TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6804 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9880/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. FABIANI Parte_1 P.IVA_1
FRANCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO CHRISTIAN, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
In via principale Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa rimessione in istruttoria e ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertata e dichiarata:
pagina 1 di 14 a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia e inapplicabilità della Delibera CICR 9/2/2000 ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi, dalla prima contabile disponibile e sino al 18 dicembre 2007 con riferimento al conto ordinario ed al conto d'ordine n. 1115596 (successivamente rinumerato 400413491); c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, commissioni sostitutive e per spese di chiusura periodica del conto sino al 18 dicembre 2007; d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art 117 TUB, ed al tasso convenzionale a far data dal 19 dicembre 2007, che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario che, al netto della epurazione degli indebiti, avrebbe dovuto presentare saldi creditori o maggiormente creditori;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 110.644,94 o la maggiore o minor somma emergente all'esito del richiesto supplemento istruttorio;
2) condannare la convenuta a pagare la somma di € 110.644,94 della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi di mora dalla domanda al saldo. In via subordinata e con espressa riserva di gravame Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertata e dichiarata: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016; b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi, dalla prima contabile disponibile e sino al 18 dicembre 2007 con riferimento al conto ordinario ed al conto d'ordine n. 1115596 (successivamente rinumerato 400413491); c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, commissioni sostitutive e per spese di chiusura periodica dei conti sino al 18 dicembre 2007; d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art 117 TUB, ed al tasso convenzionale a far data dal 19 dicembre 2007, che sarebbero maturati sul conto corrente pagina 2 di 14 ordinario che, al netto della epurazione degli indebiti, avrebbe dovuto presentare saldi creditori o maggiormente creditori;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertata e dichiarata che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quelli d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 74.732,90 (come emerso in istruttoria) o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare la convenuta a pagare la somma di € 74.732,90 (come emerso in istruttoria) o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi di mora dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti n. 4749/2 e n. 474932 per tutto il periodo in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter-partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Viterbo. Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, stante l'inutilizzabilità, per inattendibilità, delle risultanze peritali effettuate sulla base dei soli estratti conto scalari prodotti da controparte nonché per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati dalla CP_2
In via istruttoria:
- disporre la rinnovazione della perizia contabile affinché venga sviluppato un nuovo conteggio tenendo conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla per i motivi CP_2 esposti negli scritti difensivi depositati dalla CP_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove
pagina 3 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa è stata qui riassunta, a seguito di sentenza di incompetenza territoriale pronunciata dal
Tribunale di Viterbo. Entrambe le parti hanno prodotto i documenti già depositati nel primo giudizio, mantenendo la relativa numerazione, ma in modo piuttosto irrazionale li hanno inseriti in cartelle compresse contraddiste da altra numerazione: doc. 13 per parte attrice e doc. 5 per la convenuta. Inoltre, entrambe hanno prodotto in questo giudizio altri documenti, con numerazione non progressiva, con la conseguenza che la numerazione dei documenti non è univoca. Per evitare la confusione, i documenti della prima fase saranno citati con la sigla VT.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito vantato da parte attrice a titolo di ripetizione di indebito derivante dalla gestione del c/c n. 4749/2, aperto presso l' Controparte_3 CP_4
poi incorporata nella banca convenuta. Il credito è stato in origine quantificato in euro
[...]
173. 687,72 e, in sede di precisazione delle conclusioni, ridotto ad euro 110.644,94.
Lo stesso conto corrente ha in seguito assunto le numerazioni 474932 e 270532; parte convenuta ha contestato tale circostanza, ma la difesa è infondata. Infatti, il contratto del 19/12/2007 concluso con e relativo al conto n. 474932 (v. doc. 6 att. VT) riporta quale data di CP_4 apertura del rapporto il 25/6/1990, che corrisponde esattamente alla data in cui è stato stipulato il contratto del c/c n. 4749/2 (v. doc. 3 att. VT). Per quanto riguarda il c/c 270532, la continuità è attestata in modo certo dalla perfetta coincidenza tra il saldo di - euro 24.978,17 al 31/10/2008, quando il conto portava il n. 474932, e il saldo al 1/11/2008 del c/c n. 270532 (v. doc. 52 att.
VT).
Parte attrice ha prodotto gli e/c scalari dal 1/1/2002 (v. doc. 26 att. VT) al 31/1/2022 (v. doc. 46 att. VT, comprendente anche i movimenti dell'ultimo mese), quando il conto è stato estinto con trasferimento del saldo debitore di euro 116.350,38 alla voce “crediti risolti/scaduti”.
Parte attrice ha allegato e documentato (v. doc. 21 att. VT) di aver pagato tale importo alla banca in data 22/3/2022 e la circostanza non è stata contestata. In sostanza, quindi, il conto è stato chiuso a 0 ed è ammissibile la domanda di ripetizione di indebito.
pagina 4 di 14 2. Condizioni
Il contratto di c/c n. 4749/2 del 25/6/1990 non contiene alcuna condizione economica, con particolare riferimento alle commissioni e alle spese. Parte attrice ha evidenziato l'assenza di pattuizioni in proposito e nulla di contrario ha provato la banca. Perciò, tramite c.t.u., il conto è stato ricalcolato eliminando gli addebiti per spese e commissioni, ad eccezione dell'imposta di bollo dovuta per legge, da quando è documentato il rapporto (1/1/2002) fino al 19/12/2007.
Infatti, in tale data le parti hanno rinegoziato il c/c, stipulando un contratto (v. doc. 6 att. VT) che disciplina nel dettaglio i tassi, le spese e le commissioni.
Sul conto ordinario sono state periodicamente girate le competenze maturate su due conti anticipi collegati: n. 1115596 e n. 2745888. Lo svolgimento del primo rapporto è documentato dal
31/12/2005 (v. e/c, doc. 48 att. VT), ma il contratto risulta stipulato solo in data 19/12/2007 (v. doc. 12 att. VT). Pertanto, in difetto della necessaria pattuizione, per il periodo dal 31/12/2005 al
18/12/2007 sono state eliminate anche le competenze registrate sul conto anticipi e girate su quello ordinario e, ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. a), TUB, è stato applicato ai numeri debitori il tasso corrispondente al rendimento minimo lordo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi antecedenti ad ogni liquidazione.
Nessuna criticità, invece, sussiste in relazione al conto anticipi n. 2745888. Infatti, il relativo contratto è stato concluso in data 16/7/2013 (v. doc. 16 att. VT), disciplina le relative condizioni economiche e sono stati prodotti gli estratti fin dall'origine (v. doc. 47 att. VT).
Il contratto di c/c del 19/12/2007 contiene una disciplina della commissione di massimo scoperto
(CMS) adeguatamente determinata, perché indica la misura, la base di calcolo e la frequenza.
Parte attrice ha contestato comunque l'onere, ritenendolo privo di causa, ma la difesa è infondata.
Infatti, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa secondo la tecnica bancaria è volta a remunerare l'onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (cfr. in questo senso Istruzioni Banca
d'Italia per rilevazione del TEGM, ed. 2006, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica.
Tuttavia tale ricostruzione incontra un profilo di criticità nella prassi generalmente seguita dalle banche – come nella fattispecie - secondo la quale l'onere è applicato non sull'importo dell'affidamento – come sarebbe coerente secondo la definizione di cui sopra – ma sul picco di pagina 5 di 14 utilizzo nel trimestre, cioè sul massimo saldo debitore, utilizzando così la stessa metodologia di calcolo degli interessi debitori.
Va però anche considerato che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare, e quindi legittimare, la c.m.s. con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009.
In tal modo anche l'ordinamento positivo ha indubbiamente riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti che il citato art. 2-bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni.
E' agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, non è possibile ritenere in precedenza preclusa alle parti la pattuizione dello stesso onere (cfr. in questo senso
Cass. 12965/2016), senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell'entrata in vigore della citata norma di legge.
Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di causa e quindi l'onere a partire dal 19/12/2007 non
è stato stornato.
Infine, nei contratti di affidamento del 17/7/2013 (v. docc. 10 e 14 at. VT), le parti hanno correttamente pattuito le misure della commissione disponibilità fondi (DIF), che ha sostituito la
CMS, e della commissione istruttoria veloce (CIV), in conformità al disposto dell'art. 117-bis
TUB, di modo che le relative censure di parte attrice sono infondate.
In particolare, palesemente infondata è la tesi secondo la quale, poiché la DIF ha natura omnicomprensiva, non potrebbe concorrere con la CIV. Infatti, come emerge dal disposto dell'art. 117-bis TUB, la natura omnicomprensiva della DIF è relativa agli oneri che possono essere applicati per la concessione dell'affidamento. La CIV, invece, riguarda una fattispecie diversa e cioè la remunerazione della ulteriore istruttoria che la banca deve compiere per consentire, o meno, al cliente, di utilizzare il fido in misura maggiore di quella concessa.
Inoltre, l'art. 7, terzo comma, del contratto del 1990 prevede che gli interessi debitori sono determinati “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”. Si tratta di una clausola palesemente nulla per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Infatti, non sono indicate le fonti di conoscenza da cui il cliente potrebbe desumere tali tassi di interesse, né
pagina 6 di 14 se le stesse esistano, e non si può certo pretendere che il privato sia onerato di chiedere periodicamente a tutte le banche della zona le condizioni applicate, con l'ulteriore elemento di incertezza derivante dall'eventuale riscontro di tassi diversi, il che non consentirebbe di capire quale sarebbe il tasso applicato dalla banca in questione.
Nulla è previsto per il tasso creditore.
Pertanto, in sede di ricalcolo è stata disposta, fino al 18/12/2007, l'applicazione del tasso legale per il calcolo degli interessi debitori e creditori, sui nuovi numeri rettificati a seguito della eliminazione di spese e commissioni. L'applicazione del saggio legale deriva dal fatto che il contratto è stato concluso prima dell'entrata in vigore del TUB. Per il periodo successivo, sono state mantenute le condizioni previste nel contratto del 19/12/2007.
3. Anatocismo
La clausola del citato art. 7 del contratto di c/c del 1990, al secondo comma, rispecchia il testo delle n.u.b. di uso generalizzato all'epoca e prevede che in caso di conto anche saltuariamente passivo gli interessi passivi siano contabilizzati trimestralmente, ferma restando invece la periodicità annuale per la capitalizzazione degli interessi creditori, stabilita dal primo comma.
Per quanto riguarda la nullità di tale clausola contrattuale, che comportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si richiama il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass.
16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010).
Nel corso del rapporto è sopravvenuto il d.lgs. 342/1999 (in G.U. 4/10/1999), il cui art. 25, comma 2, ha modificato l'art. 120 TUB con l'aggiunta del comma 2, prevedendo espressamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi nell'ambito dell'attività bancaria e così derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. Le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici sono state demandate al CICR, che ha provveduto con la delibera del 9/2/2000 (in G.U. 22/2/2000).
pagina 7 di 14 Il citato art. 25 contemplava in origine anche un comma 3, il quale conteneva due norme:
• la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati;
• la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso.
Dopo l'emanazione della delibera CICR citata, con la sentenza 9-17/10/2000, n. 425, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava “una disciplina retroattiva e genericamente validante” delle clausole anatocistiche. Va rilevato che in detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell'art. 25, comma 3, in esame e cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. E' noto che le sentenze, anche della Consulta, devono essere interpretate complessivamente, non limitandosi al dispositivo, ma considerandolo alla luce della motivazione esposta. Si deve quindi concludere che nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa.
Tenendo conto di ciò, pur dopo la caducazione del comma 3 dell'art. 25 cit., l'interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs.
342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” (v. in questo senso Cass. 6987/2019).
Nel caso di specie la banca ha allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. (v. doc. 2 conv. VT) e comunicazione al cliente della stessa modifica (v. doc. 3 conv. VT). Ai sensi dell'art. 7, commi 2
e 3, della delibera in questione nella fattispecie non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. Infatti da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.
In proposito si deve tenere presente che l'art. 7, comma 2, della citata delibera CICR assume espressamente come termine di paragone le condizioni precedentemente applicate - senza considerare la loro legittimità o meno - e richiede quindi di effettuare una comparazione di fatto tra quelle e la nuova disciplina dell'anatocismo con pari capitalizzazione.
pagina 8 di 14 E' noto che al riguardo si è consolidato un orientamento contrario all'adeguamento unilaterale dei contratti in corso, fondato sugli effetti della citata sentenza Corte costituzionale n. 425/2000, a seguito della quale la previgente clausola anatocistica è nulla e quindi l'inserimento della capitalizzazione, anche se con pari periodicità, avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni (v. in questo senso Cass. nn. 26769/19, 26779/19, 7105/20, 23476/20 e 28215/24; v. però recentemente in senso contrario ord. n. 5054/2024 e 5064/2024). Tuttavia l'interpretazione maggioritaria non sembra rispettare la lettera del disposto dell'art. 7 della delibera CICR, perché opera il raffronto non con le condizioni effettivamente applicate, ma rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate, ricostruite ex post, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, cit. Qui non si tratta di attribuire una impossibile efficacia ad una clausola nulla, ma di rispettare la norma regolamentare che prende in considerazione solo le condizioni applicate in linea di fatto.
Inoltre, l'orientamento contrario non è convincente neanche nel merito dal momento che, anche ritenendo che il confronto vada operato con riferimento all'assenza di anatocismo (a seguito della nullità della clausola anatocistica), non si comprende perché l'inserimento della pari capitalizzazione dovrebbe comportare un peggioramento delle condizioni precedenti. E' ovvio che il raffronto deve essere operato in astratto e non in base a situazioni contingenti, quali la presenza di un saldo debitore o creditore del conto. Tenuto conto di ciò, il passaggio da una assenza di anatocismo ad una disciplina che preveda la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari frequenza è di per sé neutro, perché gli effetti migliorativi o peggiorativi di tale clausola dipendono dalla situazione creditoria o debitoria del conto.
Da ciò deriva che la banca ha correttamente adeguato il contratto di c/c oggetto di causa mediante pubblicazione della nuova clausola sulla G.U., a partire dal 1/7/2000.
Inoltre, nel contratto del 19/12/2007 (v. doc. 6 att. VT) le parti hanno nuovamente pattuito la pari periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, con clausola specificatamente approvata (v. art. 15), in conformità al disposto dell'art. 120 TUB all'epoca vigente. Parte attrice ha ritenuto illegittima la clausola, per difetto di “effettiva parità”: la critica si fonda sulla esiguità del tasso creditore riconosciuto, pari allo 0,01%. La difesa non è condivisibile, perché la legge richiede un parametro normativo, che è presente nel contratto in esame;
la misura dei tassi dipende dalla forza contrattuale delle parti e non rileva ai fini del rispetto della norma.
pagina 9 di 14 Pertanto, ferma restando la legittimità dell'anatocismo applicato a partire dal 1/7/2000, si rileva che nel caso di specie la nullità della originaria clausola n. 7 del contratto di c/c non produce effetti, perché come già indicato sono stati prodotti gli e/c solo dal 2002.
L'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità), ha nuovamente modificato, con effetto dal 1/1/2014, il comma 2 dell'art. 120 TUB. Il testo aggiornato prevede che:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”
In precedenza, la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.” Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità.
Mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi – nel che consiste l'anatocismo ex art. 1283
c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara pagina 10 di 14 nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare, nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.
In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti <> (o interessi sugli interessi).”
Ancora si consideri che in materia era intervenuto il governo, con il decreto-legge 24/6/2014, n.
91 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno.
Ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.
In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2, TUB
l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
E' noto che il CICR non ha provveduto ad emanare la delibera prevista dalla nuova versione dell'art. 120 TUB e tale norma è stata poi ulteriormente modificata nel 2016 (in epoca successiva alla chiusura del conto oggetto di causa). Tuttavia tale lacuna non impedisce di ritenere che la norma sia efficace e vigente. In primo luogo, perché la norma primaria, come sopra argomentato,
pagina 11 di 14 è chiara nella sua portata precettiva e non subordina la sua efficacia alla emanazione della normativa regolamentare. Inoltre, perché le modalità e i criteri demandati al CICR devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito. La mancanza della delibera CICR ha comportato unicamente che gli intermediari fossero liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
Pertanto, tramite la c.t.u. è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi dal 1/1/2014, fino al
31/12/2016 come da domanda.
4. Prescrizione
La banca ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito.
Come noto, il conto corrente è un rapporto unitario, sebbene trovi esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni, di modo che il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla sua chiusura (v. sul punto Cass. s.u. 24418/2010 cit.). Nel caso di specie il conto corrente è stato estinto nel 2022, di modo che non si è maturata la prescrizione, dal momento che nel 2023 è stata notificata la citazione davanti al Tribunale di Viterbo.
Peraltro, diversa disciplina devono avere i versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido. In tal caso, infatti, quel versamento non si limita a ripristinare la provvista, ma estingue un debito esigibile del correntista, assumendo quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decorre dalla data di esecuzione e quindi opera l'eccepita prescrizione decennale (v. in questo senso ancora Cass. s.u. 24418/2010).
Tuttavia, va considerato che ai fini dell'accertamento della natura solutoria o meno del versamento occorre fare riferimento al saldo disponibile presente sul conto e a tal fine è necessario conoscere i singoli movimenti e la loro natura (ad. es. versamento contante, o assegno,
o bonifico), perché da essa deriva in base al contratto la disponibilità della somma. Come già indicato, nella presente causa sono stati prodotti solo gli estratti scalari, che riportano i saldi per giorno di valuta, senza indicare i singoli movimenti, di modo che è impossibile in base ad essi ricostruire il saldo disponibile e quindi accertare la natura solutoria o meno di un versamento.
pagina 12 di 14 Parte convenuta ha addebitato all'attrice la mancata produzione degli estratti conto analitici che avrebbero consentito l'individuazione delle rimesse solutorie. Tale difesa, però, è errata perché a norma dell'art. 2697, secondo comma, c.c. chi eccepisce l'inefficacia dei fatti allegati dall'attore deve provare i fatti sui l'eccezione si fonda. Era quindi onere della banca produrre gli estratti conto necessari per l'individuazione di eventuale rimesse solutorie.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è priva di effetto.
5. CTU
Parte convenuta ha contestato l'ordinanza che ha disposto la c.t.u., ritenendo che la controparte non abbia assolto al suo onere probatorio in quanto ha prodotto solo gli estratti scalari. La difesa
è infondata, perché gli estratti prodotti contengono anche il conteggio delle competenze trimestrali ed è proprio questo il conteggio rilevante su cui si incide quando, come nella fattispecie, occorre eliminare alcuni addebiti per competenze o sostituire i tassi applicati.
Inoltre, la banca ha criticato la relazione del c.t.u. in quanto, in sede di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, il perito non ha utilizzato il valore minimo del rendimento registrato nei 12 mesi antecedenti, ma la media dei valori minimi. Si osserva, però, che la banca non ha interesse a tale rettifica, perché il calcolo come operato dal c.t.u. è ad essa favorevole, dal momento che la media dei minimi applicata è certamente maggiore del valore minimo assoluto e quindi sono stati applicati maggiori interessi debitori.
Per il resto, l'esperta c.t.u. ha correttamente evaso l'incarico di ricalcolo del saldo finale del c/c, disposto sulla base delle considerazioni giuridiche che precedono. Si fa proprio, quindi, il risultato raggiunto, in base al quale il saldo ricalcolato del conto al 31/1/2022, comprensivo della quota interessi non capitalizzata, è pari ad euro - 41.617,48 (cfr. pagg. 29 e 30), a fronte di un originario saldo banca di euro - 116.350,38. Poiché come sopra considerato tale saldo è stato pagato, la differenza di euro 74.732,90 rappresenta l'indebito che deve essere restituito a parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., non vi sono elementi per ritenere la mala fede della banca, di modo che gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., decorrono dalla data della notifica della prima citazione (15/2/2023).
pagina 13 di 14 6. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., sulla base della somma riconosciuta.
Il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. restano a carico della banca, che ha dato luogo alla necessità dell'indagine.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo al 31/1/2022 del c/c oggetto di causa è pari ad euro - 41.617,48;
2) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro
74.732,90 oltre interessi legali dal 15/2/2023;
3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi ed € 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali e
CPA;
4) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte attrice;
5) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta.
Milano, 11 settembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà l'allegazione così operata da parte attrice è imprecisa, perché risulta documentalmente che il primo contratto è stato concluso con il Banco di Santo Spirito (v. doc. 3 att. VT). In ogni caso, non è contestato che la banca convenuta sia l'avente causa degli originari rapporti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9880/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. FABIANI Parte_1 P.IVA_1
FRANCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO CHRISTIAN, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
In via principale Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa rimessione in istruttoria e ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertata e dichiarata:
pagina 1 di 14 a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia e inapplicabilità della Delibera CICR 9/2/2000 ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi, dalla prima contabile disponibile e sino al 18 dicembre 2007 con riferimento al conto ordinario ed al conto d'ordine n. 1115596 (successivamente rinumerato 400413491); c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, commissioni sostitutive e per spese di chiusura periodica del conto sino al 18 dicembre 2007; d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art 117 TUB, ed al tasso convenzionale a far data dal 19 dicembre 2007, che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario che, al netto della epurazione degli indebiti, avrebbe dovuto presentare saldi creditori o maggiormente creditori;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 110.644,94 o la maggiore o minor somma emergente all'esito del richiesto supplemento istruttorio;
2) condannare la convenuta a pagare la somma di € 110.644,94 della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi di mora dalla domanda al saldo. In via subordinata e con espressa riserva di gravame Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertata e dichiarata: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016; b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi, dalla prima contabile disponibile e sino al 18 dicembre 2007 con riferimento al conto ordinario ed al conto d'ordine n. 1115596 (successivamente rinumerato 400413491); c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, commissioni sostitutive e per spese di chiusura periodica dei conti sino al 18 dicembre 2007; d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art 117 TUB, ed al tasso convenzionale a far data dal 19 dicembre 2007, che sarebbero maturati sul conto corrente pagina 2 di 14 ordinario che, al netto della epurazione degli indebiti, avrebbe dovuto presentare saldi creditori o maggiormente creditori;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertata e dichiarata che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quelli d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 74.732,90 (come emerso in istruttoria) o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare la convenuta a pagare la somma di € 74.732,90 (come emerso in istruttoria) o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi di mora dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti n. 4749/2 e n. 474932 per tutto il periodo in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter-partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Viterbo. Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, stante l'inutilizzabilità, per inattendibilità, delle risultanze peritali effettuate sulla base dei soli estratti conto scalari prodotti da controparte nonché per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati dalla CP_2
In via istruttoria:
- disporre la rinnovazione della perizia contabile affinché venga sviluppato un nuovo conteggio tenendo conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla per i motivi CP_2 esposti negli scritti difensivi depositati dalla CP_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove
pagina 3 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa è stata qui riassunta, a seguito di sentenza di incompetenza territoriale pronunciata dal
Tribunale di Viterbo. Entrambe le parti hanno prodotto i documenti già depositati nel primo giudizio, mantenendo la relativa numerazione, ma in modo piuttosto irrazionale li hanno inseriti in cartelle compresse contraddiste da altra numerazione: doc. 13 per parte attrice e doc. 5 per la convenuta. Inoltre, entrambe hanno prodotto in questo giudizio altri documenti, con numerazione non progressiva, con la conseguenza che la numerazione dei documenti non è univoca. Per evitare la confusione, i documenti della prima fase saranno citati con la sigla VT.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito vantato da parte attrice a titolo di ripetizione di indebito derivante dalla gestione del c/c n. 4749/2, aperto presso l' Controparte_3 CP_4
poi incorporata nella banca convenuta. Il credito è stato in origine quantificato in euro
[...]
173. 687,72 e, in sede di precisazione delle conclusioni, ridotto ad euro 110.644,94.
Lo stesso conto corrente ha in seguito assunto le numerazioni 474932 e 270532; parte convenuta ha contestato tale circostanza, ma la difesa è infondata. Infatti, il contratto del 19/12/2007 concluso con e relativo al conto n. 474932 (v. doc. 6 att. VT) riporta quale data di CP_4 apertura del rapporto il 25/6/1990, che corrisponde esattamente alla data in cui è stato stipulato il contratto del c/c n. 4749/2 (v. doc. 3 att. VT). Per quanto riguarda il c/c 270532, la continuità è attestata in modo certo dalla perfetta coincidenza tra il saldo di - euro 24.978,17 al 31/10/2008, quando il conto portava il n. 474932, e il saldo al 1/11/2008 del c/c n. 270532 (v. doc. 52 att.
VT).
Parte attrice ha prodotto gli e/c scalari dal 1/1/2002 (v. doc. 26 att. VT) al 31/1/2022 (v. doc. 46 att. VT, comprendente anche i movimenti dell'ultimo mese), quando il conto è stato estinto con trasferimento del saldo debitore di euro 116.350,38 alla voce “crediti risolti/scaduti”.
Parte attrice ha allegato e documentato (v. doc. 21 att. VT) di aver pagato tale importo alla banca in data 22/3/2022 e la circostanza non è stata contestata. In sostanza, quindi, il conto è stato chiuso a 0 ed è ammissibile la domanda di ripetizione di indebito.
pagina 4 di 14 2. Condizioni
Il contratto di c/c n. 4749/2 del 25/6/1990 non contiene alcuna condizione economica, con particolare riferimento alle commissioni e alle spese. Parte attrice ha evidenziato l'assenza di pattuizioni in proposito e nulla di contrario ha provato la banca. Perciò, tramite c.t.u., il conto è stato ricalcolato eliminando gli addebiti per spese e commissioni, ad eccezione dell'imposta di bollo dovuta per legge, da quando è documentato il rapporto (1/1/2002) fino al 19/12/2007.
Infatti, in tale data le parti hanno rinegoziato il c/c, stipulando un contratto (v. doc. 6 att. VT) che disciplina nel dettaglio i tassi, le spese e le commissioni.
Sul conto ordinario sono state periodicamente girate le competenze maturate su due conti anticipi collegati: n. 1115596 e n. 2745888. Lo svolgimento del primo rapporto è documentato dal
31/12/2005 (v. e/c, doc. 48 att. VT), ma il contratto risulta stipulato solo in data 19/12/2007 (v. doc. 12 att. VT). Pertanto, in difetto della necessaria pattuizione, per il periodo dal 31/12/2005 al
18/12/2007 sono state eliminate anche le competenze registrate sul conto anticipi e girate su quello ordinario e, ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. a), TUB, è stato applicato ai numeri debitori il tasso corrispondente al rendimento minimo lordo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi antecedenti ad ogni liquidazione.
Nessuna criticità, invece, sussiste in relazione al conto anticipi n. 2745888. Infatti, il relativo contratto è stato concluso in data 16/7/2013 (v. doc. 16 att. VT), disciplina le relative condizioni economiche e sono stati prodotti gli estratti fin dall'origine (v. doc. 47 att. VT).
Il contratto di c/c del 19/12/2007 contiene una disciplina della commissione di massimo scoperto
(CMS) adeguatamente determinata, perché indica la misura, la base di calcolo e la frequenza.
Parte attrice ha contestato comunque l'onere, ritenendolo privo di causa, ma la difesa è infondata.
Infatti, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa secondo la tecnica bancaria è volta a remunerare l'onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (cfr. in questo senso Istruzioni Banca
d'Italia per rilevazione del TEGM, ed. 2006, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica.
Tuttavia tale ricostruzione incontra un profilo di criticità nella prassi generalmente seguita dalle banche – come nella fattispecie - secondo la quale l'onere è applicato non sull'importo dell'affidamento – come sarebbe coerente secondo la definizione di cui sopra – ma sul picco di pagina 5 di 14 utilizzo nel trimestre, cioè sul massimo saldo debitore, utilizzando così la stessa metodologia di calcolo degli interessi debitori.
Va però anche considerato che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare, e quindi legittimare, la c.m.s. con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009.
In tal modo anche l'ordinamento positivo ha indubbiamente riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti che il citato art. 2-bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni.
E' agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, non è possibile ritenere in precedenza preclusa alle parti la pattuizione dello stesso onere (cfr. in questo senso
Cass. 12965/2016), senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell'entrata in vigore della citata norma di legge.
Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di causa e quindi l'onere a partire dal 19/12/2007 non
è stato stornato.
Infine, nei contratti di affidamento del 17/7/2013 (v. docc. 10 e 14 at. VT), le parti hanno correttamente pattuito le misure della commissione disponibilità fondi (DIF), che ha sostituito la
CMS, e della commissione istruttoria veloce (CIV), in conformità al disposto dell'art. 117-bis
TUB, di modo che le relative censure di parte attrice sono infondate.
In particolare, palesemente infondata è la tesi secondo la quale, poiché la DIF ha natura omnicomprensiva, non potrebbe concorrere con la CIV. Infatti, come emerge dal disposto dell'art. 117-bis TUB, la natura omnicomprensiva della DIF è relativa agli oneri che possono essere applicati per la concessione dell'affidamento. La CIV, invece, riguarda una fattispecie diversa e cioè la remunerazione della ulteriore istruttoria che la banca deve compiere per consentire, o meno, al cliente, di utilizzare il fido in misura maggiore di quella concessa.
Inoltre, l'art. 7, terzo comma, del contratto del 1990 prevede che gli interessi debitori sono determinati “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”. Si tratta di una clausola palesemente nulla per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Infatti, non sono indicate le fonti di conoscenza da cui il cliente potrebbe desumere tali tassi di interesse, né
pagina 6 di 14 se le stesse esistano, e non si può certo pretendere che il privato sia onerato di chiedere periodicamente a tutte le banche della zona le condizioni applicate, con l'ulteriore elemento di incertezza derivante dall'eventuale riscontro di tassi diversi, il che non consentirebbe di capire quale sarebbe il tasso applicato dalla banca in questione.
Nulla è previsto per il tasso creditore.
Pertanto, in sede di ricalcolo è stata disposta, fino al 18/12/2007, l'applicazione del tasso legale per il calcolo degli interessi debitori e creditori, sui nuovi numeri rettificati a seguito della eliminazione di spese e commissioni. L'applicazione del saggio legale deriva dal fatto che il contratto è stato concluso prima dell'entrata in vigore del TUB. Per il periodo successivo, sono state mantenute le condizioni previste nel contratto del 19/12/2007.
3. Anatocismo
La clausola del citato art. 7 del contratto di c/c del 1990, al secondo comma, rispecchia il testo delle n.u.b. di uso generalizzato all'epoca e prevede che in caso di conto anche saltuariamente passivo gli interessi passivi siano contabilizzati trimestralmente, ferma restando invece la periodicità annuale per la capitalizzazione degli interessi creditori, stabilita dal primo comma.
Per quanto riguarda la nullità di tale clausola contrattuale, che comportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si richiama il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass.
16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010).
Nel corso del rapporto è sopravvenuto il d.lgs. 342/1999 (in G.U. 4/10/1999), il cui art. 25, comma 2, ha modificato l'art. 120 TUB con l'aggiunta del comma 2, prevedendo espressamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi nell'ambito dell'attività bancaria e così derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. Le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici sono state demandate al CICR, che ha provveduto con la delibera del 9/2/2000 (in G.U. 22/2/2000).
pagina 7 di 14 Il citato art. 25 contemplava in origine anche un comma 3, il quale conteneva due norme:
• la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati;
• la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso.
Dopo l'emanazione della delibera CICR citata, con la sentenza 9-17/10/2000, n. 425, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava “una disciplina retroattiva e genericamente validante” delle clausole anatocistiche. Va rilevato che in detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell'art. 25, comma 3, in esame e cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. E' noto che le sentenze, anche della Consulta, devono essere interpretate complessivamente, non limitandosi al dispositivo, ma considerandolo alla luce della motivazione esposta. Si deve quindi concludere che nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa.
Tenendo conto di ciò, pur dopo la caducazione del comma 3 dell'art. 25 cit., l'interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs.
342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” (v. in questo senso Cass. 6987/2019).
Nel caso di specie la banca ha allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. (v. doc. 2 conv. VT) e comunicazione al cliente della stessa modifica (v. doc. 3 conv. VT). Ai sensi dell'art. 7, commi 2
e 3, della delibera in questione nella fattispecie non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. Infatti da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.
In proposito si deve tenere presente che l'art. 7, comma 2, della citata delibera CICR assume espressamente come termine di paragone le condizioni precedentemente applicate - senza considerare la loro legittimità o meno - e richiede quindi di effettuare una comparazione di fatto tra quelle e la nuova disciplina dell'anatocismo con pari capitalizzazione.
pagina 8 di 14 E' noto che al riguardo si è consolidato un orientamento contrario all'adeguamento unilaterale dei contratti in corso, fondato sugli effetti della citata sentenza Corte costituzionale n. 425/2000, a seguito della quale la previgente clausola anatocistica è nulla e quindi l'inserimento della capitalizzazione, anche se con pari periodicità, avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni (v. in questo senso Cass. nn. 26769/19, 26779/19, 7105/20, 23476/20 e 28215/24; v. però recentemente in senso contrario ord. n. 5054/2024 e 5064/2024). Tuttavia l'interpretazione maggioritaria non sembra rispettare la lettera del disposto dell'art. 7 della delibera CICR, perché opera il raffronto non con le condizioni effettivamente applicate, ma rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate, ricostruite ex post, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, cit. Qui non si tratta di attribuire una impossibile efficacia ad una clausola nulla, ma di rispettare la norma regolamentare che prende in considerazione solo le condizioni applicate in linea di fatto.
Inoltre, l'orientamento contrario non è convincente neanche nel merito dal momento che, anche ritenendo che il confronto vada operato con riferimento all'assenza di anatocismo (a seguito della nullità della clausola anatocistica), non si comprende perché l'inserimento della pari capitalizzazione dovrebbe comportare un peggioramento delle condizioni precedenti. E' ovvio che il raffronto deve essere operato in astratto e non in base a situazioni contingenti, quali la presenza di un saldo debitore o creditore del conto. Tenuto conto di ciò, il passaggio da una assenza di anatocismo ad una disciplina che preveda la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari frequenza è di per sé neutro, perché gli effetti migliorativi o peggiorativi di tale clausola dipendono dalla situazione creditoria o debitoria del conto.
Da ciò deriva che la banca ha correttamente adeguato il contratto di c/c oggetto di causa mediante pubblicazione della nuova clausola sulla G.U., a partire dal 1/7/2000.
Inoltre, nel contratto del 19/12/2007 (v. doc. 6 att. VT) le parti hanno nuovamente pattuito la pari periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, con clausola specificatamente approvata (v. art. 15), in conformità al disposto dell'art. 120 TUB all'epoca vigente. Parte attrice ha ritenuto illegittima la clausola, per difetto di “effettiva parità”: la critica si fonda sulla esiguità del tasso creditore riconosciuto, pari allo 0,01%. La difesa non è condivisibile, perché la legge richiede un parametro normativo, che è presente nel contratto in esame;
la misura dei tassi dipende dalla forza contrattuale delle parti e non rileva ai fini del rispetto della norma.
pagina 9 di 14 Pertanto, ferma restando la legittimità dell'anatocismo applicato a partire dal 1/7/2000, si rileva che nel caso di specie la nullità della originaria clausola n. 7 del contratto di c/c non produce effetti, perché come già indicato sono stati prodotti gli e/c solo dal 2002.
L'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità), ha nuovamente modificato, con effetto dal 1/1/2014, il comma 2 dell'art. 120 TUB. Il testo aggiornato prevede che:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”
In precedenza, la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.” Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità.
Mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi – nel che consiste l'anatocismo ex art. 1283
c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.
Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.
La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara pagina 10 di 14 nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.
Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare, nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.
In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.
A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di “stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti <> (o interessi sugli interessi).”
Ancora si consideri che in materia era intervenuto il governo, con il decreto-legge 24/6/2014, n.
91 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno.
Ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.
In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.
In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2, TUB
l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.
E' noto che il CICR non ha provveduto ad emanare la delibera prevista dalla nuova versione dell'art. 120 TUB e tale norma è stata poi ulteriormente modificata nel 2016 (in epoca successiva alla chiusura del conto oggetto di causa). Tuttavia tale lacuna non impedisce di ritenere che la norma sia efficace e vigente. In primo luogo, perché la norma primaria, come sopra argomentato,
pagina 11 di 14 è chiara nella sua portata precettiva e non subordina la sua efficacia alla emanazione della normativa regolamentare. Inoltre, perché le modalità e i criteri demandati al CICR devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito. La mancanza della delibera CICR ha comportato unicamente che gli intermediari fossero liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
Pertanto, tramite la c.t.u. è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi dal 1/1/2014, fino al
31/12/2016 come da domanda.
4. Prescrizione
La banca ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito.
Come noto, il conto corrente è un rapporto unitario, sebbene trovi esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni, di modo che il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla sua chiusura (v. sul punto Cass. s.u. 24418/2010 cit.). Nel caso di specie il conto corrente è stato estinto nel 2022, di modo che non si è maturata la prescrizione, dal momento che nel 2023 è stata notificata la citazione davanti al Tribunale di Viterbo.
Peraltro, diversa disciplina devono avere i versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido. In tal caso, infatti, quel versamento non si limita a ripristinare la provvista, ma estingue un debito esigibile del correntista, assumendo quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decorre dalla data di esecuzione e quindi opera l'eccepita prescrizione decennale (v. in questo senso ancora Cass. s.u. 24418/2010).
Tuttavia, va considerato che ai fini dell'accertamento della natura solutoria o meno del versamento occorre fare riferimento al saldo disponibile presente sul conto e a tal fine è necessario conoscere i singoli movimenti e la loro natura (ad. es. versamento contante, o assegno,
o bonifico), perché da essa deriva in base al contratto la disponibilità della somma. Come già indicato, nella presente causa sono stati prodotti solo gli estratti scalari, che riportano i saldi per giorno di valuta, senza indicare i singoli movimenti, di modo che è impossibile in base ad essi ricostruire il saldo disponibile e quindi accertare la natura solutoria o meno di un versamento.
pagina 12 di 14 Parte convenuta ha addebitato all'attrice la mancata produzione degli estratti conto analitici che avrebbero consentito l'individuazione delle rimesse solutorie. Tale difesa, però, è errata perché a norma dell'art. 2697, secondo comma, c.c. chi eccepisce l'inefficacia dei fatti allegati dall'attore deve provare i fatti sui l'eccezione si fonda. Era quindi onere della banca produrre gli estratti conto necessari per l'individuazione di eventuale rimesse solutorie.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è priva di effetto.
5. CTU
Parte convenuta ha contestato l'ordinanza che ha disposto la c.t.u., ritenendo che la controparte non abbia assolto al suo onere probatorio in quanto ha prodotto solo gli estratti scalari. La difesa
è infondata, perché gli estratti prodotti contengono anche il conteggio delle competenze trimestrali ed è proprio questo il conteggio rilevante su cui si incide quando, come nella fattispecie, occorre eliminare alcuni addebiti per competenze o sostituire i tassi applicati.
Inoltre, la banca ha criticato la relazione del c.t.u. in quanto, in sede di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, il perito non ha utilizzato il valore minimo del rendimento registrato nei 12 mesi antecedenti, ma la media dei valori minimi. Si osserva, però, che la banca non ha interesse a tale rettifica, perché il calcolo come operato dal c.t.u. è ad essa favorevole, dal momento che la media dei minimi applicata è certamente maggiore del valore minimo assoluto e quindi sono stati applicati maggiori interessi debitori.
Per il resto, l'esperta c.t.u. ha correttamente evaso l'incarico di ricalcolo del saldo finale del c/c, disposto sulla base delle considerazioni giuridiche che precedono. Si fa proprio, quindi, il risultato raggiunto, in base al quale il saldo ricalcolato del conto al 31/1/2022, comprensivo della quota interessi non capitalizzata, è pari ad euro - 41.617,48 (cfr. pagg. 29 e 30), a fronte di un originario saldo banca di euro - 116.350,38. Poiché come sopra considerato tale saldo è stato pagato, la differenza di euro 74.732,90 rappresenta l'indebito che deve essere restituito a parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., non vi sono elementi per ritenere la mala fede della banca, di modo che gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., decorrono dalla data della notifica della prima citazione (15/2/2023).
pagina 13 di 14 6. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., sulla base della somma riconosciuta.
Il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. restano a carico della banca, che ha dato luogo alla necessità dell'indagine.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che il saldo al 31/1/2022 del c/c oggetto di causa è pari ad euro - 41.617,48;
2) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro
74.732,90 oltre interessi legali dal 15/2/2023;
3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi ed € 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali e
CPA;
4) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte attrice;
5) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta.
Milano, 11 settembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà l'allegazione così operata da parte attrice è imprecisa, perché risulta documentalmente che il primo contratto è stato concluso con il Banco di Santo Spirito (v. doc. 3 att. VT). In ogni caso, non è contestato che la banca convenuta sia l'avente causa degli originari rapporti.