizia
-la Polizia locale di Segrate, accertata la guida con patente sospesa, contestava al trasgressore la violazione dell'art.218 sesto comma, c.s. e il Prefetto procedeva quindi alla revoca del titolo, notificata in data 06/11/2019
-nella sentenza impugnata il Giudice di Pace ha sostenuto che:
pagina 2 di 6 -con il ricorso in appello, la difesa degli appellanti ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'illegittimità delle ordinanze prefettizie nonché, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
-in corso di causa, il Tribunale rigettato quest'ultima richiesta (ord. 25 gennaio 2023) sottolineando che:
“…-non appaiono sussistere elementi idonei a giustificare la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza sopra indicata
-infatti, le circostanze di fatto indicate dagli operanti nel rapporto di servizio – relative al tasso alcoolico riscontrato a carico di all'atto della sospensione della patente – non hanno costituito oggetto Parte_1 di querela di falso e, pertanto, a prescindere dalle modalità di raccolta dei campioni che saranno esaminate nel merito, sono sufficienti allo stato a confermare le statuizioni del Giudice di Pace
-inoltre, il fatto che, dopo soli diciassette giorni dall'esame alcolemico del 1° ottobre 2019 (posto a fondamento della sospensione della patente di guida per quattro mesi), sia stato trovato alla guida di Parte_1 un'autovettura coinvolta in un incidente stradale nel quale egli era rimasto coinvolto, depone per una propensione alla reiterazione di condotte illecite inerenti alla circolazione stradale che impediscono di concedere la sospensione invocata
-si tratta, ancora una volta, e soprattutto, di circostanze riferite da pubblici ufficiali e che non hanno costituito oggetto di querela di falso…” pagina 3 di 6 -i motivi di appello sono sostanzialmente quelli già allegati in primo grado ai fini della dichiarazione di illegittimità delle ordinanze opposte
“…a) il Sig. non stava guidando l'autovettura ma era fermo al lato del marciapiede;
Pt_1
b) non era stato informato del diritto di farsi assistere da un legale, omettendo peraltro di trascrivere sul verbale l'avvenuta comunicazione di tale informazione;
c) non sono stati consegnati né tanto meno depositati gli scontrini attestanti il tasso alcolemico riscontrato nel ricorrente;
d) non è stata documentata l'omologazione dell'apparecchio utilizzato per rilevare il tasso alcolemico e non è stata attestata la relativa efficienza e funzionalità prima dell'uso così come prescritto per legge;
e) peraltro, ammesso e non concesso l'allegazione degli scontrini tali documenti da soli non sarebbero comunque sufficienti ad addebitare al ricorrente lo stato di ebbrezza in quanto non accompagnati ulteriormente dai seguenti comportamenti: l'alito vinoso, gli occhi rossi, il modo di parlare sconnesso, l'incapacità a stare in piedi o a camminare diritto, la perdita del senso di equilibrio;
la loro mancanza quindi esclude la possibilità di accertamento della violazione verbalizzata;
f) il provvedimento risultava comunque nullo in quanto non è stato emesso dal Prefetto di Milano, come stabilito dall'art. 218, comma 2 Cod. Strad., ma bensì dal Viceprefetto …”
-i superiori motivi d'appello sono infondati
-al riguardo, la difesa della ha formulato le seguenti condivisibili osservazioni: CP_1
“…la questione del mancato avviso al trasgressore della facoltà di nomina di un difensore di fiducia non ha alcuna rilevanza nella fattispecie in esame.
E ciò in forza dell'art.114 disp. Att. C.p.p.
La Polizia giudiziaria, infatti, nel compimento degli atti indicati all'art.356 c.p.p., deve procedere ad informare esclusivamente la persona sottoposta ad indagini.
Invero, nel caso sottoposto al Giudice di prime cure non è emersa alcuna ipotesi di reato, trattandosi della violazione dell'art.186 comma 2 let. a) C.d.S., ovvero di guida in stato di ebbrezza del grado più lieve, sanzionata come mera infrazione amministrativa.
La Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n.27110 del 29/09/2020) ha correttamente ritenuto che “la pretesa del ricorrente che l'avviso de quo debba essere dato per iscritto è del tutto mancante di riscontro normativo…la prassi tendenzialmente applicata nelle strade dagli organi di Polizia giudiziaria al momento di sottoporre il conducente all'alcoltest, consiste nel rendere edotto lo stesso utilizzando la forma orale, dandone atto, successivamente alla prova, nella redazione del verbale nel quale riportano l'esito”.
Nella violazione in esame, di fatto, non vi è stata alcuna necessità di procedere alla trascrizione dell'avvertimento, in mancanza della sottoposizione del trasgressore ad indagini penali…”
-riguardo al profilo della irregolare sottoscrizione delle ordinanze impugnate, la difesa del ha CP_2 condivisibilmente sottolineato che:
“…la legge di riforma della carriera prefettizia (d.lgs.139/2000) ha introdotto, in luogo della tradizionale struttura di tipo gerarchico-funzionale, un modello di organizzazione per processi, attribuendo ai dirigenti (viceprefetti e viceprefetti aggiunti) delle unità di livello operativo una forte autonomia organizzativa e decisionale (inclusa la potestà di firma degli atti).
In particolare, sono state create (art.14) le aree funzionali preposte alla gestione di aree omogenee di processi e, fra di esse, l'Area III^, competente alla “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, Affari Legali e Contenzioso”.
pagina 4 di 6 Il decreto ministeriale 04.08.2005 (relativo all'individuazione dei posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli uffici centrali e delle Prefetture-UTG) ha chiarito che,
“mentre in precedenza la firma della totalità degli atti, salvo l'esercizio di delega, spettava al Prefetto titolare, con inevitabili effetti di sovraccarico cognitivo di quest'ultimo, ora ogni decisione e ambito di gestione inerente le specifiche modalità di azione operativa, ivi compresa la firma della generalità dei provvedimenti e degli altri atti amministrativi di pertinenza di ciascuna unità del livello operativo (Area o Servizio) spetta al dirigente (viceprefetto o viceprefetto aggiunto) ad essa preposto in forza dell'attribuzione del rispettivo posto di funzione”.
Da ciò consegue che, ai fini della legittimità dei singoli provvedimenti di competenza delle sopra richiamate aree funzionali, non necessita alcuna specifica delega alla sottoscrizione, ma è sufficiente che vi sia l'atto di conferimento (firmato dal Prefetto), al singolo viceprefetto o viceprefetto aggiunto, dell'incarico di funzione di dirigente dell'Area di riferimento.
Nel caso in esame, risulta indicato negli atti impugnati - in contrasto con quanto dedotto nel ricorso - il decreto n.0130607 del 13 luglio 2018, con cui il Prefetto di Milano ha conferito al viceprefetto aggiunto dott.ssa Cecilia Nardelli, firmataria del provvedimento, l'incarico di Dirigente dell'Area III^ Ter - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.
Del resto, anche a voler accedere alla tesi della necessità della delega da parte del titolare dell'organo al singolo viceprefetto o viceprefetto aggiunto per l'emanazione dei provvedimenti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, 10.5.2010, n.11283, ha affermato che “le ordinanze-ingiunzioni prefettizie irroganti sanzioni per illeciti amministrativi sono legittime non solo se emesse e sottoscritte da vice-prefetti vicari (nelle sedi che li prevedono), il cui potere di sostituzione del prefetto deriva direttamente dalla legge, ma anche da altri funzionari vice-prefettizi cui tale potere sia stato delegato dal titolare, in virtù del principio generale del diritto amministrativo comportante la delegabilità, negli uffici della pubblica amministrazione gerarchicamente organizzati, dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del capo dell'Ufficio. La presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, peraltro, comporta che, in siffatti ultimi casi, l'onere probatorio dell'insussistenza della delega spetti all'opponente”.
Ciò significa che l'attuale appellante, a fronte dell'indicazione da parte di quest'Ufficio dell'atto di conferimento, al suddetto viceprefetto aggiunto, dell'incarico di funzione dell'Area III^ della di CP_1 Milano, non può limitarsi ad asserire la mancanza di una specifica delega, ma ha l'onere di esibire un'attestazione negativa in tal senso dell'amministrazione …”
-per quanto concerne, poi, la mancata consegna al trasgressore degli scontrini recanti l'esito delle prove etilometriche, la difesa della ha giustamente sottolineato come: CP_1
“…non sembra possano muoversi rilievi alla decisione di irrilevanza del fatto, adottata dal primo giudice, in forza della fede privilegiata attribuita, ex art.2700 c.c., al verbale redatto da pubblico ufficiale, in cui sono stati riportati i valori alcolemici rilevati.
Va altresì rilevato, poi, che nello stesso verbale risulta indicata la data di scadenza (dicembre 2019) della revisione dell'etilometro utilizzato.
Dunque, al contrario di quanto riferito nell'atto di appello, la funzionalità dello strumento di misurazione del grado alcolemico è stata regolarmente verificata prima del suo impiego.
D'altra parte, la recente sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, n.3515 del 01.02.2022, ha chiarito che “è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art.379 Reg. Esec. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o pagina 5 di 6 revisione possa non essere avvenuta”.
Invero, nessun elemento è stato prodotto in allegato da cui si possa dedurre la difettosità dell'apparecchio La Suprema Corte afferma che “…l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento – con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contaria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metro-logico dell'etilometro”.
Infine, con riguardo alla circostanza per cui la violazione dell'art.186 C.d.S. è stata rilevata mentre l'autovettura dell'appellante era ferma sul ciglio della strada, “la giurisprudenza ha più volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la fermata costituisca una fase della circolazione. Di conseguenza è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto” (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n.45514 del 12/11/2013) …”
-in conclusione, i motivi di impugnazione allegati dalla difesa degli appellanti non sono meritevoli di accoglimento
-pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata
-le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.9073 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 31 marzo 2022, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 indicata in epigrafe
2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore della , delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.700,00 per compenso, oltre li ed IVA se dovuta.
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 30861/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ETTORE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 3 20122
MILANO presso il difensore avv. ETTORE FRANCESCO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso la AVVOCATURA
STATO MILANO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti appellanti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 16 aprile 2025
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto da (trasgressore) e da (coobbligata) Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza dal Giudice di Pa non merita accoglimento
-Federico aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n.2019/7764 del 8 ottobre Pt_1 2019 con la quale era stata disposta la sospensione cautelare della patente di guida per il periodo di quattro mesi per violazione dell'art.186, secondo comma, c.s., avendo il trasgressore circolato in stato di ebbrezza
-con successiva ordinanza del 30 ottobre 2019 la aveva definitivamente revocato a CP_1 Parte_1
la patente di guida per violazione dell'art. ell'art.189 c.s., per avere il medesim
[...] 24 ottobre 2019 circolato con la patente di guida sospesa e per non aver prestato soccorso in occasione di un sinistro stradale
- in qualità di coobbligata al pagamento delle sanzioni irrogate perché Parte_2 proprietaria del veicolo, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento
-in particolare, con verbale n. PTR 1463000687 dell'01/10/2019, la Polizia Stradale di Milano contestava a la violazione dell'art.186 comma 2 lett. a) e dell'art.186 bis, primo comma, c.s., per guida Parte_1 in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l. e procedeva pertanto al ritiro immediato della patente di guida
-il Prefetto di Milano, con decreto n.2019/7764 dell'08/10/2019, sospendeva la patente del predetto per quattro mesi, a decorrere dal giorno del ritiro, con ordine di sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale per i prescritti accertamenti dei requisiti psicofisici
-il 18 ottobre 2019, l'appellante, alla guida di un'autovettura, veniva coinvolto in un incidente stradale con danno alle persone, a seguito del quale non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di restare a disposizione dell'organo di Polizia
-la Polizia locale di Segrate, accertata la guida con patente sospesa, contestava al trasgressore la violazione dell'art.218 sesto comma, c.s. e il Prefetto procedeva quindi alla revoca del titolo, notificata in data 06/11/2019
-nella sentenza impugnata il Giudice di Pace ha sostenuto che:
pagina 2 di 6 -con il ricorso in appello, la difesa degli appellanti ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'illegittimità delle ordinanze prefettizie nonché, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
-in corso di causa, il Tribunale rigettato quest'ultima richiesta (ord. 25 gennaio 2023) sottolineando che:
“…-non appaiono sussistere elementi idonei a giustificare la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza sopra indicata
-infatti, le circostanze di fatto indicate dagli operanti nel rapporto di servizio – relative al tasso alcoolico riscontrato a carico di all'atto della sospensione della patente – non hanno costituito oggetto Parte_1 di querela di falso e, pertanto, a prescindere dalle modalità di raccolta dei campioni che saranno esaminate nel merito, sono sufficienti allo stato a confermare le statuizioni del Giudice di Pace
-inoltre, il fatto che, dopo soli diciassette giorni dall'esame alcolemico del 1° ottobre 2019 (posto a fondamento della sospensione della patente di guida per quattro mesi), sia stato trovato alla guida di Parte_1 un'autovettura coinvolta in un incidente stradale nel quale egli era rimasto coinvolto, depone per una propensione alla reiterazione di condotte illecite inerenti alla circolazione stradale che impediscono di concedere la sospensione invocata
-si tratta, ancora una volta, e soprattutto, di circostanze riferite da pubblici ufficiali e che non hanno costituito oggetto di querela di falso…” pagina 3 di 6 -i motivi di appello sono sostanzialmente quelli già allegati in primo grado ai fini della dichiarazione di illegittimità delle ordinanze opposte
“…a) il Sig. non stava guidando l'autovettura ma era fermo al lato del marciapiede;
Pt_1
b) non era stato informato del diritto di farsi assistere da un legale, omettendo peraltro di trascrivere sul verbale l'avvenuta comunicazione di tale informazione;
c) non sono stati consegnati né tanto meno depositati gli scontrini attestanti il tasso alcolemico riscontrato nel ricorrente;
d) non è stata documentata l'omologazione dell'apparecchio utilizzato per rilevare il tasso alcolemico e non è stata attestata la relativa efficienza e funzionalità prima dell'uso così come prescritto per legge;
e) peraltro, ammesso e non concesso l'allegazione degli scontrini tali documenti da soli non sarebbero comunque sufficienti ad addebitare al ricorrente lo stato di ebbrezza in quanto non accompagnati ulteriormente dai seguenti comportamenti: l'alito vinoso, gli occhi rossi, il modo di parlare sconnesso, l'incapacità a stare in piedi o a camminare diritto, la perdita del senso di equilibrio;
la loro mancanza quindi esclude la possibilità di accertamento della violazione verbalizzata;
f) il provvedimento risultava comunque nullo in quanto non è stato emesso dal Prefetto di Milano, come stabilito dall'art. 218, comma 2 Cod. Strad., ma bensì dal Viceprefetto …”
-i superiori motivi d'appello sono infondati
-al riguardo, la difesa della ha formulato le seguenti condivisibili osservazioni: CP_1
“…la questione del mancato avviso al trasgressore della facoltà di nomina di un difensore di fiducia non ha alcuna rilevanza nella fattispecie in esame.
E ciò in forza dell'art.114 disp. Att. C.p.p.
La Polizia giudiziaria, infatti, nel compimento degli atti indicati all'art.356 c.p.p., deve procedere ad informare esclusivamente la persona sottoposta ad indagini.
Invero, nel caso sottoposto al Giudice di prime cure non è emersa alcuna ipotesi di reato, trattandosi della violazione dell'art.186 comma 2 let. a) C.d.S., ovvero di guida in stato di ebbrezza del grado più lieve, sanzionata come mera infrazione amministrativa.
La Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n.27110 del 29/09/2020) ha correttamente ritenuto che “la pretesa del ricorrente che l'avviso de quo debba essere dato per iscritto è del tutto mancante di riscontro normativo…la prassi tendenzialmente applicata nelle strade dagli organi di Polizia giudiziaria al momento di sottoporre il conducente all'alcoltest, consiste nel rendere edotto lo stesso utilizzando la forma orale, dandone atto, successivamente alla prova, nella redazione del verbale nel quale riportano l'esito”.
Nella violazione in esame, di fatto, non vi è stata alcuna necessità di procedere alla trascrizione dell'avvertimento, in mancanza della sottoposizione del trasgressore ad indagini penali…”
-riguardo al profilo della irregolare sottoscrizione delle ordinanze impugnate, la difesa del ha CP_2 condivisibilmente sottolineato che:
“…la legge di riforma della carriera prefettizia (d.lgs.139/2000) ha introdotto, in luogo della tradizionale struttura di tipo gerarchico-funzionale, un modello di organizzazione per processi, attribuendo ai dirigenti (viceprefetti e viceprefetti aggiunti) delle unità di livello operativo una forte autonomia organizzativa e decisionale (inclusa la potestà di firma degli atti).
In particolare, sono state create (art.14) le aree funzionali preposte alla gestione di aree omogenee di processi e, fra di esse, l'Area III^, competente alla “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, Affari Legali e Contenzioso”.
pagina 4 di 6 Il decreto ministeriale 04.08.2005 (relativo all'individuazione dei posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli uffici centrali e delle Prefetture-UTG) ha chiarito che,
“mentre in precedenza la firma della totalità degli atti, salvo l'esercizio di delega, spettava al Prefetto titolare, con inevitabili effetti di sovraccarico cognitivo di quest'ultimo, ora ogni decisione e ambito di gestione inerente le specifiche modalità di azione operativa, ivi compresa la firma della generalità dei provvedimenti e degli altri atti amministrativi di pertinenza di ciascuna unità del livello operativo (Area o Servizio) spetta al dirigente (viceprefetto o viceprefetto aggiunto) ad essa preposto in forza dell'attribuzione del rispettivo posto di funzione”.
Da ciò consegue che, ai fini della legittimità dei singoli provvedimenti di competenza delle sopra richiamate aree funzionali, non necessita alcuna specifica delega alla sottoscrizione, ma è sufficiente che vi sia l'atto di conferimento (firmato dal Prefetto), al singolo viceprefetto o viceprefetto aggiunto, dell'incarico di funzione di dirigente dell'Area di riferimento.
Nel caso in esame, risulta indicato negli atti impugnati - in contrasto con quanto dedotto nel ricorso - il decreto n.0130607 del 13 luglio 2018, con cui il Prefetto di Milano ha conferito al viceprefetto aggiunto dott.ssa Cecilia Nardelli, firmataria del provvedimento, l'incarico di Dirigente dell'Area III^ Ter - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.
Del resto, anche a voler accedere alla tesi della necessità della delega da parte del titolare dell'organo al singolo viceprefetto o viceprefetto aggiunto per l'emanazione dei provvedimenti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, 10.5.2010, n.11283, ha affermato che “le ordinanze-ingiunzioni prefettizie irroganti sanzioni per illeciti amministrativi sono legittime non solo se emesse e sottoscritte da vice-prefetti vicari (nelle sedi che li prevedono), il cui potere di sostituzione del prefetto deriva direttamente dalla legge, ma anche da altri funzionari vice-prefettizi cui tale potere sia stato delegato dal titolare, in virtù del principio generale del diritto amministrativo comportante la delegabilità, negli uffici della pubblica amministrazione gerarchicamente organizzati, dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del capo dell'Ufficio. La presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, peraltro, comporta che, in siffatti ultimi casi, l'onere probatorio dell'insussistenza della delega spetti all'opponente”.
Ciò significa che l'attuale appellante, a fronte dell'indicazione da parte di quest'Ufficio dell'atto di conferimento, al suddetto viceprefetto aggiunto, dell'incarico di funzione dell'Area III^ della di CP_1 Milano, non può limitarsi ad asserire la mancanza di una specifica delega, ma ha l'onere di esibire un'attestazione negativa in tal senso dell'amministrazione …”
-per quanto concerne, poi, la mancata consegna al trasgressore degli scontrini recanti l'esito delle prove etilometriche, la difesa della ha giustamente sottolineato come: CP_1
“…non sembra possano muoversi rilievi alla decisione di irrilevanza del fatto, adottata dal primo giudice, in forza della fede privilegiata attribuita, ex art.2700 c.c., al verbale redatto da pubblico ufficiale, in cui sono stati riportati i valori alcolemici rilevati.
Va altresì rilevato, poi, che nello stesso verbale risulta indicata la data di scadenza (dicembre 2019) della revisione dell'etilometro utilizzato.
Dunque, al contrario di quanto riferito nell'atto di appello, la funzionalità dello strumento di misurazione del grado alcolemico è stata regolarmente verificata prima del suo impiego.
D'altra parte, la recente sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, n.3515 del 01.02.2022, ha chiarito che “è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art.379 Reg. Esec. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o pagina 5 di 6 revisione possa non essere avvenuta”.
Invero, nessun elemento è stato prodotto in allegato da cui si possa dedurre la difettosità dell'apparecchio La Suprema Corte afferma che “…l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento – con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contaria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metro-logico dell'etilometro”.
Infine, con riguardo alla circostanza per cui la violazione dell'art.186 C.d.S. è stata rilevata mentre l'autovettura dell'appellante era ferma sul ciglio della strada, “la giurisprudenza ha più volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la fermata costituisca una fase della circolazione. Di conseguenza è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto” (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n.45514 del 12/11/2013) …”
-in conclusione, i motivi di impugnazione allegati dalla difesa degli appellanti non sono meritevoli di accoglimento
-pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata
-le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.9073 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 31 marzo 2022, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 indicata in epigrafe
2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore della , delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.700,00 per compenso, oltre li ed IVA se dovuta.
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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