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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 6764/18, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.12.2018, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.02.25 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via T. Cannizzaro n. 16 bis, Parte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, presso lo studio dell'Avv. Paolo Falzea, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F. C.F._1
attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , con CP_1 CP_2
sede in Messina, Via Giglio n. 8, elettivamente domiciliata in Messina, Via Dogali n. 50, presso lo studio dell'Avv. Antonio Roberti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, P.I. P.IVA_1
convenuta
OGGETTO: risoluzione del contratto e restituzione somme.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 21.12.18 e notificato insieme al decreto di comparizione parti l'11.02.19, la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera di una tenda per esterno modello “PT Kubo” e la restituzione della somma pagata di euro 16.500,00, oltre CP_3
al risarcimento dei danni per il mancato godimento del terrazzo in caso di pioggia, con comparsa di costituzione e risposta del 17.04.19 si costituiva la la quale CP_1
eccepiva la propria carenza di responsabilità, non avendo prestato alcuna garanzia ulteriore rispetto a quella legale, valida per due anni rispetto alla consegna del bene, essendo i vizi stati denunciati dopo la scadenza di quest'ultimo termine e chiedeva il rigetto della domanda, con ordinanza del 03.12.20 veniva disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., mentre con ordinanza del
31.08.21 venivano ammessi i mezzi di prova di prova richiesti dalle parti, dopo l'espletamento dell'istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.05.24 e, successivamente veniva assunta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è fondata e va accolta.
La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi è contenuta nel Codice del Consumo di cui al D. Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206, il quale configura, relativamente ai danni da c.d. “prodotto difettoso”, una responsabilità in capo al venditore di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto.
Pag. 2 di 5 L'art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) così recita: “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.
Ai sensi dell'art. 117 del predetto codice il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: “a) le sue caratteristiche palesi;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere “.
Una volta denunciato il difetto "il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro".
Per cui al consumatore finale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta di provare il danno, il difetto del prodotto e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il venditore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità.
Nel caso di specie è stata fornita la prova che il 28.02.2013 (data di corresponsione del primo acconto di euro 7.000,00) l'attrice acquistava dalla ditta una tenda CP_1
modello “PT Kubo” Corradi delle dimensioni di cm. 566x397 al fine di collocarla in un terrazzino, come riparo dalle intemperie e che tale tenda presentava dei vizi accertati nella relazione di perizia espletata nel procedimento di ATP n. 6691/17, acquisito a questo fascicolo, dall'ing. , “…il telo della struttura montata presso Testimone_1
l'abitazione della Dott.ssa mostrava, nei punti più bassi, fessurazioni del tessuto, Pt_1
dovute ad un difetto del materiale unito all'azione esercitata dal vento sul telo che, non essendo tesato tra un tubolare e l'altro, risultava esposto alle sollecitazioni. L'azione del vento si ha poiché le vetrate laterali risultano aperte: ma tale condizione non era preclusa dal corretto uso della struttura.
Pag. 3 di 5 Se il tessuto avesse avuto effettivamente le caratteristiche tecniche conformi a quelle minime richieste della UNI EN 13561, che definisce obblighi prestazionali delle tende esterne quali tende da sole, tende a rullo, coperture tessili, non avrebbe certamente subito alcun danno, ancorché sollecitato dal vento. Le responsabilità sono quindi da attribuire non tanto al montaggio della struttura, quanto al materiale del telo, che è risultato difettoso” e che in data 02.03.17 la sig.ra denunciava alla convenuta Pt_1
con pec depositata agli atti.
Vi è, altresì, prova che la struttura acquistata aveva una garanzia convenzionale ex art. 133 D.Lgs. n. 206/2005 per i vizi o difetti di conformità del bene acquistato di cinque anni per il sistema di movimentazione ed il tessuto Eclissi, come evidenziato nella proposta di acquisto in atti dell'11.10.12.
Risulta, altresì, provato il pagamento della complessiva somma di euro 16.500,00 effettuato con due assegni del 28.02.16 e del 18.04.2016.
Vi è, dunque, la prova del titolo, dell'adempimento dell'attrice all'obbligazione di pagamento del prezzo, della tempestiva denuncia dei vizi (nell'arco dei cinque anni previsti dalla garanzia convenzionale) e dell'inadempimento della società convenuta.
Il contratto in questione appare qualificabile come vendita di beni di consumo di cui all'art. 128 d. lgs n. 206/2005, il quale all'art. 130 prevede che, in ipotesi di difetto di conformità del bene, l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto ogni qualvolta la sostituzione o la riparazione siano particolarmente onerose, oppure quando il venditore abbia omesso di attivarsi in seguito a formale invito in tal senso.
Nel caso di specie, non avendo la fornito la prova dell'esatto adempimento CP_1
della propria obbligazione, va pronunciata la risoluzione del contratto, cui segue l'obbligazione restitutoria di quanto versato a titolo di prezzo, per cui all'attrice va restituita l'intera somma pagata pari ad euro 16.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Pag. 4 di 5 Va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'impossibilità di godere appieno del bene acquistato, non avendo l'attrice fornito in giudizio alcuna prova dello stesso.
La mancanza di prova non può essere colmata ricorrendo all'equità, la quale soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (Cass. Civ. n. 25222/2011; Cass. Civ. n. 27447/2011).
La società convenuta va, quindi, condannata alla restituzione della somma richiesta di complessivi €. 16.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessive €. 2.650,00, di cui €
150,00 per spese ed €. 2.500,00 per compensi, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda proposta dall'attrice;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 16.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro €. 2.650,00, di cui € 150,00 per spese ed €. 2.500,00 per compensi, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 10 giugno 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 6764/18, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.12.2018, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.02.25 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via T. Cannizzaro n. 16 bis, Parte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, presso lo studio dell'Avv. Paolo Falzea, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F. C.F._1
attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , con CP_1 CP_2
sede in Messina, Via Giglio n. 8, elettivamente domiciliata in Messina, Via Dogali n. 50, presso lo studio dell'Avv. Antonio Roberti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, P.I. P.IVA_1
convenuta
OGGETTO: risoluzione del contratto e restituzione somme.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 21.12.18 e notificato insieme al decreto di comparizione parti l'11.02.19, la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera di una tenda per esterno modello “PT Kubo” e la restituzione della somma pagata di euro 16.500,00, oltre CP_3
al risarcimento dei danni per il mancato godimento del terrazzo in caso di pioggia, con comparsa di costituzione e risposta del 17.04.19 si costituiva la la quale CP_1
eccepiva la propria carenza di responsabilità, non avendo prestato alcuna garanzia ulteriore rispetto a quella legale, valida per due anni rispetto alla consegna del bene, essendo i vizi stati denunciati dopo la scadenza di quest'ultimo termine e chiedeva il rigetto della domanda, con ordinanza del 03.12.20 veniva disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., mentre con ordinanza del
31.08.21 venivano ammessi i mezzi di prova di prova richiesti dalle parti, dopo l'espletamento dell'istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.05.24 e, successivamente veniva assunta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è fondata e va accolta.
La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi è contenuta nel Codice del Consumo di cui al D. Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206, il quale configura, relativamente ai danni da c.d. “prodotto difettoso”, una responsabilità in capo al venditore di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto.
Pag. 2 di 5 L'art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) così recita: “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.
Ai sensi dell'art. 117 del predetto codice il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: “a) le sue caratteristiche palesi;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere “.
Una volta denunciato il difetto "il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro".
Per cui al consumatore finale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta di provare il danno, il difetto del prodotto e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il venditore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità.
Nel caso di specie è stata fornita la prova che il 28.02.2013 (data di corresponsione del primo acconto di euro 7.000,00) l'attrice acquistava dalla ditta una tenda CP_1
modello “PT Kubo” Corradi delle dimensioni di cm. 566x397 al fine di collocarla in un terrazzino, come riparo dalle intemperie e che tale tenda presentava dei vizi accertati nella relazione di perizia espletata nel procedimento di ATP n. 6691/17, acquisito a questo fascicolo, dall'ing. , “…il telo della struttura montata presso Testimone_1
l'abitazione della Dott.ssa mostrava, nei punti più bassi, fessurazioni del tessuto, Pt_1
dovute ad un difetto del materiale unito all'azione esercitata dal vento sul telo che, non essendo tesato tra un tubolare e l'altro, risultava esposto alle sollecitazioni. L'azione del vento si ha poiché le vetrate laterali risultano aperte: ma tale condizione non era preclusa dal corretto uso della struttura.
Pag. 3 di 5 Se il tessuto avesse avuto effettivamente le caratteristiche tecniche conformi a quelle minime richieste della UNI EN 13561, che definisce obblighi prestazionali delle tende esterne quali tende da sole, tende a rullo, coperture tessili, non avrebbe certamente subito alcun danno, ancorché sollecitato dal vento. Le responsabilità sono quindi da attribuire non tanto al montaggio della struttura, quanto al materiale del telo, che è risultato difettoso” e che in data 02.03.17 la sig.ra denunciava alla convenuta Pt_1
con pec depositata agli atti.
Vi è, altresì, prova che la struttura acquistata aveva una garanzia convenzionale ex art. 133 D.Lgs. n. 206/2005 per i vizi o difetti di conformità del bene acquistato di cinque anni per il sistema di movimentazione ed il tessuto Eclissi, come evidenziato nella proposta di acquisto in atti dell'11.10.12.
Risulta, altresì, provato il pagamento della complessiva somma di euro 16.500,00 effettuato con due assegni del 28.02.16 e del 18.04.2016.
Vi è, dunque, la prova del titolo, dell'adempimento dell'attrice all'obbligazione di pagamento del prezzo, della tempestiva denuncia dei vizi (nell'arco dei cinque anni previsti dalla garanzia convenzionale) e dell'inadempimento della società convenuta.
Il contratto in questione appare qualificabile come vendita di beni di consumo di cui all'art. 128 d. lgs n. 206/2005, il quale all'art. 130 prevede che, in ipotesi di difetto di conformità del bene, l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto ogni qualvolta la sostituzione o la riparazione siano particolarmente onerose, oppure quando il venditore abbia omesso di attivarsi in seguito a formale invito in tal senso.
Nel caso di specie, non avendo la fornito la prova dell'esatto adempimento CP_1
della propria obbligazione, va pronunciata la risoluzione del contratto, cui segue l'obbligazione restitutoria di quanto versato a titolo di prezzo, per cui all'attrice va restituita l'intera somma pagata pari ad euro 16.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Pag. 4 di 5 Va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'impossibilità di godere appieno del bene acquistato, non avendo l'attrice fornito in giudizio alcuna prova dello stesso.
La mancanza di prova non può essere colmata ricorrendo all'equità, la quale soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (Cass. Civ. n. 25222/2011; Cass. Civ. n. 27447/2011).
La società convenuta va, quindi, condannata alla restituzione della somma richiesta di complessivi €. 16.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessive €. 2.650,00, di cui €
150,00 per spese ed €. 2.500,00 per compensi, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda proposta dall'attrice;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 16.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro €. 2.650,00, di cui € 150,00 per spese ed €. 2.500,00 per compensi, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 10 giugno 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
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