Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con Protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con Protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959.